CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 settembre 2020
Cassazione n. 02018/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31483/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, pec: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, pec:-controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) Pec: -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 2535/2020 depositata il 29/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che Lo studio associato Davoli e Pizzetti allegando un credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], fideiussore della fallita [OSCURATO:PERSONA] srl, convenne in giudizio lo stesso Nizzoli e [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare l’inefficacia ex art. 2901 c.c. di atti di compravendita con i quali il primo aveva ceduto alla seconda la nuda proprietà di immobili siti in [OSCURATO:PERSONA] prospettando, tra gli altri elementi, che il corrispettivo della vendita era costituito dall’accollo da parte della Reverberi di rate di mutuo gravanti sugli immobili. Nel giudizio svolse atto di intervento volontario altro creditore, la Banca delle Marche SpA che chiese di dichiarare inefficaci gli atti dispositivi anche nei propri confronti; il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ritenne esistente il credito dell’attore e quello di Banca delle Marche nei confronti di Nizzoli, e ritenne che la cessione della nuda proprietà, con conservazione del diritto di abitazione,determinasse pregiudizio alle ragioni creditorie; il Tribunale adito accolse pertanto le domande e dichiarò l’inefficacia degli atti sia nei confronti dell’attore sia nei confronti della banca intervenuta; a seguito di appello del Nizzoli, che fece valere l’estinzione del proprio debito nei confronti di altri istituti bancari sicchè la corte del gravame avrebbe dovuto ritenere che i due creditori avessero tratto vantaggio e non pregiudizio dagli atti di cessione, e a seguito della costituzione degli appellati e di Purple SPV srl, quale cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA] delle Marche, la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 29/9/2020, ha rigettato l’appello ritenendo, per quanto ancora qui di interesse, che l’azione pauliana proposta da creditori chirografari in presenza di ipoteche pregresse sul bene fosse da accogliere in quanto, in ragione dell’effetto di mera inefficacia dell’azione, la presenza di ipoteche sull’immobile trasferito con atto oggetto di revoca non esclude di per sé un pregiudizio per il creditore chirografario, posto che le iscrizioni ipotecarie possono subìre vicende modificative o estintive ad opera del debitore o di terzi. Peraltro la giurisprudenza ipotizza una prognosi futura sul rischio di riduzione della garanzia patrimoniale del creditore chirografario per ammettere l’actio pauliana la cui incertezza, nel caso di specie, deponeva per l’accoglimento dell’azione; avverso la sentenza che, rigettato l’appello, ha disposto la condanna dell’appellante alle spese in favore di tutte le parti appellate, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; hanno resistito con distinti controricorsi lo studio associato Davoli e Pizzetti e [OSCURATO:PERSONA] SpA,in qualità di mandataria di Purple SPV srl, cessionaria in blocco dei crediti già in titolarità di [OSCURATO:PERSONA] SpA. il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale sussistendo i presupposti di cui all’art. 380bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] SpA ha depositato memoria. Considerato che con il primo motivo di ricorso –art. 360 n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c. – il ricorrente assume che la sentenza ha omesso di considerare la presenza in giudizio di prove tali da escludere la volontà distrattiva dei debitori e da assicurare, piuttosto, attraverso l’estinzione della procedura esecutiva, la volontà di liberare i beni dai pesi su di essi gravanti come desumibile dalla documentazione pur tardivamente prodotta; la sentenza ha omesso di rilevare che la procedura esecutiva sui beni era estinta come dimostrato dalla rinuncia alla prosecuzione della esecuzione da parte della cessionaria del credito vantato da Banca BCC [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la quale ritualmente costituendosi in giudizio, ha dichiarato di rinunciare agli atti del procedimento esecutivo; ad avviso del ricorrente sarebbe così venuto meno il presupposto dell’eventus damni, in quanto ai sensi dell’art. 2901, 3° co. c.c. si esclude la revoca dell’adempimento di un debito scaduto; il motivo è infondato; la società BCC [OSCURATO:PERSONA] SpA, quale creditore ipotecario ha semplicemente ceduto il credito vantato nei confronti del Nizzoli e garantito da ipoteca, alla società [OSCURATO:PERSONA] SpA la quale ha depositato un atto di rinuncia all’esecuzione;l’aver rinunciato all’esecuzione è fatto però ben diverso da un atto di quietanza, in quanto l’aver rinunciato all’esecuzione non equivale ad aver ricevuto il saldo del credito vantato; il debito nei confronti della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] SpA è pertanto tutt’ora in essere come è in essere la garanzia ipotecaria che detto creditoassisteva. [OSCURATO:PERSONA] ha soltanto cambiato creditore ma non ha estinto nulla, sicché sussistono i presupposti dell’actio pauliana; neppure sussiste alcuna violazione dell’art. 115 e 116 c.p.c. in quanto il ricorrente non osserva le condizioni poste dalla giurisprudenza di questa Corte per prospettare le relative censure; infatti, secondo Cass., S.U. n. 20867 del 2020 “In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.”; con il secondo motivo di ricorso -violazione e falsa applicazione degli artt. 92, 2° co. e 112 c.p.c. – il ricorrente lamenta che, avendo la sentenza impugnata errato circa la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c., anche il capo relativo alla condanna alle spese è destinato ad essere riformato; il motivo è inammissibile perché non contiene una compiuta censuraalla impugnata sentenza ma è qualificabile quale “non motivo”: il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione é erronea e si traduce in una apodittica critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un "non motivo", è sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c.(Cass., 3 n. 17330 del 31/8/2015; Cass., 1, n. 22478 del 24/9/2018); alla infondatezza ed inammissibilità dei motivi consegue il rigetto del ricorso; le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di € 6.200,00, di cui € 6.000,00 per onorari, oltra a spese generali ed accessori come per legge, in favore della società [OSCURATO:PERSONA] SpA; nella complessiva somma di € 5. 200 ,00, di cui € 5.000,00 per onorari, oltra a spese generali ed accessori come per legge, in favore in favore dello [OSCURATO:PERSONA] e Pizzetti. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 1