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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02422/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato.

Considerato, infatti, che l'art. 41-bis, comma 2-bis, della legge n. 354 del 1975, sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002 n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato "sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno".

L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di Cassazione è segnato dal comma 2-sexies del novellato art. 41-bis, a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte d'appello, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per violazione di legge.

Per pacifico arresto giurisprudenziale, la limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di specifiche disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, integrante in sé un'ipotesi di trasgressione, sia del disposto generale dall'art. 125 cod. proc. pen., sia della prescrizione dell'art. 41-bis ord. pen., comma 2-sexies, secondo la quale il Tribunale di Sorveglianza "decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt. 666 e 678 cod. proc. pen.., sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2".

Ritenuto, quindi, da tali premesse discende che l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, che abbia deciso il reclamo avverso il decreto applicativo del regime detentivo differenziato, oppure quello di proroga, è censurabile col ricorso per cassazione in caso di motivazione graficamente assente, constando il provvedimento del solo dispositivo ed in quelli, ben più frequenti, nei quali l'apparato giustificativo del provvedimento sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidoneo a rendere comprensibile la "ratio decidendi" perché le relative linee esplicative sono talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da compromettere l'intelligibilità della decisione, ovvero ancora quando non affrontino le tematiche poste col reclamo, sostanzialmente eluse, tutte situazioni nelle quali le argomentazioni giustificative, pur presenti, in realtà non assolvano alla funzioni cui sono destinate (Sez.

Un. 28/5/2003, Pellegrino, rv. 224611; sez. 1, 9/11/2004, Santapaola, rv. 230203).

Considerato, invece, che è da escludere che la violazione di legge possa ricomprendere il vizio di insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, che non può evidentemente trovare ingresso nel giudizio di legittimità in merito all'applicazione o alla proroga del regime detentivo differenziato.

Rilevato, infatti, che il provvedimento impugnato ha ancorato il giudizio circa la persistenza di detto pericolo: alla varia ed allarmante carriera criminale del ricorrente; al suo ruolo apicale nell'ambito dell'associazione criminale di riferimento; per il fatto che egli è detenuto per fatti rientranti nella previsione di cui al primo periodo del primo comma dell'art.4-bis Ord. pen., richiamato dall'art.41-bis, comma secondo, L.354/75; per la perdurante attività del grippo criminale di appartenenza confermata dalle varie operazioni di polizia, arresti e provvedimenti giudiziari compiuti nei confronti di soggetti ritenuti appartenenti e contigui alla associazione di appartenenza; per l'assenza di segni di dissociazione del ricorrente dalla organizzazione criminale di appartenenza e di mutamento del ruolo del Puca all'interno della medesima.

Considerato, quindi, che in tal modo i giudici di merito, dopo avere ripercorso la carriera criminale di [OSCURATO:PERSONA] ed avere considerato le sue tappe come dati tuttora significativi, hanno concluso che il decorso del tempo, la sottoposizione al regime di cui al citato art. 41-bis, l'osservazione penitenziaria sono insufficienti per ritenere esclusa, o scemata la pericolosità sociale del condannato, che mai ha ripudiato la sua appartenenza e che è in grado di riprendere contatti con i sodali all'esterno e quindi, loro tramite, anche l'attività criminosa, se sottoposto a regime detentivo ordinario.

Il Tribunale ha logicamente valorizzato affidabile massima di esperienza, secondo la quale, anche se detenuti, i capimafia conservano inalterati i poteri di intervento e deliberativi e, servendosi di familiari ed altri soggetti ammessi ai colloqui, sono in grado di veicolare all'esterno del carcere decisioni ed istruzioni operative.

Ritenuto, dunque, che deve escludersi la lamentata violazione dei compiti valutativi imposti al Tribunale di sorveglianza e dei criteri dettati dalla disposizione di legge di riferimento, oltre che per l'insussistenza del denunciato vizio di violazione di legge nella specie della mera apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata.

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che l'art. 41-bis, comma 2-bis, della legge n. 354 del 1975, sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002 n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato "sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno". L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di Cassazione è segnato dal comma 2-sexies del novellato art. 41-bis, a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte d'appello, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per violazione di legge. Per pacifico arresto giurisprudenziale, la limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di specifiche disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, integrante in sé un'ipotesi di trasgressione, sia del disposto generale dall'art. 125 cod. proc. pen., sia della prescrizione dell'art. 41-bis ord. pen., comma 2-sexies, secondo la quale il Tribunale di Sorveglianza "decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt. 666 e 678 cod. proc. pen.., sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2". Ritenuto, quindi, da tali premesse discende che l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, che abbia deciso il reclamo avverso il decreto applicativo del regime detentivo differenziato, oppure quello di proroga, è censurabile col ricorso per cassazione in caso di motivazione graficamente assente, constando il provvedimento del solo dispositivo ed in quelli, ben più frequenti, nei quali l'apparato giustificativo del provvedimento sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidoneo a rendere comprensibile la "ratio decidendi" perché le relative linee esplicative sono talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da compromettere l'intelligibilità della decisione, ovvero ancora quando non affrontino le tematiche poste col reclamo, sostanzialmente eluse, tutte situazioni nelle quali le argomentazioni giustificative, pur presenti, in realtà non assolvano alla funzioni cui sono destinate (Sez. Un. 28/5/2003, Pellegrino, rv. 224611; sez. 1, 9/11/2004, Santapaola, rv. 230203). Considerato, invece, che è da escludere che la violazione di legge possa ricomprendere il vizio di insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, che non può evidentemente trovare ingresso nel giudizio di legittimità in merito all'applicazione o alla proroga del regime detentivo differenziato. Rilevato, infatti, che il provvedimento impugnato ha ancorato il giudizio circa la persistenza di detto pericolo: alla varia ed allarmante carriera criminale del ricorrente; al suo ruolo apicale nell'ambito dell'associazione criminale di riferimento; per il fatto che egli è detenuto per fatti rientranti nella previsione di cui al primo periodo del primo comma dell'art.4-bis Ord. pen., richiamato dall'art.41-bis, comma secondo, L.354/75; per la perdurante attività del grippo criminale di appartenenza confermata dalle varie operazioni di polizia, arresti e provvedimenti giudiziari compiuti nei confronti di soggetti ritenuti appartenenti e contigui alla associazione di appartenenza; per l'assenza di segni di dissociazione del ricorrente dalla organizzazione criminale di appartenenza e di mutamento del ruolo del Puca all'interno della medesima. Considerato, quindi, che in tal modo i giudici di merito, dopo avere ripercorso la carriera criminale di [OSCURATO:PERSONA] ed avere considerato le sue tappe come dati tuttora significativi, hanno concluso che il decorso del tempo, la sottoposizione al regime di cui al citato art. 41-bis, l'osservazione penitenziaria sono insufficienti per ritenere esclusa, o scemata la pericolosità sociale del condannato, che mai ha ripudiato la sua appartenenza e che è in grado di riprendere contatti con i sodali all'esterno e quindi, loro tramite, anche l'attività criminosa, se sottoposto a regime detentivo ordinario. Il Tribunale ha logicamente valorizzato affidabile massima di esperienza, secondo la quale, anche se detenuti, i capimafia conservano inalterati i poteri di intervento e deliberativi e, servendosi di familiari ed altri soggetti ammessi ai colloqui, sono in grado di veicolare all'esterno del carcere decisioni ed istruzioni operative. Ritenuto, dunque, che deve escludersi la lamentata violazione dei compiti valutativi imposti al Tribunale di sorveglianza e dei criteri dettati dalla disposizione di legge di riferimento, oltre che per l'insussistenza del denunciato vizio di violazione di legge nella specie della mera apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
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