CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 gennaio 2024
Cassazione n. 20121/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30205/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V. CRESCENZIO 69, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO - SEZ.DIST.LATINA n.1504/2019 depositata i l 13/03/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. ARCHETTI David era attinto, nella rispettive qualità di ricevitoria e centro di trasmissione dei dati (CTD) operante per [OSCURATO:PERSONA], dall’avviso di accertamento n. MUO110002574U, mediante il quale l’Ufficio dei Monopoli accertava la debenza dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, per l’anno d’imposta 2011, in ragione di euro 23.511, 60, oltre interessi per euro 4.501,34, altresì irrogando sanzioni per euro 28.213,92. 2. Il contribuente impugnava l’avviso nanti la CTP di Latina, che respingeva il ricorso, giusta sentenza n. 715/17. 3. Proponeva appello, medesimamente rigettato dalla CTR del Lazio con la sentenza in epigrafe. 4. Propone ora ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. Resiste l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli con controricorso. Considerato che: 1. I primi cinque motivi possono essere tutti enunciati e trattati congiuntamente per evidente connessione di censure. 1.1. Con il primo motivo si denuncia: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 D.Lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto integrato in capo al CTD il presupposto soggettivo dell’imposta. 1.2. Con il secondo motivo si denuncia: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. b), l. n. 288 del 1998, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto integrato il presupposto territoriale dell’imposta. 1.3. Con il terzo motivo si denuncia: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 56 TFUE e dei principi unionali in materia di parità di trattamento, di non discriminazione e di affidamento, con riferimento all’art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR disapplicato l’art. 3 D.Lgs. n. 504 del 1998. 1.4. Con il quarto motivo si denuncia: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 401 della direttiva n. 2006/112/CE, per non avere la CTR disapplicato la disciplina di cui al D.Lgs. n. 504 del 1998 in ragione della contrarietà al divieto di introdurre o mantenere imposte sulla cifra d’affari. 1.5. Con il quinto motivo si denuncia: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 D.Lgs. n. 546 del 1992, 5 e 6 l. n. 472 del 1997 e 10 St. contr., in relazione all’esimente dell’obiettiva condizione di incertezza. 2. Tutti i superiori motivi sono infondati. Le questioni in essi agitate sono già state oggetto di ripetuta e articolata disamina da parte di questa Suprema Corte, a partire dalla fondamentale sentenza n. 8757 del 2021, pedissequamente seguita da numerose altre pronunce (cfr., tra le tante, Cass. n. 26203 del 2021, con ampio riferimento ai precedenti), le cui motivazioni sono qui da intendersi espressamente richiamate e condivise ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. In via di premessa, v’è da rilevare che il quadro normativo di riferimento è già stato sottoposto all'esame della Corte costituzionale e della Corte di giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e con il diritto unionale prospettate nell'odierno ricorso. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 27 del 2018, rispetto all'ambito soggettivo dell'imposta, ha dato atto dell'incertezza correlata all’art. 3 D.Lgs. n. 504 del 1998 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa di cui all’art. 1, co. 66, lett. b), l. n. 220 del 2010, nel senso che era incerto se la pretesa impositiva potesse rivolgersi anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio; ma, in generale, ha riconosciuto avere il legislatore, con la suddetta disposizione interpretativa, stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio ed ha esplicitato la configurabilità dell'obbligo, anche nel caso (come quello in esame) di ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, del versamento del tributo e delle eventuali relative sanzioni, svolgendo anche esse, unitamente ai bookmakers, un’attività gestoria, che costituisce il presupposto dell'imposizione. A questo riguardo, la Corte costituzionale ha escluso che l'equiparazione, ai fini tributari, del "gestore per conto [di] terzi" (ossia del titolare di ricevitoria) al "gestore per conto proprio" (ossia al bookmaker) sia irragionevole. L'attività consiste, infatti, nella raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale. Ciò che viene in conto è che, secondo la Corte costituzionale, entrambi i soggetti partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di "organizzazione ed esercizio" delle scommesse, soggetta ad imposizione. In particolare, il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un'attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, occupandosi altresì della trasmissione al bookmaker della scommessa, dell'incasso e delle somme giocate, nonché, e decisivamente, del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal medesimo. Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori - che ai fini tributari sono avvinti da nesso di solidarietà per conseguenza paritetica e non dipendente - non dubita la giurisprudenza civile di questa Corte (cfr. Cass. n. 15731 del 2015), la quale insegna che il rapporto tra bookmaker e ricevitore sfugge allo schema della solidarietà dipendente perché questo ricorre, invece, quando uno dei coobbligati, pur non avendo di per sé realizzato un fatto indice di capacità contributiva, si trova in una posizione collegata con lo stesso o con il contribuente, sulla base di un rapporto a cui il fisco resta estraneo (cfr. da ultimo Cass. n. 26489 del 2020). In definitiva, nel rapporto tra bookmaker e ricevitore, la solidarietà è paritetica perché entrambi, come detto, partecipano all’attività di esercizio delle scommesse. Né – riprendendo nuovamente la Corte costituzionale – viola il principio della capacità contributiva la scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi ed il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Ciò in quanto, attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria è in grado di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera, assolvendo la possibile rivalsa funzione applicativa del principio di capacità contributiva. In forza di tale articolato percorso, la Corte costituzionale ha bensì dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 3 D.Lgs. n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010, ma nella sola parte in cui essi prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, in quanto, relativamente a tali annualità, resta definitivamente preclusa la possibilità, per la già cristallizzata determinazione dell'entità delle commissioni tra ricevitorie e bookmakers, di procedere alla traslazione dell'imposta. Per tali annualità, dunque, non rispondono le ricevitorie ma solamente i bookmakers, con o senza concessione, in base al combinato disposto dell’art. 3 D.Lgs. n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. a), l. n. 220 del 2010, usciti indenni (come correttamente fa notare l’Agenzia nel controricorso) dal vaglio di legittimità costituzionale. La suddetta ragione di incostituzionalità non è stata invece ravvisata per i "rapporti successivi al 2011": quindi, non solo per i rapporti negoziali perfezionatisi dopo l'entrata in vigore della novella del 2010, ma anche per i rapporti che, seppur sorti antecedentemente, si sono protratti oltre l'entrata in vigore della medesima. In entrambi i casi, invero, la novella costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l'assetto di interessi delle parti: sia in caso di rapporti sorti successivamente che in caso di rapporti già sorti e destinati a protrarsi, potendo comunque le parti, in relazione a questi secondi, alla luce (e tenendo conto proprio) della scelta normativa di esplicitare l’assoggettamento a tributo anche dei titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale la singola ricevitoria opera. La solidarietà dell'obbligazione e la correlata possibilità di traslazione dell'imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata della regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati nel tempo, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della l. n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità ed adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto. In buona sostanza, ai fini della costituzionalità del combinato disposto dell’art. 3 D.Lgs. n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010, in riferimento così ai rapporti sorti dopo l’entrata in vigore di quest’ultimo come a quelli sorti prima ma destinati a protrarsi oltre, è sufficiente la possibilità in sé della negoziazione della traslazione dell’imposta, irrilevante essendo il concreto esito di detta negoziazione, segnatamente nel segno dell’effettiva traslazione. In ragione di quanto innanzi, il bookmaker, già prima della disposizione di interpretazione autentica, era soggetto obbligato al versamento dell’imposta; la circostanza che, per le annualità “ante” 2011, sia l’unico obbligato costituisce una mera conseguenza dell’inconfigurabilità, per effetto della citata sentenza della Corte costituzionale, dell’obbligazione del CTD in relazione a tali annualità: ciò fermo restando, invece, che anche il CTD, oltre al bookmaker, è obbligato per le annualità successive. Va rilevato, inoltre, ai fini della territorialità dell'imposizione, negata nel quarto motivo (secondo di “merito”), che non rileva la conclusione del contratto di scommessa, poiché il fatto imponibile non è tale evento, bensì la pura e semplice prestazione di servizi consistenti nell'organizzazione del gioco e nella raccolta delle scommesse, ossia, in breve, nella “gestione” di queste. Trattasi di attività che coinvolgono in via immediata e diretta, non solo il bookmaker, ma altresì il ricevitore in Italia, consistendo, in relazione a ciascun scommettitore, nella predisposizione di un apparato idoneo ad assicurare la valida registrazione della scommessa e di poi l’eventuale pagamento della vincita. In effetti, non è un caso che la scommessa sia documentata unicamente dalla ricevuta fisicamente rilasciata all’utente dalla ricevitoria (così Cass.n. 15731 del 2015, cit.), ricevuta che sola costituisce il titolo legittimante alla riscossione dell’eventuale vincita (così Cass. n. 8757 del 2021, cit.). Tali attività, dunque, sono svolte tutte in Italia, per il tramite dell’indispensabile intervento materiale della ricevitoria: per l’effetto, sono suscettive di fondare l’esercizio della potestà impositiva dello Stato italiano. Quanto alle prospettate (in specie nel primo e terzo motivo) frizioni con il diritto unionale, premesso che le imposte sui giochi d'azzardo non hanno natura armonizzata, sicché rileva l'art. 56 del TFUE, la Corte di giustizia, nella sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. e [OSCURATO:PERSONA], ha preso diretta e specifica cognizione proprio delle medesime questioni sollevate odiernamente dalle contribuenti ed ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che “gestiscono” scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (punto 21), di modo che la normativa italiana "non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la [OSCURATO:PERSONA], nello Stato membro interessato". In particolare, a “gestire” le scommesse è non solo il bookmaker, pur privo di concessione, ma anche la ricevitoria. Scrive con chiarezza la Corte di giustizia che, “per quanto riguarda la Stanleyparma [ricevitoria e CTD nel giudizio ‘a quo’], essa esercita, in qualità di intermediario della [OSCURATO:PERSONA] e in cambio di una remunerazione, un'attività di offerta e di raccolta di scommesse” (punto 25) e pertanto “esercita”, “allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali, un'attività di gestione di scommesse, la quale costituisce una condizione necessaria ai fini dell'assoggettamento all'imposta unica. Per tale ragione, in forza dell'articolo 1, comma 66, lettera b), della legge di stabilità 2011, la Stanleyparma è soggetta, in solido con la [OSCURATO:PERSONA], al pagamento di tale imposta” (punto 26). A fronte di ciò, non coglie nel segno l’affermazione contenuta soprattutto nel primo motivo, secondo cui l’attività della ricevitoria sarebbe non imponibile, coerentemente con quanto affermato dalla medesima Corte di giustizia nella sentenza 13 luglio 2006, in causa C-89/05, [OSCURATO:PERSONA] plc, la quale ha dichiarato “che l'art. 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva [in materia di IVA] dev'essere interpretata nel senso che la fornitura di servizi di ‘call center” a favore di un organizzatore di scommesse telefoniche, che comporta l'accettazione delle scommesse in nome dell'organizzatore da parte del personale impiegato dal prestatore dei detti servizi, non rappresenta un'operazione di scommessa ai sensi di tale disposizione e, pertanto, non può beneficiare dell'esenzione dall'IVA prevista da tale disposizione”. Diverso è l’ambito delle esenzioni dall’IVA rispetto a quello, oltretutto meramente interno, dell’imposta unica che ne occupa. Nel primo, infatti, vige un canone di interpretazione restrittivo, ché l’esenzione dall’IVA di cui godono scommesse, lotterie e giochi d’azzardo “è motivata da considerazioni di ordine pratico, in quanto le operazioni di gioco d'azzardo mal si prestano all'applicazione dell'IVA (sentenza 29 maggio 2001, causa C-86/99, Freemans, Racc. pag. I-4167, punto 30), e non, come nel caso relativo a determinate prestazioni di servizi d'interesse generale in ambito sociale, dalla volontà di garantire a tali attività un trattamento più favorevole in materia di IVA” (punto 23 sent. da ult. cit.), ragion per cui l’attività esternalizzata di “call center”, “a differenza delle operazioni di scommessa di cui all'art. 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva, non è assolutamente protetta dall'attribuzione di una possibilità di guadagno agli scommettitori a fronte dell'assunzione del rischio di dover corrispondere le relative vincite e, pertanto, non può essere qualificata come operazione di scommessa ai sensi della disposizione in questione” (punto 26 di detta sentenza). Invece, nel caso dell’imposta unica, siccome specificamente normata dal diritto interno, al fine di individuare (in positivo) l’ambito di applicazione della stessa, il presupposto è la “gestione” delle scommesse, e non, come (in negativo) nell’ambito delle esenzioni dall’IVA, le “scommesse” di per se stesse considerate: la differenza è sostanziale, perché l’attività gestoria, a differenza del suo oggetto, i.e. le “scommesse”, dal punto di vista della realizzazione fisica, non si concentra necessariamente ed unicamente in capo al bookmaker e, dal punto di vista concettuale, prescinde dall’assunzione del rischio del pagamento delle vincite. Donde deve ribadirsi che, “in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di "bookmakers" esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all'allibratore dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite” (cfr., “ex professo”, da ult., Cass. n. 27260 del 2023). Fermo quanto precede, deve aggiungersi che, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza unionale, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: per conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (cfr., per tutte, Corte giust. 24 ottobre 2013, causa C-440/12, [OSCURATO:PERSONA], punto 47). Il legislatore nazionale ha proceduto a tale valutazione, dichiarando, nell’art. 1, comma 64, l. n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca "l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco”, in uno al recupero di “base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore". La prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta – come rilevato da Corte giust., 26 febbraio 2020, punto 23 –che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale. In ragione di ciò, come detto, la Corte di giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri: anzi – come sottolineato dalla Corte costituzionale nella più volte evocata sentenza n. 27 del 2018 – ad opinare diversamente si giungerebbe ad un’inammissibile discriminazione “a contrario”; la scelta legislativa, invero, "risponde ad un'esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l'irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione". Di riflesso, a partire dal 2011, è da escludersi qualsivoglia discriminazione anche a carico di ricevitorie collegate a bookmakers esteri. Ed invero, in linea con quanto detto, Corte giust., 26 febbraio 2020, ai punti 17, 26 e 28, in un coerente sviluppo logico, esclude alcun effetto discriminatorio della normativa italiana. Al punto 17, in relazione al bookmaker, stabilisce in via generale che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro; ma, al punto 24, specifica, in concreto, che, "la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri"; sicché, conclude, "rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la [OSCURATO:PERSONA] [nel giudizio ‘a quo’ parte in causa] non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale". Quanto poi al CTD, il punto 26 ribadisce che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse "allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali" ed è per questo che il CTD che opera quale suo intermediario risponde dell'imposta, a norma dell’art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010; ma ciò non toglie - punto 28 - che la situazione del CTD che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali è diversa da quella del CTD che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro. La diversità della situazione è “in re ipsa”, per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero: nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delle concessioni costituisce "... un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti"; e ciò in conformità agli obiettivi, di cui innanzi, esplicitamente perseguiti dal legislatore italiano, come puntualmente rimarcato dalla Corte di giustizia (Corte giust. 19 dicembre 2018, causa C-375/17, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punto 66, richiamata da Corte giust., 26 febbraio 2020, punto 18). Di qui l'esclusione, anche con riguardo alla posizione del CTD, di qualsiasi restrizione discriminatoria. Quanto all'asserita violazione del principio dell'affidamento, prospettata nel terzo motivo in relazione –pare di poter concludere –alla supposta portata innovativa della disposizione interpretativa del 2010, in riferimento alla posizione delle ricevitorie, la Corte costituzionale, con la sentenza citata, si è già espressa nel senso dell’incostituzionalità, relativamente, però, come ricordato, alle sole annualità antecedenti alla sua entrata in vigore. Per le annualità successive, quale il 2011 che ne occupa, nessun affidamento viene invece in linea di conto, attesa la sopravvenienza giust’appunto dell’intervento legislativo, dotato di formulazione e portata inequivoche, tanto da essere così effettivamente inteso dalle contribuenti in ricorso, che vi appunto precise critiche. Tutto ciò rende priva di fondamento la tesi della violazione del legittimo affidamento quanto al contribuente: un tale affidamento, in realtà, in riferimento al medesimo come ricevitoria per un’annualità successiva all’entrata in vigore della disposizione interpretativa (poiché, come poc’anzi ricordato, si verte del 2011), non si configura in radice. Per completezza, essendo evocata la violazione del legittimo affidamento, vale la pena di aggiungere che, alla luce dei ricordati insegnamenti sia della Corte costituzionale che della Corte di giustizia, è da escludersi che l’art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010 abbia natura anche solo “lato sensu” sanzionatoria: la Corte costituzionale ne ha sancito (in riferimento, segnatamente, alla posizione del bookmaker) la natura interpretativa e la Corte di giustizia ne ha confermato la legittimità unionale. Oggetto dell’esercizio da parte dello Stato è la pura e semplice pretesa impositiva, non già quella sanzionatoria. Sotto altro ma collegato profilo, neppure rileva, contrariamente a quanto sostenuto sempre nel terzo motivo, la riconosciuta, in specie dalle Sezioni Penali di questa Suprema Corte, la “peculiare posizione” di SBM e delle ricevitorie legate al gruppo Stanleybet in funzione della discrimanzione subita nell’accesso al sistema concessorio (p. 42 ric.). Invero, il riconoscimento della natura non illecita dell'attività svolta dalla ricorrente non implica affatto la sottrazione della stessa dall'ambito della disciplina dell'imposta unica; anzi, tutt’al contrario, postula proprio la realizzazione del presupposto d’imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nell’art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010, che, come visto, ha disposto che "ai soli fini tributari: a) il D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 1, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) il D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni". L'applicabilità in sé e per sé delle suddette previsioni esclude poi che possa porsi una questione di violazione dei principio di non discriminazione o di libertà di stabilimento basata, segnatamente, sulla considerazione della natura lecita dell'attività svolta. A parte il rilievo che il ricorso non individua alcun pregiudizio concretamente subito dal contribuente, quel che rileva, come detto, è il fatto in sé che questi ha realizzato in Italia l'attività di gestione delle scommesse, per l’effetto pienamente integrando il presupposto d'imposta: sotto tale profilo, va fatto richiamo alla sentenza della Corte di giustizia, che ha escluso ogni violazione dei suddetti principi unionali (punti 28, 29 e 30, che testualmente recitano: “[A] differenza dei CTD che trasmettono i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali, la Stanleyparma raccoglie scommesse per conto della [OSCURATO:PERSONA], che ha sede in un altro Stato membro. Essa non si trova quindi, alla luce degli obiettivi della legge di stabilità 2011, in una situazione analoga a quella degli operatori nazionali. Di conseguenza, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non comporta alcuna restrizione discriminatoria nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della Stanleyparma e non pregiudica, per quanto le riguarda, la libera prestazione dei servizi. Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i CTD stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse”). Le superiori considerazioni votano alla manifesta infondatezza le richieste di disapplicazione del diritto interno e in subordine di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, previa sospensione del giudizio, per contrarietà con gli artt. 49 e 56 TFUE: tutte le relative questioni – in disparte che viepiù presuppongono una non condivisibile critica alla sentenza n. 27 del 2018 della Corte costituzionale, che non avrebbe approfondito il concetto di “gestione”, specialmente con riguardo a soggetti che svolgono lecita attività di raccolta delle scommesse sul t.n., senza trattare dell’imposizione fiscale a carico dei relativi CTD in rapporto alle ricevitorie collegate a concessionari statali – trovano precisa ed esauriente risposta in entrambe le sentenze della Corte costituzionale e della Corte di giustizia cui ampiamente nel corso della presente trattazione si è fatto richiamo. Le superiori considerazioni votano alla manifesta infondatezza altresì il quarto motivo, imperniato sull’assunto dell’assimilabilità dell’imposta unica ad un’imposta sulla cifra d’affari. Invero detto assunto è erroneo, atteso che, come già rammentato da questa Suprema Corte (Cass. n. 27260 del 2023, cit.) “il tributo che qui rileva è differente da una imposta sulla cifra di affari per plurime ragioni: riguarda unicamente operazioni relative all’esercizio delle scommesse, irrilevanti a fini IVA; non tiene conto del valore aggiunto di ciascuna, difettando nel sistema il meccanismo della detrazione I.V.A. e applicandosi il tributo all’importo scommesso; è calcolato senza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in essere le operazioni di scommessa. Effetto del tutto risolutivo e dirimente peraltro ha, sul punto, il chiaro ‘dictum’ del Giudice unionale (CGUE, sent. n. 24 ottobre 2013 in causa n. C- 440/2012, [OSCURATO:PERSONA](haftungsbeschrankt) secondo il quale ‘in forza dell’art. 401 della direttiva IVA «le disposizioni di (tale) direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte (…) sui giochi e sulle scommesse, (…) e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d’affari (…)». La formulazione di tale articolo non osta, pertanto, a che gli Stati membri assoggettino un’operazione all’IVA, nonché, in modo cumulativo, a un tributo speciale non avente il carattere d’imposta sul volume d’affari (v., in tal senso, la sentenza dell’8 luglio 1986, K., 73/85, Racc. pag. 2219, punto 22)’. Secondo siffatta pronuncia, quindi, l’art. 401 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’art. 135, paragrafo 1, lett. i) della stessa, deve essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto e un tributo speciale nazionale sui giochi d’azzardo possono essere riscossi in modo cumulativo, a condizione che siffatto ultimo tributo non abbia il carattere di un’imposta sul volume d’affari; inoltre, sempre secondo tale sentenza, l’art. 1, paragrafo 2, prima frase, e l’art. 73 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una disposizione o a una prassi nazionale secondo cui, per la gestione di apparecchi per giochi d’azzardo con possibilità di vincita, l’importo dei proventi di cassa di tali apparecchi dopo che è trascorso un determinato periodo di tempo viene considerato come base imponibile (le suesposte considerazioni consentono, altresì, di disattendere, all’evidenza, la richiesta di rinvio pregiudiziale pure avanzata, in proposito, dalla ricorrente)”. Tornando al motivo in discussione, ne consegue che, essendo del tutto decentrata la premessa dell’assimilabilità dell’imposta unica ad un’imposta sulla cifra d’affari, anche le richieste di disapplicazione del diritto interno e in subordine di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per contrarietà con l’art. 401 della direttiva 2006/112/CE (p. 73 ric.) non trovano minimamente ragion d’essere e, pertanto, non possono essere accolte. Infine, totalmente destituito di fondamento è il quinto motivo, in ordine al mancato riconoscimento dell’“esimente dell’obiettiva condizione d’incertezza”. Portando a compimento quanto già dianzi osservato circa l’insussistenza di alcun legittimo affidamento tutelabile in capo al contribuente, mette conto di precisare che nessuna incertezza è configurabile dopo la l. n. 220 del 2010, la quale ha definitivamente chiarito l’assoggettamento all’imposta unica sia del bookmaker che – per gli anni d’imposta “post” 2011, giusta le esaminate ragioni riguardanti lo specifico profilo della possibilità di rivalsa – della ricevitoria, stante, come in passato, l’unico ed immutato presupposto della – concorrente (“post” 2011) –attività gestoria. 3. Con il sesto ed ultimo motivo si denuncia: violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 15 D.Lgs. n. 504 del 1992 e 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR disposto la liquidazione delle spese in favore dell'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli sebbene rappresentata in giudizio da un proprio funzionario e, in subordine, per non aver pronunciato la compensazione delle spese. 3.1. Il motivo è manifestamente infondato. Costituisce insegnamento ricevuto quello a termini del quale, “nel processo tributario, alla parte pubblica (nella specie, un Comune) assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, contenuto nell'art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo” (cfr., da ult., Cass. n. 27634 del 2021). Sotto altro profilo, la compensazione delle spese, derogando alla regola generale della regolazione delle spese secondo la soccombenza, costituisce mera facoltà rimessa all’organo giudicante. 4. Conclusivamente, il ricorso va integralmente rigettato, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo. La solo recente definitiva stabilizzazione del quadro