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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12771/2026

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a Cardarelli– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] E MARCHI, in persona del Ministropro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale DelloStato– controricorrente –Numero registro generale 24159/2024Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 12771/2026Data pubblicazione 05/05/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]– intimata –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione dei Ricorsi contro iprovvedimenti dell'[OSCURATO:PERSONA] e Marchi (UIBM) n.54/2024 depositata il 11/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno28/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza dellaCommissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio ItalianoBrevetti e Marchi (UIBM) n. 54/2024, depositata in data 11 settembre2024, la quale, nel contraddittorio con lo stesso [OSCURATO:PERSONA] E MARCHI e con la [OSCURATO:PERSONA], ha respinto ilricorso presentato dall’odierno ricorrente avverso la decisione con laquale l'[OSCURATO:PERSONA] E MARCHI, in accoglimentodell’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], ha respintola domanda di registrazione del marchio nazionale n.302018000027897 depositata dall’odierno ricorrente.2.

In data 23 agosto 2018 [OSCURATO:PERSONA] ha depositato ladomanda di registrazione n. 302018000027897 per il marchiofigurativo SKYLIMIT per le classi 35 (pubblicità, servizi di vendita, perSez.

S1 - R.G. 24159/2024 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 2 di 13Numero registro generale 24159/2024Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 12771/2026Data pubblicazione 05/05/2026conto terzi, al dettaglio ed on line di parti ed accessori di veicoli,autoveicoli, motoveicoli, cicli, imbarcazioni, velivoli) e 39 (leasing diveicoli, autoveicoli, motoveicoli, cicli, imbarcazioni, velivoli, noleggiocon o senza conducente di veicoli, autoveicoli, motoveicoli, cicli,imbarcazioni, velivoli, trasporto, deposito e consegna di veicoli,autoveicoli, motoveicoli, cicli, imbarcazioni, velivoli).A seguito della pubblicazione della domanda veniva proposta indata 13 novembre 2019, opposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta:■ sia del marchio anteriore comunitario n. 014893176, registrato il 9novembre 2018, consistente nella denominazione SKY e registratoper un elevato numero di prodotti e servizi, ma, riferito, quantoall’opposizione, alla classe 35 (pubblicità; gestione di affaricommerciali; amministrazione commerciale ed altro);■ sia del marchio anteriore comunitario n. 14903173, registrato il 13novembre 2018, consistente nella denominazione SKY (letterebianche contornate di azzurro) anche in questo caso registrato perun elevato numero di prodotti e servizi, ma, riferito, quantoall’opposizione, sempre alla classe 35.All’esito dell’esame delle deduzioni delle parti, l’[OSCURATO:PERSONA] E MARCHI, con decisione del 12 settembre 2022, haaccolto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] e,conseguentemente, ha respinto la domanda di registrazione delmarchio n. 302018000027897 per tutti i prodotti rivendicatidall’odierno ricorrente.Nella propria decisione l’[OSCURATO:PERSONA] E MARCHIha ritenuto che:− il marchio anteriore comunitario n. 014893176 appariva piùvicino al marchio contestato rispetto al marchio anterioreSez.

S1 - R.G. 24159/2024 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 3 di 13Numero registro generale 24159/2024Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 12771/2026Data pubblicazione 05/05/2026comunitario n. 14903173, in ragione del fatto chequest'ultimo presentava elementi grafici e cromatici idonei adiversificarlo in misura maggiore rispetto al marchiocontestato;− pertanto, occorreva procedere al confronto col marchiocontestato in relazione al solo marchio anteriore comunitarion. 014893176, in quanto avente la caratteristica di segno"catch-all";− i servizi per i quali si chiedeva la registrazione del marchiocontestato risultano in parte identici o affini in grado elevatoa quelli contraddistinti dal marchio anteriore comunitario n.014893176, in quanto quest’ultimo protegge genericamenteservizi quali il noleggio (leasing) di veicoli, pubblicità e servizidi vendita o presentazione di prodotti per la vendita aldettaglio;− ulteriormente, i servizi per i quali si chiedeva la registrazionedel marchio contestato potevano essere considerati affinianche a quelli anteriori descritti come "organizzazione eprenotazione di viaggi ed escursioni via terra, via mare e viaaerea; servizi relativi all'organizzazione di viaggi; trasporto dipasseggeri e merci, in particolare con autoveicoli, mezzi surotaia, navi e aerei" in quanto questi ultimi possonocomportare, come consuetudine, anche il noleggio di mezzi dilocomozione di varia natura in modalità complementare,tenuto conto del fatto che – come sintetizza la decisioneimpugnata – “l'affinità poteva dipendere dalla condivisionedell'origine imprenditoriale, dei canali di distribuzione evendita, dal pubblico di riferimento (anche professionale)nonché dalla reciproca complementarità”;Sez.

S1 - R.G. 24159/2024 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 4 di 13Numero registro generale 24159/2024Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 12771/2026Data pubblicazione 05/05/2026− la comparazione del marchio in contestazione con il marchioanteriore comunitario n. 014893176 evidenziava similitudinein grado medio-basso a livello visivo e fonetico edestremamente elevato dal punto di vista concettuale,dovendosi considerare quest’ultimo prevalente ai fini delgiudizio di somiglianza anche in ragione della accertatanotorietà del marchio anteriore.− [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito la prova dellarinomanza dei propri marchi "SKY" nel mercato italiano;− in conclusione, il marchio anteriore era in possesso di “uncarattere distintivo accresciuto, motivo per cui il consumatorepotrebbe essere indotto a ritenere che i servizi richiestiappartengano a diverse linee di attività di impresadell'opponente o provengano da aziende commercialmentecollegate così come il marchio contestato potrebbe essereconsiderato come appartenente ad una "serie" di marchicontraddistinti dal nucleo ideologico consistente nella parolaSKY”;− sussisteva pertanto, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. d),C.P.I. un rischio di confusione/associazione per il pubblico diriferimento, considerato che i prodotti e servizi raffrontatierano risultati identici e/o affini in grado elevato, anche percomplementarità e che i marchi avevano mostrato unasomiglianza in vario grado sotto i profili visivo, fonetico econcettuale.3.

Proposto ricorso alla Commissione dei Ricorsi contro iprovvedimenti dell’[OSCURATO:PERSONA] e Marchi, quest’ultima, conla decisione qui impugnata, ha rigettato il ricorso.Sez.

S1 - R.G. 24159/2024 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 5 di 13Numero registro generale 24159/2024Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 12771/2026Data pubblicazione 05/05/2026Esaminati i quattro motivi di ricorso, la Commissione ha, insintesi, osservato:− quanto al primo motivo – col quale si censurava lacomparazione tra i servizi rivendicati dai segni delle due partie si deduceva che la ricorrente svolgeva solo attività dinoleggio senza conducente di auto di marca rinomata e digrande cilindrata, e quindi attività non svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] e si censurava ulteriormente la mancataammissione della prova d'uso del segno anteriore – che lostesso risultava infondato in quanto: I) a rilevare in sede diregistrazione dei marchi non era l'ambito commerciale entroil quale l’odierno svolge la propria attività quanto il segnoche, se registrato, avrebbe attribuito al suo titolare un dirittoesclusivo di utilizzo dello stesso su tutto il territorio nazionalee per tutti i prodotti e servizi rivendicati con finalità dimantenimento ed espansione della quota di mercatodetenuta, dovendosi tenere conto del fatto che le voci coperteda tutela dei marchi della [OSCURATO:PERSONA],riferendosi a pubblicità e noleggio, anche di veicoli, eranopalesemente affini a quelli cui intendeva dare protezione ilmarchio dell'odierno ricorrente; II) l’ulteriore doglianza sullaprova d'uso del segno anteriore risultava radicalmenteinfondata in quanto il marchio anteriore comunitario n.014893176 risultava registrato il 9 novembre 2018, e,dunque al momento della contesa lo stesso non avevasuperato il quinquennio;− quanto al secondo motivo – col quale si deduceva l'assenza dirinomanza del marchio “SKY” in ragione della brevità di vita –che potevano richiamarsi le precedenti decisioni della stessaSez.

S1 - R.G. 24159/2024 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 6 di 13Numero registro generale 24159/2024Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 12771/2026Data pubblicazione 05/05/2026Commissione che avevano invece ritenuto sussistente ilcarattere notorio del marchio della società opponente edunque la sua tutela rafforzata ed anzi, alla luce dei daticommerciali e di audience comprovati da [OSCURATO:PERSONA] – che evidenziavano la diffusione delmarchio a livello mondiale – la notorietà del marchio potevaritenersi sussistente sia sulla base del fatto notorio sia sullabase delle prove addotte dalla [OSCURATO:PERSONA],tenuto anche conto delle determinazioni della la Commissionedi Ricorso dell'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale(EUIPO) in una propria decisione;− quanto al terzo motivo – col quale si deduceva l'erroneitàdella comparazione tra i segni – che i segni in comparazioneerano in qualche misura sovrapponibili sul piano letterale efonetico ma particolarmente somiglianti su quelloconcettuale, a ciò aggiungendosi la considerazione per cuinon vi era aderenza concettuale tra il segno “”SKY con iservizi prestati, con la conseguenza che il marchio dedottodall’opponente poteva essere considerato "forte", risultandoconseguentemente illegittime “tutte le variazioni omodificazioni, anche se originali o rilevanti, che lascianosussistere il "cuore" del segno, ovvero il suo nucleo ideologicoespressivo che caratterizza la sua attitudineindividualizzante”;− quanto all’ultima censura riferita al pubblico di riferimento,che la stessa era infondata in quanto basata su unaconfusione fra l'uso concreto del segno, da un lato, e l'ambitoastratto della tutela, dall’altro, laddove la composizione mista– utenti medi e utenti professionali – della platea deiSez.

S1 - R.G. 24159/2024 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 7 di 13Numero registro generale 24159/2024Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 12771/2026Data pubblicazione 05/05/2026consumatori cui i servizi erano destinati evidenziava undiverso grado di attenzione prestato nella ricerca e acquistodei prodotti e quindi un prevedibile rischio di confusione.4.

Al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] resistono con separaticontroricorsi sia il MINISTERO DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ITALYsia [OSCURATO:PERSONA], la quale dichiara di agire quale successore a titoloparticolare di [OSCURATO:PERSONA], essendole stati ceduti imarchi da quest’ultima.5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Il ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno depositatomemorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a due motivi.1.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la nullità della decisione per violazione dell’art. 132, n.4), c.p.c.Il ricorrente censura la pronuncia della Commissione dei ricorsinella parte in cui la stessa si è pronunciata in ordine alle doglianzeconcernenti la mancata ammissione della prova d'uso del segnoanteriore, argomentando che la Commissione medesima non sisarebbe pronunciata rispetto ad una serie di eccezioni mossedall’odierno ricorrente, riprodotte in ricorso.Si argomenta che “Nella sostanza il Ricorrente contestava lacontraddittorietà e irragionevolezza della tesi che, da un lato,riconosceva a SKY la tutela di marchio forte - marchio rinomato,già nel 1988, come si legge nella pronuncia, e risulta nellaSez.

S1 - R.G. 24159/2024 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 8 di 13Numero registro generale 24159/2024Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 12771/2026Data pubblicazione 05/05/2026documentazione depositata ex adverso (doc. 1A.1 pp. 22-27 SKY).Però, dall’altro, riteneva che la richiesta di prova d’uso fosseinammissibile perché il marchio era registrato da meno di 5 anni.

IlGiudice però, non si è assolutamente pronunciato sul punto,ribadendo semplicemente l’inammissibilità dell’istanza ex art. 178CPI, per mancato decorso dei 5 anni, per poi profondersinell’elencazioni dei successi e della notorietà di SKY in vari settori.Tutto ciò senza motivare sul fatto che SKY non avesse mai provato diaver usato il Marchio nelle classi di registrazione contestate”.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo oggetto didiscussione tra le parti.Sempre in relazione alla parte della pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] la quale sono state disattese le doglianze concernenti la mancataammissione della prova d'uso del segno anteriore, si deduce che laCommissione non avrebbe esaminato le argomentazioni esposte dalricorrente in ordine alla contraddittorietà della decisione dell’UIBM,nel momento in cui lo stesso aveva respinto l’istanza ex art. 178,comma 4, C.P.I., da un lato rilevando che non era trascorso unquinquennio dalla registrazione del marchio e, dall’altro lato,evidenziando la notorietà del marchio “SKY” e pertantoriconoscendogli una tutela rafforzata.2.

Il primo motivo di ricorso è infondato.Questa Corte va costantemente richiamando il principio per cui, aseguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.– risalente all'art. 54, D.L. 83/2012 – il sindacato di legittimità sullamotivazione risulta ormai ridotto al c.d.

"minimo costituzionale", conla conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si sia tramutata in violazione di leggeSez.

S1 - R.G. 24159/2024 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 9 di 13Numero registro generale 24159/2024Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 12771/2026Data pubblicaz ion e 05/05/2026costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico",nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del12/10/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018;Cass.

Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022) mentre risultainvece esclusa qualunque rilevanza sia del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione.Nessuna di dette carenze estreme risulta ravvisabile nellamotivazione della decisione impugnata, la quale espone il propriopercorso argomentativo in modo sintetico ma comunque completo,univoco, comprensibile ed immune da affermazioni reciprocamenteinconciliabili, di talché risulta inevitabile constatare che, ancora unavolta, le doglianze del ricorrente si sostanziano in una critica delmerito della decisione.Il motivo, in realtà viene a dedurre una mera – ed ipotetica -carenza motivazionale, la quale non è più deducibile come vizio dimotivazione, dovendosi qui ribadire il principio per cui, al fine diassolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice diappello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti,essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente leragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamenterigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass.Sez. 3 - Ordinanza n. 3126 del 09/02/2021; Cass. Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 25509 del 02/12/2014).3.

Il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile.Sez.

S1 - R.G. 24159/2024 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 10 di 13Numero registro generale 24159/2024Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 12771/2026Data pubblicaz ion e 05/05/2026In primo luogo, infatti, va osservato che - essendo statoinstaurato il giudizio di appello dopo il 12 settembre 2012 - ladeduzione di omesso esame di fatto decisivo risulta inammissibile invirtù dell’operare dello sbarramento di cui all’art. 360, penultimocomma, c.p.c. (inserito dall'art. 3, comma 27, lett. a), n. 1), D. Lgs.n. 149/2022, ed applicabile secondo la disciplina transitoria di cui alsuccessivo art. 35, comma 5 e quindi ai giudizi di legittimità introdotticon ricorso a far tempo dal 1° gennaio 2023) - il quale peraltroripropone la similare preclusione precedentemente stabilita dall’art.348-ter c.p.c. – in quanto la decisione impugnata non risulta in alcunmodo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado,né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza dirigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass.Sez.

L - Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 - Sentenzan. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del10/03/2014).In secondo luogo, va ulteriormente osservato che l’ipotesi di cuiall’art. 360, n. 5), c.p.c. è da intendersi riferita a un precisoaccadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico,come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchésono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano ilparadigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.26305 del 18/10/2018; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14802 del14/06/2017), laddove il motivo di ricorso viene nel concreto acensurare l’omessa pronuncia su un motivo di appello con il quale sideduceva la contraddittorietà della decisione dell’UIBM.Sez.

S1 - R.G. 24159/2024 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 11 di 13Numero registro generale 24159/2024Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 12771/2026Data pubblicaz ion e 05/05/2026Da ultimo, infine, si osserva che con il motivo il ricorrente reiteranella sostanza l’istanza di prova di uso effettivo nel corso delquinquennio precedente la data di deposito o priorità del marchioopposto, in tal modo, tuttavia, omettendo di confrontarsi con la ratiofondamentale della decisione impugnata, avendo la Commissione deiRicorsi assunto la propria decisione sulla base dell’argomento formale– del tutto coerente rispetto al disposto normativo - del mancatodecorso del quinquennio.4.

Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguentecondanna del ricorrente alla rifusione in favore dei controricorrentidelle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente indispositivo.5.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida:Sez.

S1 - R.G. 24159/2024 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 12 di 13Numero registro generale 24159/2024Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 12771/2026Data pubblicazione 05/05/2026− in € 4.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spesegenerali al 15% ed accessori di legge, quanto a SKYLIMITED;− in € 3.000,00, oltre spese prenotate a debito, quanto aMINISTERO DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E MARCHI.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 28 aprile 2026.Il PresidenteENRICO SCODITTISez.

S1 - R.G. 24159/2024 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 13 di 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Cardarelli– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] E MARCHI, in persona del Ministropro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale DelloStato– controricorrente –Numero registro generale 24159/2024Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 12771/2026Data pubblicazione 05/05/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]– intimata –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione dei Ricorsi contro iprovvedimenti dell'[OSCURATO:PERSONA] e Marchi (UIBM) n.54/2024 depositata il 11/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno28/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza dellaCommissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio ItalianoBrevetti e Marchi (UIBM) n. 54/2024, depositata in data 11 settembre2024, la quale, nel contraddittorio con lo stesso [OSCURATO:PERSONA] E MARCHI e con la [OSCURATO:PERSONA], ha respinto ilricorso presentato dall’odierno ricorrente avverso la decisione con laquale l'[OSCURATO:PERSONA] E MARCHI, in accoglimentodell’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], ha respintola domanda di registrazione del marchio nazionale n.302018000027897 depositata dall’odierno ricorrente.2. In data 23 agosto 2018 [OSCURATO:PERSONA] ha depositato ladomanda di registrazione n. 302018000027897 per il marchiofigurativo SKYLIMIT per le classi 35 (pubblicità, servizi di vendita, perSez. S1 - R.G. 24159/2024 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 2 di 13Numero registro generale 24159/2024Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 12771/2026Data pubblicazione 05/05/2026conto terzi, al dettaglio ed on line di parti ed accessori di veicoli,autoveicoli, motoveicoli, cicli, imbarcazioni, velivoli) e 39 (leasing diveicoli, autoveicoli, motoveicoli, cicli, imbarcazioni, velivoli, noleggiocon o senza conducente di veicoli, autoveicoli, motoveicoli, cicli,imbarcazioni, velivoli, trasporto, deposito e consegna di veicoli,autoveicoli, motoveicoli, cicli, imbarcazioni, velivoli).A seguito della pubblicazione della domanda veniva proposta indata 13 novembre 2019, opposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta:■ sia del marchio anteriore comunitario n. 014893176, registrato il 9novembre 2018, consistente nella denominazione SKY e registratoper un elevato numero di prodotti e servizi, ma, riferito, quantoall’opposizione, alla classe 35 (pubblicità; gestione di affaricommerciali; amministrazione commerciale ed altro);■ sia del marchio anteriore comunitario n. 14903173, registrato il 13novembre 2018, consistente nella denominazione SKY (letterebianche contornate di azzurro) anche in questo caso registrato perun elevato numero di prodotti e servizi, ma, riferito, quantoall’opposizione, sempre alla classe 35.All’esito dell’esame delle deduzioni delle parti, l’[OSCURATO:PERSONA] E MARCHI, con decisione del 12 settembre 2022, haaccolto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] e,conseguentemente, ha respinto la domanda di registrazione delmarchio n. 302018000027897 per tutti i prodotti rivendicatidall’odierno ricorrente.Nella propria decisione l’[OSCURATO:PERSONA] E MARCHIha ritenuto che:− il marchio anteriore comunitario n. 014893176 appariva piùvicino al marchio contestato rispetto al marchio anterioreSez. S1 - R.G. 24159/2024 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 3 di 13Numero registro generale 24159/2024Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 12771/2026Data pubblicazione 05/05/2026comunitario n. 14903173, in ragione del fatto chequest'ultimo presentava elementi grafici e cromatici idonei adiversificarlo in misura maggiore rispetto al marchiocontestato;− pertanto, occorreva procedere al confronto col marchiocontestato in relazione al solo marchio anteriore comunitarion. 014893176, in quanto avente la caratteristica di segno"catch-all";− i servizi per i quali si chiedeva la registrazione del marchiocontestato risultano in parte identici o affini in grado elevatoa quelli contraddistinti dal marchio anteriore comunitario n.014893176, in quanto quest’ultimo protegge genericamenteservizi quali il noleggio (leasing) di veicoli, pubblicità e servizidi vendita o presentazione di prodotti per la vendita aldettaglio;− ulteriormente, i servizi per i quali si chiedeva la registrazionedel marchio contestato potevano essere considerati affinianche a quelli anteriori descritti come "organizzazione eprenotazione di viaggi ed escursioni via terra, via mare e viaaerea; servizi relativi all'organizzazione di viaggi; trasporto dipasseggeri e merci, in particolare con autoveicoli, mezzi surotaia, navi e aerei" in quanto questi ultimi possonocomportare, come consuetudine, anche il noleggio di mezzi dilocomozione di varia natura in modalità complementare,tenuto conto del fatto che – come sintetizza la decisioneimpugnata – “l'affinità poteva dipendere dalla condivisionedell'origine imprenditoriale, dei canali di distribuzione evendita, dal pubblico di riferimento (anche professionale)nonché dalla reciproca complementarità”;Sez. S1 - R.G. 24159/2024 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 4 di 13Numero registro generale 24159/2024Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 12771/2026Data pubblicazione 05/05/2026− la comparazione del marchio in contestazione con il marchioanteriore comunitario n. 014893176 evidenziava similitudinein grado medio-basso a livello visivo e fonetico edestremamente elevato dal punto di vista concettuale,dovendosi considerare quest’ultimo prevalente ai fini delgiudizio di somiglianza anche in ragione della accertatanotorietà del marchio anteriore.− [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito la prova dellarinomanza dei propri marchi "SKY" nel mercato italiano;− in conclusione, il marchio anteriore era in possesso di “uncarattere distintivo accresciuto, motivo per cui il consumatorepotrebbe essere indotto a ritenere che i servizi richiestiappartengano a diverse linee di attività di impresadell'opponente o provengano da aziende commercialmentecollegate così come il marchio contestato potrebbe essereconsiderato come appartenente ad una "serie" di marchicontraddistinti dal nucleo ideologico consistente nella parolaSKY”;− sussisteva pertanto, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. d),C.P.I. un rischio di confusione/associazione per il pubblico diriferimento, considerato che i prodotti e servizi raffrontatierano risultati identici e/o affini in grado elevato, anche percomplementarità e che i marchi avevano mostrato unasomiglianza in vario grado sotto i profili visivo, fonetico econcettuale.3. Proposto ricorso alla Commissione dei Ricorsi contro iprovvedimenti dell’[OSCURATO:PERSONA] e Marchi, quest’ultima, conla decisione qui impugnata, ha rigettato il ricorso.Sez. S1 - R.G. 24159/2024 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 5 di 13Numero registro generale 24159/2024Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 12771/2026Data pubblicazione 05/05/2026Esaminati i quattro motivi di ricorso, la Commissione ha, insintesi, osservato:− quanto al primo motivo – col quale si censurava lacomparazione tra i servizi rivendicati dai segni delle due partie si deduceva che la ricorrente svolgeva solo attività dinoleggio senza conducente di auto di marca rinomata e digrande cilindrata, e quindi attività non svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] e si censurava ulteriormente la mancataammissione della prova d'uso del segno anteriore – che lostesso risultava infondato in quanto: I) a rilevare in sede diregistrazione dei marchi non era l'ambito commerciale entroil quale l’odierno svolge la propria attività quanto il segnoche, se registrato, avrebbe attribuito al suo titolare un dirittoesclusivo di utilizzo dello stesso su tutto il territorio nazionalee per tutti i prodotti e servizi rivendicati con finalità dimantenimento ed espansione della quota di mercatodetenuta, dovendosi tenere conto del fatto che le voci coperteda tutela dei marchi della [OSCURATO:PERSONA],riferendosi a pubblicità e noleggio, anche di veicoli, eranopalesemente affini a quelli cui intendeva dare protezione ilmarchio dell'odierno ricorrente; II) l’ulteriore doglianza sullaprova d'uso del segno anteriore risultava radicalmenteinfondata in quanto il marchio anteriore comunitario n.014893176 risultava registrato il 9 novembre 2018, e,dunque al momento della contesa lo stesso non avevasuperato il quinquennio;− quanto al secondo motivo – col quale si deduceva l'assenza dirinomanza del marchio “SKY” in ragione della brevità di vita –che potevano richiamarsi le precedenti decisioni della stessaSez. S1 - R.G. 24159/2024 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 6 di 13Numero registro generale 24159/2024Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 12771/2026Data pubblicazione 05/05/2026Commissione che avevano invece ritenuto sussistente ilcarattere notorio del marchio della società opponente edunque la sua tutela rafforzata ed anzi, alla luce dei daticommerciali e di audience comprovati da [OSCURATO:PERSONA] – che evidenziavano la diffusione delmarchio a livello mondiale – la notorietà del marchio potevaritenersi sussistente sia sulla base del fatto notorio sia sullabase delle prove addotte dalla [OSCURATO:PERSONA],tenuto anche conto delle determinazioni della la Commissionedi Ricorso dell'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale(EUIPO) in una propria decisione;− quanto al terzo motivo – col quale si deduceva l'erroneitàdella comparazione tra i segni – che i segni in comparazioneerano in qualche misura sovrapponibili sul piano letterale efonetico ma particolarmente somiglianti su quelloconcettuale, a ciò aggiungendosi la considerazione per cuinon vi era aderenza concettuale tra il segno “”SKY con iservizi prestati, con la conseguenza che il marchio dedottodall’opponente poteva essere considerato "forte", risultandoconseguentemente illegittime “tutte le variazioni omodificazioni, anche se originali o rilevanti, che lascianosussistere il "cuore" del segno, ovvero il suo nucleo ideologicoespressivo che caratterizza la sua attitudineindividualizzante”;− quanto all’ultima censura riferita al pubblico di riferimento,che la stessa era infondata in quanto basata su unaconfusione fra l'uso concreto del segno, da un lato, e l'ambitoastratto della tutela, dall’altro, laddove la composizione mista– utenti medi e utenti professionali – della platea deiSez. S1 - R.G. 24159/2024 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 7 di 13Numero registro generale 24159/2024Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 12771/2026Data pubblicazione 05/05/2026consumatori cui i servizi erano destinati evidenziava undiverso grado di attenzione prestato nella ricerca e acquistodei prodotti e quindi un prevedibile rischio di confusione.4. Al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] resistono con separaticontroricorsi sia il MINISTERO DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ITALYsia [OSCURATO:PERSONA], la quale dichiara di agire quale successore a titoloparticolare di [OSCURATO:PERSONA], essendole stati ceduti imarchi da quest’ultima.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Il ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno depositatomemorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a due motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la nullità della decisione per violazione dell’art. 132, n.4), c.p.c.Il ricorrente censura la pronuncia della Commissione dei ricorsinella parte in cui la stessa si è pronunciata in ordine alle doglianzeconcernenti la mancata ammissione della prova d'uso del segnoanteriore, argomentando che la Commissione medesima non sisarebbe pronunciata rispetto ad una serie di eccezioni mossedall’odierno ricorrente, riprodotte in ricorso.Si argomenta che “Nella sostanza il Ricorrente contestava lacontraddittorietà e irragionevolezza della tesi che, da un lato,riconosceva a SKY la tutela di marchio forte - marchio rinomato,già nel 1988, come si legge nella pronuncia, e risulta nellaSez. S1 - R.G. 24159/2024 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 8 di 13Numero registro generale 24159/2024Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 12771/2026Data pubblicazione 05/05/2026documentazione depositata ex adverso (doc. 1A.1 pp. 22-27 SKY).Però, dall’altro, riteneva che la richiesta di prova d’uso fosseinammissibile perché il marchio era registrato da meno di 5 anni. IlGiudice però, non si è assolutamente pronunciato sul punto,ribadendo semplicemente l’inammissibilità dell’istanza ex art. 178CPI, per mancato decorso dei 5 anni, per poi profondersinell’elencazioni dei successi e della notorietà di SKY in vari settori.Tutto ciò senza motivare sul fatto che SKY non avesse mai provato diaver usato il Marchio nelle classi di registrazione contestate”.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo oggetto didiscussione tra le parti.Sempre in relazione alla parte della pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] la quale sono state disattese le doglianze concernenti la mancataammissione della prova d'uso del segno anteriore, si deduce che laCommissione non avrebbe esaminato le argomentazioni esposte dalricorrente in ordine alla contraddittorietà della decisione dell’UIBM,nel momento in cui lo stesso aveva respinto l’istanza ex art. 178,comma 4, C.P.I., da un lato rilevando che non era trascorso unquinquennio dalla registrazione del marchio e, dall’altro lato,evidenziando la notorietà del marchio “SKY” e pertantoriconoscendogli una tutela rafforzata.2. Il primo motivo di ricorso è infondato.Questa Corte va costantemente richiamando il principio per cui, aseguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.– risalente all'art. 54, D.L. 83/2012 – il sindacato di legittimità sullamotivazione risulta ormai ridotto al c.d. "minimo costituzionale", conla conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si sia tramutata in violazione di leggeSez. S1 - R.G. 24159/2024 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 9 di 13Numero registro generale 24159/2024Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 12771/2026Data pubblicaz ion e 05/05/2026costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico",nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del12/10/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018;Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022) mentre risultainvece esclusa qualunque rilevanza sia del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione.Nessuna di dette carenze estreme risulta ravvisabile nellamotivazione della decisione impugnata, la quale espone il propriopercorso argomentativo in modo sintetico ma comunque completo,univoco, comprensibile ed immune da affermazioni reciprocamenteinconciliabili, di talché risulta inevitabile constatare che, ancora unavolta, le doglianze del ricorrente si sostanziano in una critica delmerito della decisione.Il motivo, in realtà viene a dedurre una mera – ed ipotetica -carenza motivazionale, la quale non è più deducibile come vizio dimotivazione, dovendosi qui ribadire il principio per cui, al fine diassolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice diappello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti,essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente leragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamenterigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass.Sez. 3 - Ordinanza n. 3126 del 09/02/2021; Cass. Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 25509 del 02/12/2014).3. Il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile.Sez. S1 - R.G. 24159/2024 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 10 di 13Numero registro generale 24159/2024Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 12771/2026Data pubblicaz ion e 05/05/2026In primo luogo, infatti, va osservato che - essendo statoinstaurato il giudizio di appello dopo il 12 settembre 2012 - ladeduzione di omesso esame di fatto decisivo risulta inammissibile invirtù dell’operare dello sbarramento di cui all’art. 360, penultimocomma, c.p.c. (inserito dall'art. 3, comma 27, lett. a), n. 1), D. Lgs.n. 149/2022, ed applicabile secondo la disciplina transitoria di cui alsuccessivo art. 35, comma 5 e quindi ai giudizi di legittimità introdotticon ricorso a far tempo dal 1° gennaio 2023) - il quale peraltroripropone la similare preclusione precedentemente stabilita dall’art.348-ter c.p.c. – in quanto la decisione impugnata non risulta in alcunmodo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado,né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza dirigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass.Sez. L - Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 - Sentenzan. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del10/03/2014).In secondo luogo, va ulteriormente osservato che l’ipotesi di cuiall’art. 360, n. 5), c.p.c. è da intendersi riferita a un precisoaccadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico,come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchésono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano ilparadigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.26305 del 18/10/2018; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14802 del14/06/2017), laddove il motivo di ricorso viene nel concreto acensurare l’omessa pronuncia su un motivo di appello con il quale sideduceva la contraddittorietà della decisione dell’UIBM.Sez. S1 - R.G. 24159/2024 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 11 di 13Numero registro generale 24159/2024Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 12771/2026Data pubblicaz ion e 05/05/2026Da ultimo, infine, si osserva che con il motivo il ricorrente reiteranella sostanza l’istanza di prova di uso effettivo nel corso delquinquennio precedente la data di deposito o priorità del marchioopposto, in tal modo, tuttavia, omettendo di confrontarsi con la ratiofondamentale della decisione impugnata, avendo la Commissione deiRicorsi assunto la propria decisione sulla base dell’argomento formale– del tutto coerente rispetto al disposto normativo - del mancatodecorso del quinquennio.4. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguentecondanna del ricorrente alla rifusione in favore dei controricorrentidelle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente indispositivo.5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida:Sez. S1 - R.G. 24159/2024 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 12 di 13Numero registro generale 24159/2024Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 12771/2026Data pubblicazione 05/05/2026− in € 4.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spesegenerali al 15% ed accessori di legge, quanto a SKYLIMITED;− in € 3.000,00, oltre spese prenotate a debito, quanto aMINISTERO DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E MARCHI.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 28 aprile 2026.Il PresidenteENRICO SCODITTISez. S1 - R.G. 24159/2024 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 13 di 13
Sentenza Cassazione n. 12771/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris