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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32651/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Messina, giudicando in sede di rinvio a seguito della pronuncia di annullamento di questa Corte di cassazione del 17 maggio 2022, dichiarava la continuazione fra i fatti oggetto di due sentenze di condanna pronunciate a carico di [OSCURATO:PERSONA] (le sentenze n. 1453/2014, del medesimo Tribunale di Messina, e n. 822/2018, come riformata, sulla pena, dalla Corte di appello di Messina) determinando la pena complessiva in anni sette di reclusione, euro 5.000 di multa e mesi sei di arresto.

Questa Corte di cassazione aveva annullato il precedente provvedimento, allora di reiezione dell'istanza avanzata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., per un rilevato vizio di motivazione.

2. Propone ricorso il condannato, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con l'unico motivo, il vizio di motivazione per non essere stata adeguatamente valutata la misura della pena, essendosi, il giudice, limitato a ritenere la continuazione fra i reati giudicati con le due diverse pronunce e a fissare, poi, una pena complessiva, senza esplicitarne il calcolo.

Lamentava poi che la pena dell'arresto era rimasta identica rispetto a quanto fissato dal giudice della cognizione.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], conclude, con nota scritta, per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso promosso nell'interesse del Marino merita accoglimento.

1. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di precisare che: - in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (pur tenendo conto che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene: così Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269);- in tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee, sia nel genere che nella specie, per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen. (Sez.

U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751).

2. Entrambi i ricordati principi di diritto non sono stati rispettati nel provvedimento impugnato, posto che non è stata precisata la pena base, né gli aumenti per i plurimi reati posti in continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., e che, per la contravvenzione, è stata fissata una pena di genere diverso.

3. Ne deriva l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Messina, in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina, in diversa persona fisica.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Messina, giudicando in sede di rinvio a seguito della pronuncia di annullamento di questa Corte di cassazione del 17 maggio 2022, dichiarava la continuazione fra i fatti oggetto di due sentenze di condanna pronunciate a carico di [OSCURATO:PERSONA] (le sentenze n. 1453/2014, del medesimo Tribunale di Messina, e n. 822/2018, come riformata, sulla pena, dalla Corte di appello di Messina) determinando la pena complessiva in anni sette di reclusione, euro 5.000 di multa e mesi sei di arresto. Questa Corte di cassazione aveva annullato il precedente provvedimento, allora di reiezione dell'istanza avanzata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., per un rilevato vizio di motivazione. 2. Propone ricorso il condannato, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con l'unico motivo, il vizio di motivazione per non essere stata adeguatamente valutata la misura della pena, essendosi, il giudice, limitato a ritenere la continuazione fra i reati giudicati con le due diverse pronunce e a fissare, poi, una pena complessiva, senza esplicitarne il calcolo. Lamentava poi che la pena dell'arresto era rimasta identica rispetto a quanto fissato dal giudice della cognizione. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], conclude, con nota scritta, per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso promosso nell'interesse del Marino merita accoglimento. 1. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di precisare che: - in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (pur tenendo conto che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene: così Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269);- in tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee, sia nel genere che nella specie, per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen. (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751). 2. Entrambi i ricordati principi di diritto non sono stati rispettati nel provvedimento impugnato, posto che non è stata precisata la pena base, né gli aumenti per i plurimi reati posti in continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., e che, per la contravvenzione, è stata fissata una pena di genere diverso. 3. Ne deriva l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Messina, in diversa persona fisica. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina, in diversa persona fisica. Così deciso,
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