CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021
Cassazione n. 39119/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Venezia, con sentenza in data 19/01/2021, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Rovigo in data 06/02/2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno, mesi cinque di reclusione ed euro 1.200 di multa per il reato di truffa aggravata continuata in concorso. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione in ordine alla non riconosciuta unicità del reato di truffa e conseguente erroneo aumento della pena per applicazione della continuazione (primo motivo); -carenza ed illogicità della motivazione in ordine all'applicazione della recidiva (secondo motivo). Il ricorso è inammissibile per aspecificità dei due motivi proposti. Il ricorrente ha reiterato le medesime questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come la Corte territoriale abbia ritenuto infondata la richiesta di esclusione della continuazione in quanto basata su rilievi del tutto assertivi, con conseguente genericità intrinseca della richiesta; di contro, la mancata esclusione della recidiva è stata motivata dalla gravità del fatto (in particolare, della truffa in danno di Bouchioua) avuto riguardo ai precedenti del reo ed alla maggiore pericolosità palesatasi. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/09/2021 L'est