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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34935/2022

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DINANZA sul ricorso n. 21173/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procure speciali estese in calce al ricorso ricorrenti intimati sul ricorso incidentale contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina, n. 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 809/2017 della Corte di appello di Torino pubblicata il 10 aprile 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 13 luglio 2014 il Tribunale di Aosta dichiarò improponibili le domande di risarcimento del danno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. rispettivamente proposte da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Tale decisione venne motivata sul rilievo che tali attori ebbero ad esercitare le azioni risarcitorie contro [OSCURATO:PERSONA] e la banca nel processo penale definito con l'assoluzione di tali soggetti.

2. Adita dalle parti soccombenti, la Corte di appello di Torino, con sentenza pubblicata il 10 aprile 2017, in riforma della sentenza appellata, rigettò dette domande. 2.1 Dopo avere illustrato le ragioni per cui le domande risarcitorie in discorso non erano coperte dal giudicato formatosi con la sentenza definitiva del processo penale contro [OSCURATO:PERSONA] (imputato) e [OSCURATO:SOCIETA]. (responsabile civile dei danni asseritamente derivati agli attori dalla commissione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei reati a lui contestati), la sentenza di appello afferma l'infondatezza delle pretese risarcitorie, da responsabilità esclusivamente contrattuale, in ragione tanto della insussistenza dei dedotti inadempimenti contrattuali, quanto "dell'inesistenza di prova del danno e di nesso di causalità", in quanto: dal contenuto dei documenti depositati dagli appellanti (nella sentenza specificamente indicati) emerge che "tutta movimentazione ei conti correnti intestati agli appellanti è costituita da giroconti, bonifici, versamenti e non da operazioni in titoli, delle quali dai singoli estratti conto non emerge alcuna traccia"; solo il "c.d. conto calderone intestato a Davisod, il cui estratto conto è stato prodotto, presenta anch'esso una serie di giroconti, versamenti e trasferimenti liquidità da e a favore di altri conti ed anche operazioni in titoli", solo però sino al mese di febbraio 2003; gli appellanti deducono invece che "il passaggio a [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe avvenuto proprio nei primi mesi deJ 2003, e ciò è infatti riscontrato dalla data dei contratti (moduli di adesione) prodotti dalla Banca, e risalenti tutti a dopo il febbraio 2003"; dal contenuto degli atti risulta quindi che i singoli rapporti di conto corrente "(durati per lo più circa un anno, da metà 2003 ad ottobre 2004)" fra gli appellanti e tale banca vennero utilizzati solo per la "movimentazione di denaro", non risultando in tale periodo "investimenti finanziari"; gli appellanti, inoltre, non hanno depositato alcun documento "(ordini di acquisto titoli, fissati bollati o altro) riferiti a [OSCURATO:SOCIETA] dai quali far desumere che con [OSCURATO:SOCIETA] vi sia stata una operatività in titoli in quel periodo"; le operazioni eseguite su detti conti correnti "non videro l'intervento dello [OSCURATO:PERSONA] quale promotore finanziario (ed infatti non si è trattato di operazioni finanziarie)"; le perdite degli appellanti, "per il periodo dei conti [OSCURATO:SOCIETA] dal 2003 al 2004, sono state dovute non a operazioni in titoli speculative e dannose per gli investitori, non adeguate al loro profilo di rischio, ma ad appropriazioni o distrazioni di denaro effettuate dal Ramires mediante le movimentazioni dei loro conti, movimentazioni dagli stessi consentite con la consegna delle personali chiavi di accesso al Ramires"; in definitiva, "non può configurarsi alcuna gestione patrimoniale di fatto nei confronti degli appellanti da parte di [OSCURATO:SOCIETA]"; gli appellanti inoltre hanno dedotto profilo di responsabilità della banca conseguente all'assènza di controlli "sull'operatività dei conti", in riferimento ai "vorticosi giri di denaro intervenuti fra il 2003 e il 2004 fra i vari conti, deduzione che pare esulare dalla responsabilità dell'intermediario in strumenti finanziari e pare invece ricollegarsi agli obblighi di correttezza nell'esercizio di attività di raccolta del risparmio"; tale profilo, però, non è stato chiaramente individuato nell'atto di appello e confligge con la precisazione contenuta nella memoria ex art. 183, sesto comma, n, 1), cod. proc. civ., "là dove si circoscrive l'oggetto della causa alle violazioni CONSOB, è quello già preso in esame dalla sentenza penale con riferimento a [OSCURATO:SOCIETA]"; l'addebito a Ramires di omessa vigilanza sui conti dei clienti è inammissibile avendo egli agito unicamente quale dipendente della banca "sicché qualsivoglia responsabilità contrattuale astrattamente ipotizzabile sussisterebbe solo in capo alla Banca e non al dipendente"; non vi è neppure responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA] che "risulta aver seguito scrupolosamente le procedure per l'apertura dei conti, per la consegna agli interessati delle chiavi di accesso e per la rendicontazione"; "la condotta posta in essere da Ramires, accertata in sede penale, ed il comportamento del tutto consenziente dei clienti, di utilizzo delle chiavi di accesso dei clienti, di creazione di mail per l'apertura dei conti, di gestione in proprio da parte del Ramires dei conti dei clienti, hanno indubbiamente eliso il nesso di causalità fra l'asserito comportamento omissivo della banca e il danno"; in conclusione, "a fronte delle modalità di utilizzo del conto da parte del Ramires e del comportamento consenziente dei clienti la Banca non avrebbe comunque potuto percepire alcuna irregolarità in detta movimentazione perché proveniente dal titolare del conto nei confronti del quale la Banca aveva proceduto osservando la regolamentazione relativa ai conti on line e inviando la periodica rendicontazione"; in ogni caso, anche la quantificazione del danno asseritamente patito non appare "dotata di alcuna specificità"; gli appellanti, "pur beneficiari della condanna generica di Ramires (e di Fideuram) per le appropriazioni e distrazioni di denaro che senz'altro riconnprendono, quanto al Raires, anche quelle verificatesi con riferimento ai conti [OSCURATO:SOCIETA], visto che è stato accertato che anche su tali conti operava sempre il Ramires con le credenziali fornitegli dai clienti, non hanno però allo stato instaurato la causa civile per la esatta liquidazione dei danni e la relativa condanna a carico del Ramires" e quella sarebbe stata, in tesi, la sede per individuare, anche con l'ausilio di consulenza tecnica d'ufficio, "le precisa entità delle somme di pertinenza di ciascun cliente e di cui si sarebbe appropriato il Ramires sia nel periodo dei conti Fideuram che in quello dei conti [OSCURATO:SOCIETA]"; la richiesta di ammissione di prova per testimoni è da disattendere, avendo gli attori indicato Ramires quale unico testimone in gradi di riferire del dedotto "concorso dello [OSCURATO:PERSONA] nella ideazione delle condotte illecite"; Ramires è però incapace a rendere testimonianza, potendo egli "partecipare al presente giudizio proprio per far conseguire la responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA] in solido con la sua e dunque un suo eventuale diritto di regresso"; l'istanza volte e provocare ordine di esibizione di documenti rivolto alla banca sono da disattendere in ragione dell'accertata assenza di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e della banca "rispetto alle asserite violazioni CONSOB e a quelle consistenti da asserite omissioni di controllo".

3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] chiedono la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente due motivi di impugnazione, assistiti da memoria.

4. La [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, contenente anche ricorso incidentale condizionato caratterizzato da un motivo di impugnazione, assisto da memoria.

5. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, assistito da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono che la sentenza impugnata è caratterizzata da omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, con riferimento alla "mancata acquisizione di quanto richiesto ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla mancata ammissione della C.T.U. e delle prove per testi"; e ciò per le ragioni nell'atto illustrate.

2. Il motivo, per come dedotto, è inammissibile, in quanto: i ricorrenti non criticano specificamente le puntuali motivazioni alla base del rigetto, da parte della sentenza impugnata, delle loro istanze di ammissione di prova per testimoni, di emissione di ordini di esibizione, di consulenza tecnica d'ufficio (pagg. 17 e 18 della sentenza); non spiegano per quale ragione l'accoglimento di tali istanze avrebbe potuto dimostrare fatti tali da invalidare, con giudizio di certezza, l'efficacia delle risultanze istruttorie determinanti il convincimento del giudice di appello (cfr., sul punto: Cass. n. 3075 del 2006; Cass. n. 11457 del 2007; Cass.n. 5654 del 2017; Cass. n. 16214 del 2019); contiene, in buona sostanza, censure di mero fatto, come tali inapprezzabili in questa sede.

3. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza per erronea applicazione al caso di specie dell'art. 2050 cod. civ., letto alla luce dei rispettivi contenuti dell'art. 21, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 58 del 1998, nonché della deliberazione della CO.N.SO.B. n. 1152 del 1 luglio 1998 e della comunicazione della CO.N.SO.B. n.

DI/30396 del 21 aprile 2020, per le ragioni nell'atto indicate (omissione di obblighi di informazione da parte di intermediario autorizzato all'esecuzione di operazioni finanziarie).

4. Il motivo, per come dedotto, è inammissibile in quanto non contrasta in maniera in questa sede ammissibile la ragione principale del rigetto delle domande risarcitorie, da dedotti inadempimenti di [OSCURATO:PERSONA] (chiamato a rispondere quale promotore finanziario di [OSCURATO:SOCIETA]) e di [OSCURATO:SOCIETA] (chiamata in via principale a rispondere quale intermediario nella sottoscrizione di prodotti finanziari) alle obbligazioni, di fonte legale (testo unico delle leggi in materia finanziaria del 1998 e disposizioni regolamentari emesse dalla CO.N.SO.B.), a ciascuno di tali soggetti imposti dallo svolgimento di attività di intermediazione in valori mobiliari.

Con speCifica e articolata ,motivazione, infatti, la sentenza impugnata afferma, alla luce dei contenuti rispettivi della sentenza penale esaminata e dei documenti dai ricorrenti depositati, non essere stata acquisita prova di investimenti in valori mobiliari compiuti da ciascun ricorrente avvalendosi dell'intermediazione di [OSCURATO:SOCIETA] nel periodo compreso fra la metà dell'anno 2003 e il mese di ottobre 2004.

Le argomentazioni dai ricorrenti spese per contrastare tale motivazione (con particolare riferimento a quelle evidenziate nelle pagg. 29-31 del ricorso) si collocano sul piano dei meri fatti: esse sono dunque inammissibili.

5. Non vi è obbligo di esaminare il ricorso incidentale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la parte di sentenza di appello dedicata all'affermata procedibilità delle domande risarcitorie nei suoi confronti proposte dai ricorrenti, avendo espressamente la banca chiesto l'esame della censura "condizionatamente all'ipotesi di accoglimento di uno o più motivi del ricorso".

6. In applicazione del principio di soccombenza i ricorrenti debbono essere condannati, col vincolo della solidarietà passiva, a rimborsare a ciascun cotroricorrente le spese del giudizio di cassazione da ciascuno rispettivamente anticipate nella misura in dispositivo liquidata.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare, col vincolo della solidarietà passiva, le spese processuali rispettivamente anticipate nel presente giudizio dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA], liquidate per ciascuno di tali controricorrenti in euro 200 per esborsi e in euro 4.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DINANZA sul ricorso n. 21173/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procure speciali estese in calce al ricorso ricorrenti intimati sul ricorso incidentale contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina, n. 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 809/2017 della Corte di appello di Torino pubblicata il 10 aprile 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 13 luglio 2014 il Tribunale di Aosta dichiarò improponibili le domande di risarcimento del danno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. rispettivamente proposte da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Tale decisione venne motivata sul rilievo che tali attori ebbero ad esercitare le azioni risarcitorie contro [OSCURATO:PERSONA] e la banca nel processo penale definito con l'assoluzione di tali soggetti. 2. Adita dalle parti soccombenti, la Corte di appello di Torino, con sentenza pubblicata il 10 aprile 2017, in riforma della sentenza appellata, rigettò dette domande. 2.1 Dopo avere illustrato le ragioni per cui le domande risarcitorie in discorso non erano coperte dal giudicato formatosi con la sentenza definitiva del processo penale contro [OSCURATO:PERSONA] (imputato) e [OSCURATO:SOCIETA]. (responsabile civile dei danni asseritamente derivati agli attori dalla commissione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei reati a lui contestati), la sentenza di appello afferma l'infondatezza delle pretese risarcitorie, da responsabilità esclusivamente contrattuale, in ragione tanto della insussistenza dei dedotti inadempimenti contrattuali, quanto "dell'inesistenza di prova del danno e di nesso di causalità", in quanto: dal contenuto dei documenti depositati dagli appellanti (nella sentenza specificamente indicati) emerge che "tutta movimentazione ei conti correnti intestati agli appellanti è costituita da giroconti, bonifici, versamenti e non da operazioni in titoli, delle quali dai singoli estratti conto non emerge alcuna traccia"; solo il "c.d. conto calderone intestato a Davisod, il cui estratto conto è stato prodotto, presenta anch'esso una serie di giroconti, versamenti e trasferimenti liquidità da e a favore di altri conti ed anche operazioni in titoli", solo però sino al mese di febbraio 2003; gli appellanti deducono invece che "il passaggio a [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe avvenuto proprio nei primi mesi deJ 2003, e ciò è infatti riscontrato dalla data dei contratti (moduli di adesione) prodotti dalla Banca, e risalenti tutti a dopo il febbraio 2003"; dal contenuto degli atti risulta quindi che i singoli rapporti di conto corrente "(durati per lo più circa un anno, da metà 2003 ad ottobre 2004)" fra gli appellanti e tale banca vennero utilizzati solo per la "movimentazione di denaro", non risultando in tale periodo "investimenti finanziari"; gli appellanti, inoltre, non hanno depositato alcun documento "(ordini di acquisto titoli, fissati bollati o altro) riferiti a [OSCURATO:SOCIETA] dai quali far desumere che con [OSCURATO:SOCIETA] vi sia stata una operatività in titoli in quel periodo"; le operazioni eseguite su detti conti correnti "non videro l'intervento dello [OSCURATO:PERSONA] quale promotore finanziario (ed infatti non si è trattato di operazioni finanziarie)"; le perdite degli appellanti, "per il periodo dei conti [OSCURATO:SOCIETA] dal 2003 al 2004, sono state dovute non a operazioni in titoli speculative e dannose per gli investitori, non adeguate al loro profilo di rischio, ma ad appropriazioni o distrazioni di denaro effettuate dal Ramires mediante le movimentazioni dei loro conti, movimentazioni dagli stessi consentite con la consegna delle personali chiavi di accesso al Ramires"; in definitiva, "non può configurarsi alcuna gestione patrimoniale di fatto nei confronti degli appellanti da parte di [OSCURATO:SOCIETA]"; gli appellanti inoltre hanno dedotto profilo di responsabilità della banca conseguente all'assènza di controlli "sull'operatività dei conti", in riferimento ai "vorticosi giri di denaro intervenuti fra il 2003 e il 2004 fra i vari conti, deduzione che pare esulare dalla responsabilità dell'intermediario in strumenti finanziari e pare invece ricollegarsi agli obblighi di correttezza nell'esercizio di attività di raccolta del risparmio"; tale profilo, però, non è stato chiaramente individuato nell'atto di appello e confligge con la precisazione contenuta nella memoria ex art. 183, sesto comma, n, 1), cod. proc. civ., "là dove si circoscrive l'oggetto della causa alle violazioni CONSOB, è quello già preso in esame dalla sentenza penale con riferimento a [OSCURATO:SOCIETA]"; l'addebito a Ramires di omessa vigilanza sui conti dei clienti è inammissibile avendo egli agito unicamente quale dipendente della banca "sicché qualsivoglia responsabilità contrattuale astrattamente ipotizzabile sussisterebbe solo in capo alla Banca e non al dipendente"; non vi è neppure responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA] che "risulta aver seguito scrupolosamente le procedure per l'apertura dei conti, per la consegna agli interessati delle chiavi di accesso e per la rendicontazione"; "la condotta posta in essere da Ramires, accertata in sede penale, ed il comportamento del tutto consenziente dei clienti, di utilizzo delle chiavi di accesso dei clienti, di creazione di mail per l'apertura dei conti, di gestione in proprio da parte del Ramires dei conti dei clienti, hanno indubbiamente eliso il nesso di causalità fra l'asserito comportamento omissivo della banca e il danno"; in conclusione, "a fronte delle modalità di utilizzo del conto da parte del Ramires e del comportamento consenziente dei clienti la Banca non avrebbe comunque potuto percepire alcuna irregolarità in detta movimentazione perché proveniente dal titolare del conto nei confronti del quale la Banca aveva proceduto osservando la regolamentazione relativa ai conti on line e inviando la periodica rendicontazione"; in ogni caso, anche la quantificazione del danno asseritamente patito non appare "dotata di alcuna specificità"; gli appellanti, "pur beneficiari della condanna generica di Ramires (e di Fideuram) per le appropriazioni e distrazioni di denaro che senz'altro riconnprendono, quanto al Raires, anche quelle verificatesi con riferimento ai conti [OSCURATO:SOCIETA], visto che è stato accertato che anche su tali conti operava sempre il Ramires con le credenziali fornitegli dai clienti, non hanno però allo stato instaurato la causa civile per la esatta liquidazione dei danni e la relativa condanna a carico del Ramires" e quella sarebbe stata, in tesi, la sede per individuare, anche con l'ausilio di consulenza tecnica d'ufficio, "le precisa entità delle somme di pertinenza di ciascun cliente e di cui si sarebbe appropriato il Ramires sia nel periodo dei conti Fideuram che in quello dei conti [OSCURATO:SOCIETA]"; la richiesta di ammissione di prova per testimoni è da disattendere, avendo gli attori indicato Ramires quale unico testimone in gradi di riferire del dedotto "concorso dello [OSCURATO:PERSONA] nella ideazione delle condotte illecite"; Ramires è però incapace a rendere testimonianza, potendo egli "partecipare al presente giudizio proprio per far conseguire la responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA] in solido con la sua e dunque un suo eventuale diritto di regresso"; l'istanza volte e provocare ordine di esibizione di documenti rivolto alla banca sono da disattendere in ragione dell'accertata assenza di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e della banca "rispetto alle asserite violazioni CONSOB e a quelle consistenti da asserite omissioni di controllo". 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] chiedono la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente due motivi di impugnazione, assistiti da memoria. 4. La [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, contenente anche ricorso incidentale condizionato caratterizzato da un motivo di impugnazione, assisto da memoria. 5. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, assistito da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono che la sentenza impugnata è caratterizzata da omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, con riferimento alla "mancata acquisizione di quanto richiesto ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla mancata ammissione della C.T.U. e delle prove per testi"; e ciò per le ragioni nell'atto illustrate. 2. Il motivo, per come dedotto, è inammissibile, in quanto: i ricorrenti non criticano specificamente le puntuali motivazioni alla base del rigetto, da parte della sentenza impugnata, delle loro istanze di ammissione di prova per testimoni, di emissione di ordini di esibizione, di consulenza tecnica d'ufficio (pagg. 17 e 18 della sentenza); non spiegano per quale ragione l'accoglimento di tali istanze avrebbe potuto dimostrare fatti tali da invalidare, con giudizio di certezza, l'efficacia delle risultanze istruttorie determinanti il convincimento del giudice di appello (cfr., sul punto: Cass. n. 3075 del 2006; Cass. n. 11457 del 2007; Cass.n. 5654 del 2017; Cass. n. 16214 del 2019); contiene, in buona sostanza, censure di mero fatto, come tali inapprezzabili in questa sede. 3. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza per erronea applicazione al caso di specie dell'art. 2050 cod. civ., letto alla luce dei rispettivi contenuti dell'art. 21, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 58 del 1998, nonché della deliberazione della CO.N.SO.B. n. 1152 del 1 luglio 1998 e della comunicazione della CO.N.SO.B. n. DI/30396 del 21 aprile 2020, per le ragioni nell'atto indicate (omissione di obblighi di informazione da parte di intermediario autorizzato all'esecuzione di operazioni finanziarie). 4. Il motivo, per come dedotto, è inammissibile in quanto non contrasta in maniera in questa sede ammissibile la ragione principale del rigetto delle domande risarcitorie, da dedotti inadempimenti di [OSCURATO:PERSONA] (chiamato a rispondere quale promotore finanziario di [OSCURATO:SOCIETA]) e di [OSCURATO:SOCIETA] (chiamata in via principale a rispondere quale intermediario nella sottoscrizione di prodotti finanziari) alle obbligazioni, di fonte legale (testo unico delle leggi in materia finanziaria del 1998 e disposizioni regolamentari emesse dalla CO.N.SO.B.), a ciascuno di tali soggetti imposti dallo svolgimento di attività di intermediazione in valori mobiliari. Con speCifica e articolata ,motivazione, infatti, la sentenza impugnata afferma, alla luce dei contenuti rispettivi della sentenza penale esaminata e dei documenti dai ricorrenti depositati, non essere stata acquisita prova di investimenti in valori mobiliari compiuti da ciascun ricorrente avvalendosi dell'intermediazione di [OSCURATO:SOCIETA] nel periodo compreso fra la metà dell'anno 2003 e il mese di ottobre 2004. Le argomentazioni dai ricorrenti spese per contrastare tale motivazione (con particolare riferimento a quelle evidenziate nelle pagg. 29-31 del ricorso) si collocano sul piano dei meri fatti: esse sono dunque inammissibili. 5. Non vi è obbligo di esaminare il ricorso incidentale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la parte di sentenza di appello dedicata all'affermata procedibilità delle domande risarcitorie nei suoi confronti proposte dai ricorrenti, avendo espressamente la banca chiesto l'esame della censura "condizionatamente all'ipotesi di accoglimento di uno o più motivi del ricorso". 6. In applicazione del principio di soccombenza i ricorrenti debbono essere condannati, col vincolo della solidarietà passiva, a rimborsare a ciascun cotroricorrente le spese del giudizio di cassazione da ciascuno rispettivamente anticipate nella misura in dispositivo liquidata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare, col vincolo della solidarietà passiva, le spese processuali rispettivamente anticipate nel presente giudizio dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA], liquidate per ciascuno di tali controricorrenti in euro 200 per esborsi e in euro 4.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quel