CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23446/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6394/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] STROZZIn. 32, presso lo studio de ll’avv . [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BARI n. 1261/2018pubblicata il 13 luglio 2 018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con contratto del 16 marzo 1999 [OSCURATO:PERSONA] costituiva in favore dell’[OSCURATO:SOCIETA]. il diritto di superficie su alcuni terreni di sua proprietà, all’interno dei quali era ubicata una cava. Le parti dichiaravano che sui predetti fondi la società superficiaria intendeva realizzare un impianto di discarica e stabilivano che il contratto doveva ritenersi concluso a tempo determinato, comunque non inferiore a dieci anni e fino al totale esaurimento della costruenda discarica , e che la sua efficacia rimaneva sospensivamente condizionata al rilascio, da parte della Provincia o di altra Autorità competente per legge, dell’autorizzazione necessaria all’installazione dell’impianto medesimo. Sulla scorta di tale premessa fattuale, nell’anno 2010 il Cantore citava in giudizio l’[OSCURATO:SOCIETA]. davanti al Tribunale di Bari, chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti del contratto per scadenza del termine decennale pattuito. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la società convenuta, la quale contestava l’ammissibilità e la fondatezza dell’avversa pretesa. Con la successiva memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c. l’attore chiedeva espressamente, in via subordinata, la dichiarazione di inefficacia del contratto per mancato avveramento, nel previsto termine decennale, della condizione sospensiva ad esso apposta. All’esito del giudizio, con sentenza n. 3808/2015 del 14 settembre 2015, il Tribunale barese rigettava le domande. Riteneva il giudice adìto che il termine convenzionale di dieci anni fissato dalle parti si riferisse unicamente alla durata minima del diritto di superficie (laddove quella massima andava individuata nel totale esaurimento della discarica ), e non anche all’avveramento della condizione sospensiva, per il quale nessun limite temporale era stato da loro stabilito. La decisione di primo grado veniva in sèguito riformata dalla Corte d’Appello di Bari, la quale, con sentenza n. 1261/2018 pubblicata il 13 luglio 2018, accoglieva il gravame proposto dal Cantore, dichiarando l’inefficacia del contratto per mancato avveramento della condizione sospensiva a cui era subordinato, consistente nel rilascio dell’autorizzazione amministrativa richiesta per l’esercizio dell’impianto di discarica, e condannando l’[OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. Avverso la pronuncia della Corte territoriale, notificata il 15 dicembre 2018, la prefata società ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti con controricorso dal Cantore. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio. Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso vengono denunciate la violazione degli artt. 112, 113 e 183 c.p.c., l’erronea valutazione degli atti di causa e la carenza di motivazione. Si sostiene che, in base all’arresto delle Sezioni Unite n. 12310/2015 richiamato dalla sentenza impugnata, l’esercizio del potere di modificare il petitum e/o la causa petendi è ammesso dall’art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c. a patto che la nuova domanda si sostituisca a quella iniziale, senza aggiungersi ad essa. Nel caso in esame, invece, lungi dal rinunciare all’originaria domanda di cessazione degli effetti del contratto per scadenza del termine convenzionale fissato, il Cantore aveva aggiunto a questa una domanda subordinata volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia del contratto per mancato avveramento della condizione sospensiva apposta dalle parti; il che non poteva ritenersi consentito alla luce del princìpio di diritto enunciato dal massimo consesso nomofilattico. Si deduce, inoltre, che la sentenza di primo grado non era stata specificamente impugnata dal Cantore nella parte in cui aveva statuito l’inammissibilità della nuova domanda da lui proposta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c., con la conseguenza che sul punto si sarebbe formato il giudicato interno. Con il secondo motivo sono lamentate la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. e l’erronea valutazione degli atti di causa. Si rimprovera al collegio pugliese di non aver dichiarato inammissibile per difetto di specificità l’appello proposto dal Cantore, come prontamente eccepito dall’[OSCURATO:SOCIETA]. nella comparsa di risposta. Il primo motivo è inammissibile. La Corte d’Appello ha affermato, in prima battuta, che dalla lettura complessiva dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado emergeva con sufficiente chiarezza che la domanda avanzata dal Cantore era «diretta ad ottenere proprio l’inefficacia del contratto per mancato avveramento della condizione»(pag. 4 della sentenza, ultimo periodo, primi 5 righi). Ha altresì soggiunto che tale domanda era stata in sèguito esplicitamente formulata dall’attore nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c. e che, alla luce del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 12310/2015, doveva essere ritenuta ammissibile quand’anche per la prima volta introdotta solamente con la detta memoria, risultando comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non implicando compromissione delle potenzialità difensive della controparte o allungamento dei tempi processuali (pag. 5 della sentenza, righi 4-11). La prima motivazione posta a fondamento del decisum è stata completamente trascurata dalla ricorrente, la quale si è limitata a censurare la seconda, deducendo che la domanda proposta dal Cantore con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c. doveva essere considerata inammissibile, perché ontologicamente e giuridicamente diversa da quella originaria, e che il giudice distrettuale non avrebbe fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, da lui stesso evocato. Ne discende che, per questa parte, la sollevata doglianza non supera il vaglio di ammissibilità. Giova, al riguardo, richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, che va qui ribadito, secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe in nessun caso produrre l’annullamento della pronuncia (cfr. Cass. n. 7022/2022, Cass. n. 15399/2018, Cass. n. 18641/2017, Cass. n. 22753/2011). Per il resto, deve escludersi che il Tribunale avesse dichiarato l’inammissibilità della domanda di cui trattasi e che sul punto si fosse formato il giudicato interno, in difetto di specifica impugnazione da parte del Cantore. Come infatti si ricava dal passaggio motivazionale testualmente riportato in ricorso, il giudice di prime cure aveva solo en passant accennato alla suddetta questione di rito nel corpo della sentenza, pervenendo poi a una statuizione finale di rigetto della pretesa attorea. Nel descritto contesto, il rilievo dell’inammissibilità della domanda ha costituito un mero ”obiter dictum“ , un argomento ”ad abundantiam“ rimasto privo di effetti giuridici, non avendo precluso l’esame del merito della controversia né tantomeno esplicato alcuna influenza sul dispositivo della decisione, fondato su una diversa ratio (in analogo ordine di idee si veda Cass. n. 30354/2017). Il secondo motivo è infondato. L’art. 342, comma 1, c.p.c., nel testo, applicabile ratione temporis, risultante a sèguito delle modifiche apportate dall’art. 54 D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l’atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati dellasentenza impugnata e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che all’uopo si renda necessario l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di unprogetto alternativo di decisione, tenuto conto della permanente natura di ”revisio prioris instantiae“ del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. Un. n. 36481/2022, Cass. n. 13535/2018, Cass. Sez. Un. n. 27199/2017). Orbene, già soltanto dal breve stralcio dell’atto di appello riportato in ricorso (pag. 7, dal tredicesimo rigo in poi), si evince chiaramente che il Cantore aveva specificamente contestato la decisione di primo grado nella parte in cui escludeva che il termine decennale di durata del diritto di superficie costituito in favore dell’[OSCURATO:SOCIETA]. si riferisse anche alla possibilità di avveramento della condizione sospensiva apposta dalle parti, da ritenersi ormai definitivamente venuta meno in ragione del lungo tempo trascorso dalla stipula del contratto e del mancato rilascio dell’autorizzazione amministrativa richiesta per l’esercizio dell’impianto di discarica ad opera della superficiaria. Deve, conseguentemente, escludersi che la Corte territoriale sia incorsa nell’error in procedendodenunciato dalla ricorrente. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del controricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93, comma 1, c.p.c.. Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 2.500 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge, distraendole in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore antistatario. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu