CassazionedecretoSezione 5Decisione del 12 novembre 2020
Cassazione n. 28013/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16635/2023R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] autonomo case popolari della provincia di Napoli in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - Comune di Castellammare di Stabia -intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria della Campania n. 368/2023depositata il 12 gennaio 2023. Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella udienza dell’11 ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L’oggetto della controversia è l’avviso di accertamento 1 - 063024 - 20 - 0042979 del 12/11/2020 notificato il 27/11/2020, emesso dalla [OSCURATO:SOCIETA].(d’ora in poi ricorrente), con cui il comune di Castellammare di Stabia (d’ora in poi ente intimato) ha chiesto all’ [OSCURATO:PERSONA] autonomo case popolari della provincia di Napoli in liquidazione (d’ora in poi controricorrente) il versamento del complessivo importo di € 724.9 9 6 ,00 , comprensivo di sanzioni e interessia titolo di Imu per l’anno 2017. La questione centrale del giudizio ruota intorno al quesito se sia applicabile agli immobili assegnati dallo Iacp l’esenzione dell'IMU di cui all’art. 13 comma 2, lett. b) del d.l. n. 201/2011 prevista per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in G.U. n. 146 del 24 giugno 2008, ovvero se trovi applicazione il comma 10 della richiamata norma che prevede l'applicazione di una detrazione di 200,00 euro, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, agli alloggi assegnati dagli IACP. La CTP ha accoltoil ricorso sul presupposto c he gli alloggi sociali che hanno le caratteristiche di cui al dm. 22.4.2008 sono esclusi dall'applicazione dell'IMU a partire dal 2014. La CTR ha confermatola decisione di primo grado sulla base delle seguenti ragioni, per quello che ancora rileva in questa sede: - è legittima l’esenzione dal pagamento del tributo per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali e di proprietà dell’[OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Caserta laddove, però, “ricorra il requisito di destinazione dialloggi sociali come definiti nel D.M. infrastrutture 22 aprile 2008” che deve essere accertato dal giudice dimerito ; tale soluzione trova conferma nella giurisprudenza di legittimità e anche nella prassi seguita dall’Agenzia delle Entrate ( [OSCURATO:PERSONA] - TASI del 03/06/2014 , Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 maggio 2020, n.1/DF, illustrativa della Legge 27/12/2019 n.160 (Legge Bilancio 2020) relativa proprio agli immobili posseduti dagli IACP); -i requisiti richiesti dal d.m. 22 aprile 2008 sono elementi che fanno proprio parte delle ragionidella nascita degli IACP e tale rilievo vale, sia per i requisiti oggettivi, sia per quelli soggettivi, nonché per quelli di accesso e di permanenza all’assegnazione - a suppo rto della natura sociale degli alloggi risulta, inoltre, una perizia giurata. L’odiernaricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivi e depositato memoria;il solo [OSCURATO:PERSONA] autonomo case popolari della provincia di Napoli in liquidazione ha proposto controricorsoe depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre la preventiva disamina delle eccezioni sollevate con il controricorso, in quanto attinenti all’improcedibilità e all’inammissibilità del ricorso. Con la prima eccezione si deduce l’inammissibilità per violazione dell’art. 366 n.6 c.p. c . per la mancata indicazione dei documenti sui quali i motivi di impugnazione sono fondati.L’eccezione è infondata, in quanto i motivi sonoessenzialmente fondati su una questione di diritto, l’interpretazione dell’art. 13, commi 2, lett. b) e 10 del d.l. n. 201 del 2011, non si poneva alcuna esigenza di riferimento documentale, se non la sentenza impugnata, che risulta trascritta quasi integralmente. 1.1. Con la seconda eccezione si contesta l’ammissibilità per violazione del principio di autosufficienza per eccesso. L’eccezione non può essere accolta. Deve essere qui ribadito che, intema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo, impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione dellagiustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass., Sez. 3 - , n. 21346 del 30/07/2024 (Rv. 671835 -01). Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., si ricorda è stato adeguatamente ridefinito, quale corollario del requisito di specificità dei motivi,anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021. Si è in proposito chiarito che essonon deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass., Sez. U, n. 8950/2022, Rv. 664409 - 01) . Il ricorso in esame si colloca perfettamente nel perimetro dei precedenti ora richiamati, contenendo la trascrizione quasi integrale della sentenza impugnata, in ragione dei motivi di impugnazione proposti. 1.2. Con la terza si eccepisce l’inammissibilità per violazione dell’art. 366 c.p.c. per la mancata chiara e sintetica esposizione dei fatti di causa. L’eccezione è infondata, in quanto nella parte in fatto la ricorrente ha ampiamente dedotto, per circa 15pagine i fatti di causa, posti a base dei motivi di impugnazione, illustrando analiticamente le ragioni spiegate da entrambe le parti nei precedenti gradi di giudizio, legate all’interpretazione del più volte richiamato art. 13 del d.l. n. 201 del 2011. 1.3. Con la quarta eccepisce l’ i nammissibilità del primo motivo di ricorso perché la ricorrente, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge, chiede una nuova valutazione del merito; in subordine contesta la fondatezza del motivo. L’eccezione non ha pregio, in quanto, come già sopra affermato con il primo motivo, la ricorrente sviluppa essenzialmente la propria interpretazione del citato art. 13. Né, peraltro, il motivo contiene denunce circa il cattivo governo dei mezzi istruttori. Sull’aspetto della fondatezza si rinvia al punto 2. 1.4. La quinta eccezione è infondata. Con essa viene eccepita l’inammissibilità del primo motivo di ricorso per carenza di specifica impugnazione della ratio decidendi; in subordine , la fondatezza del motivo. Il controricorrente sostiene che la sentenza impugnata abbia deciso per «la spettanza dell’esenzione invocata ai sensi dell’art.13 DL n.201/2011 perché Iacp prova che gli immobili posseduti sono destinati in locazione permanente ad uso abitativo a favore di soggetti bisognosi e,in quanto tali, qualificabili alloggi sociali e perciò assimilati alle prime abitazioni». Deduce che il motivo di impugnazione sia, invece, costruito sulla diversa esenzione prevista dall’art.7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992. Si osserva che la ricorrente ha invocato, tra le disposizioni violate, l’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, sostenendo l’inapplicabilità nel caso di specie dell’interpretazione analogica in materia di esenzione. L’interpretazione di tale disposizione è il punto centrale della sentenza impugnata e, per tale motivo, la ragione del decidere è stata attinta e supera il vaglio dell’ammissibilità del ricorso. Ne consegue che non è inficiata l’ammissibilità del ricorso per effetto dell’erroneo richiamo nel ricorso a presupposti diversi da quelli richiesti dalla normativa applicabile al caso in esame (dall’art.7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992, che si riferisce ad una diversa ipotesi di esenzione. Sull’aspetto della fondatezza si rinvia al punto 2. 2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., in relazione al « del D.L. n. 201 - 2011, art. 13, commi 2, lettera b) e 10, e del D. Lgs n. 504-1992, art. 7, comma 1, lett. i), in quanto la CGT Campania ha ritenuto di dover applicare l’esenzione dell’IMU in ordine agli immobili assegnati dall’IACP, assimilandoli agli alloggi sociali, quanto, invece, le suddette norme escludono tale assimilazione, e quindi l’esenzione, sia perché per gli stessi è specificamente prevista la detrazione di € 200,00, sia perché dovrebbero ricorrere due requisiti, uno soggettivo, ossia l’utilizzazione diretta degli immobili de quibus da parte dell’Ente che ne ha il possesso, ed uno oggettivo, ossia la destinazione degli stessi a specifiche attività, svolte con modalità non commerciali, mentre il predetto IACP concede in locazione unità abitative a loro disposizione, sia perché le norme fiscali non sono applicabili estensivamente ed analogicamente». Si duole che la sentenza impugnata abbia ritenuto non contestata la documentazione prodotta dall’attuale controricorrente e ribadisce che questa è irrilevante«essendo inerente esclusivamente al d.m. 22 aprile 2008, ma non dimostra assolutamente il diritto dell’IACP ad ottenere l’esenzione dal tributo..». 2.1. Il motivo è infondato e per una parte anche inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, infatti, di ribadire il principio di recente riaffermato in sede di legittimità, secondo cui l'esenzione stabilita dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, non si applica a tutti gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), ma solo a quelli che hanno le caratteristiche di "alloggio sociale",secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, ovvero non in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato (Cass., Sez. 5, n. 14511/2024, Rv. 671391 – 01, in questo senso già cfr. Cass., Sez. 5, n. 39799/2021 e Sez. 5, n. 37342/2021). I precedenti ora richiamati hanno chiarito che l'art. 2, comma 2, lett. b) del d.l. 31.8.2013 n. 102, conv. in l.28.10.2013 n. 124, ha differenziato, per la prima volta, il trattamento delle unità immobiliari richiamate dall'art. 8, comma 4 d.lgs. n. 504/1992 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, ed alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari), prevedendo solo che le prime sarebbero divenute esenti dall'IMU a decorrere dal 1° luglio 2013, in quanto equiparate all'abitazione principale.La disposizione ha stabilito, al successivo comma 4, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sarebbero rimasti invece imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. del 24 giugno 2008 n. 146, che erano stati, a loro volta, equiparati all'abitazione principale, ma soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014. In tale ultima ipotesi, l'esenzione dall'imposta risulta, quindi, prevista dall'art. 4 del d.l. 102/2013 (conv. in l. n. 124/2013) a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed è applicabile nel caso di specie, avente ad oggetto l’annualità d’imposta 2017. Sono, pertanto, esenti dal pagamento non tutti gli alloggi IACP, ma solo quelli, istituiti in attuazione dell'art. 93 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008. Corretta, pertanto, è la soluzione fornita dalla sentenza impugnata alla questione giuridica. Del tutto in linea, poi, con tale soluzione è la motivazione fornita in ordine all’accertamento in fatto che la stessa ricorrente ha riconosciuto che sia stato espletato sui parametri forniti dal d.m. 22 aprile 2008. Il motivo, infine, è inammissibile nella parte in cui censura la sentenza in ordine ai mezzi di prova che ha ritenuto idonei a raggiungere la prova della sussistenza del diritto all’esenzione. Giova ricordare che in tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C., restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (Cass. Sez. 3, n. 37382/2022, Rv. 666679 –05). Già da tempo in sede di legittimità è stato affermato che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (Sez. 5, n. 19547/2017, Rv. 645292 – 01, Sez. 6 - 5, n. 29404/2017, Rv. 646976 -01). È, infine, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, n. 34476/2019, Rv. 656492 –03, Sez. 1, n. 5987/2021, Rv. 660761 -02).3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e all’art. 132, n. 4, c.p.c.e all’art. 118 disp. att. c.p.c. Sostiene che in essa non sia adeguatamente spiegata la ragione per la quale non possa trovare applicazione l’art. 13, comma 10, del d.l. m. 201 del 2011, in quanto non consentirebbe la verifica dell’iter logico giuridico seguito dal giudice di secondo grado. 3.1. Il motivo è infondato. Deve, infatti, essere ribadito che la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente, non consenta alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. , ipotesi che si verifica quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’effettiva disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. Sez. 6 - 5, n. 9105/2017 , Rv. 643793 – 01, Sez. L, n. 3819/2020 , Rv. 656925 – 02, Sez. 1 , n. 13248/2020,Rv. 658088 - 01) . Nel caso di specie, invece, la sentenza ha indicato gli elementi su cui ha fondato il proprio convincimento e la semplice non condivisione di essi da parte della ricorrente non determina la nullità o l’apparenza della motivazione. 4. Da quanto esposto consegue il rigetto del ricorso. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. p.q.m. La Corte: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare al controricorrente le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell'importo complessivo di € 11.000,00per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge, nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115