Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11322/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 2876-2017proposto da: [OSCURATO:SOCIETA].– SOCIET ̀ [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 2590/2016della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 22/ 6/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 / 3 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la società ricorrente , con atto sottoscrittopersonalmente dal suo legale rappresentante e dal relativodifensore, ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che la controricorrente, a mezzo del relativo difensore, ha dichiarato di aderire a tale rinuncia;Ric. 2017n. 2876 - Sez. 1 - CC del 15 marzo 20 2 3 ritenuto che la rinuncia a l ricors o comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che la sua accettazione da parte de lla controricorrente esclud e la condanna alle spese (art. 391, comma 4°,c.p.c.); P.Q.M. la Corte così provvede: dichiara l’estinzione delgiudizio di cassazione.

Così deciso, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 2876-2017proposto da: [OSCURATO:SOCIETA].– SOCIET ̀ [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 2590/2016della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 22/ 6/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 / 3 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la società ricorrente , con atto sottoscrittopersonalmente dal suo legale rappresentante e dal relativodifensore, ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che la controricorrente, a mezzo del relativo difensore, ha dichiarato di aderire a tale rinuncia;Ric. 2017n. 2876 - Sez. 1 - CC del 15 marzo 20 2 3 ritenuto che la rinuncia a l ricors o comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che la sua accettazione da parte de lla controricorrente esclud e la condanna alle spese (art. 391, comma 4°,c.p.c.); P.Q.M. la Corte così provvede: dichiara l’estinzione delgiudizio di cassazione. Così deciso, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civ
Sentenza Cassazione n. 11322/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris