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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 23632/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

XXXXXX avversola sentenza con cui in data 15.10.2025 la Corte d’appello di Milano haconfermato la sentenza del Tribunale di Monza in data 19.9.2024 di condannaalla pena di un anno e tre mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 604-biscod. pen.;Rilevato che in data 5.3.2026 è pervenuta in cancelleria una dichiarazione diXXXXXXXXdi rinuncia all’impugnazione, da ritenersi validamente proposta aisensi dell’art. 589, comma 2, cod. proc. pen.;Considerato che le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che "larinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di undiritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione delrapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato dellasentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione" (Sez.U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821 – 01);Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, conla conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, ritenutaequa al caso;Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a normadell’art. 52 D.Lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
XXXXXX avversola sentenza con cui in data 15.10.2025 la Corte d’appello di Milano haconfermato la sentenza del Tribunale di Monza in data 19.9.2024 di condannaalla pena di un anno e tre mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 604-biscod. pen.;Rilevato che in data 5.3.2026 è pervenuta in cancelleria una dichiarazione diXXXXXXXXdi rinuncia all’impugnazione, da ritenersi validamente proposta aisensi dell’art. 589, comma 2, cod. proc. pen.;Considerato che le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che "larinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di undiritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione delrapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato dellasentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione" (Sez.U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821 – 01);Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, conla conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, ritenutaequa al caso;Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a normadell’art. 52 D.Lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 23632/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris