CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21844/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA], deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; Rilevato che il ricorso è inammissibile per aspecificità, in quanto, limitandosi a riprodurre i lineamenti generali di tale istituto, non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata sul punto; Considerato che, infatti, la Corte di appello ha non incongruamente valorizzato, ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto, la gravità della condotta (l'allontanamento dal domicilio non è stato né breve né modesto) e la consapevolezza della violazione delle prescrizioni cautelari (cfr. p. 5 del provvedimento impugnato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 apri