CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36947/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 giugno 1966; avverso la sentenza del 20 settembre 2022 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 1 luglio 2020, il Tribunale di Palermo ha condannato [OSCURATO:PERSONA]Antoni alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione, ritenendolo responsabile di quattro episodi di falso, ideologico (capo I) e materiale (capi C, N ed R), in atti pubblici fidefacienti. La condanna è stata integralmentef confermata dalla Corte di appello con la sentenza del 20 settembre 2022, oggetto della presente impugnazione. Il ricorso, proposto dall'imputato, si articola in tre motivi di censura. Il primo deduce la nullità della sentenza per inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione, lamentando la violazione del principio di immutabilità dell'organo giudicante di cui all'articolo 525 del codice di procedura penale. La difesa sostiene che, chiusa l'istruttoria dibattimentale, nel corso della discussione sarebbe mutata la composizione del collegio giudicante; le parti, su espressa richiesta del Tribunale, avrebbero prestato il consenso all'utilizzabilità delle prove acquisite, ma non alla successiva attività dibattimentale già svolta, quella della discussione. E la pubblica accusa si sarebbe riportata alle conclusioni già espresse. Il secondo deduce la violazione degli articoli 51 e 479 cod. pen., in relazione all'articolo 6 CEDU, e connesso vizio di motivazione Premette la difesa che nel corso del dibattimento si era accertato che la relazione oggetto del capo I) della rubrica sarebbe stata redatta dal ricorrente il 29 maggio 2012, su istanza dei suoi superiori gerarchici, ed era stata ritenuta affetta da falsità ideologica in quanto preordinata a non confermare le accuse mosse da [OSCURATO:PERSONA], poi sfociata in negli altri addebiti di cui ai capi E), F), G) e H). Il Tribunale di Palermo avrebbe escluso l'applicabilità dell'articolo 51 cod. pen. ritenendo che il ricorrente, alla data della relazione di servizio oggetto della contestazione, non fosse ancora iscritto nel registro delle notizie di reato. A fronte di ciò, la difesa avrebbe offerto, invece, prova certa che non fosse pendente alcun ricorso amministrativo e che, viceversa, il 13 marzo 2012, in data antecedente alla formazione della relazione, era già stata presentata una denuncia da parte del Giordano per i fatti poi sfociati nei capi di imputazione. Tale denuncia, benché non nominasse il ricorrente, avrebbe fatto esplicito riferimento all'odierno imputato, la cui identificazione sarebbe potuta avvenire a mezzo di un mero riscontro informatico. Cosicché la circostanza per cui il nominativo del D'Antoni non fosse presente nel registro degli indagati, ritenuta dirimente dalla Corte territoriale, sarebbe circostanza del tutto irrilevante in quanto farebbe dipendere l'applicabilità della norma invocata da una mera circostanza formale riconducibile alla discrezionalità degli organi inquirenti ed amministrativi. D'altronde, in un sistema processuale incentrato sul principio "in dubio pro reo", l'esistenza di un ragionevole dubbio circa la sussistenza degli elementi oggettivi del reato o di una causa di giustificazione avrebbe dovuto condurre il giudicante ad applicare la relativa norma. Il terzo deduce violazione degli articoli 476 e 479 cod. pen. e connesso vizio di motivazione in ordine alla natura fidefaciente dell'atto pubblico oggetto della contestazione. Sostiene la difesa che la relazione sarebbe un mero atto interno endoprocedimentale, neanche qualificabile in termini di atto pubblico e, tantonneno, quale atto pubblico fidefaciente e che la motivazione offerta dalla Corte territoriale (secondo la quale la relazione doveva inserirsi all'interno di un procedimento amministrativo tipico finalizzato all'annullamento in autotutela dei verbali oggetto delle residue imputazioni) sarebbe illogica e fondata su semplici supposizioni sfornite di qualsiasi supporto probatorio. Con successiva memoria depositata il 7 giugno 2023, il ricorrente ha insisto per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta che, intervenuto il mutamento del collegio giudicante, il consenso prestato all'utilizzabilità delle prove acquisite nel corso del dibattimento non si sarebbe esteso alle successive attività e, quindi, l'intervento conclusivo della pubblica accusa, avvenuto dinanzi al collegio nella precedenza composizione, non sarebbe recupera bile. La deduzione è manifestamente infondata. Da un canto, l'art. 523 cod, proc. pen., nel prevedere che le parti formulino e illustrino le rispettive conclusioni, riconosce alle stesse una facoltà e non un obbligo. Dall'altro l'art. 178, lett. b) cod. proc. pen., sanziona con la nullità la violazione delle disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua "partecipazione al procedimento", ma l'obbligo di partecipazione al procedimento non implica che il pubblico ministero debba svolgere le sue conclusioni, orali o scritte, su tutte le questioni che si possono prospettare in relazione alle possibili statuizioni del giudice (Sez. 2, n. 6916 del 17/01/1996, Rv. 205365) e tanto meno obbliga il Pubblico ministero1 illustrare le sue conclusioni. Ebbene, pacificamente, il Pubblico ministero si è riportato, dinanzi al collegio, nella mutata composizione, alle precedenti conclusioni. Ciò significa che, pur non avendole nuovamente illustrate, attraverso una relatio formale, ha indicato quali fossero le sue richieste. E tanto è sufficiente a ritenere soddisfatto l'onere di cui al già richiamato art. 523. 2. Il secondo motivo di censura è manifestamente infondato. Ed è sufficiente ribadire il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., nella forma del principio nemo tenetur se detegere (per aver il pubblico ufficiale estensore dell'atto attestato il falso in ordine a quanto ivi rappresentato, al fine di non far emergere la propria responsabilità), non è applicabile ai reati di falso, non potendo la finalità probatoria dell'atto pubblico essere sacrificata all'interesse del singolo di sottrarsi alle conseguenze di un delitto (Sez. 5, n. 23672 del 19/04/2021, Rv. 281406, con particolare riferimento alla falsa attestazione riferita ad una relazione di servizio; Sez. 5, n. 8579 del 30/11/2011, dep. 2012, Marino, Rv. 251945; Sez. 5, n. 38085 del 05/07/2012, Luperi, Rv. 253545; Sez. 5, n. 12697 del 20/11/2014, dep. 2015, Strazimiri, Rv. 263034). Il conseguente diritto di non esporre circostanze autoincriminanti va, dunque, considerato recessivo ove si tratti della falsità di un atto pubblico la cui rilevanza documentale, in altri termini, non può essere sacrificata all'interesse singolo, sia pure di tipo difensivo. 3. Il terzo motivo è infondato. Appare opportuno premettere che il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall'art. 2699 cod. civ., dovendo rientrare in detta nozione non soltanto i documenti redatti da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anche quelli formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato, nell'esercizio delle loro funzioni, per uno scopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede, purché aventi l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione (Sez. 5, n. 3542 del 17/12/2018, dep, 2019, Rv. 275415). In questo ambito, tuttavia, sono documenti dotati di fede privilegiata solo quelli emessi dal pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l'atto assume una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale (Sez. 6, n, 35219 del 28/04/2017, Rv. 270855). Ebbene, alla luce di quanto considerato, le relazioni di servizio devono ritenersi non solo atti pubblici, ma anche atti pubblici dotati di quella particolare forza probatoria della fidefacienza, in quanto con esse il pubblico ufficiale attesta che una certa attività è stata da lui espletata o che determinate circostanze sono cadute sotto la sua diretta percezione (Sez. 5, n. 3557 del 31/10/2007, dep. 2008, Rv. 238908; Sez. 5, n. 8252 del 15/01/2010, Rv. 246157; Sez. 5, n. 12065 del 18/09/1991, Rv, 188675; Sez. 5, n. 2889 del 07/02/1992, Rv. 189906). 4. Il ricorso, quindi, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa