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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31954/2021

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o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 8857/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il medesimo in [OSCURATO:PERSONA] della Libertà n. 10/C, giusta procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA]), rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma via Cosseria n. 2, giusta procura speciale a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 98/14/12, depositata il 24 settembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Transpap dei F.11i [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con due motivi, avverso la decisione della CTR in epigrafe che, confermando la sentenza della CTP di Bari, riteneva legittimo il diniego di condono ex art. 12

I. n. 289 del 2012 per l'omesso pagamento della seconda rata.

Resistono con separati controricorsi l'Agenzia delle entrate ed [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nelle more del giudizio di cassazione la contribuente ha chiesto, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, la definizione agevolata per i ruoli scaturiti dal diniego di condono oggetto del giudizio, provvedendo altresì al pagamento integrale delle rate dovute. [OSCURATO:PERSONA], con memoria in atti, ha attestato il perfezionamento della procedura agevolata ed ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, a spese compensate, richiesta che, quindi, va accolta.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere per la definizione della procedura ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016.

Spese compensate.

Deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 14 luglio 2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] IL n0 5 NOZ 2021 44.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 8857/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il medesimo in [OSCURATO:PERSONA] della Libertà n. 10/C, giusta procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA]), rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma via Cosseria n. 2, giusta procura speciale a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 98/14/12, depositata il 24 settembre 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Transpap dei F.11i [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con due motivi, avverso la decisione della CTR in epigrafe che, confermando la sentenza della CTP di Bari, riteneva legittimo il diniego di condono ex art. 12 I. n. 289 del 2012 per l'omesso pagamento della seconda rata. Resistono con separati controricorsi l'Agenzia delle entrate ed [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nelle more del giudizio di cassazione la contribuente ha chiesto, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, la definizione agevolata per i ruoli scaturiti dal diniego di condono oggetto del giudizio, provvedendo altresì al pagamento integrale delle rate dovute. [OSCURATO:PERSONA], con memoria in atti, ha attestato il perfezionamento della procedura agevolata ed ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, a spese compensate, richiesta che, quindi, va accolta. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere per la definizione della procedura ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016. Spese compensate. Deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 14 luglio 2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] IL n0 5 NOZ 2021 44.
Sentenza Cassazione n. 31954/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris