CassazionesentenzaSezione UDecisione del 19 dicembre 2022
Cassazione n. 16252/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente SE N T E N Z A sul ricorsoiscritto al NRG 1912 del 202 3 promoss o da : [OSCURATO:PERSONA] Guido, rappresentato e difeso da se stesso , elettiva- mente domiciliato presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 2; - ricorrent e - contro CONSIGLIO DELL’[OSCURATO:PERSONA]; - intimato - e contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - R.G. 1912/2023 Cron. Rep. UPCam. 6/6/2023 disciplinare avvocati -2 - per la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale forense n. 255/2022, depositata il 15 dicembre 202 2 e notificata il 19 dicembre 2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio d el 6 giugno2023 dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvo- cato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ri- corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. –[OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto a procedimento disciplinare sulla base di due distinti capi di incolpazione , per essere venuto meno aidoveri di fedeltà, correttezza, probità e diligenza . Il Consiglio distrettuale di disciplinadi Bergamo ha ritenut o sussi- stente la sola violazione degli artt. 9 e 29, comma 3, del nuovo codice deontologico forense,per avere l’incolpato omesso di rilasciare il docu- mentofiscale relativo al pagamento di una somma corrisposta gli dalla cliente a titolo di “palmario”, e gli ha applicato la sanzione della cen- sura. 2. - L’avv ocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione avverso il provvedimento del CDD di Bergamo, contestando l’assoggettabilitàdel “palmario” all’obbligo fiscale di fatturazione, in quanto somma inte- grante una mera “regalia”. 3. -Il Consiglio nazionale forense, con sentenza n. 2 55 /202 2 , resa pubblica mediante deposito in segreteria il 15 dicembre 202 2 e notifi- catail 19 dicembre 202 2, ha rigettato il gravame dell ’avv ocato [OSCURATO:PERSONA]- giliis. -3 - Il giudice disciplinare ha escluso,anzitutto, l’avvenuto decorso de l terminedi prescrizione dell’azione disciplinare, sul rilievo che la con- dotta di omessa fatturazione ascritta all’incolpato non ha carattere istantaneo, ma si pro trae nel tempo fino all’eventuale adempimento dell’obbligo fiscale, sicché l’illecito ha natura permanente. Nel merito, il CNF ha rilevato che, diversamente da quanto dedotto dall’incolpato, il “palmario” costituisce una vera e propria componente aggiuntiva del compenso, ancorché di natura premiale, che viene cor- risposta dal cliente in caso di esito favorevole della lite e, per tale ra- gione, è soggetto al generale obbligo di emissione del documento fi- scale. Il giudice disciplinareha poi osservato che , nel caso di specie, l’as- serito intento liberale sotteso alla corresponsione del “palmario”risul- tavacomunque smentito da plurimi elementi oggettivi emersi nel corso dell’istruttoria dibattimentale e, in particolare, dalla circostanza che l’incolpato aveva ottenuto, nei confronti della cliente, un decreto in- giuntivo per il pagamento del saldo del compenso aggiuntivo pattuito. Infine, il CNF ha precisato che l’opera professionale prestata dall’avvocato esula altresì dall’ambito applicativo dell’art. 22del d. P . R . 26 ottobre 1972, n. 633, il quale, in caso di commercio al minuto e attività assimilate,esclude l’obbligatorietà dell’emissione della fattura allorché quest’ultima non siaespressamente “richiesta dal cliente” . 4. –Per la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale forense l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con atto notificato il 17 gennaio2023, sulla base di tre motivi. Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Bergamo è rimasto inti- mato. 5. –Per la discussione del ricorso è stata fissata l’udienza pubblica del 6 giugno 2023. Non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale, il ricorso è stato, tuttavia, trattato in camera di consiglio, senza -4 - l'intervento del Procuratore Generale e della parte ricorrente, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, prorogata dall’art. 8, comma 8, del decreto - legge n. 19 8 del 2022, convertito dalla legge n. 14del 2023. In prossimità della camera di consiglio, il Pubblico Mi nistero ha de- positato conclusioni scritte, chiedendoil rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Il ricorso per cassazione è affidato a tre motivi. 2. –Con il primo motivo, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d enuncia “l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, per avere il giudice disciplinare mancato di considerare che l’intento liberale sottesoalla corresponsioned el “palmario” sarebbe stato comprovatodalla circostanza che la cliente non aveva richiesto il rilascio della fatturaall’atto del pagamento, né aveva in seguito prov- veduto ad emettere autofattura ai sensi dell’art. 6, comma 8,del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. 3. – Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia “violazione ed errata applicazione delle norme di diritto”, per avere il CNF omesso di indicare le disposizioni dalle quali discenderebbel’obbligo di emissione del documento fiscale in ipotesi di corresponsione del“palmario”, vio- lando così il diritto di difesa dell’incolpato. 4. –Con il terzo motivo, infine, la parte lamenta ancora la “viola- zione ed errata applicazione delle norme di diritto”,per avere il giudice disciplinare attribuito valenza probatoria al ricorso per decreto ingiun- tivo promosso dall’incolpato nei confronti della clienteper il pagamento del saldo del compenso pattuito. 5. – I tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiunta- mente, data la loro stretta connessione. Essi sono infondati e, in parte, inammissibili. -5 - 6. –Le censure articolate dal ricorrente muovono dal presupposto interpretativo secondo cui l’importo corrisposto a titolo di “ palmario ” dalla cliente al proprio avvocato non sarebbe soggetto agli obblighi di fatturazione. Si tratta di un presupposto interpretativo erroneo. Il “palmario”, infatti, costituisce una componente aggiuntiva del compenso,riconosciuta dal cliente all’avvocato in caso di esito favore- vole della lite a titolo di premio o di compenso straordinario per l'im- portanza e difficoltà della prestazione professionale. La connotazione premiante del “palmario”non fa venir meno la sua natura di compenso: come tale, esso soggiace agli obblighi fiscali pre- visti dalla legge ed al relativo obbligo di fatturazione. Il codice deontologico forense richiama il dovere di adempimento fiscale, prevedendo, all’art. 16, che l’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali previsti dallenorme in materia. A sua volta, l’art. 29, terzo comma, dello stesso codice fa obbligo all’avvocato di emet- tere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto.Viene in rilievo, secondo l’ordinamento generale, l’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, puntualmente richiamato nella sentenza impugnata, in base al quale l’obbligo di fatturazione va assolto all’atto del pagamento del corrispettivo, quando, cioè, la prestazione professionale dell’avvocato si considera effettuata. Pertanto, l’avvocato ha l’obbligo, previsto dagli artt. 16 e 29, terzo comma, del codice deontologico, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione di ogni pagamento ricevuto, anche quando l’attribuzione patrimoniale effettuata in favore del medesimo costituisca adempimento del “palmario”convenuto in sede di conferi- mento del mandato difensivo. L’inosservanza di questo precetto ha rilevanza disciplinare. L’obbligo di fatturazionecostituisce, infatti, espressione dei doveri di solidarietà e correttezza fiscale, cui l’avvocato è tenuto, non soltanto -6 - in funzione della giusta redistribuzione degli oneri, ma anche a tutela della propria immagine e, più in generale, della credibilità della classe forense. Il dovere di lealtà e correttezza fiscale nell’esercizio della pro- fessione è un canone generale dell’agire di ogni avvocato, che mira a tutelare l’affidamento che la collettività ripone nell’avvocato stesso quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria atti- vità. 7. –Il ricorso solleva un’altra questione. L’importo corrisposto dalla cliente all’avv ocato [OSCURATO:PERSONA] non sa- rebbe soggetto a fatturazione perché non si tratterebbe di un paga- mento di prestazioni professionali, ma di una elargizione, di una rega- lia. 8. –A tale riguardo, il Collegio, preliminarmente, rileva la genericità nella prospettazione delle doglianze. Il primo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione suun punto decisivo della controversia. S i è di fronte alla denuncia di un vizio non deducibile, formulata sulla base del para- digma, non applicabile ratione temporis , dell ’ art. 360 , primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 6 luglio 2021, n. 19030). Le de- cisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono im- pugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la con- seguenza che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rile- vanza rispetto all’incolpazionee, in generale, la valutazione delle risul- tanze probatorie non possono essere oggetto del controllo di legitti- mità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito; non è, quindi, consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adegua- -7 - tezza e sull’assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la de- cisione finale(Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2016, n. 24647; Cass., Sez. Un., 31luglio 2018, n. 20344). La stessa genericità affligge il secondo ed il terzo motivo: essi la- mentano violazione ed errata applicazione di norme di diritto, ma non indicano, né nella rubrica e neppure nella illustrazione delle doglianze, quali sarebberole norme di diritto evocate a parametro dei vizi denun- ciati. 9. –In ogni caso, il Collegio osserva che la tesi della natura liberale della somma corrisposta dalla signora Pelliccioli è riproposta con il ri- corso per cassazione in modo apodittico, contrapponendo alla ponde- rata e logica valutazione delle risultanze probatorie operata dal Consi- glio nazionale forense il diverso significato che ad esse assegna il ricor- rente. Invero, il giudice disciplinare ha ritenuto raggiunta la prova che il pagamento effettuato dalla signora Pelliccioli non sia stato il frutto di una regalia, ma l’adempimento del “palmario”convenuto tra le parti al momento del conferimento del mandato difensivo. A tale esito il giudice disciplinare è pervenuto valorizzando le se- guenti circostanze. Innanzitutto, ilriconoscimento di un compenso aggiuntivo, quale corrispettivo dell’attività professionale, esplicitato in sede di conferi- mento del mandato difensivo con una specifica clausola contrattuale. In secondo luogo, il pagamento dell’importo di euro 7.000, per mezzo di assegno bancario, al proprio difensore, a seguito della pub- blicazione della sentenza con cui il Tribunale di Bergamo condannava la convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 74.254,17 in favore della Pelliccioli. -8 - In terzo luogo, la deposizione della stessa cliente dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], la quale, escussa come teste nel corso del procedimento disci- plinare, ha escluso qualsiasi intento di liberalità sotteso all’attribuzione patrimoniale effettuata in favore del proprio difensore. Infine, l’ulteriore ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall’incol- pato,finalizzato ad ottenere il pagamento della restante somma di euro 425,17, a saldo del compenso aggiuntivo determinato in sede di con- ferimento del mandato difensivo. La sentenza del CNF contiene una congrua ed esaustiva motiva- zione, priva di vizi logici e giuridici, avendo esaminato, sia singolar- mente sia nella loro portata complessiva, una serie di elementi ogget- tivi dal significato univocoe convergente. Il ricorrente contesta questa conclusione. Il ricorrente deduce, infatti,che il CNF non avrebbe tenuto conto di un “esplicito e significativo atteggiamento posto in atto dalla Pelliccioli, atteggiamento che avalla le sempre sostenute tesi dello scrivente, ov- verosia di considerare l’importo consegnato … un regalo” , vale a dire la “mancata richiesta della fattura da parte della Pelliccioli e la mancata conseguenteautofatturazione dopo ben tre anni dal fatto”. Sennonché, la deduzione difensivasi risolve nella sollecitazione di un, non consentito, sindacato di meritodella ponderata valutazione del giudice disciplinare: valutazione che non disvela, nel tessuto argomen- tativo, mende logiche, indici di sviamento di poteree neppure omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. Cadono, di conseguenza, perché muovono da una tesi che non ha trovato riscontro nelle valutazioni del giudice disciplinare, le doglianze con cui ci si lamenta: (a) della violazione dell’onere probatorio a soste- gno delle circostanze di cui all’atto di incolpazione; (b) dell’impedi- mento di fatto della “possibilità di affrontare e corrispondere contrap- poste tesi difensive”; (c) del fatto che la natura di regalia sia stata -9 - esclusa con una “generica proposizione”, valorizzando il ricorso alla procedura monitoria nei confronti della ex cliente. 10. –Il ricorso è rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, essendo il Consiglio dell’or- dine rimasto intimato. 11. –Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gen- naio 2013 ed è rigettato, ricorrono i presupposti processuali per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quaterall’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in- serito dall’art. 1, comma 17