CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 settembre 2023
Cassazione n. 27714/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 02328/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del l.r.p.t., elett.te domiciliata in R oma, via Gregorio VII , n. 396 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta ta e dife sa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata al ricorso; -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t.,domiciliata in R oma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] , Oggetto: conto corrente anatocismo cms AC– 2 7 / 0 9 / 202 3 r.g. n. 02328/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegataal controricorso; -controricorrente – avverso la sentenza n. 580/2020 della Corte d i a ppello di Brescia , pubblicatain data 08/06/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F raulini . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pubblicata in data 8 giugno 2020 la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Bergamoaveva respinto la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione avente per oggetto la declaratoria di nullit à o inefficacia delle obbligazioni inerenti alla corresponsione di interessi passivi in misura ultra legale mai pattuiti contrattualmente , nonché l'illegittimità delle somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la nullità delle somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto e di spese , nonché la nullità per superamento del tasso soglia di usura , con riferimento a un conto corrente bancario intrattenuto con la [OSCURATO:PERSONA] di Roma dalla fine degli anni 90 sino all'anno 2011, e a due conti correnti anticipi confluenti sul predetto conto corrente bancario. 2. L a Corte di appello , per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto ch e fosse incontestato tra le parti , in quanto espressamente ammesso dall'odierna ricorrente, che nel corso del giudizio di primo grado non erano stati prodotti in giudizio i contratti r.g. n. 02328/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per cui era causa e che non era possibile pertanto ricostruire il rapporto bancario e la sua evoluzione, non avendo la correntista nemmeno richiesto il rendiconto ai sensi dell'articolo 119 del Testo unico bancario (d.lgs. n. 385/1993) , n é giudizialmente avanzato istanza per un ordine di esibizione dei predetti; tanto ridondava in una violazione dell'onere della prova posto a carico dell'attore e nell’inammissibilità dell'istanza di consulenza tecnica di ufficio in cui sostanzialmente si esauriva la richiesta istruttoria della correntista, con conseguente correttezza della soluzione , già adottata dal Tribunale,di rigetto delle domande. 3. Avverso detta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorsoper cassazione affidato a un motiv o . 4. [OSCURATO:SOCIETA]. , incorporante Unipol banca S.p.A. , ha resistitocon controricorso. 5. La ricorrente ha depositato m emoria . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta « V iolazione dell'art . 111 Cost. artt. 99, 100, 112, 115 e 116 c.p.c. nonché dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 117 primo, terzo, quarto e settimo comma e 127 T.U.B. (D. lgs 1° settembre 1993, n. 385)», deducendo che, nonostante sin dall'atto introduttivo abbia sostenuto non essere mai stato stipulato in forma scritta il contratto di apertura del conto corrente nonché di non essere mai intervenuta alcuna pattuizione scritta per disciplinarne l'andamento, la sentenza impugnata abbia ritenuto di respingere la domanda senza considerare l'impossibilità di materiale dimostrazione di un fatto negativo ( la m ai avvenuta sottoscrizione del contratto ), allorquando del resto la circostanza poteva essere considerata pacifica stante la produzione di estratti conto comprensivi dei conti r.g. n. 02328/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] scalari, con conseguente violazione anche dei criteri processuali che regolano la valutazione delle prove. 2. La controricorrente ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in quanto notificato in data 8 gennaio 2021 a mezzo pec all'indirizzo [OSCURATO:PERSONA] non più esistente nell'indice nazionale degli indirizzi pec, po iché l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] era deceduto in data 11 ottobre 2020, dando luogo quindi ad un'ipotesi di inesistenza della notificazione; nel merito ha comunque chiesto il rigetto dell’avversaimpugnazione. 3. Il ricorso non può trovare accoglimento . 4. Va pre liminarmente respinta l'eccezione di inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo. Invero, la banca controricorrente assume che l'indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] non fosse più esistente alla data dell'8 gennaio 2021 allorquando è stata generata la ricevuta di avvenuta consegna della notificazione del ricorso in questione, come si evincerebbe dall'indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti (c.d. INIPEC ) . Rileva questa Corte,in proposito, che l'unico indirizzo che fa fede ai fini della identificazione del destinatario della notifica a mezzo pec è quello che si ricava dal Reginde (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9232 del 22/03/2022; Sez. 6-L, Ordinanza n. 13224 del 25/05/2018; Sez. 6-L, Ordinanza n. 12876 del 24/05/2018), di talché la circostanza rilevante ai fini che ne occupa sarebbe stata quella di evidenziare l'avvenuta cancellazione del domiciliatario della banca dal Reginde in data successiva al decesso. In d ifetto di ciò , deve ritenersi che la perdurante attività dell'indirizzo di posta elettronica certificata alla data di notifica del ricorso in questione dimostri la persistenza dell'attività dello studio legale riferito al precedente difensore dell'odierna controricorrente (nei termini da ultimo espressi da Cass.5 r.g. n. 02328/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]. 5, Sentenza n. 12411 del 15/04/2022) e, come tale , non dia luogo ad un’inesistenza della notificazione ma, al più , a una sua nullità, la cui sanatoria è dimostrata dalla tempestiva costituzione della controricorrente medesima nella presente fase del giudizio. 5. Nel merito il ricorso è infondato e va respinto . 6. E ’ da premettere che , come si evince non solo dalla ricostruzione in fatto dello svolgimento del processo contenuta nella sentenza impugnata, ma anche dall’identica ricostruzione contenuta nel ricorso introduttivo della presente fase di giudizio (pag. 5), la correntista non ha mai dedotto l'inesistenza del contratto di conto corrente, ma ha semplicemente dedotto l a nullità dei vari addebiti derivanti dall'applicazione su tale rapporto di tassi di interesse ultra legali, di commissioni di massimo scoperto e di spese mai precedentemente pattuiti. Tale allegazione , con ogni evidenza , presuppone che l'attore produca i contratti di conto corrente (ordinario e conto anticipi) pattuiti con la banca , poiché solo attraverso tale adempimento egli mette in condizione il giudice di poter verificare l'eventuale assenza e/o nullità delle pattuizioni inerenti al rapporto , sia in termini di computo degli inter essi , sia in relazione ad eventuali ulteriori pattuizioni che sul conto corrente medesimo siano state poste in essere ad opera delle parti . Sotto concorrente profilo, il motivo in esame si palesa anche inammissibile perché non trascrive né allega il conten uto dell'originario atto di citazione dal quale sia possibile evincere l’avvenuta deduzione dell’inesistenza del contratto di conto corrente originale; adempimento vi eppiù necessario in presenza di una motivazione adottata dalla Corte d'appello che, in nes suna parte , d à atto dell'avvenuta deduzione di un simile argomento, che pertanto va qualificato come nuovo questa fase e,come tale, inammissibile.r.g. n. 02328/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7. Né puoi invocarsi utilmente la pretesa impossibilità di prova di un fatto negativo, avendo questa Corte condivisibilmente affermato che "l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude ne' inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. (Cass. 23229/04; Cass. 9099/12; Cass. 9201/15 in motivazione; Cass. 500/17, in motivazione.). Sul punto , l'affermazione della Corte territoriale circa l'assoluta genericità della deduzione attorea inerente addirittura alla data di sottoscrizione dell'originario conto corrente, come pure dei successivi conti anticipi , non è in alcun modo scalfita dalle argomentazioni contenute nel motivo di ricorso. Di talché , una volta escluso che si tratti di una probatio diabol ica , anche alla fattispecie in esame devetrovare applicazione il principio il più volte affermato da questa Corte(si veda, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33009 del 13/12/2019) secondo cui , “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle r.g. n. 02328/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione.” 8. La soccombenza regola le spese . 9. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione a rifondere a [OSCURATO:SOCIETA]. le spese della presente fase di legittimità , che liquida in complessivi euro 4.500,00 , di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma de