CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2025
Cassazione n. 29027/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che ha confermato quella di primo grado in ordine al delitto di furto aggravato; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità - è manifestamente infondato in quanto prospetta un vizio di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, atteso che la Corte ha escluso la modesta entità del danno alla luce del danno procurato all'infisso oltre che al danno da reato subito dalla persona offesa, anziana, in conformità con la consolidata giurisprudenza di legittimità, ai sensi della quale ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", che lede, oltre al patrimonio, anche la libertà e l'integrità fisica e morale del soggetto aggredito per la realizzazione del profitto, sicché può farsi luogo all'applicazione della predetta attenuante solo nel caso in cui sia di speciale tenuità la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ad entrambi i beni tutelati. (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287095); nel caso in esame la Corte territoriale tiene conto delle condizioni economiche della persona offesa, del danno procurato all'infisso danneggiato, del danno morale patito dalla persona offesa anziana, elementi che integrano una motivazione priva di vizi logici e corretta, il che rende manifestamente infondato il motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il