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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 34111/2026

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a il 12/08/1987;3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la ordinanza del 15/05/2026 del Tribunale di Bologna;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LuigiCuomo, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai ricorsi e chiedendonel’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa il 15/05/2026, il Tribunale di Bologna rigettava gliappelli riuniti, proposti ex art. 310 cod. proc. pen. avverso la ordinanza, emessain esito alla camera di consiglio del 15/05/2026, dalla Corte di appello diBologna, con cui erano state rigettate le istanze di revoca o sostituzione dellemisure custodiali proposte, rispettivamente, da [OSCURATO:PERSONA] e da OdianoseLucky [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso la ordinanza del Tribunale di Bologna, propone ricorso l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando duemotivi.2.1.

Con primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge ed erroneaapplicazione dell’art. 275 cod. proc. pen.Al riguardo, rileva come il Tribunale non abbia considerato, quanto allarilevanza del cd. tempo silente sulla presunzione di cui all’art. 275, comma 3,cod. proc. pen., il più rigoroso orientamento di legittimità, che distingue tra“mafie storiche” e “mafie tradizionali”, a mente del quale ben avrebbe potutoassumere rilievo il decorso di un consistente tempo in regime custodiale, pari,nella specie, ad otto anni.A parere del ricorrente, poi, avrebbe dovuto essere considerata anche unalettura costituzionalmente orientata della disposizione di cui all’art. 275 cod.proc. pen. ed imposto un onere motivazionale in punto di attualità delle esigenzecautelari in ipotesi di un lungo lasso di tempo intercorso tra i fatti ed ilprovvedimento cautelare.2.2.

Con secondo motivo, il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione,non avendo il Tribunale considerato, nell’escludere l’allontanamento dell’Egbogundal contesto criminale, la circostanza che il predetto aveva svolto positivamentesua prima esperienza carceraria, l’avere egli rivestito un ruolo defilato ecircoscritto nel sodalizio e l’essere stato in possesso di un regolare permesso disoggiorno.Nessuna motivazione sarebbe stata, infine, resa sul dedotto profilo dellasopravvenuta sproporzione tra il “presofferto” in custodia cautelare e la pena inconcreto irrogata.3.

Avverso la ordinanza del Tribunale di Bologna, propone ricorso congiunto,per i propri assistiti, anche l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia diOdianose [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], articolando tremotivi.3.1.

Con primo motivo, i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 299 cod. proc.pen. e, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e), cod. proc. pen., vizi dimotivazione manifestamente illogica ed apparente in punto di proporzionalitàdella misura cautelare.Al riguardo, lamentano come il Tribunale abbia omesso la doverosa verificasulla persistente proporzionalità della misura cautelare in atto, alla luce dei fattiprocessuali sopravvenuti, costituiti dalla esclusione della aggravante dellatransnazionalità e della conseguente riduzione della pena ad opera della Corte diappello, con sentenza del 09/04/2026.Deducono, quindi, il vizio di motivazione sia in ordine alla mancatavalutazione del tempo trascorso, che in relazione alla argomentazione addotta inpunto di liberazione anticipata.3.2.

Con secondo motivo, i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 275,comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione apparente in punto dipersistenza delle esigenze cautelari.Al riguardo, rilevano come il Tribunale non abbia considerato il rilevantetempo trascorso in stato detentivo, durante il quale non è emerso alcunelemento indicativo della persistenza dei contatti col sodalizio o di perdurantepericolosità.Deducono vieppiù l’erroneità del riferimento alla giurisprudenza formatasi intema di “mafie storiche”, siccome non applicabile al caso di specie.3.3.

Con terzo motivo, i ricorrenti formulano istanza di rimessione alla Cortecostituzionale della questione di legittimità della norma di cui all’art. 275, comma3, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 13, 27, comma secondo, dellaCostituzione, argomentando circa la rilevanza e non manifesta infondatezza dellastessa, laddove la presunzione assoluta di adeguatezza della misura custodiale incarcere è stata ritenuta con riferimento ad organizzazioni criminali mafiosestraniere.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi devono essere rigettati, essendo proposti per motivi nelcomplesso infondati.1.1.

In premessa, si rileva che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., comenovellato dalla legge n. 47 del 2015, pone, per il soggetto indagato/imputato deldelitto d'associazione di tipo mafioso, una presunzione relativa di pericolositàsociale e una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelarein carcere (Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Simeoli, Rv. 284857 – 01; Sez. 2,n. 25246 del 02/05/2019, Crivaro, Rv. 275826 – 01; Sez. 5, n. 47401 del14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855 -01).1.1.1.

Ciò premesso, nei ricorsi, con argomentazione comune, viene messain dubbio la compatibilità costituzionale della disposizione di cui all’art. 275,comma 3, cod. proc. pen., in relazione alle associazioni di tipo mafioso diversedalle cd.

“mafie storiche”, e, in particolare, in relazione alle organizzazionimafiose straniere, per contrasto con gli artt. 3, 13, 27, comma secondo, dellaCostituzione.1.1.2.

Sul punto, deve rilevarsi che la disposizione di cui all'art. 275, comma3, cod. proc. pen. è stata sottoposta a plurimi interventi della Cortecostituzionale, in esito ai quali è stata confermata la compatibilità costituzionaledel regime di doppia presunzione cautelare nei confronti della persona raggiuntada gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen.In particolare, il Giudice delle leggi, pronunciandosi sul previgente art. 275,comma 3, cod. proc. pen., ha sempre effettuato una comparazione tra gli altrireati previsti da tale disposizione e oggetto delle varie questioni di legittimitàcostituzionale, da un lato, e l’associazione di tipo mafioso, dall’altro, rimarcandodi volta in volta la diversità di quest’ultima, in ragione della «specificità delvincolo, che, sul piano concreto, implica ed è suscettibile di produrre, da un lato,una solida e permanente adesione tra gli associati, una rigida organizzazionegerarchica, una rete di collegamenti e un radicamento territoriale e, dall’altro,una diffusività dei risultati illeciti, a sua volta produttiva di accrescimento dellaforza intimidatrice del sodalizio criminoso» (sentenza costituzionale 231 del2011).Si è ulteriormente evidenziato, quindi, come (solo) la partecipazione aun’associazione di tipo mafioso implichi o presupponga necessariamente unvincolo di appartenenza permanente a un sodalizio criminoso con accentuatecaratteristiche di pericolosità – per radicamento nel territorio, intensità deicollegamenti personali e forza intimidatrice –, a cui si ricollega il dato empirico,ripetutamente constatato, della inidoneità del processo, e delle stesse misurecautelari, a recidere il vincolo associativo (sentenza costituzionale n. 57 del2013).Così, anche nella sentenza n. 48 del 25/02/2015 (con cui è stata dichiaratala illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede lapresunzione assoluta di adeguatezza della sola misura della custodia in carcerenei confronti del concorrente esterno nel delitto di associazione mafiosa) èrisultata confermata la compatibilità costituzionale della presunzione diadeguatezza esclusiva della misura carceraria per l’associato, rimarcandone ladifferenza con la figura del concorrente esterno.Analogamente con la sentenza n. 57 del 12/02/2013, con cui è statoritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod.proc. pen., nella parte in cui prevedeva la presunzione assoluta di idoneità dellasola misura custodiale massima per gli indagati di delitti aggravati ai sensidell'art. 7 della legge n. 203 del 1991, è stato rimarcato, ancora una volta, ildiverso statuto cautelare che connota il delitto punito dall'art. 416-bis cod. pen.Anche più di recente, la Corte Costituzionale, nel dichiarare la manifestainfondatezza della questione di legittimità costituzionale, per contrasto agli artt.3, 13 e 27 Cost., dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, «nellaparte in cui nel prevedere che quando sussistono gravi indizi di colpevolezza inordine al delitto di cui all’art. 416-bis c.p.p. [recte: c.p.] è applicata la misuradella custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai qualirisulti che non sussistono esigenze cautelari, non fa salva, altresì, l’ipotesi in cuisiano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risultiche le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure», haribadito la ratio giustificativa del particolare regime stabilito per gli indagati oimputati del reato previsto dall’art. 416-bis cod. pen.In particolare, la Corte costituzionale ha evidenziato come l’elemento ingrado di legittimare costituzionalmente la presunzione assoluta di adeguatezzadella sola custodia in carcere sia rappresentato dalle caratteristiche del vincolo,capace di permanere inalterato nonostante le vicende personali dell’associato edi mantenerne viva la pericolosità, tanto che anche « la diversa graduazione digravità e di pericolosità tra le condotte dei singoli appartenenti all’associazionerileva ai fini della determinazione della pena da irrogare in concreto, ma nonincide sulle esigenze cautelari, perché anche la semplice partecipazione è idonea,per le connotazioni criminologiche del fenomeno mafioso, a giustificare lapresunzione sulla quale si basa la norma in questione», secondo una regola diesperienza sufficientemente condivisa, per cui solo con la custodia in carcerepossono essere troncati i rapporti tra l’indiziato e l’ambito delinquenziale diappartenenza, in modo da neutralizzarne la pericolosità (ordinanza costituzionalen. 136 dell’8 marzo 2017; vds. anche sentenza costituzionale n. 265 del 2010;Corte EDU, 06/11/2003, Pantano c.

Italia).1.2.

Le peculiari connotazioni del fenomeno mafioso e del relativo vincoloassociativo forniscono, dunque, quella congrua “base statistica” alla presunzioneconsiderata.Le ragioni giustificatrici di tale regola rendono evidente come la questione dilegittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc. pen., propugnata con il terzo motivo del ricorso congiunto di Odianose,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia manifestamente infondata.1.2.1.

Dunque, una volta accertata la riconducibilità della fattispecieconcreta al paradigma di cui all’art. 416-bis cod. pen., la presunzione di cuiall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è destinata ad operare anche conriferimento alle organizzazioni criminali straniere.Al riguardo, deve essere in questa sede richiamata la giurisprudenza diquesta Corte, cui si intende dare continuità, a mente della quale la distinzione tracd. mafie storiche e nuove mafie non intacca la connotazione del vincolo: inparticolare, con riferimento a sodalizi criminosi a matrice straniera, ai fini dellaqualificazione ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., è pur sempre necessarioaccertare se il sodalizio: a) abbia conseguito fama e prestigio criminale,autonomi e distinti da quelli personali dei singoli partecipi, in guisa da essercapace di conservarli anche nel caso in cui questi ultimi fossero resi innocui; b)abbia in concreto manifestato capacità di intimidazione, ancorché nonnecessariamente attraverso atti di violenza o di minaccia; c) abbia manifestatouna capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale ed abbiaconseguentemente prodotto un assoggettamento omertoso nel "territorio" in cuil'associazione è attiva (Sez. 6, n. 14444 del 21/02/2023, P., Rv. 284579 – 02).1.3.

Facendo applicazione dei superiori principi, ed in ossequio allaoperatività della presunzione relativa di pericolosità sociale prevista dall'art. 275,comma 3, cod. proc. pen., la motivazione del provvedimento cautelare deve dareconto non già della ricorrenza o persistenza delle esigenze cautelari, bensìdell’apprezzamento di eventuali ragioni di esclusione, e ciò solo se queste sianostate evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti.1.3.1.

Con specifico riferimento, poi, al rilievo da darsi al decorso di unapprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura ed i fatti contestati, nelleipotesi in cui opera la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cuiall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in alcune pronunce si è ritenuto che il‘tempo silente’ non possa, da solo, costituire prova dell'irreversibileallontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato in viaresiduale, quale uno dei possibili elementi volto a fornire la dimostrazione, inmodo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenzecautelari, quali una intrapresa attività di collaborazione, la natura non stabiledell'associazione o la sua scarsa forza attrattiva e intimidatrice (Sez. 1, n. 5389del 16/01/2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289490 – 01; Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024,Serafino, Rv. 286698 – 01; Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Tavella, Rv.286267 – 01; Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131 – 01; Sez.2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889 – 01); in altre, si è precisato, allaluce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di un'esegesicostituzionalmente orientata della stessa presunzione, che il tempo debba essereespressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arcotemporale, privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurantepericolosità (Sez. 3, n. 37345 del 09/07/2025, C., Rv. 288803 – 01; Sez. 6, n.21809 del 04/06/2025, Bathorja, Rv. 288276 – 01; Sez. 6, n. 11735 del25/01/2024, Tavella, Rv. 286202 – 02; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023,Gargano, Rv. 285272 – 01).1.3.2.

Nella specie, con motivazione compiuta, coerente e logica, nonchéaderente alle risultanze processuali, il Tribunale ha delineato l’autonomo“prestigio criminale” del sodalizio, dando rilievo allo stabile radicamento ed allaforza intimidatrice della associazione sul territorio, per come risultati accertati(vds. penultima pagina delle ordinanze, prive di numerazione, di rigetto degliappelli cautelari); inoltre, tali elementi, in uno col curriculum criminale degliimputati, gravati da condanne per reati di rilevante allarme sociale, sono stativalorizzati per avvalorare il giudizio di attualità delle esigenze cautelari, inassenza di recesso dalla associazione.Il Tribunale ha apprezzato, dunque, il fattore temporale, ma ne ha escluso laincidenza sul regime di presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.,facendo riferimento allo stabile radicamento ed alla rilevante forza intimidatricedella associazione, e giungendo a corroborare il giudizio di pericolo direiterazione criminosa, alla luce della assenza di prova di rescissione dei legamicol sodalizio, di una qualche forma di collaborazione processuale o di unaacquisita consapevolezza del disvalore delle condotte (vds. penultima ed ultimapagina delle ordinanze citate).1.3.3.

Premesse le superiori considerazioni, il Tribunale ha dunque fattocorretta applicazione dei principi di diritto sopra esposti, sottoponendo anche averifica la operatività della presunzione alla luce del tempo trascorso, conmotivazione congruente e priva di aporie logiche.1.4.

Correttamente, poi, si è ritenuto di non procedere ad una valutazionedella persistente proporzionalità della misura custodiale in ragione del“presofferto” cautelare, ritenendo assorbente il mancato superamento del regimedi presunzione posto dall’ art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 3776del 28/10/2015, dep. 2016, Notarianni, Rv. 266006 – 01; vds. anche Sez.

U, n.16085 del 31/03/2011, dep. 22/04/2011, P.M. in proc.

Khalil, Rv. 249323- 01,che, superando il minoritario orientamento contrario, hanno ritenuto illegittimo ilprovvedimento di revoca della custodia cautelare, motivato esclusivamente inriferimento alla sopravvenuta carenza di proporzionalità della misura in ragionedella corrispondenza della durata della stessa a una percentuale, rigidamentepredeterminata ricorrendo a un criterio aritmetico, della pena irrogata ovveroirroganda nel giudizio di merito, prescindendo da ogni valutazione dellapersistenza e della consistenza delle esigenze cautelari che ne avevanooriginariamente giustificato l'applicazione).1.5.

Le superiori considerazioni in diritto risultano assorbenti delle ulteriorideduzioni, compresa quella in punto di mancata considerazione della “futuraliberazione anticipata” (profilo di censura che si rivela, altresì, generico, nonconfrontandosi con le argomentazioni esposte dal Tribunale: vds seconda paginadelle ordinanze impugnate).2.

Alla pronuncia consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a il 12/08/1987;3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la ordinanza del 15/05/2026 del Tribunale di Bologna;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LuigiCuomo, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai ricorsi e chiedendonel’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 15/05/2026, il Tribunale di Bologna rigettava gliappelli riuniti, proposti ex art. 310 cod. proc. pen. avverso la ordinanza, emessain esito alla camera di consiglio del 15/05/2026, dalla Corte di appello diBologna, con cui erano state rigettate le istanze di revoca o sostituzione dellemisure custodiali proposte, rispettivamente, da [OSCURATO:PERSONA] e da OdianoseLucky [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso la ordinanza del Tribunale di Bologna, propone ricorso l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando duemotivi.2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge ed erroneaapplicazione dell’art. 275 cod. proc. pen.Al riguardo, rileva come il Tribunale non abbia considerato, quanto allarilevanza del cd. tempo silente sulla presunzione di cui all’art. 275, comma 3,cod. proc. pen., il più rigoroso orientamento di legittimità, che distingue tra“mafie storiche” e “mafie tradizionali”, a mente del quale ben avrebbe potutoassumere rilievo il decorso di un consistente tempo in regime custodiale, pari,nella specie, ad otto anni.A parere del ricorrente, poi, avrebbe dovuto essere considerata anche unalettura costituzionalmente orientata della disposizione di cui all’art. 275 cod.proc. pen. ed imposto un onere motivazionale in punto di attualità delle esigenzecautelari in ipotesi di un lungo lasso di tempo intercorso tra i fatti ed ilprovvedimento cautelare.2.2. Con secondo motivo, il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione,non avendo il Tribunale considerato, nell’escludere l’allontanamento dell’Egbogundal contesto criminale, la circostanza che il predetto aveva svolto positivamentesua prima esperienza carceraria, l’avere egli rivestito un ruolo defilato ecircoscritto nel sodalizio e l’essere stato in possesso di un regolare permesso disoggiorno.Nessuna motivazione sarebbe stata, infine, resa sul dedotto profilo dellasopravvenuta sproporzione tra il “presofferto” in custodia cautelare e la pena inconcreto irrogata.3. Avverso la ordinanza del Tribunale di Bologna, propone ricorso congiunto,per i propri assistiti, anche l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia diOdianose [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], articolando tremotivi.3.1. Con primo motivo, i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 299 cod. proc.pen. e, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e), cod. proc. pen., vizi dimotivazione manifestamente illogica ed apparente in punto di proporzionalitàdella misura cautelare.Al riguardo, lamentano come il Tribunale abbia omesso la doverosa verificasulla persistente proporzionalità della misura cautelare in atto, alla luce dei fattiprocessuali sopravvenuti, costituiti dalla esclusione della aggravante dellatransnazionalità e della conseguente riduzione della pena ad opera della Corte diappello, con sentenza del 09/04/2026.Deducono, quindi, il vizio di motivazione sia in ordine alla mancatavalutazione del tempo trascorso, che in relazione alla argomentazione addotta inpunto di liberazione anticipata.3.2. Con secondo motivo, i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 275,comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione apparente in punto dipersistenza delle esigenze cautelari.Al riguardo, rilevano come il Tribunale non abbia considerato il rilevantetempo trascorso in stato detentivo, durante il quale non è emerso alcunelemento indicativo della persistenza dei contatti col sodalizio o di perdurantepericolosità.Deducono vieppiù l’erroneità del riferimento alla giurisprudenza formatasi intema di “mafie storiche”, siccome non applicabile al caso di specie.3.3. Con terzo motivo, i ricorrenti formulano istanza di rimessione alla Cortecostituzionale della questione di legittimità della norma di cui all’art. 275, comma3, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 13, 27, comma secondo, dellaCostituzione, argomentando circa la rilevanza e non manifesta infondatezza dellastessa, laddove la presunzione assoluta di adeguatezza della misura custodiale incarcere è stata ritenuta con riferimento ad organizzazioni criminali mafiosestraniere.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi devono essere rigettati, essendo proposti per motivi nelcomplesso infondati.1.1. In premessa, si rileva che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., comenovellato dalla legge n. 47 del 2015, pone, per il soggetto indagato/imputato deldelitto d'associazione di tipo mafioso, una presunzione relativa di pericolositàsociale e una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelarein carcere (Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Simeoli, Rv. 284857 – 01; Sez. 2,n. 25246 del 02/05/2019, Crivaro, Rv. 275826 – 01; Sez. 5, n. 47401 del14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855 -01).1.1.1. Ciò premesso, nei ricorsi, con argomentazione comune, viene messain dubbio la compatibilità costituzionale della disposizione di cui all’art. 275,comma 3, cod. proc. pen., in relazione alle associazioni di tipo mafioso diversedalle cd. “mafie storiche”, e, in particolare, in relazione alle organizzazionimafiose straniere, per contrasto con gli artt. 3, 13, 27, comma secondo, dellaCostituzione.1.1.2. Sul punto, deve rilevarsi che la disposizione di cui all'art. 275, comma3, cod. proc. pen. è stata sottoposta a plurimi interventi della Cortecostituzionale, in esito ai quali è stata confermata la compatibilità costituzionaledel regime di doppia presunzione cautelare nei confronti della persona raggiuntada gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen.In particolare, il Giudice delle leggi, pronunciandosi sul previgente art. 275,comma 3, cod. proc. pen., ha sempre effettuato una comparazione tra gli altrireati previsti da tale disposizione e oggetto delle varie questioni di legittimitàcostituzionale, da un lato, e l’associazione di tipo mafioso, dall’altro, rimarcandodi volta in volta la diversità di quest’ultima, in ragione della «specificità delvincolo, che, sul piano concreto, implica ed è suscettibile di produrre, da un lato,una solida e permanente adesione tra gli associati, una rigida organizzazionegerarchica, una rete di collegamenti e un radicamento territoriale e, dall’altro,una diffusività dei risultati illeciti, a sua volta produttiva di accrescimento dellaforza intimidatrice del sodalizio criminoso» (sentenza costituzionale 231 del2011).Si è ulteriormente evidenziato, quindi, come (solo) la partecipazione aun’associazione di tipo mafioso implichi o presupponga necessariamente unvincolo di appartenenza permanente a un sodalizio criminoso con accentuatecaratteristiche di pericolosità – per radicamento nel territorio, intensità deicollegamenti personali e forza intimidatrice –, a cui si ricollega il dato empirico,ripetutamente constatato, della inidoneità del processo, e delle stesse misurecautelari, a recidere il vincolo associativo (sentenza costituzionale n. 57 del2013).Così, anche nella sentenza n. 48 del 25/02/2015 (con cui è stata dichiaratala illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede lapresunzione assoluta di adeguatezza della sola misura della custodia in carcerenei confronti del concorrente esterno nel delitto di associazione mafiosa) èrisultata confermata la compatibilità costituzionale della presunzione diadeguatezza esclusiva della misura carceraria per l’associato, rimarcandone ladifferenza con la figura del concorrente esterno.Analogamente con la sentenza n. 57 del 12/02/2013, con cui è statoritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod.proc. pen., nella parte in cui prevedeva la presunzione assoluta di idoneità dellasola misura custodiale massima per gli indagati di delitti aggravati ai sensidell'art. 7 della legge n. 203 del 1991, è stato rimarcato, ancora una volta, ildiverso statuto cautelare che connota il delitto punito dall'art. 416-bis cod. pen.Anche più di recente, la Corte Costituzionale, nel dichiarare la manifestainfondatezza della questione di legittimità costituzionale, per contrasto agli artt.3, 13 e 27 Cost., dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, «nellaparte in cui nel prevedere che quando sussistono gravi indizi di colpevolezza inordine al delitto di cui all’art. 416-bis c.p.p. [recte: c.p.] è applicata la misuradella custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai qualirisulti che non sussistono esigenze cautelari, non fa salva, altresì, l’ipotesi in cuisiano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risultiche le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure», haribadito la ratio giustificativa del particolare regime stabilito per gli indagati oimputati del reato previsto dall’art. 416-bis cod. pen.In particolare, la Corte costituzionale ha evidenziato come l’elemento ingrado di legittimare costituzionalmente la presunzione assoluta di adeguatezzadella sola custodia in carcere sia rappresentato dalle caratteristiche del vincolo,capace di permanere inalterato nonostante le vicende personali dell’associato edi mantenerne viva la pericolosità, tanto che anche « la diversa graduazione digravità e di pericolosità tra le condotte dei singoli appartenenti all’associazionerileva ai fini della determinazione della pena da irrogare in concreto, ma nonincide sulle esigenze cautelari, perché anche la semplice partecipazione è idonea,per le connotazioni criminologiche del fenomeno mafioso, a giustificare lapresunzione sulla quale si basa la norma in questione», secondo una regola diesperienza sufficientemente condivisa, per cui solo con la custodia in carcerepossono essere troncati i rapporti tra l’indiziato e l’ambito delinquenziale diappartenenza, in modo da neutralizzarne la pericolosità (ordinanza costituzionalen. 136 dell’8 marzo 2017; vds. anche sentenza costituzionale n. 265 del 2010;Corte EDU, 06/11/2003, Pantano c. Italia).1.2. Le peculiari connotazioni del fenomeno mafioso e del relativo vincoloassociativo forniscono, dunque, quella congrua “base statistica” alla presunzioneconsiderata.Le ragioni giustificatrici di tale regola rendono evidente come la questione dilegittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc. pen., propugnata con il terzo motivo del ricorso congiunto di Odianose,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia manifestamente infondata.1.2.1. Dunque, una volta accertata la riconducibilità della fattispecieconcreta al paradigma di cui all’art. 416-bis cod. pen., la presunzione di cuiall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è destinata ad operare anche conriferimento alle organizzazioni criminali straniere.Al riguardo, deve essere in questa sede richiamata la giurisprudenza diquesta Corte, cui si intende dare continuità, a mente della quale la distinzione tracd. mafie storiche e nuove mafie non intacca la connotazione del vincolo: inparticolare, con riferimento a sodalizi criminosi a matrice straniera, ai fini dellaqualificazione ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., è pur sempre necessarioaccertare se il sodalizio: a) abbia conseguito fama e prestigio criminale,autonomi e distinti da quelli personali dei singoli partecipi, in guisa da essercapace di conservarli anche nel caso in cui questi ultimi fossero resi innocui; b)abbia in concreto manifestato capacità di intimidazione, ancorché nonnecessariamente attraverso atti di violenza o di minaccia; c) abbia manifestatouna capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale ed abbiaconseguentemente prodotto un assoggettamento omertoso nel "territorio" in cuil'associazione è attiva (Sez. 6, n. 14444 del 21/02/2023, P., Rv. 284579 – 02).1.3. Facendo applicazione dei superiori principi, ed in ossequio allaoperatività della presunzione relativa di pericolosità sociale prevista dall'art. 275,comma 3, cod. proc. pen., la motivazione del provvedimento cautelare deve dareconto non già della ricorrenza o persistenza delle esigenze cautelari, bensìdell’apprezzamento di eventuali ragioni di esclusione, e ciò solo se queste sianostate evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti.1.3.1. Con specifico riferimento, poi, al rilievo da darsi al decorso di unapprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura ed i fatti contestati, nelleipotesi in cui opera la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cuiall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in alcune pronunce si è ritenuto che il‘tempo silente’ non possa, da solo, costituire prova dell'irreversibileallontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato in viaresiduale, quale uno dei possibili elementi volto a fornire la dimostrazione, inmodo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenzecautelari, quali una intrapresa attività di collaborazione, la natura non stabiledell'associazione o la sua scarsa forza attrattiva e intimidatrice (Sez. 1, n. 5389del 16/01/2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289490 – 01; Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024,Serafino, Rv. 286698 – 01; Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Tavella, Rv.286267 – 01; Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131 – 01; Sez.2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889 – 01); in altre, si è precisato, allaluce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di un'esegesicostituzionalmente orientata della stessa presunzione, che il tempo debba essereespressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arcotemporale, privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurantepericolosità (Sez. 3, n. 37345 del 09/07/2025, C., Rv. 288803 – 01; Sez. 6, n.21809 del 04/06/2025, Bathorja, Rv. 288276 – 01; Sez. 6, n. 11735 del25/01/2024, Tavella, Rv. 286202 – 02; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023,Gargano, Rv. 285272 – 01).1.3.2. Nella specie, con motivazione compiuta, coerente e logica, nonchéaderente alle risultanze processuali, il Tribunale ha delineato l’autonomo“prestigio criminale” del sodalizio, dando rilievo allo stabile radicamento ed allaforza intimidatrice della associazione sul territorio, per come risultati accertati(vds. penultima pagina delle ordinanze, prive di numerazione, di rigetto degliappelli cautelari); inoltre, tali elementi, in uno col curriculum criminale degliimputati, gravati da condanne per reati di rilevante allarme sociale, sono stativalorizzati per avvalorare il giudizio di attualità delle esigenze cautelari, inassenza di recesso dalla associazione.Il Tribunale ha apprezzato, dunque, il fattore temporale, ma ne ha escluso laincidenza sul regime di presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.,facendo riferimento allo stabile radicamento ed alla rilevante forza intimidatricedella associazione, e giungendo a corroborare il giudizio di pericolo direiterazione criminosa, alla luce della assenza di prova di rescissione dei legamicol sodalizio, di una qualche forma di collaborazione processuale o di unaacquisita consapevolezza del disvalore delle condotte (vds. penultima ed ultimapagina delle ordinanze citate).1.3.3. Premesse le superiori considerazioni, il Tribunale ha dunque fattocorretta applicazione dei principi di diritto sopra esposti, sottoponendo anche averifica la operatività della presunzione alla luce del tempo trascorso, conmotivazione congruente e priva di aporie logiche.1.4. Correttamente, poi, si è ritenuto di non procedere ad una valutazionedella persistente proporzionalità della misura custodiale in ragione del“presofferto” cautelare, ritenendo assorbente il mancato superamento del regimedi presunzione posto dall’ art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 3776del 28/10/2015, dep. 2016, Notarianni, Rv. 266006 – 01; vds. anche Sez. U, n.16085 del 31/03/2011, dep. 22/04/2011, P.M. in proc. Khalil, Rv. 249323- 01,che, superando il minoritario orientamento contrario, hanno ritenuto illegittimo ilprovvedimento di revoca della custodia cautelare, motivato esclusivamente inriferimento alla sopravvenuta carenza di proporzionalità della misura in ragionedella corrispondenza della durata della stessa a una percentuale, rigidamentepredeterminata ricorrendo a un criterio aritmetico, della pena irrogata ovveroirroganda nel giudizio di merito, prescindendo da ogni valutazione dellapersistenza e della consistenza delle esigenze cautelari che ne avevanooriginariamente giustificato l'applicazione).1.5. Le superiori considerazioni in diritto risultano assorbenti delle ulteriorideduzioni, compresa quella in punto di mancata considerazione della “futuraliberazione anticipata” (profilo di censura che si rivela, altresì, generico, nonconfrontandosi con le argomentazioni esposte dal Tribunale: vds seconda paginadelle ordinanze impugnate).2. Alla pronuncia consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 34111/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris