CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 43249/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città in data 24 luglio 2014, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto pluriaggravato, commesso in Catania il 23 luglio 2014. 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, delle quali il ricorrente sarebbe stato meritevole in ragione della resa confessione giudiziale e delle sue precarie condizioni economiche. 3. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha ben spiegato come le circostanze attenuanti generiche non potessero essere riconosciute all'imputato in ragione della non spontaneità della confessione rassegnata, della non episodicità dell'agire illecito e dei suoi significativi precedenti penali. Si tratta di argomentazioni che sono senz'altro in linea con la consolidata linea ermeneutica di questa Corte, che ha affermato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, la confessione giudiziale, quale condotta susseguente al reato, ha una "rilevanza mediata" al fine della concessione delle stesse, ex art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., da ritenersi indicatore utile nei limiti di effettiva incidenza sulla capacità a delinquere e non come mero strumento di semplificazione probatoria (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in presenza di una prova già granitica della responsabilità, riscontrando la strategia meramente speculativa che aveva determinato la confessione) (Sez. 2, n. 27547 del 10/05/2019, Rv. 276108). Nondimeno è jus receptum che per il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga obbligatoriamente conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Rv. 256172): principio cui il giudice censurato si è senz'altro attenuto. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]