CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10009/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25936/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che ex legela rappresenta e difende .-controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] I MILANO, AGENZIA DELLE ENTRATE -[OSCURATO:PERSONA] -intimate- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.LOMBARDIAn. 1190/2022, depositata il 28/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento notificat a dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativamente all’imposta complementare di registro, oltre interessi e sanzioni, preceduta da avviso di rettifica e liquidazione con il quale veniva r idetermin ato , innalzandolo ad euro 53.670.000,00, il valore imponibile dello storico complesso edilizio denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, sito in Roma, trasferito al prezzo di euro di 49.468.264,00 , come dichiarato dalle parti contraenti nell'atto di compravenditadel bene intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA] e l a [OSCURATO:PERSONA] de Espana S.A., con conseguente maggiore imposta di registro. [OSCURATO:PERSONA] di Milano, con sentenza n. 5394/2019, rigettava il ricorsodella contribuente. Avverso la decisione proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA], lamenta ndo una serie di errori del primo giudice ma i l gravame veniva respin to dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, con sentenza n. 1190/2022. Il giudice tributario di secondo gradorilevava, tra l’altro, che la notifica a mezzo del servizio postale del prodromico avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro si era perfezionata con la consegna del plico postale, in data 4/7/2017, nellemani di addetto alla casa (domestico), e con il successivo invio alla destinataria dell’atto della raccomandata informativa (CAN) , unici adempimenti richiesti dalla l. n. 890 del 1982. Dichiarava, inoltre, infondata l’eccezione d’incompetenza dell’Ufficio di Roma, essendo stata la notificazione eseguita in Milano, comune di residenza della [OSCURATO:PERSONA] che , all’epoca della compravendi ta , ri si edeva a Roma e lì aveva il domicilio fiscale. Riteneva,infine, non applicabile , nell’ambito de l rapporto di solidarietà passiva, il principio dell’estensione ex art. 1 306 cod.civ. degli affetti del giudicato favorevole ottenuto dalla società acquirente del complesso immobiliare , pendendoancora il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la CTR della Lombardia aveva annullato l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro riferibile alla compravendita de qua , a suo tempo notificato alla società coobbligatain solido. La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza con quattro motivi , l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso,mentre l ’Agenzia delle E ntrate - Riscossione non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando la violazione degli artt. 12, 24,46, d.P.R. n. 225 del 2016, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., per avere la CTR ritenuto superata la questione concernente la dedotta incompetenzaterritoriale de l concessionario di riscossione di imposte e tributi, in ragione della riforma del sistema di riscossione di cui al d. l. n. 193 del 2016 , atteso che l’accentramento dell’attività di riscossione in capo ad un unico ente(Agenzia delle Entrate-Riscossione) non ha fattovenir meno la distribuzione in materia della competenza territoriale. Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata, denunciando la violazione degli artt.60, d.P.R. n. 600 del 1973 e 149 cod.p r oc.civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n.4, cod.proc.civ., per avere la CTR ritenuto legittimal ’ iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento effettuate da ll’ Agente di riscossione di Roma territorialmente incompetente, dovendo essere emesso e notificato l’atto riscossivo dall’Agente di riscossione di Milano. Con il terzo motivo censura la sentenza impugnata, denunciandone la nullità per violazione degli artt. 112 cod.proc.civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n.4, cod.proc.civ., per omessa pronuncia in merito al vizio inficiante la cartella di pagamento impugnata, quanto alla dedotta assenza dei criteri di calcolo degli interessi applicati. Con il quarto motivo censura la sentenza impugnata, denunciandola violazione degli artt. 1292,1306, 2909 cod.civ., 57, d.P.R. n. 131 del 1986, 1 , 2 , 24,53,113 della Costituzione, per avere la CTR ritenuto non opponibile il “giudicato”di cui alla sentenza n. 5605/2019, pronunciata d a ll o stess o giudice tributario di secondo grado nel giudizio promosso dalla coobbligata [OSCURATO:PERSONA] de Espana S.A., acquirente di “[OSCURATO:PERSONA]”, avverso l’avviso di rettifica n. 20141T031281000, decisione oggetto di altro ricorso per cassazione (r.g.n.14464/2020). Le prime due censure, scrutinabili congiuntamente, sono infondate.[OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] luce del quadro normativo di riferimento va considerato: che , ai sensi del primo comma dell'art. 12,d .P.R. n. 602 del 19 73 (come modificato dall'art. 1 della legge n. 311 del 2004), l'ufficio competente "forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce."; che il successivo art. 24 dispone che "l'ufficio consegna il ruolo al concessionario nel cui ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica." ; che l'art. 46, comma 1, del medesimo d.P.R., prevede che "Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere." Come la Corte (Cass. n. 21737/2023) ha avuto modo di evidenziare«(l)’art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai sensi del quale il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere, concerne, come già correttamente affermato nella sentenza impugnata, l’attività di riscossione e non anche la formazione del ruolo e la notifica della cartella di pagamento. Queste altre attività, come si desume dal precedente art. 12 dello stesso d.P.R., competono all’ufficio ed al concessionario ove il contribuente ha il domicilio fiscale (…). Ciò trova ulteriore conferma nella circostanza che l’art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973 precisa che la delega può riguardare anche la notifica della cartella, la quale resta, pertanto, normalmente di competenza del concessionario nel cui ambito territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale, ma può essere, facoltativamente, delegata al concessionario che dovrà procedere alla riscossione. Non vi è stata, dunque, nel caso di specie, alcuna violazione né dell’art. 12, né dell’art. 24, né dell’art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto la competenza territoriale si determina sulla base del domicilio fiscale del contribuente al momento della formazione del ruolo e la Zanusoera [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Provinciale I di Milano (l’atto tassato era stato registrato in data 28/11/2018 presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Milano ) ha formato il ruolo e lo ha consegnato all’Agente della Riscossione territorialmente competente alla emissione ed alla notificazione della cartella di pagamentoche, per quanto sopra detto, non poteva che essere quello di Roma, risultando ininfluente il successivo trasferimento in data 12/4/2018, della contribuente a Milano, circostanza che non può incidere sulla competenza ma, al più, determin are l ’esercizio della facoltà di delegadi cui sopra. La terza censura è inammissibile prima che infondata. La doglianza concernente l’omessa pronuncia del giudice di secondo grado sulla -in tesi- doverosa indicazione nella cartella di pagamento dei criteri di calcolo degli interessi richiesti va disattesa perché la sentenza impugnata , implicitamente, riconosce la legittimità dell’atto riscossivo in quanto conforme, nei contenuti, al modello ministerialeper cui è malamente evocato il vizio di cui all’art. 360, comma primo, n.4 cod.proc.civ.. Va, altresì, consideratoche la contribuente, neppure nel ricorso per cassazione , indica in termini più specifici i profili della dedottaillegittimità dell’attoimpugnato considerato che, generalmente, gli accessori sono facilmente determinabili ex post con una semplice operazione matematica , sulla base dell’ammontare dell’imposta liquidata. La decisionedella CTR della Lombard ia , pertanto, appare senz’altro in linea con la giurisprudenza della Corte(Cass. Sez. Un., 22 281/ 2022) che ha affermato il principio secondo cui «(l)a cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono -e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.» La quarta ed ultima censura è infondata. La ricorrente si duole del fatto che il giudice tributario di appello ha escluso l’applicabilità del principio di estensione del giudicato favorevole ex art. 1306, comma secondo, cod. civ., con riferimento alla sentenza n. 5605/2019 della medesima CTR della Lombardia, favorevole alla coobbligata [OSCURATO:PERSONA] de Espana S.A., parte acquirente delcomplesso edilizio denominato “[OSCURATO:PERSONA]” oggetto di trasferimento , in pendenza d el ricorso per cassazione avverso la pronuncia che riguarda l’avviso di accertamento e rettifica n. 20141T031281000, «atto presupposto della cartella impugnata dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA].» Deduce la contribuente che la CTR non ha considerato il diverso profilo posto all’attenzione del giudice tributario, concernente le conseguenze derivanti dall’inscindibile legameesistente fra le posizioni debitorie dei destinatari dell’atto impositivo nel l e ipotesi di solidarietà passiva tributaria paritetica e le illogiche conseguenze che si determinerebbero non mantenendo l’ unitari età della riscossione del tributo,laddove intervenga il pagamento dell’imposta , da parte di uno dei coobbligati,nella specie, da parte della [OSCURATO:PERSONA] , prima dell’ auspicato esito definitivamente favorevole alla coobbligatasocietà SGIE della controversia volta afar accertare la non debenza dell’imposta. Deduce, di contro, la difesa erariale che l’Agenzia delle entrate-Riscossione non avrebbe potuto esimersi dall’emettere e notificare la cartelladi pagamento nei confronti della contribuente, considerato che l’avviso di rettifica e liquidazione della maggior imposta di registronotificatole quale parte venditrice di “[OSCURATO:PERSONA], non era statotempestivamente impugnato. Va premesso che l'effetto espansivo del giudicato tributario di annullamento dell'atto impositivo opera in favore anche del coobbligato solidale che abbia adempiuto dopo la notifica della cartella, non trattandosi di pagamento spontaneo ( implicante la consumazione della facoltà prevista dall’art. 1306, comma secondo, cod.civ.), bensì finalizzato ad evitare la riscossione forzata (Cass. n. 17073/2019; n. 3105/2019; n. 2231/2018). Ad ogni buon conto, quel che, nella fattispecie esaminata, appare decisivo è il fatto che la contribuente, la quale, diversamente alla società SGIE, non ha impugnato il prodromico atto impositivo recante la pretesa tributaria in questione, “oppone” all’Agenzia delle entrate una sentenza, quella della CTR n. 5605/2019, pronunciata dallo stesso giudice tributario di secondo grado nei confronti della (sola)coobbligata,che non è ancora passata in giudicato, es s endo il relativo giudizio pendente in cassazione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate,a favore della costituita Agenzia delle entrate,in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.000,00,oltre rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del