Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 26440/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.916/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro ITALIANA [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata- avverso la sentenza n. 1661/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/05/2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La presente causa trae origine da un contratto di appalto stipulato dalla [OSCURATO:PERSONA] (committente) con [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la realizzazione di un complesso immobiliare nel cantiere di [OSCURATO:PERSONA] sito in [OSCURATO:PERSONA].

Il contratto prevedeva la clausola di divieto di subappalto senza il preventivo consenso scritto della committente.

Nonostante il divieto, l’appaltatrice stipulava, comunque, un contratto di sub- appalto con la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

Dopo alcuni mesi , la Omnia rifiutava di pagare quanto dovuto alla sub-appaltatrice.

Veniva risolto il contratto tra la committente, che eccepiva anche l’illegittimo accesso al cantiere della Edilcostruzioni, e la [OSCURATO:PERSONA].

Veniva stipulato tra la committente e l’appaltatrice un accordo conciliativo.

Nessun accordo veniva, invece, concluso tra le parti e la Edilcostruzioni.

Pertanto, quest’ultima assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Milano l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] che veniva, però, rigettato perché era stato richiesto ad una parte con cui non c’era alcun rapporto negoziale. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], quindi, conveniva in giudizio l’avv. [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentirlo condannare per responsabilità professionale per non aver debitamente tutelato le ragioni creditorie della Edilcostruzioni (subappaltatrice) nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (Subappaltante). [OSCURATO:PERSONA] deduceva che, a s eguito di transazione nel maggio 2012, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (committente) aveva versato alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 140.000 e che detta somma, se non fosse stato per il comportamento negligente dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], avrebbe potuto essere sequestrata, a tutela delle ragioni creditizie della Edilcostruzioni.

Il Tribunale di Milano, con la sentenza 4531/2019 , rigettava la domanda della Edilcostruzioni ed escludeva l’esistenza di alcun pregiudizio suscettibile di porsi in rapporto con la mancata proposizione di un sequestro conservativo, da parte del legale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in difetto di prova sotteso all’accordo transattivo, concluso tra le due società, nonché alla permanenza della somma nel patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] per un tempo sufficiente ai fini dell’esperimento fruttuoso del sequestro cautelare.

2. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1661/202021 del 26 maggio 2021, confermava la pronuncia del Tribunale.

Il giudice dell’appello ribadiva che l’accordo concluso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non prevedeva alcun transito di denaro dall’una all’altra società, poiché, a fronte della consensuale risoluzione del contratto di appalto in data 24 novembre 2011, l’appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] acconsentiva alla immediata restituzione dell’area di cantiere e alla consegna della documentazione tecnica e delle tavole di cantiere, mentre la committente [OSCURATO:PERSONA] a sua volta dichiarava di rinunciare ad ogni eccezione formulata di restituzione a proprio favore da parte dell’appaltatore dell’acconto, o parte dello stesso, per complessivi 140.400 € anche con riferimento alle contestazioni eccezioni in merito alla liquidazione del primo SAL in contestazione tra le parti.

Con la conseguenza che la circostanza che, per effetto dell’accordo in questione, [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato ad ottenere in restituzione quanto corrisposto mesi prima rende insostenibile la tesi che, da parte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d i, sia stato colpevolmente omesso il ricorso al sequestro conservativo per fornire una tutela immediata al diritto di credito della propria assistita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto tale iniziativa avrebbe dovuto essere assunta - secondo la tesi prospettata - in dipendenza di un accordo inter alios, che tuttavia non prevedeva manifestamente alcun trasferimento di somme a favore del soggetto nei cui confronti Edilcostruzioni assumeva di vantare un credito su cui potesse eventualmente imporsi un vincolo di indisponibilità ai sensi dell’articolo 671 c.p.c.; alla luce di tali rilievi riteneva la Corte che doveva escludersi che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], operando con la dovuta diligenza, avrebbe potuto evitare all’odierna appellante di perdere una tale garanzia del proprio credito.

Riteneva, sulla base del giudizio controfattuale, che non vi fosse alcun elemento idoneo a confermare che, laddove l’appellato avesse proposto ricorso per sequestro conservativo, la somma di 140.400 €, il cui pagamento non era previsto nell’accordo del 12 maggio 2012, ma che era stata ricevuta tempo prima della conclusione di tale accordo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avrebbe potuto essere utilmente asservita in via cautelare alle ragioni creditorie di [OSCURATO:PERSONA].

3. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] propone ricor so in cassazione, sulla base di quattro motivi. 3.1.L’avv. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la Violazione dell’art. 360 n. 4 del c.p.c. in relazione agli artt. 112 e 132 c.p.c..

Denuncia che la motivazione della sentenza che ha respinto l’appello proposto dalla Edilcostruzioni sarebbe viziata in quanto ha integralmente fatto proprie le motivazioni e le argomentazioni del primo giudice omettendo di valutare e, conseguentemente, decidere in relazione alle critiche effettuate dalla ricorrente in sede di appello. 4.1.Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 n. 5 del c.p.c. in relazione agli artt. 115 c.p.c. e 2702 c.c..

La ricorrente sostiene che il giudice dell’appello non avrebbe preso in considerazione sia la circostanza pacifica, perché mai contestata da nessuna delle parti in causa, che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha personalmente partecipato alle trattative intercorse tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sfociate nella transazione del 21 maggio 2012, sia la circostanza relativa al tempo intercorso tra la transazione in questione e la data di dichiarazione del fallimento avvenuta due anni dopo.

Se l’avvocato avesse agito tempestivamente, il danno subito, derivante dalla mancata percezione di quanto vantato dal debitore, sarebbe stato di ammontare inferiore.

4.2. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole della violazione dell’art. 360 n. 3 del c.p.c. in relazione agli artt. 115 c.p.c. e 2702 c.c..

La Corte d’appello di Milano, pur in presenza di circostanze da ritenersi pacifiche tra le parti per mancanza di contestazione, non avrebbe correttamente valutato le prove documentali al fine di ritenere sussistente la responsabilità professionale dell’avvocato incaricato di recuperare il credito vantato dal suo cliente, ponendo in essere le attività necessarie nei modi e nei termini più idoneia tutelare l’interesse del cliente.

4.3. Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione al disposto degli artt.1176, 2230 e 2236 c.c. laddove il giudice dell’appello non avrebbe attentamente valutato l’inadempimento del professionista secondo i criteri della diligenza, anche sotto il profilo della colpa lieve, e secondo un criterio di probabilità degli effetti connessi ad eventuali carenze.

5. Innanzitu tto, occorre premettere che il ricorso sarebbe infondato in quanto la ricorrente non censura la ratio decidendi della sentenza della Corte d’Appello nella parte in cui è stato effettuato il giudizio controfattuale (cfr. pag. 12 sentenza impugnata).

5.1. Ecomunque, il primo motivo di ricorso è infondato.

Osserva il collegio che la Corte d’Appello diversamente da quanto ha denunciato la Società ricorrente non si limita ad una motivazione per relationem, ma argomenta e motiva in proprio sull’infondatezza dell’appello (cfr. pag. 11 e 12 sentenza impugnata).

Non è, pertanto, incorsa nel vizio di motivazione apparente o di lesione del minimo costituzionale.

Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni logicamente inconciliabili o ancora risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. 5.2.Per quanto riguarda, invece, il secondo motivo di ricorso esso è inammissibile, nella parte in cui prospetta un vizio ex art. 360 n.5 c.p.c.,per violazione dell’art 348 ter c.p.c..

Ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass.7724/2022.

Ilmotivo risulta ulteriormente inammissibile ai sensi dell’art. 366 n.6 c.p.c., dato che l a ricorrente fa riferimento a istanze istruttorie, provvedimenti e documenti in modo generico in violazione della norma sopra indicata. 5.3.Il terzo e quarto motivo sono anch’essi formulati in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., in quanto la ricorrente non indica, nel presente giudizio di legittimità, i documenti su cui basa le proprie difese né provvede a trascrivere in modo adeguato il loro contenuto; non risultano, pertanto, rispettate le condizioni poste da questa Corte sui requisiti di contenuto-forma del ricorso (cfr. Cass., 3, n. 8117 del 14/3/2022).

Il principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimit à deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza.

5.4. Inoltre, tutti i motivi sono, comunque, volti ad evocare, da parte di questa Corte, una complessiva rivalutazione dei dati fattuali, e in particolare probatori , il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.600, oltre Euro 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l.n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a tito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.916/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro ITALIANA [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata- avverso la sentenza n. 1661/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/05/2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La presente causa trae origine da un contratto di appalto stipulato dalla [OSCURATO:PERSONA] (committente) con [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la realizzazione di un complesso immobiliare nel cantiere di [OSCURATO:PERSONA] sito in [OSCURATO:PERSONA]. Il contratto prevedeva la clausola di divieto di subappalto senza il preventivo consenso scritto della committente. Nonostante il divieto, l’appaltatrice stipulava, comunque, un contratto di sub- appalto con la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Dopo alcuni mesi , la Omnia rifiutava di pagare quanto dovuto alla sub-appaltatrice. Veniva risolto il contratto tra la committente, che eccepiva anche l’illegittimo accesso al cantiere della Edilcostruzioni, e la [OSCURATO:PERSONA]. Veniva stipulato tra la committente e l’appaltatrice un accordo conciliativo. Nessun accordo veniva, invece, concluso tra le parti e la Edilcostruzioni. Pertanto, quest’ultima assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Milano l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] che veniva, però, rigettato perché era stato richiesto ad una parte con cui non c’era alcun rapporto negoziale. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], quindi, conveniva in giudizio l’avv. [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentirlo condannare per responsabilità professionale per non aver debitamente tutelato le ragioni creditorie della Edilcostruzioni (subappaltatrice) nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (Subappaltante). [OSCURATO:PERSONA] deduceva che, a s eguito di transazione nel maggio 2012, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (committente) aveva versato alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 140.000 e che detta somma, se non fosse stato per il comportamento negligente dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], avrebbe potuto essere sequestrata, a tutela delle ragioni creditizie della Edilcostruzioni. Il Tribunale di Milano, con la sentenza 4531/2019 , rigettava la domanda della Edilcostruzioni ed escludeva l’esistenza di alcun pregiudizio suscettibile di porsi in rapporto con la mancata proposizione di un sequestro conservativo, da parte del legale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in difetto di prova sotteso all’accordo transattivo, concluso tra le due società, nonché alla permanenza della somma nel patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] per un tempo sufficiente ai fini dell’esperimento fruttuoso del sequestro cautelare. 2. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1661/202021 del 26 maggio 2021, confermava la pronuncia del Tribunale. Il giudice dell’appello ribadiva che l’accordo concluso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non prevedeva alcun transito di denaro dall’una all’altra società, poiché, a fronte della consensuale risoluzione del contratto di appalto in data 24 novembre 2011, l’appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] acconsentiva alla immediata restituzione dell’area di cantiere e alla consegna della documentazione tecnica e delle tavole di cantiere, mentre la committente [OSCURATO:PERSONA] a sua volta dichiarava di rinunciare ad ogni eccezione formulata di restituzione a proprio favore da parte dell’appaltatore dell’acconto, o parte dello stesso, per complessivi 140.400 € anche con riferimento alle contestazioni eccezioni in merito alla liquidazione del primo SAL in contestazione tra le parti. Con la conseguenza che la circostanza che, per effetto dell’accordo in questione, [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato ad ottenere in restituzione quanto corrisposto mesi prima rende insostenibile la tesi che, da parte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d i, sia stato colpevolmente omesso il ricorso al sequestro conservativo per fornire una tutela immediata al diritto di credito della propria assistita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto tale iniziativa avrebbe dovuto essere assunta - secondo la tesi prospettata - in dipendenza di un accordo inter alios, che tuttavia non prevedeva manifestamente alcun trasferimento di somme a favore del soggetto nei cui confronti Edilcostruzioni assumeva di vantare un credito su cui potesse eventualmente imporsi un vincolo di indisponibilità ai sensi dell’articolo 671 c.p.c.; alla luce di tali rilievi riteneva la Corte che doveva escludersi che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], operando con la dovuta diligenza, avrebbe potuto evitare all’odierna appellante di perdere una tale garanzia del proprio credito. Riteneva, sulla base del giudizio controfattuale, che non vi fosse alcun elemento idoneo a confermare che, laddove l’appellato avesse proposto ricorso per sequestro conservativo, la somma di 140.400 €, il cui pagamento non era previsto nell’accordo del 12 maggio 2012, ma che era stata ricevuta tempo prima della conclusione di tale accordo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avrebbe potuto essere utilmente asservita in via cautelare alle ragioni creditorie di [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] propone ricor so in cassazione, sulla base di quattro motivi. 3.1.L’avv. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la Violazione dell’art. 360 n. 4 del c.p.c. in relazione agli artt. 112 e 132 c.p.c.. Denuncia che la motivazione della sentenza che ha respinto l’appello proposto dalla Edilcostruzioni sarebbe viziata in quanto ha integralmente fatto proprie le motivazioni e le argomentazioni del primo giudice omettendo di valutare e, conseguentemente, decidere in relazione alle critiche effettuate dalla ricorrente in sede di appello. 4.1.Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 n. 5 del c.p.c. in relazione agli artt. 115 c.p.c. e 2702 c.c.. La ricorrente sostiene che il giudice dell’appello non avrebbe preso in considerazione sia la circostanza pacifica, perché mai contestata da nessuna delle parti in causa, che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha personalmente partecipato alle trattative intercorse tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sfociate nella transazione del 21 maggio 2012, sia la circostanza relativa al tempo intercorso tra la transazione in questione e la data di dichiarazione del fallimento avvenuta due anni dopo. Se l’avvocato avesse agito tempestivamente, il danno subito, derivante dalla mancata percezione di quanto vantato dal debitore, sarebbe stato di ammontare inferiore. 4.2. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole della violazione dell’art. 360 n. 3 del c.p.c. in relazione agli artt. 115 c.p.c. e 2702 c.c.. La Corte d’appello di Milano, pur in presenza di circostanze da ritenersi pacifiche tra le parti per mancanza di contestazione, non avrebbe correttamente valutato le prove documentali al fine di ritenere sussistente la responsabilità professionale dell’avvocato incaricato di recuperare il credito vantato dal suo cliente, ponendo in essere le attività necessarie nei modi e nei termini più idoneia tutelare l’interesse del cliente. 4.3. Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione al disposto degli artt.1176, 2230 e 2236 c.c. laddove il giudice dell’appello non avrebbe attentamente valutato l’inadempimento del professionista secondo i criteri della diligenza, anche sotto il profilo della colpa lieve, e secondo un criterio di probabilità degli effetti connessi ad eventuali carenze. 5. Innanzitu tto, occorre premettere che il ricorso sarebbe infondato in quanto la ricorrente non censura la ratio decidendi della sentenza della Corte d’Appello nella parte in cui è stato effettuato il giudizio controfattuale (cfr. pag. 12 sentenza impugnata). 5.1. Ecomunque, il primo motivo di ricorso è infondato. Osserva il collegio che la Corte d’Appello diversamente da quanto ha denunciato la Società ricorrente non si limita ad una motivazione per relationem, ma argomenta e motiva in proprio sull’infondatezza dell’appello (cfr. pag. 11 e 12 sentenza impugnata). Non è, pertanto, incorsa nel vizio di motivazione apparente o di lesione del minimo costituzionale. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni logicamente inconciliabili o ancora risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. 5.2.Per quanto riguarda, invece, il secondo motivo di ricorso esso è inammissibile, nella parte in cui prospetta un vizio ex art. 360 n.5 c.p.c.,per violazione dell’art 348 ter c.p.c.. Ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass.7724/2022. Ilmotivo risulta ulteriormente inammissibile ai sensi dell’art. 366 n.6 c.p.c., dato che l a ricorrente fa riferimento a istanze istruttorie, provvedimenti e documenti in modo generico in violazione della norma sopra indicata. 5.3.Il terzo e quarto motivo sono anch’essi formulati in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., in quanto la ricorrente non indica, nel presente giudizio di legittimità, i documenti su cui basa le proprie difese né provvede a trascrivere in modo adeguato il loro contenuto; non risultano, pertanto, rispettate le condizioni poste da questa Corte sui requisiti di contenuto-forma del ricorso (cfr. Cass., 3, n. 8117 del 14/3/2022). Il principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimit à deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza. 5.4. Inoltre, tutti i motivi sono, comunque, volti ad evocare, da parte di questa Corte, una complessiva rivalutazione dei dati fattuali, e in particolare probatori , il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.600, oltre Euro 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l.n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a tito
Sentenza Cassazione n. 26440/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris