CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 gennaio 2021
Cassazione n. 12223/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 12 gennaio 2021 in sede di rinvio, conseguente a sentenza di annullamento n. 11054/18 pronunciata, limitatamente alla declaratoria di falsità, dalla Quinta sezione -penale di questa Corte in data 13 novembre 2017 (dep. 13 marzo 2018), la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma il 20 settembre 2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] PERNA (dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di falso ideologico in atto pubblico continuato), revocava la dichiarazione di falsità ideologica dei documenti in sequestro ex art. 537 cod. proc. pen. (certificati di proprietà con sottoscrizione del venditore di autovettura che si attestava falsamente essere avvenuta in presenza di un notaio), con l'unica eccezione della documentazione relativa alla [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] (inserita, con il n. 5, unitamente a numerosi altri veicoli, nel capo A della rubrica: artt. 110, 81 cpv. e 479 cod. pen.). Affermava la Corte di merito che, con riferimento alle operazioni di compravendita della suddetta vettura, sbrigate presso un'agenzia, la teste Oriana PROIETTI aveva categoricamente escluso la presenza del notaio PERNA e che non erano emersi elementi capaci di smentire tale deposizione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore di fiducia, articolando i due seguenti motivi. 2.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 537 cod. proc. pen. La difesa del ricorrente assume che la declaratoria di falsità dell'autentica notarile della firma apposta da Oriana PROIETTI sarebbe erronea in quanto "l'atto di cui è stata dichiarata la falsità, nella realtà dei fatti, risulta essere un atto pienamente valido, avendo conseguito gli effetti per i quali era stato predisposto, pur volendo considerare per veritiera la circostanza secondo la quale la firma apposta dalla signora Proietti era stata apposta in un momento anteriore all'autentica predisposta dal notaio Perna". Ciò in quanto il contratto di compravendita dell'autovettura, non richiedendo forma scritta ad substantiam, si era già perfezionato con il semplice consenso del venditore e non spettava certo al notaio che aveva autenticato la firma della veditrice comunicare l'atto in questione al PRA e curarne la trascrizione. 2.2. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Ci si duole che la Corte di merito abbia ritenuto attendibile la deposizione della teste PROIETTI, sulla base della quale è stata ritenuta la falsità dell'autentica notarile, nonostante la donna ricordasse erroneamente di aver venduto la sua vettura a un "signore", anziché a una donna, a nome Roberta PANZIERI, secondo quanto riportato nello stesso capo d'imputazione. Si deduce, quindi, un profilo di contraddittorietà della motivazione laddove si desume l'attendibilità della deposizione resa dalla PROIETTI dalla coerenza, logicità e puntualità del suo narrato, che, viceversa, tale non sarebbe a causa dello "scambio di persona" descritto.3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, C. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso in data 14 gennaio 2022, sulla piattaforma 'Teams', richiesta di trattazione orale, che non è stata accolta per tardività. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 1.1. Il primo motivo articola una deduzione del tutto inconferente rispetto all'oggetto della dichiarata falsità. Occorre, brevemente, ricordare che, in tema di sentenza dichiarativa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la falsità di un documento può essere dichiarata, ai sensi dell'art. 537 cod. proc. pen., solo se le risultanze processuali siano tali da consentire di affermare che essa sia stata positivamente accertata sulla base delle norme che regolano l'acquisizione e la valutazione della prova nel processo penale e richiede che l'accertamento del fatto e la colpevolezza dell'imputato siano adeguatamente motivati (tra le più recenti, Sez. 3, n. 15767 del 14/2/2020, Denuccio, Rv. 279658). Nel caso in esame, la falsità è stata accertata e dichiarata non già - come prospettato in ricorso - in relazione all'obbligo del notaio di curare, dopo l'autentica della firma, la comunicazione al [OSCURATO:PERSONA], ma sulla base della circostanza che l'imputato aveva attestato essere avvenuta in sua presenza, e previa identificazione del soggetto interessato, l'apposizione della firma da parte di Oriana PROIETTI nell'atto di vendita dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg [OSCURATO:TARGA]. Tale circostanza è risultata completamente falsa, atteso che la PROIETTI - come evidenziato nella sentenza impugnata - ha, senza incertezze, negato la presenza del PERNA al momento dell'apposizione della propria sottoscrizione nell'atto di vendita citato e, dunque, lo svolgimento di qualsivoglia attività attestativa notarile contestuale alla sottoscrizione stessa. Che l'atto di compravendita potesse poi avere, per i suoi effetti civilistici, piena validità, resta circostanza del tutto irrilevante circa l'integrazione del reato di falso ideologico, che si concreta, appunto, nella falsa attestazione notarile della intervenuta apposizione dell'autentica di firma, in calce alla dichiarazione di vendita, in presenza del sottoscrittore (per tutte, Sez. 5, n. 25894 del 15/5/2009, Catanzaro ed altri, Rv. 243900). 1.2. Il secondo motivo è aspecifico. Il rilievo difensivo circa l'errore in cui è incorsa la teste PROIETTI nell'indicare un uomo anziché una donna come acquirente della sua autovettura appare, senz'altro, fondato, per quanto emerge dallo stesso capo a) dell'imputazione. Tuttavia, si tratta di una censura che non si spinge ad esplicitare la decisività di tale imprecisione sull'attendibilità della residua narrazione della teste, con particolare riferimento all'unica circostanza rilevante, nel caso di specie, ovvero quella della falsità dell'autentica notarile. È in relazione a tale cruciale circostanza, e non alla complessiva deposizione della PROIETTI, che la Corte di merito ha rilevato non essere emersi dal processo elementi di smentita; e, sul punto, la difesa del ricorrente non ha articolato specifiche deduzioni critiche. 2. In base alle esposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, dal che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarrienta deUo gPZ59 processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]