CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 16637/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Lette le linee guida condivise sulla motivazione delle ordinanze della Settima sezione penale (Cass., prot. 2122 dell'Il febbraio 2022); Rilevato che con sentenza 12.04.2021, la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza 3.11.2020 del tribunale di [OSCURATO:PERSONA], riduceva a [OSCURATO:PERSONA] la pena in 2 anni e 1 mese di reclusione ed euro 6000 di multa, in quanto riconosciuto colpevole del reato di cessione di stupefacenti del tipo marijuana ex art. 73, co. 4, TU Stup. (capo a) e del reato di evasione dagli arresti domiciliari (capo b), reati commessi secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nei capi di imputazione; Letto il ricorso proposto dal difensore con cui si denuncia il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 73, co. 5, [OSCURATO:PERSONA]., dolendosi del mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si v., in particolare, quanto emerge a pag. 5 dell'impugnata sentenza, in cui la Corte territoriale confuta con motivazione, scevra da illogicità manifeste, la richiesta difensiva articolata nell'analogo motivo di appello); Ritenuto, comunque, che si tratta comunque di motivi manifestamente infondati, in quanto afferenti ad asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra non solo essere esistente, ma anche connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei fatti probatori, valutazioni operate nella sentenza impugnata che si intendono in questa sede integralmente richiamate per esigenze di economia motivazionale né essendo richiesto a questa Corte di procedere ad una ricognizione e riproposizione delle argomentazioni in fatto sviluppate dalla Corte territoriale a sostegno del giudizio finale, dovendo la Corte di Cassazione limitarsi a valutare la congruenza motivazionale e la logicità complessiva dell'apparato argomentativo utilizzato dai giudici di merito e non certo sindacare gli argomenti fattuali utilizzati dai predetti giudici; Ritenuto, infine, che con il motivo si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (sul diniego dell'ipotesi lieve, in caso di allarmante gravità della condotta, come nel caso in esame, cfr., per tutte: Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 - dep. 09/11/2018, Murolo, Rv. 274076 - 02); Ritenuto, conclusivamente, che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore [OSCURATO:PERSONA] s5 s oi alla [OSCURATO:PERSONA] DEPO