CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47574/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ne ha confermato la condanna per i reati previsti dagli artt. 582 e 612 cod. pen., unificati sotto il vincolo della continuazione, liquidando in favore della parte civile la somma di eum 1.000,00 a titolo di provvisionale e rideterminando la misura delle spese liquidate a quest'ultima in euro 1710,00; 2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso è indeducibile in quanto generico, ossia fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si vedano pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) ed è altresì non consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il