Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00899/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Si dà atto che le parti, citate regolarmente, non hanno fatto pervenire tempestiva istanza di trattazione orale e che è stata regolarmente notificata la requisitoria del sig.

Procuratore Generale.

Rilevato che il ricorso viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23 comma 8 D.L. 137/2020. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].A; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con conferma delle statuizioni civili.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza del Tribunale di Pescara di condanna nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 9 mesi di reclusione e 300 euro di multa per il reato di truffa in danno della parte civile [OSCURATO:PERSONA], nonché la condanna al risarcimento dei danni patiti da quest'ultimo nella misura di euro 6.500 oltre alla rifusione delle spese processuali.

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso la citata sentenza di appello, svolgendo un unico motivo ex art.606, comma 1, lett. e) ovvero lett.b) c.p.p., con cui si chiede di annullare la sentenza impugnata perché il reato contestato era già prescritto alla data della decisione. 2.1 Il ricorrente, a tal fine, evidenzia che la Corte aquilana ha totalmente omesso di pronunciarsi in ordine alla questione preliminare della prescrizione, che pure era stata rappresentata nelle conclusioni scritte della difesa dell'appellante come richiesta subordinata a quella principale di assoluzione per non aver commesso il fatto, e, peraltro, puntualmente riportata nelle conclusioni delle parti indicate dalla sentenza stessa (la parte civile, chiedeva, nel caso di sentenza di N.D.P. per prescrizione la conferma delle statuizioni civili).

Nello specifico si evidenzia che dagli atti emerge che il reato fu commesso in data 9/02/2014 e quindi alla data della decisione in appello, il 24/11/2022, era già decorso il termine prescrizionale di anni 7 e mesi 6 (ossia il 09/08/2021).

Nel ricorso si precisa che non è mai stata contestata alcuna aggravante o la recidiva, e che nel corso del giudizio di merito non vi sono state cause di sospensione della prescrizione imputabili a richieste provenienti dall'imputato o dal suo difensore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

2. Dagli atti processuali risulta che il reato di truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA] fu commesso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, quindi, i termine di prescrizione, da computare in anni 7 e mesi 6 tenuto conto degli atti interruttivi, si considera consumato il 09/08/2021, ben prima dell'udienza davanti alla Corte di appello svoltasi in data 24.11.2022.

Malgrado nelle proprie conclusioni (come emerge nella stessa sentenza impugnata) l'appellante avesse chiesto, seppure in via subordinata rispetto ail'assoluzione per non aver commesso il fatto, la declaratoria di intervenuta prescrizione del reato, la Corte d'appello ha omesso di decidere sul punto, così integrando entrambe le vioiazioni prospettate, ossia la violazione della legge penale relativamente all'intervenuta prescrizione del reato, nonché il vizio di omessa motivazione in ordine ad un motivo di gravame.

Non risultando cause di sospensione del decorso della prescrizione, si deve affermare che il reato contestato al ricorrente è prescritto a far data dal 09/08/2021 e la sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio in odine alle statuizioni penali. 2.1 Permane invece la condanna inflitta dal Tribunale di Pescara e confermata dalla Corte di appello al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese dei due gradi giudizio in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA].

Non vi sono dubbi che le condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale si presentò sotto falso nome, esibendo un falso documento di identità, e pagò l'acquisto di un gomrrone con due assegni circolari risultati contraffatti, integrano anche un illecito civile in danno dei venditori del gommone oggetto della truffa, tra cui la parte civile [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Conferma le statuizioni civili.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Gep

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Si dà atto che le parti, citate regolarmente, non hanno fatto pervenire tempestiva istanza di trattazione orale e che è stata regolarmente notificata la requisitoria del sig. Procuratore Generale. Rilevato che il ricorso viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23 comma 8 D.L. 137/2020. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].A; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con conferma delle statuizioni civili.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza del Tribunale di Pescara di condanna nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 9 mesi di reclusione e 300 euro di multa per il reato di truffa in danno della parte civile [OSCURATO:PERSONA], nonché la condanna al risarcimento dei danni patiti da quest'ultimo nella misura di euro 6.500 oltre alla rifusione delle spese processuali. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso la citata sentenza di appello, svolgendo un unico motivo ex art.606, comma 1, lett. e) ovvero lett.b) c.p.p., con cui si chiede di annullare la sentenza impugnata perché il reato contestato era già prescritto alla data della decisione. 2.1 Il ricorrente, a tal fine, evidenzia che la Corte aquilana ha totalmente omesso di pronunciarsi in ordine alla questione preliminare della prescrizione, che pure era stata rappresentata nelle conclusioni scritte della difesa dell'appellante come richiesta subordinata a quella principale di assoluzione per non aver commesso il fatto, e, peraltro, puntualmente riportata nelle conclusioni delle parti indicate dalla sentenza stessa (la parte civile, chiedeva, nel caso di sentenza di N.D.P. per prescrizione la conferma delle statuizioni civili). Nello specifico si evidenzia che dagli atti emerge che il reato fu commesso in data 9/02/2014 e quindi alla data della decisione in appello, il 24/11/2022, era già decorso il termine prescrizionale di anni 7 e mesi 6 (ossia il 09/08/2021). Nel ricorso si precisa che non è mai stata contestata alcuna aggravante o la recidiva, e che nel corso del giudizio di merito non vi sono state cause di sospensione della prescrizione imputabili a richieste provenienti dall'imputato o dal suo difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. 2. Dagli atti processuali risulta che il reato di truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA] fu commesso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, quindi, i termine di prescrizione, da computare in anni 7 e mesi 6 tenuto conto degli atti interruttivi, si considera consumato il 09/08/2021, ben prima dell'udienza davanti alla Corte di appello svoltasi in data 24.11.2022. Malgrado nelle proprie conclusioni (come emerge nella stessa sentenza impugnata) l'appellante avesse chiesto, seppure in via subordinata rispetto ail'assoluzione per non aver commesso il fatto, la declaratoria di intervenuta prescrizione del reato, la Corte d'appello ha omesso di decidere sul punto, così integrando entrambe le vioiazioni prospettate, ossia la violazione della legge penale relativamente all'intervenuta prescrizione del reato, nonché il vizio di omessa motivazione in ordine ad un motivo di gravame. Non risultando cause di sospensione del decorso della prescrizione, si deve affermare che il reato contestato al ricorrente è prescritto a far data dal 09/08/2021 e la sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio in odine alle statuizioni penali. 2.1 Permane invece la condanna inflitta dal Tribunale di Pescara e confermata dalla Corte di appello al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese dei due gradi giudizio in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Non vi sono dubbi che le condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale si presentò sotto falso nome, esibendo un falso documento di identità, e pagò l'acquisto di un gomrrone con due assegni circolari risultati contraffatti, integrano anche un illecito civile in danno dei venditori del gommone oggetto della truffa, tra cui la parte civile [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Gep
Sentenza Cassazione n. 00899/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris