CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 08565/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 4207-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro 2022 - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro 72 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 730/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 26/07/2018 R.G.N. 452/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], già dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed addetto al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali nell'ambito del contratto di appalto intercorso tra la ex datrice di lavoro ed il Comune di Monreale, ha dichiarato il diritto del ricorrente ad essere assunto dalla [OSCURATO:SOCIETA], quale impresa subentrata nel predetto contratto di appalto, ai sensi dell'art. 6 c.c.n.l. per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali FISE, con decorrenza dal 16.12.2015 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e condannato [OSCURATO:SOCIETA]. all'assunzione dellavoratore ed al pagamento allo stesso a titolo risarcitorio delle retribuzioni dovute dal 16.12.2015 alla data di assunzione; 2. la Corte di appello di Palermo, respinta ogni altra domanda di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., respinto l'appello incidentale dell'originario ricorrente, ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore del lavoratore della somma, pari alla retribuzione globale di fatto mensilmente stabilita dal c.c.n.l. FISE per il profilo di ultimo inquadramento, dal 16 dicembre 2015 al 16 agosto 2016, oltre accessori come per legge; ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria nei confronti del Comune di Monreale; 3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e Comune di Monreale hanno resistito con separati controricorso; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva; 4. le società hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis .1. cod. proc. civ. Considerato che i 1. con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi con riferimento alla delibera della Giunta comunale n.198 del 7.9.2015, alla determina dirigenziale n. 573 APGAT del 29.10.2015, al Verbale sindacale del 30 settembre 2015, all'art. 4 del Capitolato speciale di appalto, all'art. 16 della lettera di invito, all'art.6 c.c.n.l. FISE, all'accordo quadro 6 agosto 2013, alla Legge Regione Sicilia n. 9/2010 ed all'art. 41 Cost.; critica la sentenza impugnata per avere escluso con riferimento alla condizione prevista dal bando di gara pubblicato dal Comune di Monreale, condizione rappresentata dall'obbligo di assumere i dipendenti che ne avessero fatto richiesta già in servizio presso la società d'ambito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la natura di lex specialis destinata a prevalere sull'obbligo introdotto dall'art. 6 c.c.n.l. FISE, pacificamente applicabile, che imponeva all'impresa subentrante nell'appalto di assumere ex novo, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale a tempo indeterminato in forza presso l'azienda cessante nel periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione in appalto /affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto; deduce l'errore della Corte di appello per non avere considerato la valenza obbligatoria e prevalente derivante dai richiamati atti amministrativi della stazione appaltante e che la clausola sociale del c.c.n.l. non era nemmeno valutabile dalla società aggiudicatrice, poiché la [OSCURATO:PERSONA] - ditta uscente - non aveva provveduto ad effettuare nei termini la comunicazione prevista dall'art. 6 c.c.n.l. e tanto determinava la impossibilità di adempiere all'obbligo di assunzione; la clausola sociale prevista nel bando di gara in quanto di fonte normativa legale era destinata a prevalere sulla analoga clausola sociale negoziata in sede collettiva; denunzia che la prefigurazione di un duplice obbligo di assunzione (in base al bando ed in base al contratto collettivo) si poneva in contrasto con i principi costituzionali e comunitari in tema di libertà di iniziativa economica e di concorrenza; 2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro con riferimento all'art. 6 del c.c.n.l. FISE ed agli artt. 1362 e 1363 cod. civ, censurando il rigetto della domanda di manleva avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per inosservanza degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 6 del c.c.n.I.; sotto altro profilo denunzia la inapplicabilità dell'art. 6 c.c.n.l. FISE argomentando dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. svolgeva un servizio parzialmente diverso da quello affidato con la successiva gara del Comune, servizio che scaturiva da un ordine contingibile e urgente ex art. 191 d. Igs n. 152/2006 del Sindaco, ordine avente carattere eccezionale; infine, assume che in base alla clausola collettiva costituiva onere dei lavoratori dimostrare la condizione rappresentata dall'essere impiegati alla dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] nel mese di aprile 2015, onere che assume non essere stato assolto; 3. il primo motivo di ricorso è infondato. 3.1. è noto che con l'espressione lex specialis riferita al bando di una procedura, selettiva o concorsuale, si intende qualificare il complesso di disposizioni destinate a disciplinarne i presupposti, le modalità di svolgimento nonché i criteri di selezione dei candidati, al fine di assicurarne un esito conforme agli obiettivi prefigurati dal soggetto che ha indetto la selezione; il carattere di specialità riconosciuto alle disposizioni del bando di gara si esaurisce quindi nella funzione di costituire la regola concreta della singola procedura; tale funzione esclude che al bando quale /ex specialis della singola procedura, possa connettersi, come sembra prospettare la odierna ricorrente, la idoneità ad interferire su ambiti ad esso estranei; men che meno è immaginabile che esso possa incidere su un atto di autonomia privata quale è il contratto collettivo, paralizzando l'operatività di determinate clausole, secondo un meccanismo che è riservato alla legge nelle ipotesi in cui l'autonomia privata si sia estrinsecata in violazione di norme imperative; 3.2. la valenza obbligatoria e cogente degli atti amministrativi richiamati nel motivo in esame con particolare riguardo alla clausola sociale rappresentata dall'obbligo di assunzione dei dipendenti della società d'ambito " [OSCURATO:PERSONA] s.p.a." risulta ininfluente ai fini dell'esonero invocato dalla odierna ricorrente dall'obbligo del rispetto dell'art. 6 del c.c.n.l. FISE, pacificamente applicabile; quest'ultimo si configura, infatti, quale vincolo scaturente dalla (legittima) esplicazione dell'autonomia collettiva e quindi liberamente assunto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per il tramite dei suoi rappresentanti che quel contratto hanno stipulato; analogamente, frutto di libera determinazione è stata la scelta della società di partecipare alla procedura indetta dal Comune di Monreale, scelta rispetto alla quale [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto in via preventiva valutare la compatibilità del rispetto della clausola sociale imposta dal capitolato di appalto con il pregresso obbligo ex art. 6 c.c.n.l. assunto in via convenzionale; in questa prospettiva, venendo in rilievo obblighi scaturenti da scelte del tutto volontarie dell'interessata, non appare utilmente invocabile il disposto dell'art. 41 Cost. in tema di libertà di impresa e di iniziativa economica né la violazione della disciplina comunitaria in tema di concorrenza; 3.3. la deduzione relativa al rapporto tra i diversi livelli contrattuali ed in particolare tra l'Accordo quadro firmato dalle stesse organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo FISE, deduzione implicante accertamento di fatto, investe un profilo non effettivamente esaminato dalla Corte di merito ma, a fronte di ciò, onde impedire una valutazione di novità della questione, era onere della parte ricorrente quello di allegare l'avvenuta deduzione di esso innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, quello di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. n. 20694/2018, Cass.n.15430/2018, Cass. n. 23675/2013), come viceversa non avvenuto; 4. il secondo motivo del ricorso principale presenta profili di inammissibilità e di infondatezza; 4.1. è inammissibile la censura incentrata sull'assunto della non integrale coincidenza tra l'appalto della società Ecogest rispetto a quello precedente conferito alla società [OSCURATO:PERSONA], la stessa risolvendosi nella mera prospettazione di un diverso apprezzamento rispetto a quello formulato dalla Corte di merito che ha, al contrario, ritenuto la sostanziale sovrapponibilità contenutistica dei due appalti e la irrilevanza del più ristretto arco temporale nel quale si è trovata ad operare [OSCURATO:SOCIETA]; tanto assorbe l'ulteriore profilo di inammissibilità connesso alla mancata integrale trascrizione in ricorso degli atti alla base delle censure, in violazione del disposto dell'art.366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. ; 4.2. parimenti inammissibile, per violazione del divieto di novum, la deduzione relativa alla mancanza di prova delle condizioni che a mente della norma collettiva avrebbero giustificato l'assunzione dei dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] da parte della società subentrata nell'appalto; tale questione non è stata infatti affrontata dalla Corte di merito per cui si richiama quanto osservato al paragrafo 3.3. in tema di oneri del ricorrente di dimostrare la avvenuta rituale deduzione della questione nelle fasi di merito, onere in concreto non assolto dalla [OSCURATO:SOCIETA] 4.3. è infondata nel merito la censura concernente la interpretazione dell'art. 6 del c.c.n.l. FISE fatta propria dalla Corte distrettuale; l'esame delle relative clausole induce ad escludere, infatti, conformemente a quanto ritenuto dal giudice di appello, la configurabilità di un rapporto trilatero, tra soggetto committente, appaltatore cessato e appaltatore subentrato , in relazione alla vicenda connessa al subentro di un diverso soggetto nell'appalto; la disciplina collettiva pone infatti un obbligo di comunicazione relativo ai lavoratori impiegati nell'appalto cessato nei confronti del solo soggetto committente e tanto rende priva di concreto rilievo la doglianza di [OSCURATO:SOCIETA] in merito alla tardività della comunicazione inviata dal [OSCURATO:PERSONA] al Comune di Monreale; ciò tanto più che la odierna ricorrente principale - che nega tout court l'esistenza di un obbligo di assunzione a suo carico nei confronti dei dipendenti [OSCURATO:PERSONA] impiegati nell'appalto- non chiarisce in che termini la tardiva comunicazione pervenuta al soggetto committente gli ha impedito di adempiere alla clausola sociale, come sostenuto; 5. in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto 6. le spese di lite sono regolate secondo soccombenza; 7. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma i bis dell'art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019) P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore di ciascuna parte controricorrente in C 4.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del l5 0/0 e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso 1inei-dent-a-1-el a norma del ta--1 comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13 g