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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 marzo 2021

Cassazione n. 12734/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Sono presenti gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi del foro di CATANIA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA].

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del medesimo Tribunale in data 2/3/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per associazione a delin- quere (capo C) dedita a frodare le imposte IVA ed accise nel settore dei prodotti petroliferi, nonché a riciclare i proventi derivanti da tali attività delittuose, con ruolo apicale, in qualità di broker attivo sul territorio siciliano, nonché cogestore di fatto della [OSCURATO:PERSONA]., società cartiera asservita all'organizzazione; fatti ' commessi dall'anno 2017 all'ottobre 2020.

Ulteriore imputazione cautelare è contestata al capo H e riguarda vicende di autoriciclaggio (art. 648 ter.1 cod. pen.) per avere impiegato e/o trasferito in attività economiche ed imprenditoriali parte della provvista finanziaria e di carburante di origine delittuosa.

Il Tribunale del riesame ha vagliato le censure dell'indagato con esito negativo, confermando l'impianto dell'ordinanza cautelare, sia con riferimento ai gravi indizi dei contestati delitti, che per le individuate esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. a) e c) cod. proc. pen. 1.1.

È stata illustrata la triangolazione fiscale in cui consisteva il meccanismo fraudolento escogitato dagli associati: nella rete commerciale della filiera di distribuzione dei prodotti petroliferi - che si dipanava tra il deposito fiscale, cioè l'impianto in cui detto prodotto è detenuto e spedito in regime di sospensione dell'IVA e delle accise, ed i clienti finali, cioè i distributori al pubblico, c.d. pompe bianche - si interponevano una serie di società "cartiere" prive dei requisiti richiesti dalla normativa di settore per assumere la qualifica di esportatore abituale (quindi abilitato all'acquisto del prodotto con imposta sospesa).

Tali imprese, dette "missing trader", apparentemente attive nel settore del commercio all'ingrosso di carburante, erano invece entità fittizie, formal- mente amministrate da prestanome nullatenenti, riconducibili e direttamente gestite dall'organizzazione criminale; esse avevano un elevato turnover, operando per periodi brevi e generalmente a cavallo di un'annualità, senza presentare le dichiarazioni fiscali o comunque non versando VIVA all'erario, all'uopo presentando false dichiarazioni di intento (previste dall'art. 8, lett. c, DPR n. 633 del 1972) contenenti il proposito dell'operatore economico nazionale di avvalersi del beneficio di effettuare acquisti senza l'applicazione dell'IVA.

Tali società non disponevano di effettivi depositi ove stoccare il prodotto acquistato, sicché ricorrevano a vari depositi commerciali che - prestandosi consapevolmente alle operazioni illecite - ricevevano un pagamento per lo stoc- caggio del prodotto industriale, che però in realtà non avveniva mai, in quanto il prodotto acquistato appariva solo cartolarmente trasportato dal deposito fiscale al deposito commerciale, mentre, con la compiacenza del gestore del deposito commerciale che emetteva apposito DAS (documento di accompagnamento semplificato), veniva trasportato direttamente presso l'acquirente finale indivi- duato dall'organizzazione, con l'intermediazione di un broker, sodale dell'organiz- zazione, che acquistava il prodotto dalla cartiera - così sfruttando il vantaggio economico del mancato versamento dell'IVA, rimasta in carico a detta società - e poteva rivenderlo ai clienti finali a prezzi assolutamente concorrenziali, al di sotto del valore di mercato.

L'organizzazione incamerava tutti i proventi dell'illecita vendita dei prodotti petroliferi, caricandoli sulle società cartiere, proventi che venivano prelevati dai sodali e restituiti in contanti - attraverso i cosiddetti storni - tanto ai membri dell'organizzazione che agli acquirenti finali.

Tale meccanismo era stato adottato fino al controllo fiscale del 13/2/2019 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]., che aveva determinato un cambio di strategia costringendo la società a compilare le fatture con IVA esposta, pur consentendo agli acquirenti di inviare bonifici comprendenti soltanto il costo del prodotto e non anche la quota di IVA ed accise: ciò aveva comportato l'accumulo di debiti fiscali destinati a non essere adempiuti in capo al deposito fiscale ed il ritiro della licenza della Italpetroli da parte dell'Agenzia delle Dogane di [OSCURATO:PERSONA] ia, con conseguente chiusura del deposito fiscale.

Si era cioè deciso di mandare in dissesto la Italpetroli al fine di omettere - e quindi incamerare - il versamento dell'IVA e delle accise, con conseguente necessità di deviare i profitti dai conti correnti della Italpetroli, lasciandoli su quelli delle società cartiere che li trasferi- vano fraudolentemente su altri conti correnti.

Nell'ambito di questo meccanismo fraudolento, l'odierno indagato è accusato di avere svolto la funzione di broker e di cogestore di fatto della [OSCURATO:PERSONA]., società cartiera asservita all'organizzazione, che - pur essendo priva dello status di esportatore abituale - si poneva come intermediaria del trasferimento agli impianti stradali di provviste di carburante acquistate in evasione dell'IVA (risultano redatte n. 45 dichiarazioni di intento per l'anno 2018 e n. 39 dichiarazioni di intento per l'anno 2019).

Nel corpo dell'ordinanza, a riscontro del coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA]. nel meccanismo fraudolento, si illustra che l'odierno indagato aveva collaborato all'operazione di subentro della Petrolfin - riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] - all'Italpetroli, società destinata al fallimento, nel contratto di locazione del deposito di Ceprano, ciò costituendo uno degli aggiustamenti resi necessari dopo il citato controllo dell'Agenzia delle Entrate, con cui l'organizzazione aveva cercato di ristrutturare il sistema fraudolento.1.2.

Il Tribunale del riesame ha poi segnalato la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a) e c) cod. proc. pen., rilevando, quanto al profilo dell'inquinamento probatorio, che al materiale di indagine, allo stato costituito prevalentemente da intercettazioni, dovranno seguire accerta- menti contabili, finanziari, amministrativi e bancari, che rendono necessario il mantenimento del vincolo, in considerazione dei consistenti interessi economici sottesi alla vicenda in esame e della finalità elusiva delle indagini perseguita fin dall'inizio dai membri del sodalizio, finalità particolarmente sentita dall'indagato, il quale era in possesso di utenze cellulari dedicate, che provvedeva a cambiare con ciclica frequenza e a tenere ben nascoste (come risulta dalla captazione del 21/3/2019, in cui confidava al [OSCURATO:PERSONA] che tali telefoni non li portava in casa, per timore di una improvvisa perquisizione).

Quanto al rischio di recidiva, si è segnalata la fitta rete di rapporti in cui era coinvolto [OSCURATO:PERSONA], in costante contatto con gli altri protagonisti dell'indagine attraverso l'uso delle citate utenze cellulari dedicate; peraltro, il ricorrente è già stato coinvolto in analoghe operazioni indagate dalla Procura di .

Catania ("Nespola" e "Vento di Scirocco") e dalla Procura di Marsala.

Infine, si è dato conto delle novità emergenti dall'informativa del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha riferito del coinvolgimento del Leonardi nell'acquisto, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e Sabatino, del deposito della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. per cui risulta che parte della provvista necessaria deriverebbe dalle restituzioni in denaro contante che [OSCURATO:PERSONA] aveva versato al Barbarino.

In conclusione, per entrambi i profili cautelari, il Tribunale del riesame ha confermato l'idoneità esclusiva della custodia in carcere, in quanto misure attenuate, consentendo libertà di movimento e comunicazione dell'indagato, non impedirebbero il mantenimento di perniciosi collegamenti ambientali né scongiu- rerebbero il rischio di reiterazione dei reati, che il Leonardi potrebbe commettere da remoto o con l'intervento di terze persone.

2. Avverso tale ordinanza ricorrono per cassazione i difensori dell'inda- gato, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

2.1. Benché limitato a censurare il profilo cautelare, il ricorso si diffonde in considerazioni relative al quadro indiziario e al ruolo ritenuto di secondo piano del Leonardi, così da porre riserve sulle scelte cautelari riguardanti l'indagato, le cui condotte non assurgono a gravità tale - specie a confronto con i coindagati ai quali è stata contestata l'aggravante dell'agevolazione mafiosa - da richiedere argine nella massima misura coercitiva, in violazione della 'natura di extrema ratio che l'ordinamento assegna alla custodia in carcere.2.2.

In merito al paventato pericolo di inquinamento probatorio, il ricorrente segnala che a fronte di un'attività di indagine estesa dall'anno 2017 all'ottobre 2020, non emergono elementi indiziari a carico del Leonardi successivi al luglio 2019, rilevando altresì che nel procedimento "Vento di Scirocco" egli è stato ininterrottamente detenuto in carcere dal 20/1/2020 al 3/10/2020, e quindi posto agli arresti domiciliari.

Né risultano situazioni o condotte del Leonardi dimostrative di una volontà di inquinamento probatorio, condizione che la giurisprudenza di legittimità richiede onde concretizzare detta esigenza cautelare.

Quanto al rischio di recidiva, si obietta che la motivazione che ha esaltato l'ampia rete di rapporti del Leonardi non rende ragione della ritenuta indispensa- bilità della custodia inframuraria, né del motivo per cui non sia adottabile la più tenue misura degli arresti domiciliari, tanto più che nel periodo già trascorso in cautela domestica non sono emersi elementi indiziari di prosecuzione dell'attività associativa investigata, essendovi invece prova che tale misura risulti perfetta- mente idonea a fronteggiare detta esigenza cautelare.

Sul punto si cita un orientamento giurisprudenziale che àncora la valutazione di adeguatezza della misura più grave alla certezza o almeno all'alta probabilità che all'indagato si ripresenti l'occasione di delinquere nuovamente e che costui ne approfitti, con eguale gradorcertezza o alta probabilità.

Non è logica la motivazione laddove deduce dall'impiego di contatti tele- fonici dedicati e dall'astratta possibilità di servirsi di terze persone un pericolo di recidivazione che non si basa su comportamenti o atti concreti, come richiede l'art. 274, lett. c) cod. proc. pen.

Trattasi di affermazioni prive di base, in quanto il Leonardi è stato colpito da provvedimenti ablativi, e precisamente da un sequestro preventivo nell'ambito del presente procedimento e da un sequestro di prevenzione di tutti i beni aziendali e personali propri e dei familiari, così da rimanere privo di ogni mezzo necessario al paventato scopo, considerando che i contestati reati richiedono la disponibilità di un apparato organizzativo di beni e strumenti certamente inconciliabile con la restrizione domiciliare.

Inoltre, si rileva che dalla data di commissione dei fatti è ormai decorso un certo arco temporale, tale da aver affievolito le individuate esigenze cautelari.

Del resto, al Leonardi non è attribuibile alcun ruolo di organizzatore, avendo egli agito al fine di perseguire interessi esclusivamente personali e seguendo le direttive altrui, senza mai prendere parte a incontri o riunioni.

Infine, il ricorrente segnala di essere indagato dalla Procura di Catania nel procedimento n. 8098/2016 (c.d.

Vento di Scirocco) con l'imputazione cautelare di promotore ed organizzatore di un'associazione aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. (indagine con oggetto coincidente con la presente), che sarebbe il reale centro di interessi del Leonardi, rispetto alla quale i fatti in esame potrebbero al più avvincersi con il vincolo della continuazione.

In detto procedi- mento, sebbene più grave, il ricorrente è stato ammesso agli arresti domiciliari (si è allegata la relativa ordinanza del 2/10/2020), ad ulteriore conferma della praticabilità di tale misura anche nel caso de quo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato su motivi non consentiti dalla legge, perché reiterativi delle doglianze espresse nell'istanza di riesame, anche sotto il profilo fattuale il cui esame è qui inibito, senza confronto con le congrue e corrette argomentazioni espresse nell'impugnata ordinanza.

Preliminarmente, si sottolinea che il ricorso di legittimità è stato specifica- mente diretto ad evidenziare profili di violazione di legge e vizi argomentativi esclusivamente riguardanti le esigenze cautelari, sicché ogni riferimento alla tenuta del quadro indiziario non sarà considerato nella trattazione.

In particolare, alla stregua di tale estensione dell'impugnazione, non è qui discutibile il ruolo di capo e promotore che è stato attribuito al Leonardi nell'imputazione cautelare, come invece si afferma, ad esempio a pagina 11 del ricorso.

2. Circoscritto, dunque, l'esame di questa Corte ai denunciati vizi incidenti sulle esigenze cautelari della fattispecie, si osserva che le censure avanzate nel ricorso sono generiche, poiché incuranti delle congrue argomentazioni con cui il Tribunale del riesame ha affrontato il tema, illustrando un quadro cautelare articolatamente descritto nei profili dell'inquinamento probatorio e del concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati, rispondendo a tutte le critiche della difesa.

Invero, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento della impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente alla inammissibilità dell'impugnazione, a mente dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, dep. 2003, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634).

Va dunque ribadito il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

3. Detti motivi sono anche manifestamente infondati.

Le esigenze cautelari risultano quanto mai pregnanti quanto alla posizione del Leonardi.

L'inquinamento probatorio è stato convincentemente illustrato con riferimento all'ampia rete di contatti intessuta dall'indagato, il quale a tal fine si serviva di numerose utenze dedicate e rivendicava le cautele assunte a tutela di tale rete di comunicazioni, affermando apertamente di non portare mai a casa i cellulari a ciò destinati onde scongiurare il rischio che potessero essere scoperti a seguito di una improvvisa perquisizione.

3.1. Né le indagini di analogo tenore attualmente in corso nei confronti del ricorrente possono in alcun modo elidere le individuate esigenze cautelari, anzi militano in senso contrario, costituendo conferma sia del rischio per l'acquisizione delle prove che dello spessore di pericolosità sociale del Leonardi, come definite nell'impugnata ordinanza.

Invero, è inconferente in questa sede il fatto che in tali ulteriori indagini il ricorrente abbia conseguito gli arresti domiciliari: valga il rilievo che nel procedimento "Vento di Scirocco" si è già raggiunta la compiutezza delle indagini, essendo intervenuta la richiesta di rinvio a giudizio (allegata al ricorso), mentre nel procedimento in esame è stata espressamente rilevata la necessità di affiancare al compendio intercettivo ulteriori e necessari accertamenti di natura contabile, amministrativa, finanziaria e bancaria.

È parimenti apprezzabile il concreto ed attuale pericolo di reiterazione nel reato, non sconfessato dalla sottoposizione del Leonardi ad analoghe indagini, che sono state infatti richiamate (operazioni "Nespola" e "Vento di Scirocco", nonché un'operazione condotta dalla Procura di Marsala) e in tal senso valoriz- zate dal Tribunale del riesame.

Si è anche citata l'informativa del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha riferito del coinvolgimento dell'indagato nell'acquisto, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e Sabatino, del deposito della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. per cui risulta che parte della provvista necessaria deriverebbe dalle restituzioni in denaro contante che [OSCURATO:PERSONA] aveva versato al Barbarino.

Anche l'argomento che intenderebbe escludere le esigenze cautelari per essere il Leonardi destinatario di provvedimenti ablativi è stato congruamente affrontato nell'impugnata ordinanza, richiamando il principio espresso dall'esegesi di legittimità che afferma la permanenza del rischio di recidivazione in ambito associativo anche qualora siano intervenuti provvedimenti di natura reale che disarticolino la potenzialità operativa del sodalizio, trattandosi di vincoli che operano su piani distinti, essendo differenti i diritti presi in considerazione dalle due cautele e le esigenze che intendono salvaguardare (Sez. 3, n. 13119 del 13/02/2018, Crimi, Rv. 272514; Sez. 3, n. 28515 del 28/02/2018, Bonvicini, Rv. 273354).

3.2. Per altro verso, le censure in tema di attualità e concretezza della custodia si basano su arresti giurisprudenziali ormai superati, quali quelli che affermavano la necessità di individuare una concreta e specifica occasione di reiterazione nel reato.

Si osserva sul tema che il requisito dell'attualità del pericolo di reitera- zione richiede una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed esterne all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva.

La giurisprudenza di legittimità, alla quale si intende dare continuità, ha quindi inteso detto requisito nel senso che il pericolo di reiterazione è attuale ogniqualvolta sussista un pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente.

E si è anche avuto cura di precisare - per rispondere al rilievo del ricorrente che postula la necessaria previsione di una effettiva occasione per compiere nuovi delitti che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, poiché ciò esula dalle facoltà del giudice (Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Rv. 268977, Lucà; Sez. 5, n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv, 277242; Sez. 1 n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122).

3.3. Infine, quanto alla scelta della misura cautelare, il Tribunale del riesame si è pronunciato negativamente sull'adeguatezza degli arresti domiciliari come misura alternativa al carcere, rilevandone l'insufficienza ad assicurare l'allontanamento del Leonardi dal contesto criminale in cui sono maturate le gravi condotte di reato.

Sul punto, sono state anche respinte le argomentazioni dirette ad esaltare il conseguimento della cautela domestica in altri procedimenti, rilevando che si tratta di procedimenti autonomi, nonché rimarcando che all'atto della sostitu- zione della custodia in carcere con il vincolo domiciliare l'autorità giudiziaria di Catania non poteva conoscere il coinvolgimento del Leonardi per fatti analoghi nel procedimento in esame ed in quello in corso a Catanzaro.La motivazione di tale specifico punto non presenta le censurate illogicità, avendo invece rilevato aspetti fattuali decisivi ed esprimendo una valutazione di merito che, in quanto congruamente motivata, è incensurabile nella presente sede di legittimità.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando motivi di esenzione da responsabilità in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Sono presenti gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi del foro di CATANIA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del medesimo Tribunale in data 2/3/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per associazione a delin- quere (capo C) dedita a frodare le imposte IVA ed accise nel settore dei prodotti petroliferi, nonché a riciclare i proventi derivanti da tali attività delittuose, con ruolo apicale, in qualità di broker attivo sul territorio siciliano, nonché cogestore di fatto della [OSCURATO:PERSONA]., società cartiera asservita all'organizzazione; fatti ' commessi dall'anno 2017 all'ottobre 2020. Ulteriore imputazione cautelare è contestata al capo H e riguarda vicende di autoriciclaggio (art. 648 ter.1 cod. pen.) per avere impiegato e/o trasferito in attività economiche ed imprenditoriali parte della provvista finanziaria e di carburante di origine delittuosa. Il Tribunale del riesame ha vagliato le censure dell'indagato con esito negativo, confermando l'impianto dell'ordinanza cautelare, sia con riferimento ai gravi indizi dei contestati delitti, che per le individuate esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. a) e c) cod. proc. pen. 1.1. È stata illustrata la triangolazione fiscale in cui consisteva il meccanismo fraudolento escogitato dagli associati: nella rete commerciale della filiera di distribuzione dei prodotti petroliferi - che si dipanava tra il deposito fiscale, cioè l'impianto in cui detto prodotto è detenuto e spedito in regime di sospensione dell'IVA e delle accise, ed i clienti finali, cioè i distributori al pubblico, c.d. pompe bianche - si interponevano una serie di società "cartiere" prive dei requisiti richiesti dalla normativa di settore per assumere la qualifica di esportatore abituale (quindi abilitato all'acquisto del prodotto con imposta sospesa). Tali imprese, dette "missing trader", apparentemente attive nel settore del commercio all'ingrosso di carburante, erano invece entità fittizie, formal- mente amministrate da prestanome nullatenenti, riconducibili e direttamente gestite dall'organizzazione criminale; esse avevano un elevato turnover, operando per periodi brevi e generalmente a cavallo di un'annualità, senza presentare le dichiarazioni fiscali o comunque non versando VIVA all'erario, all'uopo presentando false dichiarazioni di intento (previste dall'art. 8, lett. c, DPR n. 633 del 1972) contenenti il proposito dell'operatore economico nazionale di avvalersi del beneficio di effettuare acquisti senza l'applicazione dell'IVA. Tali società non disponevano di effettivi depositi ove stoccare il prodotto acquistato, sicché ricorrevano a vari depositi commerciali che - prestandosi consapevolmente alle operazioni illecite - ricevevano un pagamento per lo stoc- caggio del prodotto industriale, che però in realtà non avveniva mai, in quanto il prodotto acquistato appariva solo cartolarmente trasportato dal deposito fiscale al deposito commerciale, mentre, con la compiacenza del gestore del deposito commerciale che emetteva apposito DAS (documento di accompagnamento semplificato), veniva trasportato direttamente presso l'acquirente finale indivi- duato dall'organizzazione, con l'intermediazione di un broker, sodale dell'organiz- zazione, che acquistava il prodotto dalla cartiera - così sfruttando il vantaggio economico del mancato versamento dell'IVA, rimasta in carico a detta società - e poteva rivenderlo ai clienti finali a prezzi assolutamente concorrenziali, al di sotto del valore di mercato. L'organizzazione incamerava tutti i proventi dell'illecita vendita dei prodotti petroliferi, caricandoli sulle società cartiere, proventi che venivano prelevati dai sodali e restituiti in contanti - attraverso i cosiddetti storni - tanto ai membri dell'organizzazione che agli acquirenti finali. Tale meccanismo era stato adottato fino al controllo fiscale del 13/2/2019 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]., che aveva determinato un cambio di strategia costringendo la società a compilare le fatture con IVA esposta, pur consentendo agli acquirenti di inviare bonifici comprendenti soltanto il costo del prodotto e non anche la quota di IVA ed accise: ciò aveva comportato l'accumulo di debiti fiscali destinati a non essere adempiuti in capo al deposito fiscale ed il ritiro della licenza della Italpetroli da parte dell'Agenzia delle Dogane di [OSCURATO:PERSONA] ia, con conseguente chiusura del deposito fiscale. Si era cioè deciso di mandare in dissesto la Italpetroli al fine di omettere - e quindi incamerare - il versamento dell'IVA e delle accise, con conseguente necessità di deviare i profitti dai conti correnti della Italpetroli, lasciandoli su quelli delle società cartiere che li trasferi- vano fraudolentemente su altri conti correnti. Nell'ambito di questo meccanismo fraudolento, l'odierno indagato è accusato di avere svolto la funzione di broker e di cogestore di fatto della [OSCURATO:PERSONA]., società cartiera asservita all'organizzazione, che - pur essendo priva dello status di esportatore abituale - si poneva come intermediaria del trasferimento agli impianti stradali di provviste di carburante acquistate in evasione dell'IVA (risultano redatte n. 45 dichiarazioni di intento per l'anno 2018 e n. 39 dichiarazioni di intento per l'anno 2019). Nel corpo dell'ordinanza, a riscontro del coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA]. nel meccanismo fraudolento, si illustra che l'odierno indagato aveva collaborato all'operazione di subentro della Petrolfin - riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] - all'Italpetroli, società destinata al fallimento, nel contratto di locazione del deposito di Ceprano, ciò costituendo uno degli aggiustamenti resi necessari dopo il citato controllo dell'Agenzia delle Entrate, con cui l'organizzazione aveva cercato di ristrutturare il sistema fraudolento.1.2. Il Tribunale del riesame ha poi segnalato la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a) e c) cod. proc. pen., rilevando, quanto al profilo dell'inquinamento probatorio, che al materiale di indagine, allo stato costituito prevalentemente da intercettazioni, dovranno seguire accerta- menti contabili, finanziari, amministrativi e bancari, che rendono necessario il mantenimento del vincolo, in considerazione dei consistenti interessi economici sottesi alla vicenda in esame e della finalità elusiva delle indagini perseguita fin dall'inizio dai membri del sodalizio, finalità particolarmente sentita dall'indagato, il quale era in possesso di utenze cellulari dedicate, che provvedeva a cambiare con ciclica frequenza e a tenere ben nascoste (come risulta dalla captazione del 21/3/2019, in cui confidava al [OSCURATO:PERSONA] che tali telefoni non li portava in casa, per timore di una improvvisa perquisizione). Quanto al rischio di recidiva, si è segnalata la fitta rete di rapporti in cui era coinvolto [OSCURATO:PERSONA], in costante contatto con gli altri protagonisti dell'indagine attraverso l'uso delle citate utenze cellulari dedicate; peraltro, il ricorrente è già stato coinvolto in analoghe operazioni indagate dalla Procura di . Catania ("Nespola" e "Vento di Scirocco") e dalla Procura di Marsala. Infine, si è dato conto delle novità emergenti dall'informativa del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha riferito del coinvolgimento del Leonardi nell'acquisto, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e Sabatino, del deposito della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. per cui risulta che parte della provvista necessaria deriverebbe dalle restituzioni in denaro contante che [OSCURATO:PERSONA] aveva versato al Barbarino. In conclusione, per entrambi i profili cautelari, il Tribunale del riesame ha confermato l'idoneità esclusiva della custodia in carcere, in quanto misure attenuate, consentendo libertà di movimento e comunicazione dell'indagato, non impedirebbero il mantenimento di perniciosi collegamenti ambientali né scongiu- rerebbero il rischio di reiterazione dei reati, che il Leonardi potrebbe commettere da remoto o con l'intervento di terze persone. 2. Avverso tale ordinanza ricorrono per cassazione i difensori dell'inda- gato, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. 2.1. Benché limitato a censurare il profilo cautelare, il ricorso si diffonde in considerazioni relative al quadro indiziario e al ruolo ritenuto di secondo piano del Leonardi, così da porre riserve sulle scelte cautelari riguardanti l'indagato, le cui condotte non assurgono a gravità tale - specie a confronto con i coindagati ai quali è stata contestata l'aggravante dell'agevolazione mafiosa - da richiedere argine nella massima misura coercitiva, in violazione della 'natura di extrema ratio che l'ordinamento assegna alla custodia in carcere.2.2. In merito al paventato pericolo di inquinamento probatorio, il ricorrente segnala che a fronte di un'attività di indagine estesa dall'anno 2017 all'ottobre 2020, non emergono elementi indiziari a carico del Leonardi successivi al luglio 2019, rilevando altresì che nel procedimento "Vento di Scirocco" egli è stato ininterrottamente detenuto in carcere dal 20/1/2020 al 3/10/2020, e quindi posto agli arresti domiciliari. Né risultano situazioni o condotte del Leonardi dimostrative di una volontà di inquinamento probatorio, condizione che la giurisprudenza di legittimità richiede onde concretizzare detta esigenza cautelare. Quanto al rischio di recidiva, si obietta che la motivazione che ha esaltato l'ampia rete di rapporti del Leonardi non rende ragione della ritenuta indispensa- bilità della custodia inframuraria, né del motivo per cui non sia adottabile la più tenue misura degli arresti domiciliari, tanto più che nel periodo già trascorso in cautela domestica non sono emersi elementi indiziari di prosecuzione dell'attività associativa investigata, essendovi invece prova che tale misura risulti perfetta- mente idonea a fronteggiare detta esigenza cautelare. Sul punto si cita un orientamento giurisprudenziale che àncora la valutazione di adeguatezza della misura più grave alla certezza o almeno all'alta probabilità che all'indagato si ripresenti l'occasione di delinquere nuovamente e che costui ne approfitti, con eguale gradorcertezza o alta probabilità. Non è logica la motivazione laddove deduce dall'impiego di contatti tele- fonici dedicati e dall'astratta possibilità di servirsi di terze persone un pericolo di recidivazione che non si basa su comportamenti o atti concreti, come richiede l'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. Trattasi di affermazioni prive di base, in quanto il Leonardi è stato colpito da provvedimenti ablativi, e precisamente da un sequestro preventivo nell'ambito del presente procedimento e da un sequestro di prevenzione di tutti i beni aziendali e personali propri e dei familiari, così da rimanere privo di ogni mezzo necessario al paventato scopo, considerando che i contestati reati richiedono la disponibilità di un apparato organizzativo di beni e strumenti certamente inconciliabile con la restrizione domiciliare. Inoltre, si rileva che dalla data di commissione dei fatti è ormai decorso un certo arco temporale, tale da aver affievolito le individuate esigenze cautelari. Del resto, al Leonardi non è attribuibile alcun ruolo di organizzatore, avendo egli agito al fine di perseguire interessi esclusivamente personali e seguendo le direttive altrui, senza mai prendere parte a incontri o riunioni. Infine, il ricorrente segnala di essere indagato dalla Procura di Catania nel procedimento n. 8098/2016 (c.d. Vento di Scirocco) con l'imputazione cautelare di promotore ed organizzatore di un'associazione aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. (indagine con oggetto coincidente con la presente), che sarebbe il reale centro di interessi del Leonardi, rispetto alla quale i fatti in esame potrebbero al più avvincersi con il vincolo della continuazione. In detto procedi- mento, sebbene più grave, il ricorrente è stato ammesso agli arresti domiciliari (si è allegata la relativa ordinanza del 2/10/2020), ad ulteriore conferma della praticabilità di tale misura anche nel caso de quo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato su motivi non consentiti dalla legge, perché reiterativi delle doglianze espresse nell'istanza di riesame, anche sotto il profilo fattuale il cui esame è qui inibito, senza confronto con le congrue e corrette argomentazioni espresse nell'impugnata ordinanza. Preliminarmente, si sottolinea che il ricorso di legittimità è stato specifica- mente diretto ad evidenziare profili di violazione di legge e vizi argomentativi esclusivamente riguardanti le esigenze cautelari, sicché ogni riferimento alla tenuta del quadro indiziario non sarà considerato nella trattazione. In particolare, alla stregua di tale estensione dell'impugnazione, non è qui discutibile il ruolo di capo e promotore che è stato attribuito al Leonardi nell'imputazione cautelare, come invece si afferma, ad esempio a pagina 11 del ricorso. 2. Circoscritto, dunque, l'esame di questa Corte ai denunciati vizi incidenti sulle esigenze cautelari della fattispecie, si osserva che le censure avanzate nel ricorso sono generiche, poiché incuranti delle congrue argomentazioni con cui il Tribunale del riesame ha affrontato il tema, illustrando un quadro cautelare articolatamente descritto nei profili dell'inquinamento probatorio e del concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati, rispondendo a tutte le critiche della difesa. Invero, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento della impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente alla inammissibilità dell'impugnazione, a mente dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, dep. 2003, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). Va dunque ribadito il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). 3. Detti motivi sono anche manifestamente infondati. Le esigenze cautelari risultano quanto mai pregnanti quanto alla posizione del Leonardi. L'inquinamento probatorio è stato convincentemente illustrato con riferimento all'ampia rete di contatti intessuta dall'indagato, il quale a tal fine si serviva di numerose utenze dedicate e rivendicava le cautele assunte a tutela di tale rete di comunicazioni, affermando apertamente di non portare mai a casa i cellulari a ciò destinati onde scongiurare il rischio che potessero essere scoperti a seguito di una improvvisa perquisizione. 3.1. Né le indagini di analogo tenore attualmente in corso nei confronti del ricorrente possono in alcun modo elidere le individuate esigenze cautelari, anzi militano in senso contrario, costituendo conferma sia del rischio per l'acquisizione delle prove che dello spessore di pericolosità sociale del Leonardi, come definite nell'impugnata ordinanza. Invero, è inconferente in questa sede il fatto che in tali ulteriori indagini il ricorrente abbia conseguito gli arresti domiciliari: valga il rilievo che nel procedimento "Vento di Scirocco" si è già raggiunta la compiutezza delle indagini, essendo intervenuta la richiesta di rinvio a giudizio (allegata al ricorso), mentre nel procedimento in esame è stata espressamente rilevata la necessità di affiancare al compendio intercettivo ulteriori e necessari accertamenti di natura contabile, amministrativa, finanziaria e bancaria. È parimenti apprezzabile il concreto ed attuale pericolo di reiterazione nel reato, non sconfessato dalla sottoposizione del Leonardi ad analoghe indagini, che sono state infatti richiamate (operazioni "Nespola" e "Vento di Scirocco", nonché un'operazione condotta dalla Procura di Marsala) e in tal senso valoriz- zate dal Tribunale del riesame. Si è anche citata l'informativa del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha riferito del coinvolgimento dell'indagato nell'acquisto, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e Sabatino, del deposito della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. per cui risulta che parte della provvista necessaria deriverebbe dalle restituzioni in denaro contante che [OSCURATO:PERSONA] aveva versato al Barbarino. Anche l'argomento che intenderebbe escludere le esigenze cautelari per essere il Leonardi destinatario di provvedimenti ablativi è stato congruamente affrontato nell'impugnata ordinanza, richiamando il principio espresso dall'esegesi di legittimità che afferma la permanenza del rischio di recidivazione in ambito associativo anche qualora siano intervenuti provvedimenti di natura reale che disarticolino la potenzialità operativa del sodalizio, trattandosi di vincoli che operano su piani distinti, essendo differenti i diritti presi in considerazione dalle due cautele e le esigenze che intendono salvaguardare (Sez. 3, n. 13119 del 13/02/2018, Crimi, Rv. 272514; Sez. 3, n. 28515 del 28/02/2018, Bonvicini, Rv. 273354). 3.2. Per altro verso, le censure in tema di attualità e concretezza della custodia si basano su arresti giurisprudenziali ormai superati, quali quelli che affermavano la necessità di individuare una concreta e specifica occasione di reiterazione nel reato. Si osserva sul tema che il requisito dell'attualità del pericolo di reitera- zione richiede una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed esterne all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva. La giurisprudenza di legittimità, alla quale si intende dare continuità, ha quindi inteso detto requisito nel senso che il pericolo di reiterazione è attuale ogniqualvolta sussista un pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente. E si è anche avuto cura di precisare - per rispondere al rilievo del ricorrente che postula la necessaria previsione di una effettiva occasione per compiere nuovi delitti che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, poiché ciò esula dalle facoltà del giudice (Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Rv. 268977, Lucà; Sez. 5, n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv, 277242; Sez. 1 n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122). 3.3. Infine, quanto alla scelta della misura cautelare, il Tribunale del riesame si è pronunciato negativamente sull'adeguatezza degli arresti domiciliari come misura alternativa al carcere, rilevandone l'insufficienza ad assicurare l'allontanamento del Leonardi dal contesto criminale in cui sono maturate le gravi condotte di reato. Sul punto, sono state anche respinte le argomentazioni dirette ad esaltare il conseguimento della cautela domestica in altri procedimenti, rilevando che si tratta di procedimenti autonomi, nonché rimarcando che all'atto della sostitu- zione della custodia in carcere con il vincolo domiciliare l'autorità giudiziaria di Catania non poteva conoscere il coinvolgimento del Leonardi per fatti analoghi nel procedimento in esame ed in quello in corso a Catanzaro.La motivazione di tale specifico punto non presenta le censurate illogicità, avendo invece rilevato aspetti fattuali decisivi ed esprimendo una valutazione di merito che, in quanto congruamente motivata, è incensurabile nella presente sede di legittimità. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando motivi di esenzione da responsabilità in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle amm
Sentenza Cassazione n. 12734/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris