CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 1988
Cassazione n. 10328/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/12/1988 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità, è generico e non deducibile in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che in tema di ricorso per cassazione sono infatti inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che in particolare la Corte di appello, con le diffuse argomentazioni svolte alle pagina 3 e 4 dell'impugnata sentenza, ha sottolineato, con motivazione esente dal vizio dedotto ed in perfetta conformità con ì principi della giurisprudenza di legittimità ivi richiamati, come dovesse escludersi il riconoscimento della menzionata causa di non punibilità in ragione della preclusione derivante dalla circostanza che la condotta di occupazione abusiva dell'alloggio comunale si protraesse già da diversi anni, risultando ancora in corso durante il giudizio di appello e che la ricorrente non avesse mostrato alcuna forma di resipiscenza né di collaborazione in occasione dell'intervento degli operanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicem