CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2022
Cassazione n. 18141/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11595-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso la segreteria della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], e rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore; - intimata- avverso la sentenza n. 986/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/10/2015 R.G.N. 1381/2011;n. 11595/2016 R.G. consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11595/2016 Numero sezionale 1949/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 18141/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza depositata in data 29 ottobre 2015 la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della decisione del Tribunale di Crotone, respingeva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] - dirigente di ruolo del [OSCURATO:PERSONA] generali presso la Provincia di Crotone dal 6.10.1997 - diretta a conseguire il pagamento della somma di €. 94.350,00 oltre a oneri riflessi per €. 33.192,33, a titolo di incremento di retribuzione di posizione, dovuto per le funzioni di vicario del segretario generale da lui svolte nel periodo 20.12.1999/31.03.2004; evidenziava preliminarmente la Corte territoriale che il dirigente già percepiva la retribuzione di posizione nella misura massima prevista dalla disciplina di comparto, sicché nessuna sua variazione in aumento era consentita; aggiungeva che il terzo comma dell’art. 24 d. lgs. n. 165/01 sanciva il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, dal che si desumeva l’illegittimità della delibera n. 652 del 23.12.2003 che aveva previsto un ingente compenso aggiuntivo per le funzioni di segretario generale vicario svolte dal Marescalco e della successiva delibera dirigenziale che, quantificando gli importo dovuti, li qualificava come «incrementi della retribuzione di posizione», incrementi inammissibili (come detto) al di fuori delle previsioni contrattuali di comparto le quali prevedevano i soli diritti di segreteria di cui all’art. 21 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a tre motivi; la Provincia di Crotone è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]: 1. i motivi, proposti ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. e ricompresi tutti («accorpati», come precisa il ricorrente) sotto l’unica rubrica «erronea e falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e del principio di n. 11595/2016 R.G. consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11595/2016 Numero sezionale 1949/2022 onnicomprensività della retribuzione» mirano a evidenziare che il giudice Numero di raccolta generale 18141/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 d’appello, pur avendo correttamente individuato le norme applicabili, ne aveva stravolto in realtà l’interpretazione che avrebbe dovuto (primo motivo) uniformarsi al «principio della corrispettività del tanto lavoro, tanto guadagno»; sotto altro profilo, l’errore fondamentale della Corte territoriale era stato considerare (secondo motivo) non dovute le somme corrisposte dalla Provincia di Crotone, in virtù di un deliberato della Giunta, solamente per il fatto di distinguere tra la «parte principale» della retribuzione e quella «accessoria», senza tener conto che quest’ultima non può non essere correlata alla responsabilità gestionale interna ed esterna; ad avviso del ricorrente, la sentenza della Corte di merito si era altresì indebitamente discostata (terza censura) da un parere dell’ARAN «rispetto a un caso identico» che aveva deciso in modo favorevole al dirigente; 2. i motivi non possono essere scrutinati nel merito perché il ricorso si appalesa improcedibile, non risultando prodotta copia del ricorso notificata a mezzo PEC con attestazione di conformità del difensore (vedi: Cass.12.4.2022, n. 14807); ove non esista il fascicolo telematico, e dunque non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato, l’art. 9 comma 1-bis della legge n. 53/94, introdotto dalla legge n. 228/2012, dispone infatti che «[…] l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»; 3. le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui «il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, 1° comma bis e 10 ter, I. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il n. 11595/2016 R.G. consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11595/2016 Numero sezionale 1949/2022 controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del Numero di raccolta generale 18141/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, 2° comma, D. Lgs. n. 82 del 2005; viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio» (Cass., Sez. U., n. 22438 del 2018; nello stesso senso, Cass. n. 27480 del 2018, Cass., Sez. U., n. 8312 del 2019); ebbene, nella specie tale deposito non è (invero) avvenuto; non v’è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità essendo la Provincia di Crotone rimasta intimata; 4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] n. 11595/2016 R.G. consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a