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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 07309/2026

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SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 17073/2018 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesadall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587)Numero registro generale 17073/2018Numero sezionale 646/2025Numero di raccolta generale 7309/2026-controricorrente-Data pubblicazione 26/03/2026nonché controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONEPROVINCIALE I [OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Campania, NAPOLI n.10114/2017 depositata il 01/12/2017.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del16/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettaval’appello (nei limiti di cui in motivazione) proposto dall’Agenzia delleentrate, “confermando l’avviso di intimazione in oggetto”; la CTPaveva accolto il ricorso della contribuente con annullamentodell’intimazione avente ad oggetto cartelle esattoriali per ICI 2004,2006 e 2007 e cartelle per Irpef dal 2002 al 2011;2. ricorre per cassazione la contribuente con sette motivi diricorso;3. il Comune di Pozzuoli è rimasto intimato;4. l’Agenzia delle entrate riscossione ha depositato controricorsocon richiesta di rigetto del ricorso della contribuente;5. l’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso con larichiesta di rigetto del ricorso;6. la Procura generale, sostituto procuratore generale AnnaMaria Soldi, ha depositato memoria con richiesta – ribadita inudienza – di accoglimento parziale del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE2 di 8Numero registro generale 17073/2018Numero sezionale 646/20251.

Il ricorso risulta fondato relativamente al primo motivo,Numero di raccolta generale 7309/2026assorbito il quinto motivo, infondato nel resto; la Dsaetan ptuebbnliczaazio ne 26/03/2026impugnata deve cassarsi relativamente al motivo accolto con ladecisione nel merito da parte di questa Corte di legittimità, diconferma della decisione di primo grado sul punto oggetto del primomotivo di ricorso.

Le spese in relazione al consolidamento dellagiurisprudenza, dopo la proposizione del ricorso, possonocompensarsi.[OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate riscossione deve preliminarmenterilevarsi l’inammissibilità della sua costituzione per la presenza di unAvvocato del libero foro.

La costituzione della Riscossione è avvenutacon un difensore del libero foro e, conseguentemente, deve ritenersiinammissibile (“[OSCURATO:PERSONA] 22 giugno 2017 tra l'Agenzia delleEntrate e Riscossione - Ader- e l'Avvocatura Generale dello Statoprevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazioneè convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflittoo di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che nonintervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dalcomma 4 dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933; ne consegue che, indifetto di tali presupposti, la procura è invalidamente conferitadall’Ader ad un avvocato del libero foro e il ricorso o il controricorsosono dichiarati inammissibili” Cass. Sez. 3, 20/11/2020, n. 26531,Rv. 661376 – 02; vedi anche S.U. n. 30008 del 2019, Rv. 656068;vedi anche Sez. 5, del 5 settembre 2025 n. 24580).Nel caso di specie vi è stata costituzione con avvocato del liberoforo, senza deduzione di alcuno dei presupposti legittimanti laderoga alla regola generale, di patrocinio da parte dell’Avvocaturadello Stato.2.

Preliminarmente deve rilevarsi che la decisione impugnatapur indicando il rigetto del ricorso in appello, dell’Agenzia delleentrate, in concreto accoglie l’appello dell’Agenzia con la riforma3 di 8Numero registro generale 17073/2018Numero sezionale 646/2025Numero di raccolta generale 7309/2026della sentenza di primo grado laddove conferma “l’avviso diData pubblicazione 26/03/2026intimazione in oggetto”.Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 cod. civ., art. 38, 54, e 56, d. lgs. 546 del1992, art. 112, 324, 327 e 333 cod. proc. civ. in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., giudicato interno, inquanto il Comune di Pozzuoli non aveva impugnato la sentenza peri tributi ICI-IMU.Il motivo è fondato, la mancanza di impugnazione da parte delComune aveva reso definitivo l’annullamento dell’intimazione dipagamento da parte del giudice di primo grado, per i tributi comunaliin oggetto.La sentenza sul punto deve cassarsi con la decisione nel merito,da parte di questa Corte, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, di conferma della decisione di primo grado inrelazione ai tributi comunali.2.

1. Il quinto motivo (violazione e falsa applicazionedell’art.2946, cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ.), prescrizione dei crediti ICI per l’anno di imposta2002, risulta assorbito dall’accoglimento del primo motivo.3.

Il secondo ed il quarto motivo, connessi logicamente, sonoinfondati.

Con il secondo motivo la ricorrente prospetta il giudicatointerno per mancata impugnazione e l’erronea considerazione deidocumenti (relate di notifiche) prodotte in secondo grado (violazionee falsa applicazione dell’art. 2909, cod. civ. art. 54, 56, 58, d. lgs.546 del 1992, art. 112, 324, 333 e 346 cod. proc. civ. in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.); con il quartomotivo la ricorrente prospetta il giudicato interno per il mancatodeposito, nei termini, delle notifiche degli atti presupposti (violazionee falsa applicazione dell’art. 58, secondo comma, d. lgs. 546 del1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc.civ.).4 di 8Numero registro generale 17073/2018Numero sezionale 646/2025L’appellante Agenzia delle entrate aveva contestato,Numero di raccolta generale 7309/2026specificamente, la prescrizione dei tributi erariali; la RisDcaota spusbibolincaezio ne 26/03/2026produceva le notifiche, valutate dalla CTR, in appello.

Dallo stessoricorso introduttivo emerge la produzione documentale (le notifiche)e non la si contesta nel contenuto.La tardiva costituzione in appello, in violazione dell’art. 23, d.lgs. 5646 del 1992, non comporta certo la decadenza della facoltà diprodurre documenti, ma solo la decadenza dalla facoltà di proporreeccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio:«Nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art.23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parteresistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà diproporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabilid'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane ildiritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversapretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate edi produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del medesimod.lgs.» (Cass. Sez. 5, 13/05/2025, n. 12672, Rv. 675044 – 01; vedianche Cass. Sez. 5, 30/01/2019, n. 2585, Rv. 652371 - 01).4.

Con il terzo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione degli art. 53, d. lgs. 546 del 1992 e dell’art. 342, primocomma, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ.La CTR non avrebbe rilevato il difetto di specificità dei motivi diappello.Il motivo è manifestamente infondato in quanto nel processotributario la specificità dell’appello deve ritenersi sussistente con lariproposizione della posizione dell’ufficio nel grado precedente e nellapretesa tributaria avanzata con l’atto impugnato, e deve valutarsidal contenuto complessivo dell’impugnazione: «Nel processotributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto dispecificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n.5 di 8Numero registro generale 17073/2018Numero sezionale 646/2025546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, inNumero di raccolta generale 7309/2026conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di dispDaotas pizubibolincaezio ne 26/03/2026eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire,ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà dicontestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sulmerito dell'impugnazione» (Cass. Sez. 5, 15/01/2019, n. 707, Rv.652186 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 21/07/2020, n. 15519, Rv.658400 – 01 e Cass. Sez. 5, 20/12/2018, n. 32954, Rv. 652142 -01).5.

Con il sesto motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione degli art. 112 cod. proc. civ. e 2719 cod. proc. civ. inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4.

Cod. proc. civ., le copiedelle notifiche non erano prodotte in originale ed erano statedisconosciute (difformità tra copia ed originale).Il motivo risulta inammissibile.Non è specificato, nel ricorso per cassazione, dove e quandosarebbe stata contestata la difformità della copia all’originale.Tuttavia, non risulta nemmeno specificata la natura dellaeventuale difformità, le specifiche ragioni della contestazione: «Intema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente dellariscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata dinotifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativodella cartella, il contribuente che intende contestarne la conformitàall'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare leragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, ungenerico mero disconoscimento» (Cass. Sez. 5, 01/04/2025, n.8604, Rv. 674477 - 01).6.

Anche l’ultimo motivo risulta inammissibile (violazione e falsaapplicazione art. 60, primo comma, lett.

B-bis d.P.R. n. 600 del1973, art. 19, d. lgs. 546 del 1992, art. 112, 139, e 148, cod. proc.civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.6 di 8Numero registro generale 17073/2018Numero sezionale 646/2025Il motivo non è specifico in quanto non rappresenta il tipo diNumero di raccolta generale 7309/2026notifica utilizzato dall’ente, se diretta a mezzo posta oD attar paubmbliictaezio ne 26/03/2026Ufficiale giudiziario, al fine di verificare la necessità delleraccomandate di avvenuto deposito o di avvenuta notifica.La controricorrente Agenzia entrate riscossione evidenzia lanotifica diretta a mezzo posta, conseguentemente non risultanecessaria la raccomandata di notizia dell’avvenuta consegna: «Intema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo postadall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficialegiudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza deldestinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giornidalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito pressol'[OSCURATO:PERSONA] (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza,nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbiaprovveduto), trovando applicazione in detto procedimentosemplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, ilregolamento sul servizio postale ordinario che non prevede lacomunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n.175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessipubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per ilcontribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c.,ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di nonaver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui nonimputabile)» (Sez. 5 - , Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020, Rv.657732 – 01; vedi anche Sez. 5, Ordinanza depositata il 29novembre 2011 – udienza il 24 settembre 2011, n. 37258).Numero registro generale 17073/2018Numero sezionale 646/2025Numero di raccolta generale 7309/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*[OSCURATO:PERSONA] PresidenteRISCOSSIONEANGELO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereALESSIO [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 17073/2018 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesadall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587)Numero registro generale 17073/2018Numero sezionale 646/2025Numero di raccolta generale 7309/2026-controricorrente-Data pubblicazione 26/03/2026nonché controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONEPROVINCIALE I [OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Campania, NAPOLI n.10114/2017 depositata il 01/12/2017.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del16/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettaval’appello (nei limiti di cui in motivazione) proposto dall’Agenzia delleentrate, “confermando l’avviso di intimazione in oggetto”; la CTPaveva accolto il ricorso della contribuente con annullamentodell’intimazione avente ad oggetto cartelle esattoriali per ICI 2004,2006 e 2007 e cartelle per Irpef dal 2002 al 2011;2. ricorre per cassazione la contribuente con sette motivi diricorso;3. il Comune di Pozzuoli è rimasto intimato;4. l’Agenzia delle entrate riscossione ha depositato controricorsocon richiesta di rigetto del ricorso della contribuente;5. l’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso con larichiesta di rigetto del ricorso;6. la Procura generale, sostituto procuratore generale AnnaMaria Soldi, ha depositato memoria con richiesta – ribadita inudienza – di accoglimento parziale del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE2 di 8Numero registro generale 17073/2018Numero sezionale 646/20251.

Il ricorso risulta fondato relativamente al primo motivo,Numero di raccolta generale 7309/2026assorbito il quinto motivo, infondato nel resto; la Dsaetan ptuebbnliczaazio ne 26/03/2026impugnata deve cassarsi relativamente al motivo accolto con ladecisione nel merito da parte di questa Corte di legittimità, diconferma della decisione di primo grado sul punto oggetto del primomotivo di ricorso.

Le spese in relazione al consolidamento dellagiurisprudenza, dopo la proposizione del ricorso, possonocompensarsi.[OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate riscossione deve preliminarmenterilevarsi l’inammissibilità della sua costituzione per la presenza di unAvvocato del libero foro.

La costituzione della Riscossione è avvenutacon un difensore del libero foro e, conseguentemente, deve ritenersiinammissibile (“[OSCURATO:PERSONA] 22 giugno 2017 tra l'Agenzia delleEntrate e Riscossione - Ader- e l'Avvocatura Generale dello Statoprevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazioneè convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflittoo di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che nonintervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dalcomma 4 dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933; ne consegue che, indifetto di tali presupposti, la procura è invalidamente conferitadall’Ader ad un avvocato del libero foro e il ricorso o il controricorsosono dichiarati inammissibili” Cass. Sez. 3, 20/11/2020, n. 26531,Rv. 661376 – 02; vedi anche S.U. n. 30008 del 2019, Rv. 656068;vedi anche Sez. 5, del 5 settembre 2025 n. 24580).Nel caso di specie vi è stata costituzione con avvocato del liberoforo, senza deduzione di alcuno dei presupposti legittimanti laderoga alla regola generale, di patrocinio da parte dell’Avvocaturadello Stato.2.

Preliminarmente deve rilevarsi che la decisione impugnatapur indicando il rigetto del ricorso in appello, dell’Agenzia delleentrate, in concreto accoglie l’appello dell’Agenzia con la riforma3 di 8Numero registro generale 17073/2018Numero sezionale 646/2025Numero di raccolta generale 7309/2026della sentenza di primo grado laddove conferma “l’avviso diData pubblicazione 26/03/2026intimazione in oggetto”.Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 cod. civ., art. 38, 54, e 56, d. lgs. 546 del1992, art. 112, 324, 327 e 333 cod. proc. civ. in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., giudicato interno, inquanto il Comune di Pozzuoli non aveva impugnato la sentenza peri tributi ICI-IMU.Il motivo è fondato, la mancanza di impugnazione da parte delComune aveva reso definitivo l’annullamento dell’intimazione dipagamento da parte del giudice di primo grado, per i tributi comunaliin oggetto.La sentenza sul punto deve cassarsi con la decisione nel merito,da parte di questa Corte, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, di conferma della decisione di primo grado inrelazione ai tributi comunali.2.

1. Il quinto motivo (violazione e falsa applicazionedell’art.2946, cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ.), prescrizione dei crediti ICI per l’anno di imposta2002, risulta assorbito dall’accoglimento del primo motivo.3.

Il secondo ed il quarto motivo, connessi logicamente, sonoinfondati.

Con il secondo motivo la ricorrente prospetta il giudicatointerno per mancata impugnazione e l’erronea considerazione deidocumenti (relate di notifiche) prodotte in secondo grado (violazionee falsa applicazione dell’art. 2909, cod. civ. art. 54, 56, 58, d. lgs.546 del 1992, art. 112, 324, 333 e 346 cod. proc. civ. in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.); con il quartomotivo la ricorrente prospetta il giudicato interno per il mancatodeposito, nei termini, delle notifiche degli atti presupposti (violazionee falsa applicazione dell’art. 58, secondo comma, d. lgs. 546 del1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc.civ.).4 di 8Numero registro generale 17073/2018Numero sezionale 646/2025L’appellante Agenzia delle entrate aveva contestato,Numero di raccolta generale 7309/2026specificamente, la prescrizione dei tributi erariali; la RisDcaota spusbibolincaezio ne 26/03/2026produceva le notifiche, valutate dalla CTR, in appello.

Dallo stessoricorso introduttivo emerge la produzione documentale (le notifiche)e non la si contesta nel contenuto.La tardiva costituzione in appello, in violazione dell’art. 23, d.lgs. 5646 del 1992, non comporta certo la decadenza della facoltà diprodurre documenti, ma solo la decadenza dalla facoltà di proporreeccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio:«Nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art.23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parteresistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà diproporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabilid'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane ildiritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversapretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate edi produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del medesimod.lgs.» (Cass. Sez. 5, 13/05/2025, n. 12672, Rv. 675044 – 01; vedianche Cass. Sez. 5, 30/01/2019, n. 2585, Rv. 652371 - 01).4.

Con il terzo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione degli art. 53, d. lgs. 546 del 1992 e dell’art. 342, primocomma, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ.La CTR non avrebbe rilevato il difetto di specificità dei motivi diappello.Il motivo è manifestamente infondato in quanto nel processotributario la specificità dell’appello deve ritenersi sussistente con lariproposizione della posizione dell’ufficio nel grado precedente e nellapretesa tributaria avanzata con l’atto impugnato, e deve valutarsidal contenuto complessivo dell’impugnazione: «Nel processotributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto dispecificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n.5 di 8Numero registro generale 17073/2018Numero sezionale 646/2025546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, inNumero di raccolta generale 7309/2026conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di dispDaotas pizubibolincaezio ne 26/03/2026eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire,ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà dicontestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sulmerito dell'impugnazione» (Cass. Sez. 5, 15/01/2019, n. 707, Rv.652186 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 21/07/2020, n. 15519, Rv.658400 – 01 e Cass. Sez. 5, 20/12/2018, n. 32954, Rv. 652142 -01).5.

Con il sesto motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione degli art. 112 cod. proc. civ. e 2719 cod. proc. civ. inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4.

Cod. proc. civ., le copiedelle notifiche non erano prodotte in originale ed erano statedisconosciute (difformità tra copia ed originale).Il motivo risulta inammissibile.Non è specificato, nel ricorso per cassazione, dove e quandosarebbe stata contestata la difformità della copia all’originale.Tuttavia, non risulta nemmeno specificata la natura dellaeventuale difformità, le specifiche ragioni della contestazione: «Intema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente dellariscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata dinotifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativodella cartella, il contribuente che intende contestarne la conformitàall'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare leragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, ungenerico mero disconoscimento» (Cass. Sez. 5, 01/04/2025, n.8604, Rv. 674477 - 01).6.

Anche l’ultimo motivo risulta inammissibile (violazione e falsaapplicazione art. 60, primo comma, lett.

B-bis d.P.R. n. 600 del1973, art. 19, d. lgs. 546 del 1992, art. 112, 139, e 148, cod. proc.civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.6 di 8Numero registro generale 17073/2018Numero sezionale 646/2025Il motivo non è specifico in quanto non rappresenta il tipo diNumero di raccolta generale 7309/2026notifica utilizzato dall’ente, se diretta a mezzo posta oD attar paubmbliictaezio ne 26/03/2026Ufficiale giudiziario, al fine di verificare la necessità delleraccomandate di avvenuto deposito o di avvenuta notifica.La controricorrente Agenzia entrate riscossione evidenzia lanotifica diretta a mezzo posta, conseguentemente non risultanecessaria la raccomandata di notizia dell’avvenuta consegna: «Intema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo postadall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficialegiudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza deldestinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giornidalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito pressol'[OSCURATO:PERSONA] (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza,nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbiaprovveduto), trovando applicazione in detto procedimentosemplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, ilregolamento sul servizio postale ordinario che non prevede lacomunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n.175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessipubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per ilcontribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c.,ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di nonaver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui nonimputabile)» (Sez. 5 - , Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020, Rv.657732 – 01; vedi anche Sez. 5, Ordinanza depositata il 29novembre 2011 – udienza il 24 settembre 2011, n. 37258).

P.Q.M7 di 8Numero registro generale 17073/2018Numero sezionale 646/2025Numero di raccolta generale 7309/2026Accoglie il primo motivo del ricorso nei termini di cui in motivazioneData pubblicazione 26/03/2026rigetta nel resto; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto edecidendo nel merito, per le imposte comunali conferma la decisionedi primo grado;spese compensate.Così deciso in Roma, il 16/10/2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteAngelo Matteo [OSCURATO:PERSONA] STALLA8 di 8P.Q.M7 di 8Numero registro generale 17073/2018Numero sezionale 646/2025Numero di raccolta generale 7309/2026Accoglie il primo motivo del ricorso nei termini di cui in motivazioneData pubblicazione 26/03/2026rigetta nel resto; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto edecidendo nel merito, per le imposte comunali conferma la decisionedi primo grado;spese compensate.Così deciso in Roma, il 16/10/2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteAngelo Matteo [OSCURATO:PERSONA] STALLA8 di 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 17073/2018 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesadall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587)Numero registro generale 17073/2018Numero sezionale 646/2025Numero di raccolta generale 7309/2026-controricorrente-Data pubblicazione 26/03/2026nonché controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONEPROVINCIALE I [OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG.  Campania, NAPOLI n.10114/2017 depositata il 01/12/2017.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del16/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettaval’appello (nei limiti di cui in motivazione) proposto dall’Agenzia delleentrate, “confermando l’avviso di intimazione in oggetto”; la CTPaveva accolto il ricorso della contribuente con annullamentodell’intimazione avente ad oggetto cartelle esattoriali per ICI 2004,2006 e 2007 e cartelle per Irpef dal 2002 al 2011;2. ricorre per cassazione la contribuente con  sette motivi diricorso;3. il Comune di Pozzuoli è rimasto intimato;4. l’Agenzia delle entrate riscossione ha depositato controricorsocon richiesta di rigetto del ricorso della contribuente;5. l’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso con larichiesta di rigetto del ricorso;6. la Procura generale, sostituto procuratore generale AnnaMaria Soldi, ha depositato memoria con richiesta – ribadita inudienza – di accoglimento parziale del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE2 di 8Numero registro generale 17073/2018Numero sezionale 646/20251. Il ricorso risulta fondato relativamente al primo motivo,Numero di raccolta generale 7309/2026assorbito il quinto motivo, infondato nel resto; la Dsaetan ptuebbnliczaazio ne 26/03/2026impugnata deve cassarsi relativamente al motivo accolto con ladecisione nel merito da parte di questa Corte di legittimità, diconferma della decisione di primo grado sul punto oggetto del primomotivo di ricorso. Le spese in relazione al consolidamento dellagiurisprudenza, dopo la proposizione del ricorso, possonocompensarsi.[OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate riscossione deve preliminarmenterilevarsi l’inammissibilità della sua costituzione per la presenza di unAvvocato del libero foro. La costituzione della Riscossione è avvenutacon un difensore del libero foro e, conseguentemente, deve ritenersiinammissibile (“[OSCURATO:PERSONA] 22 giugno 2017 tra l'Agenzia delleEntrate e Riscossione - Ader- e l'Avvocatura Generale dello Statoprevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazioneè convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflittoo di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che nonintervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dalcomma 4 dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933; ne consegue che, indifetto di tali presupposti, la procura è invalidamente conferitadall’Ader ad un avvocato del libero foro e il ricorso o il controricorsosono dichiarati inammissibili” Cass. Sez. 3, 20/11/2020, n. 26531,Rv. 661376 – 02; vedi anche S.U. n. 30008 del 2019, Rv. 656068;vedi anche Sez. 5, del 5 settembre 2025 n. 24580).Nel caso di specie vi è stata costituzione con avvocato del liberoforo, senza deduzione di alcuno dei presupposti legittimanti laderoga alla regola generale, di patrocinio da parte dell’Avvocaturadello Stato.2. Preliminarmente deve rilevarsi che la decisione impugnatapur indicando il rigetto del ricorso in appello, dell’Agenzia delleentrate, in concreto accoglie l’appello dell’Agenzia con la riforma3 di 8Numero registro generale 17073/2018Numero sezionale 646/2025Numero di raccolta generale 7309/2026della sentenza di primo grado laddove conferma “l’avviso diData pubblicazione 26/03/2026intimazione in oggetto”.Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 cod. civ., art. 38, 54, e 56, d. lgs. 546 del1992, art. 112, 324, 327 e 333 cod. proc. civ. in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., giudicato interno, inquanto il Comune di Pozzuoli non aveva impugnato la sentenza peri tributi ICI-IMU.Il motivo è fondato, la mancanza di impugnazione da parte delComune aveva reso definitivo l’annullamento dell’intimazione dipagamento da parte del giudice di primo grado, per i tributi comunaliin oggetto.La sentenza sul punto deve cassarsi con la decisione nel merito,da parte di questa Corte, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, di conferma della decisione di primo grado inrelazione ai tributi comunali.2. 1. Il quinto motivo (violazione e falsa applicazionedell’art.2946, cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ.), prescrizione dei crediti ICI per l’anno di imposta2002, risulta assorbito dall’accoglimento del primo motivo.3. Il secondo ed il quarto motivo, connessi logicamente, sonoinfondati. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta il giudicatointerno per mancata impugnazione e l’erronea considerazione deidocumenti (relate di notifiche) prodotte in secondo grado (violazionee falsa applicazione dell’art. 2909, cod. civ. art. 54, 56, 58, d. lgs.546 del 1992, art. 112, 324, 333 e 346 cod. proc. civ. in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.); con il quartomotivo la ricorrente prospetta il giudicato interno per il mancatodeposito, nei termini, delle notifiche degli atti presupposti (violazionee falsa applicazione dell’art. 58, secondo comma, d. lgs. 546 del1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc.civ.).4 di 8Numero registro generale 17073/2018Numero sezionale 646/2025L’appellante Agenzia delle entrate aveva contestato,Numero di raccolta generale 7309/2026specificamente, la prescrizione dei tributi erariali; la RisDcaota spusbibolincaezio ne 26/03/2026produceva le notifiche, valutate dalla CTR, in appello. Dallo stessoricorso introduttivo emerge la produzione documentale (le notifiche)e non la si contesta nel contenuto.La tardiva costituzione in appello, in violazione dell’art. 23, d.lgs. 5646 del 1992, non comporta certo la decadenza della facoltà diprodurre documenti, ma solo la decadenza dalla facoltà di proporreeccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio:«Nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art.23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parteresistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà diproporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabilid'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane ildiritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversapretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate edi produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del medesimod.lgs.» (Cass. Sez. 5, 13/05/2025, n. 12672, Rv. 675044 – 01; vedianche Cass. Sez. 5, 30/01/2019, n. 2585, Rv. 652371 - 01).4. Con il terzo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione degli art. 53, d. lgs. 546 del 1992 e dell’art. 342, primocomma, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ.La CTR non avrebbe rilevato il difetto di specificità dei motivi diappello.Il motivo è manifestamente infondato in quanto nel processotributario la specificità dell’appello deve ritenersi sussistente con lariproposizione della posizione dell’ufficio nel grado precedente e nellapretesa tributaria avanzata con l’atto impugnato, e deve valutarsidal contenuto complessivo dell’impugnazione: «Nel processotributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto dispecificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n.5 di 8Numero registro generale 17073/2018Numero sezionale 646/2025546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, inNumero di raccolta generale 7309/2026conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di dispDaotas pizubibolincaezio ne 26/03/2026eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire,ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà dicontestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sulmerito dell'impugnazione» (Cass. Sez. 5, 15/01/2019, n. 707, Rv.652186 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 21/07/2020, n. 15519, Rv.658400 – 01 e Cass. Sez. 5, 20/12/2018, n. 32954, Rv. 652142 -01).5. Con il sesto motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione degli art. 112 cod. proc. civ. e 2719 cod. proc. civ. inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4. Cod. proc. civ., le copiedelle notifiche non erano prodotte in originale ed erano statedisconosciute (difformità tra copia ed originale).Il motivo risulta inammissibile.Non è specificato, nel ricorso per cassazione, dove e quandosarebbe stata contestata la difformità della copia all’originale.Tuttavia, non risulta nemmeno specificata la natura dellaeventuale difformità, le specifiche ragioni della contestazione: «Intema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente dellariscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata dinotifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativodella cartella, il contribuente che intende contestarne la conformitàall'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare leragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, ungenerico mero disconoscimento» (Cass. Sez. 5, 01/04/2025, n.8604, Rv. 674477 - 01).6. Anche l’ultimo motivo risulta inammissibile (violazione e falsaapplicazione art. 60, primo comma, lett. B-bis d.P.R. n. 600 del1973, art. 19, d. lgs. 546 del 1992, art. 112, 139, e 148, cod. proc.civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.6 di 8Numero registro generale 17073/2018Numero sezionale 646/2025Il motivo non è specifico in quanto non rappresenta il tipo diNumero di raccolta generale 7309/2026notifica utilizzato dall’ente, se diretta a mezzo posta oD attar paubmbliictaezio ne 26/03/2026Ufficiale giudiziario, al fine di verificare la necessità delleraccomandate di avvenuto deposito o di avvenuta notifica.La controricorrente Agenzia entrate riscossione evidenzia lanotifica diretta a mezzo posta, conseguentemente non risultanecessaria la raccomandata di notizia dell’avvenuta consegna: «Intema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo postadall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficialegiudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza deldestinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giornidalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito pressol'[OSCURATO:PERSONA] (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza,nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbiaprovveduto), trovando applicazione in detto procedimentosemplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, ilregolamento sul servizio postale ordinario che non prevede lacomunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n.175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessipubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per ilcontribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c.,ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di nonaver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui nonimputabile)» (Sez. 5 - , Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020, Rv.657732 – 01; vedi anche Sez. 5, Ordinanza depositata il 29novembre 2011 – udienza il 24 settembre 2011, n. 37258).Numero registro generale 17073/2018Numero sezionale 646/2025Numero di raccolta generale 7309/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*[OSCURATO:PERSONA] PresidenteRISCOSSIONEANGELO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereALESSIO [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 17073/2018 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesadall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587)Numero registro generale 17073/2018Numero sezionale 646/2025Numero di raccolta generale 7309/2026-controricorrente-Data pubblicazione 26/03/2026nonché controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONEPROVINCIALE I [OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG.  Campania, NAPOLI n.10114/2017 depositata il 01/12/2017.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del16/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettaval’appello (nei limiti di cui in motivazione) proposto dall’Agenzia delleentrate, “confermando l’avviso di intimazione in oggetto”; la CTPaveva accolto il ricorso della contribuente con annullamentodell’intimazione avente ad oggetto cartelle esattoriali per ICI 2004,2006 e 2007 e cartelle per Irpef dal 2002 al 2011;2. ricorre per cassazione la contribuente con  sette motivi diricorso;3. il Comune di Pozzuoli è rimasto intimato;4. l’Agenzia delle entrate riscossione ha depositato controricorsocon richiesta di rigetto del ricorso della contribuente;5. l’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso con larichiesta di rigetto del ricorso;6. la Procura generale, sostituto procuratore generale AnnaMaria Soldi, ha depositato memoria con richiesta – ribadita inudienza – di accoglimento parziale del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE2 di 8Numero registro generale 17073/2018Numero sezionale 646/20251. Il ricorso risulta fondato relativamente al primo motivo,Numero di raccolta generale 7309/2026assorbito il quinto motivo, infondato nel resto; la Dsaetan ptuebbnliczaazio ne 26/03/2026impugnata deve cassarsi relativamente al motivo accolto con ladecisione nel merito da parte di questa Corte di legittimità, diconferma della decisione di primo grado sul punto oggetto del primomotivo di ricorso. Le spese in relazione al consolidamento dellagiurisprudenza, dopo la proposizione del ricorso, possonocompensarsi.[OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate riscossione deve preliminarmenterilevarsi l’inammissibilità della sua costituzione per la presenza di unAvvocato del libero foro. La costituzione della Riscossione è avvenutacon un difensore del libero foro e, conseguentemente, deve ritenersiinammissibile (“[OSCURATO:PERSONA] 22 giugno 2017 tra l'Agenzia delleEntrate e Riscossione - Ader- e l'Avvocatura Generale dello Statoprevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazioneè convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflittoo di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che nonintervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dalcomma 4 dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933; ne consegue che, indifetto di tali presupposti, la procura è invalidamente conferitadall’Ader ad un avvocato del libero foro e il ricorso o il controricorsosono dichiarati inammissibili” Cass. Sez. 3, 20/11/2020, n. 26531,Rv. 661376 – 02; vedi anche S.U. n. 30008 del 2019, Rv. 656068;vedi anche Sez. 5, del 5 settembre 2025 n. 24580).Nel caso di specie vi è stata costituzione con avvocato del liberoforo, senza deduzione di alcuno dei presupposti legittimanti laderoga alla regola generale, di patrocinio da parte dell’Avvocaturadello Stato.2. Preliminarmente deve rilevarsi che la decisione impugnatapur indicando il rigetto del ricorso in appello, dell’Agenzia delleentrate, in concreto accoglie l’appello dell’Agenzia con la riforma3 di 8Numero registro generale 17073/2018Numero sezionale 646/2025Numero di raccolta generale 7309/2026della sentenza di primo grado laddove conferma “l’avviso diData pubblicazione 26/03/2026intimazione in oggetto”.Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 cod. civ., art. 38, 54, e 56, d. lgs. 546 del1992, art. 112, 324, 327 e 333 cod. proc. civ. in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., giudicato interno, inquanto il Comune di Pozzuoli non aveva impugnato la sentenza peri tributi ICI-IMU.Il motivo è fondato, la mancanza di impugnazione da parte delComune aveva reso definitivo l’annullamento dell’intimazione dipagamento da parte del giudice di primo grado, per i tributi comunaliin oggetto.La sentenza sul punto deve cassarsi con la decisione nel merito,da parte di questa Corte, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, di conferma della decisione di primo grado inrelazione ai tributi comunali.2. 1. Il quinto motivo (violazione e falsa applicazionedell’art.2946, cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ.), prescrizione dei crediti ICI per l’anno di imposta2002, risulta assorbito dall’accoglimento del primo motivo.3. Il secondo ed il quarto motivo, connessi logicamente, sonoinfondati. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta il giudicatointerno per mancata impugnazione e l’erronea considerazione deidocumenti (relate di notifiche) prodotte in secondo grado (violazionee falsa applicazione dell’art. 2909, cod. civ. art. 54, 56, 58, d. lgs.546 del 1992, art. 112, 324, 333 e 346 cod. proc. civ. in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.); con il quartomotivo la ricorrente prospetta il giudicato interno per il mancatodeposito, nei termini, delle notifiche degli atti presupposti (violazionee falsa applicazione dell’art. 58, secondo comma, d. lgs. 546 del1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc.civ.).4 di 8Numero registro generale 17073/2018Numero sezionale 646/2025L’appellante Agenzia delle entrate aveva contestato,Numero di raccolta generale 7309/2026specificamente, la prescrizione dei tributi erariali; la RisDcaota spusbibolincaezio ne 26/03/2026produceva le notifiche, valutate dalla CTR, in appello. Dallo stessoricorso introduttivo emerge la produzione documentale (le notifiche)e non la si contesta nel contenuto.La tardiva costituzione in appello, in violazione dell’art. 23, d.lgs. 5646 del 1992, non comporta certo la decadenza della facoltà diprodurre documenti, ma solo la decadenza dalla facoltà di proporreeccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio:«Nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art.23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parteresistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà diproporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabilid'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane ildiritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversapretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate edi produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del medesimod.lgs.» (Cass. Sez. 5, 13/05/2025, n. 12672, Rv. 675044 – 01; vedianche Cass. Sez. 5, 30/01/2019, n. 2585, Rv. 652371 - 01).4. Con il terzo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione degli art. 53, d. lgs. 546 del 1992 e dell’art. 342, primocomma, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ.La CTR non avrebbe rilevato il difetto di specificità dei motivi diappello.Il motivo è manifestamente infondato in quanto nel processotributario la specificità dell’appello deve ritenersi sussistente con lariproposizione della posizione dell’ufficio nel grado precedente e nellapretesa tributaria avanzata con l’atto impugnato, e deve valutarsidal contenuto complessivo dell’impugnazione: «Nel processotributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto dispecificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n.5 di 8Numero registro generale 17073/2018Numero sezionale 646/2025546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, inNumero di raccolta generale 7309/2026conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di dispDaotas pizubibolincaezio ne 26/03/2026eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire,ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà dicontestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sulmerito dell'impugnazione» (Cass. Sez. 5, 15/01/2019, n. 707, Rv.652186 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 21/07/2020, n. 15519, Rv.658400 – 01 e Cass. Sez. 5, 20/12/2018, n. 32954, Rv. 652142 -01).5. Con il sesto motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione degli art. 112 cod. proc. civ. e 2719 cod. proc. civ. inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4. Cod. proc. civ., le copiedelle notifiche non erano prodotte in originale ed erano statedisconosciute (difformità tra copia ed originale).Il motivo risulta inammissibile.Non è specificato, nel ricorso per cassazione, dove e quandosarebbe stata contestata la difformità della copia all’originale.Tuttavia, non risulta nemmeno specificata la natura dellaeventuale difformità, le specifiche ragioni della contestazione: «Intema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente dellariscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata dinotifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativodella cartella, il contribuente che intende contestarne la conformitàall'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare leragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, ungenerico mero disconoscimento» (Cass. Sez. 5, 01/04/2025, n.8604, Rv. 674477 - 01).6. Anche l’ultimo motivo risulta inammissibile (violazione e falsaapplicazione art. 60, primo comma, lett. B-bis d.P.R. n. 600 del1973, art. 19, d. lgs. 546 del 1992, art. 112, 139, e 148, cod. proc.civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.6 di 8Numero registro generale 17073/2018Numero sezionale 646/2025Il motivo non è specifico in quanto non rappresenta il tipo diNumero di raccolta generale 7309/2026notifica utilizzato dall’ente, se diretta a mezzo posta oD attar paubmbliictaezio ne 26/03/2026Ufficiale giudiziario, al fine di verificare la necessità delleraccomandate di avvenuto deposito o di avvenuta notifica.La controricorrente Agenzia entrate riscossione evidenzia lanotifica diretta a mezzo posta, conseguentemente non risultanecessaria la raccomandata di notizia dell’avvenuta consegna: «Intema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo postadall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficialegiudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza deldestinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giornidalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito pressol'[OSCURATO:PERSONA] (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza,nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbiaprovveduto), trovando applicazione in detto procedimentosemplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, ilregolamento sul servizio postale ordinario che non prevede lacomunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n.175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessipubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per ilcontribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c.,ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di nonaver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui nonimputabile)» (Sez. 5 - , Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020, Rv.657732 – 01; vedi anche Sez. 5, Ordinanza depositata il 29novembre 2011 – udienza il 24 settembre 2011, n. 37258). P.Q.M7 di 8Numero registro generale 17073/2018Numero sezionale 646/2025Numero di raccolta generale 7309/2026Accoglie il primo motivo del ricorso nei termini di cui in motivazioneData pubblicazione 26/03/2026rigetta nel resto; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto edecidendo nel merito, per le imposte comunali conferma la decisionedi primo grado;spese compensate.Così deciso in Roma, il 16/10/2025.Il Consigliere estensore                                           Il PresidenteAngelo Matteo [OSCURATO:PERSONA] STALLA8 di 8P.Q.M7 di 8Numero registro generale 17073/2018Numero sezionale 646/2025Numero di raccolta generale 7309/2026Accoglie il primo motivo del ricorso nei termini di cui in motivazioneData pubblicazione 26/03/2026rigetta nel resto; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto edecidendo nel merito, per le imposte comunali conferma la decisionedi primo grado;spese compensate.Così deciso in Roma, il 16/10/2025.Il Consigliere estensore                                           Il PresidenteAngelo Matteo [OSCURATO:PERSONA] STALLA8 di 8
Sentenza Cassazione n. 07309/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris