CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 30883/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado resa dal Tribunale di Bologna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato; rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un solo motivo, con il quale è stato dedotto che, pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, in data 20 febbraio 2024, la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA] ha rimesso la querela presentata nei confronti dell'imputata che ha contestualmente accettato la rimessione, come da verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Imola; rilevato che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01); che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti; che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate; che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico della querelata, come per legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto per remissione di querela. Pone a carico della querelata le spes