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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 19452/2024

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 0351N6V) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 04GYDCN) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEatofr di; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo del comune difensore da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Firenze in data 18/10/2022.

Rilevato che i ricorsi sono inammissibili perché intempestivi.

Risulta, invero, che la motivazione della sentenza sia stata redatta contestualmente.

Ne discende che l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 544, comma 1, 585, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. b), entro il termine di quindici giorni a decorrere dalla pronunzia della sentenza, ampiamente decorso al momento del deposito del ricorso per cassazione, avvenuto il 3 dicembre 2022 e, quindi, tardivamente.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile ex art. 591„ comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con procedura de plano come previsto dall'art. 610 comma 5-bis co. proc. pen.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 4.000,00 per c:iascun ricorrente.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 0351N6V) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 04GYDCN) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEatofr di; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo del comune difensore da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Firenze in data 18/10/2022. Rilevato che i ricorsi sono inammissibili perché intempestivi. Risulta, invero, che la motivazione della sentenza sia stata redatta contestualmente. Ne discende che l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 544, comma 1, 585, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. b), entro il termine di quindici giorni a decorrere dalla pronunzia della sentenza, ampiamente decorso al momento del deposito del ricorso per cassazione, avvenuto il 3 dicembre 2022 e, quindi, tardivamente. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile ex art. 591„ comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con procedura de plano come previsto dall'art. 610 comma 5-bis co. proc. pen. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 4.000,00 per c:iascun ricorrente. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19452/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris