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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 30570/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19629/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G BARRACCO 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 721/2018 depositata il23/05/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 542/2010, ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di € 132.880,09 a favore di [OSCURATO:PERSONA], quale cessionario dei crediti di [OSCURATO:SOCIETA]., a titolo di restituzione di quanto indebitamente percepito dall’Istituto di credito, in relazione ai rapporti di conto corrente bancario nn. 30085094, 30000692, 1010832, 10106/8, 10108/4, 30016793 e 3185397 per interessi riscossi secondo le condizioni usualmente praticate su piazza e per capitalizzazione trimestrale degli interessi.

La Corte d’Appello di Salerno, in accoglimento dell’appello, ha rigettato la domanda proposta dal Coraggio, evidenziando che quest’ultimo aveva prodotto in giudizio solo i riassunti scalari, documenti che informano soltanto i titolari dei conti correnti di eventuali interessi debitori o creditori e contengono la sequenza dei saldi positivi o negativi ottenuta raggruppando tutte le operazioni con eguale data di valuta al fine del calcolo dei numeri debitori e creditori.

La Corte d’Appello ha, inoltre, messo in luce che il riassunto scalare è solo un “collegato” dell’estratto conto, che rappresenta il documento riepilogativo di tutte le operazioni effettuate dai contraenti sul conto corrente e ha, altresì, osservato (attraverso il richiamo esplicito alla pronuncia di questa Corte n. 24948/2017) che è attraverso gli estratti conto che hanno evidenza le singole rimesse suscettibili di ripetizione.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito in giudizio con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 329 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 comma 1° n. 4 cod. proc. civ..

Espone il ricorrente che il Tribunale di Salerno aveva ritenuto che l’onere di fornire la documentazione relativa a tutti i rapporti intrattenuti con la [OSCURATO:SOCIETA] incombesse sulla Banca.

La Corte d’Appello, nell’accogliere il gravame, aveva ritenuto che tale onere gravasse, invece, sul correntista senza che, tuttavia, la Banca avesse sollevato alcuna censura sul punto.

2. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Va osservato che, come anche recentemente affermato da questa Corte (vedi Cass. n. 23834 del 25/09/2019, vedi anche Cass. n. 7499/2020), in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito - riconosciuto alla Suprema Corte ove sia denunciato un "error in procedendo" - presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generali verifiche degli atti.

Nel caso di specie, il ricorrente non ha assolto al predetto onere di allegazione, essendosi limitato a dedurre, in modo assertivo, che la banca non avesse svolto alcuna censura in ordine alla distribuzione dell’onere della prova, così come valutata dal giudice di primo grado con riferimento al soggetto onerato al deposito della documentazione bancaria.

Il ricorrente non ha, tuttavia, riportato nel ricorso, neppure in forma riassuntiva, il tenore delle censure svolte dalla Banca nei motivi d’appello al fine di consentire di cogliere la portata del vizio denunciato, così imponendo, inammissibilmente, a questa Corte, per valutare la fondatezza della censura, di dover compiere verifiche generali sul contenuto dell’atto di appello.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt.132 e 115 cod. proc. civ..

Sostiene il ricorrente che la Corte d’Appello, nel ritenere inidonei i riassunti scalari per la quantificazione delle somme indebite, sia incorsa in un errore di fatto percettivo su un punto controverso della lite, ovvero sulla presenza, nei riassunti scalari degli elementi numerici per la quantificazione di tali somme.

Inoltre, la Corte d’Appello avrebbe totalmente omesso di argomentare il motivo per cui gli estratti conto scalari sarebbe inidonei ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova nelle cause di restituzione dell’indebito.

4. Il motivo è inammissibile.

E’ orientamento consolidato di questa Corte che l’'errore di fatto idoneo a costituire motivo di revocazione – ove non abbia formato oggetto di un punto controverso (come, invece, prospettato, nel caso di specie, dal ricorrente) - si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (vedi Cass.n. 8180/2009).

L’asserito errore in cui sarebbe asseritamente incorsa la Corte (come illustrato al punto 3) – che è stato denunciato come violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per essere caduto su un punto controverso tra le parti – è assolutamente estraneo alla nozione giuridica di errore di fatto percettivo , avendo la Corte d’appello effettuato, viceversa,una valutazione.

Inoltre, destituita di fondamento è la denunciata omessa motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello.

Come già evidenziato nella parte narrativa, la Corte d’Appello ha ritenuto che la produzione dei riassunti scalari non fosse idonea all’assolvimento dell’onere della prova nelle cause di restituzione dell’indebito, sul rilievo che il riassunto scalare è solo un “collegato” dell’estratto conto, che rappresenta il documento riepilogativo di tutte le operazioni effettuate dai contraenti sul conto corrente (di tale circostanza dà atto lo stesso ricorrente nelle ultime righe di pag. 14 del suo ricorso).

Il giudice di appello, inoltre, attraverso l’esplicito richiamo alla pronuncia di questa Corte n. 24948/2017, ha osservato che è attraverso gli estratti conto che hanno evidenza le singole rimesse suscettibili di ripetizione.

Tale motivazione non è in alcun modo apparente e soddisfa il requisito del “minimo costituzionale” secondo i parametri della sentenza delle sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 112 cod. proc. civ..

Lamenta il ricorrente che, con il gravame, la banca non ha contestato l’idoneità tout court dei riassunti scalari ai fini della dimostrazione dell’indebito, ma solo della loro mancanza di continuità, qualora essi presentino “buchi temporali”.

Ne consegue che la Corte d’Appello, affermando l’inidoneità, a monte, dei riassunti scalari a fornire la prova del credito da indebito del correntista, è incorsa nel vizio di ultrapetizione.

In ogni caso, il ricorrente deduce che il valore probatorio dei riassunti scalari per il calcolo dell’indebito è fuori discussione perché ben consentono i raccordi tra relativi periodi di durata del rapporto creditizio, ancorché solo per valuta, e non per la data della singola operazione, come, del resto, riscontrato nella presente causa dal CTU.

6. Il motivo è inammissibile.

Quanto al dedotto vizio di ultrapetizione, deve richiamarsi quanto sopra già osservato al punto 2 in ordine al difetto di autosufficienza del ricorso.

Il ricorrente, assertivamente, deduce che la Banca, nell’atto di gravame, non avrebbe contestato l’inidoneità tout court dei riassunti scalari a fornire la prova dell’indebito, ma non ha avuto cura di riportare nel ricorso, neppure in forma riassuntiva, con riferimento alla questione dei riassunti scalari, il tenore delle censure svolte dalla Banca nei motivi d’appello, al fine di consentire di cogliere la portata del vizio denunciato senza dover compiere verifiche generali sugli atti.

Quanto al merito, questa Corte, nell’ordinanza n. 10293/2023, ha enunciato il principio di diritto secondo cui ” In tema di rapporti bancari, la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali; là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato” (vedi anche Cass. 25 maggio 2022, n. 16837 non massimata).

Questa pronuncia, nel confermare il principio ormai consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui non è più ritenuto imprescindibile il deposito integrale degli estratti conto ai fini della dimostrazione del credito da indebito del correntista, potendo questo essere provato aliunde, con l'utilizzo di altri elementi di prova purché forniscano indicazioni certe e complete del credito, ha focalizzato la propria attenzione sull’accertamento in fatto svolto dal giudice di merito, che è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione.

Nel caso di specie, la Corte di Appello ha ritenuto l’inidoneità dei riassunti scalari a documentare le singole rimesse oggetto di ripetizione e tale valutazione in fatto svolta non è stata minimamente censurata sotto il profilo del vizio di motivazione, sia pure nei ristretti limiti di cui all’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., ma sotto il diverso profilo della violazione di legge, e, segnatamente, dell’art. 2697 cod. civ.

Tuttavia, sul punto, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove, come nella specie, oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass.n.13395/2018; conf.

Cass. n. 18092/2020).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19629/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G BARRACCO 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 721/2018 depositata il23/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 542/2010, ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di € 132.880,09 a favore di [OSCURATO:PERSONA], quale cessionario dei crediti di [OSCURATO:SOCIETA]., a titolo di restituzione di quanto indebitamente percepito dall’Istituto di credito, in relazione ai rapporti di conto corrente bancario nn. 30085094, 30000692, 1010832, 10106/8, 10108/4, 30016793 e 3185397 per interessi riscossi secondo le condizioni usualmente praticate su piazza e per capitalizzazione trimestrale degli interessi. La Corte d’Appello di Salerno, in accoglimento dell’appello, ha rigettato la domanda proposta dal Coraggio, evidenziando che quest’ultimo aveva prodotto in giudizio solo i riassunti scalari, documenti che informano soltanto i titolari dei conti correnti di eventuali interessi debitori o creditori e contengono la sequenza dei saldi positivi o negativi ottenuta raggruppando tutte le operazioni con eguale data di valuta al fine del calcolo dei numeri debitori e creditori. La Corte d’Appello ha, inoltre, messo in luce che il riassunto scalare è solo un “collegato” dell’estratto conto, che rappresenta il documento riepilogativo di tutte le operazioni effettuate dai contraenti sul conto corrente e ha, altresì, osservato (attraverso il richiamo esplicito alla pronuncia di questa Corte n. 24948/2017) che è attraverso gli estratti conto che hanno evidenza le singole rimesse suscettibili di ripetizione. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito in giudizio con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 329 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 comma 1° n. 4 cod. proc. civ.. Espone il ricorrente che il Tribunale di Salerno aveva ritenuto che l’onere di fornire la documentazione relativa a tutti i rapporti intrattenuti con la [OSCURATO:SOCIETA] incombesse sulla Banca. La Corte d’Appello, nell’accogliere il gravame, aveva ritenuto che tale onere gravasse, invece, sul correntista senza che, tuttavia, la Banca avesse sollevato alcuna censura sul punto. 2. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Va osservato che, come anche recentemente affermato da questa Corte (vedi Cass. n. 23834 del 25/09/2019, vedi anche Cass. n. 7499/2020), in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito - riconosciuto alla Suprema Corte ove sia denunciato un "error in procedendo" - presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generali verifiche degli atti. Nel caso di specie, il ricorrente non ha assolto al predetto onere di allegazione, essendosi limitato a dedurre, in modo assertivo, che la banca non avesse svolto alcuna censura in ordine alla distribuzione dell’onere della prova, così come valutata dal giudice di primo grado con riferimento al soggetto onerato al deposito della documentazione bancaria. Il ricorrente non ha, tuttavia, riportato nel ricorso, neppure in forma riassuntiva, il tenore delle censure svolte dalla Banca nei motivi d’appello al fine di consentire di cogliere la portata del vizio denunciato, così imponendo, inammissibilmente, a questa Corte, per valutare la fondatezza della censura, di dover compiere verifiche generali sul contenuto dell’atto di appello. 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt.132 e 115 cod. proc. civ.. Sostiene il ricorrente che la Corte d’Appello, nel ritenere inidonei i riassunti scalari per la quantificazione delle somme indebite, sia incorsa in un errore di fatto percettivo su un punto controverso della lite, ovvero sulla presenza, nei riassunti scalari degli elementi numerici per la quantificazione di tali somme. Inoltre, la Corte d’Appello avrebbe totalmente omesso di argomentare il motivo per cui gli estratti conto scalari sarebbe inidonei ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova nelle cause di restituzione dell’indebito. 4. Il motivo è inammissibile. E’ orientamento consolidato di questa Corte che l’'errore di fatto idoneo a costituire motivo di revocazione – ove non abbia formato oggetto di un punto controverso (come, invece, prospettato, nel caso di specie, dal ricorrente) - si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (vedi Cass.n. 8180/2009). L’asserito errore in cui sarebbe asseritamente incorsa la Corte (come illustrato al punto 3) – che è stato denunciato come violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per essere caduto su un punto controverso tra le parti – è assolutamente estraneo alla nozione giuridica di errore di fatto percettivo , avendo la Corte d’appello effettuato, viceversa,una valutazione. Inoltre, destituita di fondamento è la denunciata omessa motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello. Come già evidenziato nella parte narrativa, la Corte d’Appello ha ritenuto che la produzione dei riassunti scalari non fosse idonea all’assolvimento dell’onere della prova nelle cause di restituzione dell’indebito, sul rilievo che il riassunto scalare è solo un “collegato” dell’estratto conto, che rappresenta il documento riepilogativo di tutte le operazioni effettuate dai contraenti sul conto corrente (di tale circostanza dà atto lo stesso ricorrente nelle ultime righe di pag. 14 del suo ricorso). Il giudice di appello, inoltre, attraverso l’esplicito richiamo alla pronuncia di questa Corte n. 24948/2017, ha osservato che è attraverso gli estratti conto che hanno evidenza le singole rimesse suscettibili di ripetizione. Tale motivazione non è in alcun modo apparente e soddisfa il requisito del “minimo costituzionale” secondo i parametri della sentenza delle sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014. 5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 112 cod. proc. civ.. Lamenta il ricorrente che, con il gravame, la banca non ha contestato l’idoneità tout court dei riassunti scalari ai fini della dimostrazione dell’indebito, ma solo della loro mancanza di continuità, qualora essi presentino “buchi temporali”. Ne consegue che la Corte d’Appello, affermando l’inidoneità, a monte, dei riassunti scalari a fornire la prova del credito da indebito del correntista, è incorsa nel vizio di ultrapetizione. In ogni caso, il ricorrente deduce che il valore probatorio dei riassunti scalari per il calcolo dell’indebito è fuori discussione perché ben consentono i raccordi tra relativi periodi di durata del rapporto creditizio, ancorché solo per valuta, e non per la data della singola operazione, come, del resto, riscontrato nella presente causa dal CTU. 6. Il motivo è inammissibile. Quanto al dedotto vizio di ultrapetizione, deve richiamarsi quanto sopra già osservato al punto 2 in ordine al difetto di autosufficienza del ricorso. Il ricorrente, assertivamente, deduce che la Banca, nell’atto di gravame, non avrebbe contestato l’inidoneità tout court dei riassunti scalari a fornire la prova dell’indebito, ma non ha avuto cura di riportare nel ricorso, neppure in forma riassuntiva, con riferimento alla questione dei riassunti scalari, il tenore delle censure svolte dalla Banca nei motivi d’appello, al fine di consentire di cogliere la portata del vizio denunciato senza dover compiere verifiche generali sugli atti. Quanto al merito, questa Corte, nell’ordinanza n. 10293/2023, ha enunciato il principio di diritto secondo cui ” In tema di rapporti bancari, la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali; là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato” (vedi anche Cass. 25 maggio 2022, n. 16837 non massimata). Questa pronuncia, nel confermare il principio ormai consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui non è più ritenuto imprescindibile il deposito integrale degli estratti conto ai fini della dimostrazione del credito da indebito del correntista, potendo questo essere provato aliunde, con l'utilizzo di altri elementi di prova purché forniscano indicazioni certe e complete del credito, ha focalizzato la propria attenzione sull’accertamento in fatto svolto dal giudice di merito, che è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione. Nel caso di specie, la Corte di Appello ha ritenuto l’inidoneità dei riassunti scalari a documentare le singole rimesse oggetto di ripetizione e tale valutazione in fatto svolta non è stata minimamente censurata sotto il profilo del vizio di motivazione, sia pure nei ristretti limiti di cui all’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., ma sotto il diverso profilo della violazione di legge, e, segnatamente, dell’art. 2697 cod. civ. Tuttavia, sul punto, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove, come nella specie, oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass.n.13395/2018; conf. Cass. n. 18092/2020). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versament
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