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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 ottobre 1985

Cassazione n. 17036/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/10/1985 avverso la sentenza del 15/03/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava la decisione del locale Tribunale, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., negandogli le attenuanti generiche e condannandolo alla pena di tre mesi di arresto, per avere l'imputato ricevuto e detenuto, nel carcere ove era ristretto nel giugno 2018, un telefono cellulare, in violazione del Regolamento interno di istituto.

2. Ricorre l'imputato per cassazione, con rituale ministero difensivo, sulla base di due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

Il reato sarebbe insussistente, perché, al tempo dei fatti, sarebbe stata vietata la sola introduzione del telefono in carcere, e non il suo semplice uso.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

Il diniego delle attenuanti generiche non avrebbe potuto essere correlato ai suoi soli precedenti penali, senza che si tenesse dello status di collaboratore di giustizia da lui nel frattempo assunto.

3. Il ricorso, originariamente assegnato alla Settima Sezione penale di questa Corte, è stato in seguito rimesso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, ai sensi dell'art. 610, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., per essere trattato nelle forme ordinarie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato, per una ragione più radicale di quella nel motivo esposta e da esso necessariamente implicata.

2. La costante giurisprudenza di legittimità ritiene che, per provvedimento dell'Autorità, ai sensi dell'art. 650 cod. pen., debba intendersi ogni atto con il quale l'Autorità impone a una o più persone determinate una particolare condotta, omissiva o commissiva, ispirata da una contingenza presente e transeunte.

La disposizione incriminatrice sanziona dunque, in via esclusiva, l'inosservanza di provvedimenti a carattere individuale o plurimo, ma non è applicabile alla inosservanza di regolamenti o ordinanze concernenti la generalità dei cittadini (Sez.1, n. 1599 del 28/11/1995, dep. 1996 Giomarelli, n.m.; Sez. 1, n. 570 del 28/11/1995, dep 1996, Cossu, Rv. 203461-01).

A presupposto del reato vi deve essere un ordine specifico, impartito a uno o più soggetti determinati, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio costui, o costoro, pongano in essere una certa condotta, ovvero si astengano da una certa condotta; e ciò per ragioni di sicurezza, o di ordine pubblico, o di igiene, o di giustizia, e sempre che l'inosservanza riguardi un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti un'autonoma sanzione.

Non possiede le caratteristiche sopra indicate (e quindi la sua inosservanza non può integrare il reato di cui all'art. 650 cod. pen.) una disposizione a carattere regolamentare, contenente una prescrizione dettata in via preventiva e indirizzata ad una generalità di soggetti (Sez.

F, n. 44238 del 01/08/2013, Zakrani, Rv. 257890-01; Sez. 1, n. 15936 del 19/03/2013, Srouia, Rv. 255636-01; Sez. 1, n. 5755 del 25/03/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 213241-01).

2. E' evidente che le necessarie caratteristiche indicate mancano rispetto al provvedimento per la cui violazione è intervenuta condanna, per la natura generale dei precetti contenuti nel regolamento interno di un istituto penitenziario, i cui destinatari non sono determinabili a priori; né può dirsi che il regolamento carcerario sia diretto a disciplinare ex post vicende concrete, destinate a storico esaurimento.

Dalla sua violazione non può discendere, allora, responsabilità penale a norma dell'art. 650 cod. pen. (negli esatti termini, Sez. 1, n. 40185 del 25/05/2022, Romano, Rv. 283668-01).

3. La condotta in imputazione è, invero, attualmente sanzionata dall'art. 391- ter cod. pen., introdotto (con l'art. 9, comma 1, d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173) al precipuo fine di contrastare l'introduzione clandestina, la detenzione e l'uso abusivi di apparecchi cellulari in carcere; la nuova norma incriminatrice punisce «l'accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte dei detenuti» e ha sostanzialmente recepito il divieto già contenuto nei regolamenti interni d'istituto.

La nuova disposizione è tuttavia inapplicabile al caso che ci occupa, commesso anteriormente alla sua entrata in vigore.

4. Previo assorbimento del secondo motivo, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, per insussistenza del fatto tipico, conseguente alla carenza del necessario presupposto dell'ordine legalmente dato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/10/1985 avverso la sentenza del 15/03/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava la decisione del locale Tribunale, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., negandogli le attenuanti generiche e condannandolo alla pena di tre mesi di arresto, per avere l'imputato ricevuto e detenuto, nel carcere ove era ristretto nel giugno 2018, un telefono cellulare, in violazione del Regolamento interno di istituto. 2. Ricorre l'imputato per cassazione, con rituale ministero difensivo, sulla base di due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Il reato sarebbe insussistente, perché, al tempo dei fatti, sarebbe stata vietata la sola introduzione del telefono in carcere, e non il suo semplice uso. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Il diniego delle attenuanti generiche non avrebbe potuto essere correlato ai suoi soli precedenti penali, senza che si tenesse dello status di collaboratore di giustizia da lui nel frattempo assunto. 3. Il ricorso, originariamente assegnato alla Settima Sezione penale di questa Corte, è stato in seguito rimesso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, ai sensi dell'art. 610, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., per essere trattato nelle forme ordinarie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, per una ragione più radicale di quella nel motivo esposta e da esso necessariamente implicata. 2. La costante giurisprudenza di legittimità ritiene che, per provvedimento dell'Autorità, ai sensi dell'art. 650 cod. pen., debba intendersi ogni atto con il quale l'Autorità impone a una o più persone determinate una particolare condotta, omissiva o commissiva, ispirata da una contingenza presente e transeunte. La disposizione incriminatrice sanziona dunque, in via esclusiva, l'inosservanza di provvedimenti a carattere individuale o plurimo, ma non è applicabile alla inosservanza di regolamenti o ordinanze concernenti la generalità dei cittadini (Sez.1, n. 1599 del 28/11/1995, dep. 1996 Giomarelli, n.m.; Sez. 1, n. 570 del 28/11/1995, dep 1996, Cossu, Rv. 203461-01). A presupposto del reato vi deve essere un ordine specifico, impartito a uno o più soggetti determinati, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio costui, o costoro, pongano in essere una certa condotta, ovvero si astengano da una certa condotta; e ciò per ragioni di sicurezza, o di ordine pubblico, o di igiene, o di giustizia, e sempre che l'inosservanza riguardi un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti un'autonoma sanzione. Non possiede le caratteristiche sopra indicate (e quindi la sua inosservanza non può integrare il reato di cui all'art. 650 cod. pen.) una disposizione a carattere regolamentare, contenente una prescrizione dettata in via preventiva e indirizzata ad una generalità di soggetti (Sez. F, n. 44238 del 01/08/2013, Zakrani, Rv. 257890-01; Sez. 1, n. 15936 del 19/03/2013, Srouia, Rv. 255636-01; Sez. 1, n. 5755 del 25/03/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 213241-01). 2. E' evidente che le necessarie caratteristiche indicate mancano rispetto al provvedimento per la cui violazione è intervenuta condanna, per la natura generale dei precetti contenuti nel regolamento interno di un istituto penitenziario, i cui destinatari non sono determinabili a priori; né può dirsi che il regolamento carcerario sia diretto a disciplinare ex post vicende concrete, destinate a storico esaurimento. Dalla sua violazione non può discendere, allora, responsabilità penale a norma dell'art. 650 cod. pen. (negli esatti termini, Sez. 1, n. 40185 del 25/05/2022, Romano, Rv. 283668-01). 3. La condotta in imputazione è, invero, attualmente sanzionata dall'art. 391- ter cod. pen., introdotto (con l'art. 9, comma 1, d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173) al precipuo fine di contrastare l'introduzione clandestina, la detenzione e l'uso abusivi di apparecchi cellulari in carcere; la nuova norma incriminatrice punisce «l'accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte dei detenuti» e ha sostanzialmente recepito il divieto già contenuto nei regolamenti interni d'istituto. La nuova disposizione è tuttavia inapplicabile al caso che ci occupa, commesso anteriormente alla sua entrata in vigore. 4. Previo assorbimento del secondo motivo, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, per insussistenza del fatto tipico, conseguente alla carenza del necessario presupposto dell'ordine legalmente dato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugna
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