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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 dicembre 2023

Cassazione n. 35537/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoMINORI ** *** * ConsigliereDIRITTO ** * Consigliere * CC* * Consigliere* E. A. * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11762/2023 * proposto da[OSCURATO:PERSONA] * * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* N. 13 presso lo studio dell avvocato * * chelo rappresenta e difende ricorrente[OSCURATO:PERSONA]* * * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* * 20 presso lo studio dell avvocato * *che lo rappresenta e difende controricorrenteavverso il DECRETO della CORTE D APPELLO di ROMA n.51261/2022 depositata il 17/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dalConsigliere * E. A. ** disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/2023RILEVATO CHECome si legge nel decreto impugnato il ricorrente ha chiestol applicazione in via analogica dell art. 4 comma 5 ter della l. 184/83come introdotto dalla legge n. 173/2015 sul diritto alla continuitàaffettiva dei minori in affido familiare deducendo di essere stato perun certo periodo affidatario di fatto del minore * * che erain affidamento preadottivo presso una coppia che l ha poi adottato .* ha poi rappresentato che la famiglia aveva vissuto taluniperiodi di difficoltà a seguito della malattia terminale e la morte delpadre adottivo e durante il lockdown che il minore era quindi statosuo ospite per alcune settimane durante la malattia del padre eper tre mesi durante il lockdown ed egli si era occupato anche disostenere alcune spese nell interesse del bambino e di tenere lenecessarie relazioni con i servizi sociali che successivamente lamadre del bambino gli aveva impedito di mantenere i rapporti conlui mentre d altro canto il minore si lamentava di esseremaltrattato dalla madre.Il Tribunale per i minorenni ha dichiarato l inammissibilità dellasua domanda per difetto di legittimazione.De * ha proposto reclamo alla corte d appello di Romache ha confermato il provvedimento impugnato osservando chemancava un rapporto giuridico di affidamento così che non potevafarsi applicazione diretta dell art. 4 della legge 183/1984 comeintrodotto dalla legge 173/2015 quanto all applicazione analogicaosservava che la decisione sulle frequentazioni dei minori èappannaggio degli esercenti la responsabilità genitoriale pur con ilcontrollo pubblico sulla eventuale sussistenza di comportamentipregiudizievoli che in questo caso il pubblico ministero minorile siera fatto carico della segnalazione di maltrattamenti e dicomportamenti non conformi all interesse del minore promuovendouna procedura ai sensi dell art. 330 c.c. sicché non vi era stato il2 di 12* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/2023vuoto di tutela denunciato dal ricorrente.

La Corte di merito haconcluso osservando che “Al di fuori di quanto sopra non sussisteinvece per quanto detto un interesse giuridicamente apprezzabiledi un terzo estraneo al rapporto parentale o a quello di affidamentoespressamente preso in considerazione dalla norma a frequentareun minore senza il consenso degli esercenti la responsabilitàgenitoriale”.Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso De *affidandosi a quattro motivi.

Si è costituita resistendo concontroricorso * * * madre del minore che ha anchedepositato memoria.La causa è stata trattata all udienza camerale non partecipata del15 novembre 2023.RITENUTO CHE1.

Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione efalsa applicazione dell art. 12 comma 2 delle preleggi.

Il ricorrentededuce che la Corte d Appello di Roma avrebbe dovuto valutarepreliminarmente se la legge invocata fosse potenzialmente idoneaa disciplinare la fattispecie de qua facendo una valutazione dicarattere interpretativo e di applicabilità della norma indicata dalricorrente in quanto compatibile al caso concreto e non di merito.Deduce altresì che affermando che l applicazione in via analogicasarebbe inapplicabile perché contraria all interesse del minore laCorte d Appello è incorsa in un erronea interpretazione dell art.12comma secondo delle preleggi.

La Corte di merito avrebbe dovutoin via preliminare valutare l applicabilità in via analogica della legge173/2015 al caso de quo prima di arrivare ad un rigetto nel meritodella domanda adducendo magari che la ripresa dei rapporti con ilminore in base alla norma richiamata non fosse corrispondente alsuperiore interesse del minore.3 di 12* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/20232.

Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione efalsa applicazione della legge n. 173/2015 sulla c.d. continuitàaffettiva.

Il ricorrente in via preliminare ribadisce nuovamente di nonavere mai affermato di avere i requisiti previsti dalla legge 173/2015tanto da chiederne non l applicazione tout cout ma l applicazione invia analogica. * che il diritto per il quale ha invocato una tutelaè un diritto del minore il quale — così come affermato dalla legge n.173/2015 nonché dall art. 8 della CEDU — ha diritto a essere tutelatoin tutte quelle relazioni affettive che abbiano per lui il carattere dellafamiliarità e della stabilità.

Non a caso egli invoca l applicazione dellalegge sulla continuità affettiva poiché la norma richiamata riconoscevalore giuridico a un qualcosa di intangibile ovvero ai legamiinterpersonali significativi approntando una specifica forma ditutela sebbene circoscritta a una determinata fattispecie ovveroquella relativa ai rapporti tra i minori e le coppie affidatarie.

Deduceche la Corte d appello avrebbe dovuto preliminarmente valutare iltipo di relazione esistente con il minore e se questa relazione fossemeritevole di essere tutelata in virtù del “supremo interesse delminore”.3.

Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione ofalsa applicazione dell art.8 della * Il ricorrente deduce chehanno errato entrambi i giudici di merito affermando che egli nonabbia alcun interesse giuridicamente apprezzabile dal punto di vistasostanziale interesse che trova una tutela sul piano processualeinterno.

Tale affermazione è palesemente infondata e contraria aquanto stabilito dall art. 8 della CEDU violazione che si ravvisa siarelativamente alla posizione del minore che del ricorrente.

Infatti lagiurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell * haaffermato che è applicabile l art.8 della CEDU anche allorquandoesista un legame familiare solo di fatto.4 di 12* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/20234.

Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione ofalsa applicazione dell art.13 della * Il ricorrente deduce che laconclusione della Corte d appello di Roma è erronea nella parte in cuiafferma che non esiste un interesse giuridicamente rilevante di unterzo estraneo a frequentare un minore senza il consenso degliesercenti la responsabilità genitoriale.

Tale affermazione contrastasia con l art. 8 della CEDU che con l art.13 della CEDU il qualesancisce un principio fondamentale secondo cui “Ogni persona i cuidiritti e le cui libertà riconosciuti nella presente * sianostati violati ha diritto ad un ricorso effettivo davanti a un istanzanazionale”.5. i motivi che possono esaminarsi congiuntamente perchétra loro connessi e sono infondati.il legislatore italiano ha enunciato nel titolo della legge n.173/2015 il diritto dei bambini e delle bambine in affido familiarealla salvaguardia della continuità affettiva nel quadro dei rapportitra il procedimento di adozione e quello di affidamento familiaremodificando e integrando la legge 4 maggio 1983 n. 184 e riferendola tutela alla posizione del minore piuttosto che a quella degli adultiche con lui intessono legami.È stato quindi introdotto nell art. 4 della legge 184/1983 ilcomma 5 ter di cui si chiede l applicazione analogica il qualedispone che “qualora a seguito di un periodo di affidamento ilminore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato inaffidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia ècomunque tutelata se rispondente all interesse del minore lacontinuità delle positive relazioni socio affettive consolidatesidurante l affidamento”.La norma si riferisce esclusivamente all affidamento extrafamiliare disposto dall art. 4 medesima legge e non all affidamentopreadottivo poiché la ratio di tale previsione a differenza di quella5 di 12* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/2023relativa all affidamento preadottivo è costituita dall esigenza ditutelare quei minori che a causa del lungo protrarsi dell affidamentoextra familiare per il permanere della situazione di inidoneità deigenitori biologici hanno ormai instaurato una significativa relazioneaffettiva con i soggetti che di essi si sono occupati per rilevantiperiodi temporali * 9 dicembre 2022 n. 36092 v. anche in arg.* 28 settembre 2023 n. 27522 . * è chiaramente ispirata alprincipio — posto dall art. 3 della * di * * del 20novembre 1898 — secondo il quale in tutte le decisioni relative aifanciulli il loro miglior interesse deve essere una considerazionepreminente.Il legislatore nazionale nella consapevolezza che la relazionefamiliare è qualcosa di più e di più ampio della mera filiazionebiologica e del fatto che in essa possono rilevare anche legami nonfondati sul vincolo biologico ha previsto specifiche forme di tutelaper una tipologia di relazione fondata non già sulla procreazione masull accoglienza del minore e sulla continuità della convivenzaconnotata dalla assistenza materiale e morale che si instaura aseguito del provvedimento di affidamento la norma tutela quindiun legame tra soggetti non consanguinei non meramente de factoma fondato su una chiara base normativa art. 4 legge 183/1984affidamento cui si accompagna la convivenza e la continuità dellarelazione e sempre che il suo mantenimento corrisponda all interessedel minore.Si tratta di una garanzia sostanziale che riceve tutela tramite tregaranzie processuali a il giudice per adottare le decisioni sullatutela della continuità affettiva commi 5 bis e ter dell art. 4 dellalegge 184/1983 tiene conto anche delle valutazioni documentatedei servizi sociali b il giudice procede all ascolto del minore cl affidatario o l eventuale famiglia collocataria devono essereconvocati a pena di nullità nei procedimenti civili in materia di6 di 12* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/2023responsabilità genitoriale di affidamento e di adattabilità relativi alminore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scrittenell interesse del minore art. 5 comma 1 della legge 184/1983 .Deve qui osservarsi che questa Corte ha già intrepretato lagaranzia processuale sub c in senso restrittivo affermando chel obbligo di convocazione è riferito esclusivamente all affidamentoextrafamiliare disposto ex art. 4 della medesima legge e nonall affidamento preadottivo * n. 9456 del 09/04/2021 e chel obbligo di convocazione non conferisce agli affidatari la qualità diparti dal momento che il nuovo regime giuridico dell affido non incidedirettamente sulla norma art. 336 c.c. che individua i soggettilegittimati ad agire * n. 18542 del 10/07/2019 si veda anche* n. 19007 del 13/06/2022 non massimata .La continuità affettiva viene quindi disegnata dal nostrolegislatore come un diritto dei bambini in affidamento e non già comeun diritto degli adulti a mantenere con loro detta relazione.* punto è ben chiaro al ricorrente il quale afferma chequello “di cui si invoca la tutela non è un diritto dell * De *ma un diritto del minore il quale così come affermato dalla Legge173/2015 nonché dall art. 8 della Cedu ha diritto a essere tutelatoin tutte quelle relazioni affettive che abbiano per lui il carattere dellafamiliarità e stabilità”.Il ricorrente non considera però che in tema di diritti delminore soggetti che sono privi di capacità di agire è la legge cheindica quali sono gli adulti cui è affidata la loro rappresentanza e chesono legittimati ad agire nel loro interesse con la garanzia che inogni caso è assicurato l intervento pubblico art. 336 c.c. .

Ed èsempre la legge che stabilisce le modalità attraverso le quali siaccorda tutela all interno del processo a determinate posizioni diinteresse giuridicamente rilevante.7 di 12* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/2023Il legislatore del 2015 ha operato la scelta di tutelare lacontinuità affettiva tramite le garanzie processuali di cui sopra si èdetto che si aggiungono al quadro generale di azioni a tutela delminore già previste dal nostro sistema ma non lo alterano nei suoiconnotati essenziali che sono poi quelli richiamati dalla stessa Cortedi merito la quale ricorda che la protezione degli interessi delminore è affidata a coloro che esercitano la responsabilitàgenitoriale ai parenti e alla iniziativa del pubblico ministero. * alfine di garantire che ogni adulto che abbia qualche genere diresponsabilità verso il minore agisca nel suo specifico e individualeinteresse cioè si adoperi per porre in essere le condizioni necessariea garantirgli la salute fisica e mentale la sicurezza materiale uninsieme di relazioni interpersonali stabili e non superficialiun adeguata assistenza a sviluppare le sue capacità un ragionevolegrado di libertà e di autodeterminazione crescenti con l età perseguire le sue inclinazioni naturali e le sue aspirazioni in attuazionedi quanto disposto dall art 315 bis c.c..5.1.

Deve quindi escludersi che gli affidatari cioè coloro che sonoformalmente investiti del ruolo ex art. 4 della legge 184/1983abbiano un azione specifica a tutela della “continuità affettiva”poiché la loro posizione è piuttosto quella di soggetti che hanno unruolo importante nel realizzare il miglior interesse del minore e inquanto tali devono avere la possibilità di essere sentiti neiprocedimenti indicati dalla norma interloquire anche tramitememorie e possono anche sollecitare il pubblico intervento sutematiche specifiche che siano a loro conoscenza.Di conseguenza già questo vale ad escludere che applicandoanalogicamente il comma 5 ter dell art 4 cit. possa riconoscersi alsoggetto che è in una relazione di fatto con il minore anche qualorapresentasse caratteristiche analoghe all affidamento una azione pertutelare la continuità affettiva poiché l azione diretta non è8 di 12* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/2023riconoscibile nemmeno in favore di colui che è formalmente chiamatoal ruolo dell affidatario.6. * non vuol dire che manchi nel nostro ordinamentol azione a tutela dell interesse del minore e in via riflessa di quellodell adulto alla continuità affettiva o in genere a tutela delle relazionidi fatto rilevanti e benefiche per il minore e che pertanto si debbaricorrere al meccanismo della analogia il cui presupposto comerecita l art.12 preleggi è che la controversia non possa esseredecisa con una precisa disposizione di legge né può affermarsiche l ordinamento giuridico nazionale non prenda in considerazionegli interessi degli adulti a mantenere la relazione con il minore siapure subordinatamente all interesse di quest ultimo. *l ordinamento opera una scelta su come attuare questa tutelaindividuando i soggetti legittimati a farla valere e cioè in primo luogoi legali rappresentanti del minore i genitori o il tutore ma anche iparenti e soprattutto il pubblico ministero poiché l interesse allaprotezione dei soggetti minori di età è anche un interesse pubblico.Come bene rileva la Corte di merito la circostanza che il De* non sia legittimato a promuovere l azione per tutelare lacontinuità affettiva non comporta un vuoto di tutela poiché le sueistanze hanno valore di sollecitazione dell intervento del pubblicoministero organo deputato a far valere l interesse del minore nellesedi proprie che nella fattispecie ha effettivamente adottato unainiziativa a sua tutela.* ordinamento nazionale la tutela dei legami analoghi aquello dedotto dal ricorrente non assisiti da rapporto biologico néda rapporto giudico è attuata non già accordando azione achiunque non consanguineo sia entrato in relazione con il minorema per il tramite dell iniziativa del pubblico ministero come già laCorte costituzionale ha affermato nel caso in cui si faccia valerel interesse del minore e mantenere la relazione con il genitore sociale9 di 12* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/2023 il partner del genitore legale non legato da vincoli giuridici con ilminore .La Corte costituzionale con sentenza 20 ottobre 2016 n. 225in questa occasione ha rimarcato che “la interruzione ingiustificatada parte di uno o di entrambi i genitori in contrasto con l interessedel minore di un rapporto significativo da quest ultimo instaurato eintrattenuto con soggetti che non siano parenti è riconducibile allaipotesi di condotta del genitore comunque pregiudizievole al figlioin relazione alla quale l art. 333 dello stesso codice già consente algiudice di adottare i provvedimenti convenienti nel caso concreto.E ciò su ricorso del pubblico ministero a tanto legittimato dall art.336 cod. civ. anche su sollecitazione dell adulto non parentecoinvolto nel rapporto in questione”.* è esattamente la posizione espressa dalla Corte dimerito la quale ha ricordato al De * che egli non ha alcunaazione diretta per fare valere l interesse del minore alla continuitàfamiliare e che sulla denunciata condotta pregiudizievole chesarebbe stata tenuta dal genitore nei confronti del minore ** anche per avere interrotto i rapporti con il De * èintervenuto il pubblico ministero che ha iscritto un procedimento pervalutare l adozione dei provvedimenti a tutela del minore ex artt.330 e segg. c.c..

Peraltro la stessa Corte di merito nelprovvedimento oggi impugnato non ha mancato di valutareincindeter tantum l interesse del minore esaminando le relazioni deiservizi sociali sulla condizione del minore corredate dalle relazionidei professionisti neuropsichiatri infantili e psicoterapeuti che loseguono ove è riferito il fatto che il minore “avesse dapprima resoad alcuni docenti dichiarazioni del contenuto analogo a quelleriportate dal De * per poi ritrattare e dichiarare di essere statoda questi “manipolato” e di avere temuto per l incolumità dellapropria madre per mano dello stesso De *10 di 12* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/20237.

In conclusione e quale sintesi dei principi sopra richiamatideve affermarsi che a In tema di minori d età che abbianointrattenuto relazioni affettive con persone che non siano legate davincoli biologici il loro mantenimento è consentito ai sensi dell art.4 della legge 184/1983 comma 5 ter ed è un diritto dei minori inaffidamento extrafamiliare diritto che riceve tutela nei modi e nelleforme previsti dalla legge e segnatamente tramite l ascolto delminore e tramite le garanzie processuali di cui all art. 5 comma 1della legge 184/1983 b gli affidatari non sono legittimati ad agireper chiedere il mantenimento della continuità affettiva né — amaggior ragione — sono legittimati ad agire coloro che non investitida un formale provvedimento di affidamento alleghino lasussistenza di un mero rapporto de facto con il minore c ilmantenimento della continuità delle positive relazioni socio affettiveconsolidatesi durante l affidamento extrafamiliare è subordinato allavalutazione in concreto della sua rispondenza al miglior interessedel minore d la interruzione ingiustificata da parte di chi esercitasul minore responsabilità parentali dei rapporti di fatto significativiinstaurati dal minore con soggetti non legati da consanguineità èriconducibile alla ipotesi di condotta pregiudizievole di cui all art 333c.c. in relazione alla quale se accertata il giudice su istanza deisoggetti indicati nell art 336 c.c. può adottare i provvedimenticonvenienti nell interesse del minore e i soggetti non compresinell elenco contenuto nell art. 336 c.c. possono tuttavia sollecitarea tutela dei diritti e degli interessi del minore l iniziativa del pubblicoministero.Ne consegue alla luce dei principi menzionati il rigetto delricorso.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoMINORI ** *** * ConsigliereDIRITTO ** * Consigliere * CC* * Consigliere* E. A. * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11762/2023 * proposto da[OSCURATO:PERSONA] * * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* N. 13 presso lo studio dell avvocato * * chelo rappresenta e difende ricorrente[OSCURATO:PERSONA]* * * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* * 20 presso lo studio dell avvocato * *che lo rappresenta e difende controricorrenteavverso il DECRETO della CORTE D APPELLO di ROMA n.51261/2022 depositata il 17/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dalConsigliere * E. A. ** disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/2023RILEVATO CHECome si legge nel decreto impugnato il ricorrente ha chiestol applicazione in via analogica dell art. 4 comma 5 ter della l. 184/83come introdotto dalla legge n. 173/2015 sul diritto alla continuitàaffettiva dei minori in affido familiare deducendo di essere stato perun certo periodo affidatario di fatto del minore * * che erain affidamento preadottivo presso una coppia che l ha poi adottato .* ha poi rappresentato che la famiglia aveva vissuto taluniperiodi di difficoltà a seguito della malattia terminale e la morte delpadre adottivo e durante il lockdown che il minore era quindi statosuo ospite per alcune settimane durante la malattia del padre eper tre mesi durante il lockdown ed egli si era occupato anche disostenere alcune spese nell interesse del bambino e di tenere lenecessarie relazioni con i servizi sociali che successivamente lamadre del bambino gli aveva impedito di mantenere i rapporti conlui mentre d altro canto il minore si lamentava di esseremaltrattato dalla madre.Il Tribunale per i minorenni ha dichiarato l inammissibilità dellasua domanda per difetto di legittimazione.De * ha proposto reclamo alla corte d appello di Romache ha confermato il provvedimento impugnato osservando chemancava un rapporto giuridico di affidamento così che non potevafarsi applicazione diretta dell art. 4 della legge 183/1984 comeintrodotto dalla legge 173/2015 quanto all applicazione analogicaosservava che la decisione sulle frequentazioni dei minori èappannaggio degli esercenti la responsabilità genitoriale pur con ilcontrollo pubblico sulla eventuale sussistenza di comportamentipregiudizievoli che in questo caso il pubblico ministero minorile siera fatto carico della segnalazione di maltrattamenti e dicomportamenti non conformi all interesse del minore promuovendouna procedura ai sensi dell art. 330 c.c. sicché non vi era stato il2 di 12* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/2023vuoto di tutela denunciato dal ricorrente.

La Corte di merito haconcluso osservando che “Al di fuori di quanto sopra non sussisteinvece per quanto detto un interesse giuridicamente apprezzabiledi un terzo estraneo al rapporto parentale o a quello di affidamentoespressamente preso in considerazione dalla norma a frequentareun minore senza il consenso degli esercenti la responsabilitàgenitoriale”.Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso De *affidandosi a quattro motivi.

Si è costituita resistendo concontroricorso * * * madre del minore che ha anchedepositato memoria.La causa è stata trattata all udienza camerale non partecipata del15 novembre 2023.RITENUTO CHE1.

Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione efalsa applicazione dell art. 12 comma 2 delle preleggi.

Il ricorrentededuce che la Corte d Appello di Roma avrebbe dovuto valutarepreliminarmente se la legge invocata fosse potenzialmente idoneaa disciplinare la fattispecie de qua facendo una valutazione dicarattere interpretativo e di applicabilità della norma indicata dalricorrente in quanto compatibile al caso concreto e non di merito.Deduce altresì che affermando che l applicazione in via analogicasarebbe inapplicabile perché contraria all interesse del minore laCorte d Appello è incorsa in un erronea interpretazione dell art.12comma secondo delle preleggi.

La Corte di merito avrebbe dovutoin via preliminare valutare l applicabilità in via analogica della legge173/2015 al caso de quo prima di arrivare ad un rigetto nel meritodella domanda adducendo magari che la ripresa dei rapporti con ilminore in base alla norma richiamata non fosse corrispondente alsuperiore interesse del minore.3 di 12* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/20232.

Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione efalsa applicazione della legge n. 173/2015 sulla c.d. continuitàaffettiva.

Il ricorrente in via preliminare ribadisce nuovamente di nonavere mai affermato di avere i requisiti previsti dalla legge 173/2015tanto da chiederne non l applicazione tout cout ma l applicazione invia analogica. * che il diritto per il quale ha invocato una tutelaè un diritto del minore il quale — così come affermato dalla legge n.173/2015 nonché dall art. 8 della CEDU — ha diritto a essere tutelatoin tutte quelle relazioni affettive che abbiano per lui il carattere dellafamiliarità e della stabilità.

Non a caso egli invoca l applicazione dellalegge sulla continuità affettiva poiché la norma richiamata riconoscevalore giuridico a un qualcosa di intangibile ovvero ai legamiinterpersonali significativi approntando una specifica forma ditutela sebbene circoscritta a una determinata fattispecie ovveroquella relativa ai rapporti tra i minori e le coppie affidatarie.

Deduceche la Corte d appello avrebbe dovuto preliminarmente valutare iltipo di relazione esistente con il minore e se questa relazione fossemeritevole di essere tutelata in virtù del “supremo interesse delminore”.3.

Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione ofalsa applicazione dell art.8 della * Il ricorrente deduce chehanno errato entrambi i giudici di merito affermando che egli nonabbia alcun interesse giuridicamente apprezzabile dal punto di vistasostanziale interesse che trova una tutela sul piano processualeinterno.

Tale affermazione è palesemente infondata e contraria aquanto stabilito dall art. 8 della CEDU violazione che si ravvisa siarelativamente alla posizione del minore che del ricorrente.

Infatti lagiurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell * haaffermato che è applicabile l art.8 della CEDU anche allorquandoesista un legame familiare solo di fatto.4 di 12* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/20234.

Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione ofalsa applicazione dell art.13 della * Il ricorrente deduce che laconclusione della Corte d appello di Roma è erronea nella parte in cuiafferma che non esiste un interesse giuridicamente rilevante di unterzo estraneo a frequentare un minore senza il consenso degliesercenti la responsabilità genitoriale.

Tale affermazione contrastasia con l art. 8 della CEDU che con l art.13 della CEDU il qualesancisce un principio fondamentale secondo cui “Ogni persona i cuidiritti e le cui libertà riconosciuti nella presente * sianostati violati ha diritto ad un ricorso effettivo davanti a un istanzanazionale”.5. i motivi che possono esaminarsi congiuntamente perchétra loro connessi e sono infondati.il legislatore italiano ha enunciato nel titolo della legge n.173/2015 il diritto dei bambini e delle bambine in affido familiarealla salvaguardia della continuità affettiva nel quadro dei rapportitra il procedimento di adozione e quello di affidamento familiaremodificando e integrando la legge 4 maggio 1983 n. 184 e riferendola tutela alla posizione del minore piuttosto che a quella degli adultiche con lui intessono legami.È stato quindi introdotto nell art. 4 della legge 184/1983 ilcomma 5 ter di cui si chiede l applicazione analogica il qualedispone che “qualora a seguito di un periodo di affidamento ilminore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato inaffidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia ècomunque tutelata se rispondente all interesse del minore lacontinuità delle positive relazioni socio affettive consolidatesidurante l affidamento”.La norma si riferisce esclusivamente all affidamento extrafamiliare disposto dall art. 4 medesima legge e non all affidamentopreadottivo poiché la ratio di tale previsione a differenza di quella5 di 12* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/2023relativa all affidamento preadottivo è costituita dall esigenza ditutelare quei minori che a causa del lungo protrarsi dell affidamentoextra familiare per il permanere della situazione di inidoneità deigenitori biologici hanno ormai instaurato una significativa relazioneaffettiva con i soggetti che di essi si sono occupati per rilevantiperiodi temporali * 9 dicembre 2022 n. 36092 v. anche in arg.* 28 settembre 2023 n. 27522 . * è chiaramente ispirata alprincipio — posto dall art. 3 della * di * * del 20novembre 1898 — secondo il quale in tutte le decisioni relative aifanciulli il loro miglior interesse deve essere una considerazionepreminente.Il legislatore nazionale nella consapevolezza che la relazionefamiliare è qualcosa di più e di più ampio della mera filiazionebiologica e del fatto che in essa possono rilevare anche legami nonfondati sul vincolo biologico ha previsto specifiche forme di tutelaper una tipologia di relazione fondata non già sulla procreazione masull accoglienza del minore e sulla continuità della convivenzaconnotata dalla assistenza materiale e morale che si instaura aseguito del provvedimento di affidamento la norma tutela quindiun legame tra soggetti non consanguinei non meramente de factoma fondato su una chiara base normativa art. 4 legge 183/1984affidamento cui si accompagna la convivenza e la continuità dellarelazione e sempre che il suo mantenimento corrisponda all interessedel minore.Si tratta di una garanzia sostanziale che riceve tutela tramite tregaranzie processuali a il giudice per adottare le decisioni sullatutela della continuità affettiva commi 5 bis e ter dell art. 4 dellalegge 184/1983 tiene conto anche delle valutazioni documentatedei servizi sociali b il giudice procede all ascolto del minore cl affidatario o l eventuale famiglia collocataria devono essereconvocati a pena di nullità nei procedimenti civili in materia di6 di 12* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/2023responsabilità genitoriale di affidamento e di adattabilità relativi alminore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scrittenell interesse del minore art. 5 comma 1 della legge 184/1983 .Deve qui osservarsi che questa Corte ha già intrepretato lagaranzia processuale sub c in senso restrittivo affermando chel obbligo di convocazione è riferito esclusivamente all affidamentoextrafamiliare disposto ex art. 4 della medesima legge e nonall affidamento preadottivo * n. 9456 del 09/04/2021 e chel obbligo di convocazione non conferisce agli affidatari la qualità diparti dal momento che il nuovo regime giuridico dell affido non incidedirettamente sulla norma art. 336 c.c. che individua i soggettilegittimati ad agire * n. 18542 del 10/07/2019 si veda anche* n. 19007 del 13/06/2022 non massimata .La continuità affettiva viene quindi disegnata dal nostrolegislatore come un diritto dei bambini in affidamento e non già comeun diritto degli adulti a mantenere con loro detta relazione.* punto è ben chiaro al ricorrente il quale afferma chequello “di cui si invoca la tutela non è un diritto dell * De *ma un diritto del minore il quale così come affermato dalla Legge173/2015 nonché dall art. 8 della Cedu ha diritto a essere tutelatoin tutte quelle relazioni affettive che abbiano per lui il carattere dellafamiliarità e stabilità”.Il ricorrente non considera però che in tema di diritti delminore soggetti che sono privi di capacità di agire è la legge cheindica quali sono gli adulti cui è affidata la loro rappresentanza e chesono legittimati ad agire nel loro interesse con la garanzia che inogni caso è assicurato l intervento pubblico art. 336 c.c. .

Ed èsempre la legge che stabilisce le modalità attraverso le quali siaccorda tutela all interno del processo a determinate posizioni diinteresse giuridicamente rilevante.7 di 12* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/2023Il legislatore del 2015 ha operato la scelta di tutelare lacontinuità affettiva tramite le garanzie processuali di cui sopra si èdetto che si aggiungono al quadro generale di azioni a tutela delminore già previste dal nostro sistema ma non lo alterano nei suoiconnotati essenziali che sono poi quelli richiamati dalla stessa Cortedi merito la quale ricorda che la protezione degli interessi delminore è affidata a coloro che esercitano la responsabilitàgenitoriale ai parenti e alla iniziativa del pubblico ministero. * alfine di garantire che ogni adulto che abbia qualche genere diresponsabilità verso il minore agisca nel suo specifico e individualeinteresse cioè si adoperi per porre in essere le condizioni necessariea garantirgli la salute fisica e mentale la sicurezza materiale uninsieme di relazioni interpersonali stabili e non superficialiun adeguata assistenza a sviluppare le sue capacità un ragionevolegrado di libertà e di autodeterminazione crescenti con l età perseguire le sue inclinazioni naturali e le sue aspirazioni in attuazionedi quanto disposto dall art 315 bis c.c..5.1.

Deve quindi escludersi che gli affidatari cioè coloro che sonoformalmente investiti del ruolo ex art. 4 della legge 184/1983abbiano un azione specifica a tutela della “continuità affettiva”poiché la loro posizione è piuttosto quella di soggetti che hanno unruolo importante nel realizzare il miglior interesse del minore e inquanto tali devono avere la possibilità di essere sentiti neiprocedimenti indicati dalla norma interloquire anche tramitememorie e possono anche sollecitare il pubblico intervento sutematiche specifiche che siano a loro conoscenza.Di conseguenza già questo vale ad escludere che applicandoanalogicamente il comma 5 ter dell art 4 cit. possa riconoscersi alsoggetto che è in una relazione di fatto con il minore anche qualorapresentasse caratteristiche analoghe all affidamento una azione pertutelare la continuità affettiva poiché l azione diretta non è8 di 12* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/2023riconoscibile nemmeno in favore di colui che è formalmente chiamatoal ruolo dell affidatario.6. * non vuol dire che manchi nel nostro ordinamentol azione a tutela dell interesse del minore e in via riflessa di quellodell adulto alla continuità affettiva o in genere a tutela delle relazionidi fatto rilevanti e benefiche per il minore e che pertanto si debbaricorrere al meccanismo della analogia il cui presupposto comerecita l art.12 preleggi è che la controversia non possa esseredecisa con una precisa disposizione di legge né può affermarsiche l ordinamento giuridico nazionale non prenda in considerazionegli interessi degli adulti a mantenere la relazione con il minore siapure subordinatamente all interesse di quest ultimo. *l ordinamento opera una scelta su come attuare questa tutelaindividuando i soggetti legittimati a farla valere e cioè in primo luogoi legali rappresentanti del minore i genitori o il tutore ma anche iparenti e soprattutto il pubblico ministero poiché l interesse allaprotezione dei soggetti minori di età è anche un interesse pubblico.Come bene rileva la Corte di merito la circostanza che il De* non sia legittimato a promuovere l azione per tutelare lacontinuità affettiva non comporta un vuoto di tutela poiché le sueistanze hanno valore di sollecitazione dell intervento del pubblicoministero organo deputato a far valere l interesse del minore nellesedi proprie che nella fattispecie ha effettivamente adottato unainiziativa a sua tutela.* ordinamento nazionale la tutela dei legami analoghi aquello dedotto dal ricorrente non assisiti da rapporto biologico néda rapporto giudico è attuata non già accordando azione achiunque non consanguineo sia entrato in relazione con il minorema per il tramite dell iniziativa del pubblico ministero come già laCorte costituzionale ha affermato nel caso in cui si faccia valerel interesse del minore e mantenere la relazione con il genitore sociale9 di 12* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/2023 il partner del genitore legale non legato da vincoli giuridici con ilminore .La Corte costituzionale con sentenza 20 ottobre 2016 n. 225in questa occasione ha rimarcato che “la interruzione ingiustificatada parte di uno o di entrambi i genitori in contrasto con l interessedel minore di un rapporto significativo da quest ultimo instaurato eintrattenuto con soggetti che non siano parenti è riconducibile allaipotesi di condotta del genitore comunque pregiudizievole al figlioin relazione alla quale l art. 333 dello stesso codice già consente algiudice di adottare i provvedimenti convenienti nel caso concreto.E ciò su ricorso del pubblico ministero a tanto legittimato dall art.336 cod. civ. anche su sollecitazione dell adulto non parentecoinvolto nel rapporto in questione”.* è esattamente la posizione espressa dalla Corte dimerito la quale ha ricordato al De * che egli non ha alcunaazione diretta per fare valere l interesse del minore alla continuitàfamiliare e che sulla denunciata condotta pregiudizievole chesarebbe stata tenuta dal genitore nei confronti del minore ** anche per avere interrotto i rapporti con il De * èintervenuto il pubblico ministero che ha iscritto un procedimento pervalutare l adozione dei provvedimenti a tutela del minore ex artt.330 e segg. c.c..

Peraltro la stessa Corte di merito nelprovvedimento oggi impugnato non ha mancato di valutareincindeter tantum l interesse del minore esaminando le relazioni deiservizi sociali sulla condizione del minore corredate dalle relazionidei professionisti neuropsichiatri infantili e psicoterapeuti che loseguono ove è riferito il fatto che il minore “avesse dapprima resoad alcuni docenti dichiarazioni del contenuto analogo a quelleriportate dal De * per poi ritrattare e dichiarare di essere statoda questi “manipolato” e di avere temuto per l incolumità dellapropria madre per mano dello stesso De *10 di 12* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/20237.

In conclusione e quale sintesi dei principi sopra richiamatideve affermarsi che a In tema di minori d età che abbianointrattenuto relazioni affettive con persone che non siano legate davincoli biologici il loro mantenimento è consentito ai sensi dell art.4 della legge 184/1983 comma 5 ter ed è un diritto dei minori inaffidamento extrafamiliare diritto che riceve tutela nei modi e nelleforme previsti dalla legge e segnatamente tramite l ascolto delminore e tramite le garanzie processuali di cui all art. 5 comma 1della legge 184/1983 b gli affidatari non sono legittimati ad agireper chiedere il mantenimento della continuità affettiva né — amaggior ragione — sono legittimati ad agire coloro che non investitida un formale provvedimento di affidamento alleghino lasussistenza di un mero rapporto de facto con il minore c ilmantenimento della continuità delle positive relazioni socio affettiveconsolidatesi durante l affidamento extrafamiliare è subordinato allavalutazione in concreto della sua rispondenza al miglior interessedel minore d la interruzione ingiustificata da parte di chi esercitasul minore responsabilità parentali dei rapporti di fatto significativiinstaurati dal minore con soggetti non legati da consanguineità èriconducibile alla ipotesi di condotta pregiudizievole di cui all art 333c.c. in relazione alla quale se accertata il giudice su istanza deisoggetti indicati nell art 336 c.c. può adottare i provvedimenticonvenienti nell interesse del minore e i soggetti non compresinell elenco contenuto nell art. 336 c.c. possono tuttavia sollecitarea tutela dei diritti e degli interessi del minore l iniziativa del pubblicoministero.Ne consegue alla luce dei principi menzionati il rigetto delricorso.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo. *11 di 12* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/2023Rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento in favore dellacontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida ineuro 4.000 00 per compensi euro 200 00 per spese nondocumentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento da parte del ricorrente principaledell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale/ricorso incidentale a norma delcomma 1 bis dello stesso articolo 13 se dovuto.

Dispone che incaso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma perfinalità di informazione scientifica su riviste giuridiche supportielettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessal indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle partiriportati nella ordinanza.Così deciso in Roma il 15/11/2023.Il Presidente12 di 12* **11 di 12* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/2023Rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento in favore dellacontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida ineuro 4.000 00 per compensi euro 200 00 per spese nondocumentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento da parte del ricorrente principaledell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale/ricorso incidentale a norma delcomma 1 bis dello stesso articolo 13 se dovuto.

Dispone che incaso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma perfinalità di informazione scientifica su riviste giuridiche supportielettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessal indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle partiriportati nella ordinanza.Così deciso in Roma il 15/11/2023.Il Presidente12 di 12* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoMINORI ** *** * ConsigliereDIRITTO ** * Consigliere * CC* * Consigliere* E. A. * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11762/2023 * proposto da[OSCURATO:PERSONA] * * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* N. 13 presso lo studio dell avvocato * * chelo rappresenta e difende ricorrente[OSCURATO:PERSONA]* * * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* * 20 presso lo studio dell avvocato * *che lo rappresenta e difende controricorrenteavverso il DECRETO della CORTE D APPELLO di ROMA n.51261/2022 depositata il 17/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dalConsigliere * E. A. ** disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/2023RILEVATO CHECome si legge nel decreto impugnato il ricorrente ha chiestol applicazione in via analogica dell art. 4 comma 5 ter della l. 184/83come introdotto dalla legge n. 173/2015 sul diritto alla continuitàaffettiva dei minori in affido familiare deducendo di essere stato perun certo periodo affidatario di fatto del minore * * che erain affidamento preadottivo presso una coppia che l ha poi adottato .* ha poi rappresentato che la famiglia aveva vissuto taluniperiodi di difficoltà a seguito della malattia terminale e la morte delpadre adottivo e durante il lockdown che il minore era quindi statosuo ospite per alcune settimane durante la malattia del padre eper tre mesi durante il lockdown ed egli si era occupato anche disostenere alcune spese nell interesse del bambino e di tenere lenecessarie relazioni con i servizi sociali che successivamente lamadre del bambino gli aveva impedito di mantenere i rapporti conlui mentre d altro canto il minore si lamentava di esseremaltrattato dalla madre.Il Tribunale per i minorenni ha dichiarato l inammissibilità dellasua domanda per difetto di legittimazione.De * ha proposto reclamo alla corte d appello di Romache ha confermato il provvedimento impugnato osservando chemancava un rapporto giuridico di affidamento così che non potevafarsi applicazione diretta dell art. 4 della legge 183/1984 comeintrodotto dalla legge 173/2015 quanto all applicazione analogicaosservava che la decisione sulle frequentazioni dei minori èappannaggio degli esercenti la responsabilità genitoriale pur con ilcontrollo pubblico sulla eventuale sussistenza di comportamentipregiudizievoli che in questo caso il pubblico ministero minorile siera fatto carico della segnalazione di maltrattamenti e dicomportamenti non conformi all interesse del minore promuovendouna procedura ai sensi dell art. 330 c.c. sicché non vi era stato il2 di 12* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/2023vuoto di tutela denunciato dal ricorrente. La Corte di merito haconcluso osservando che “Al di fuori di quanto sopra non sussisteinvece per quanto detto un interesse giuridicamente apprezzabiledi un terzo estraneo al rapporto parentale o a quello di affidamentoespressamente preso in considerazione dalla norma a frequentareun minore senza il consenso degli esercenti la responsabilitàgenitoriale”.Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso De *affidandosi a quattro motivi. Si è costituita resistendo concontroricorso * * * madre del minore che ha anchedepositato memoria.La causa è stata trattata all udienza camerale non partecipata del15 novembre 2023.RITENUTO CHE1. Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione efalsa applicazione dell art. 12 comma 2 delle preleggi. Il ricorrentededuce che la Corte d Appello di Roma avrebbe dovuto valutarepreliminarmente se la legge invocata fosse potenzialmente idoneaa disciplinare la fattispecie de qua facendo una valutazione dicarattere interpretativo e di applicabilità della norma indicata dalricorrente in quanto compatibile al caso concreto e non di merito.Deduce altresì che affermando che l applicazione in via analogicasarebbe inapplicabile perché contraria all interesse del minore laCorte d Appello è incorsa in un erronea interpretazione dell art.12comma secondo delle preleggi. La Corte di merito avrebbe dovutoin via preliminare valutare l applicabilità in via analogica della legge173/2015 al caso de quo prima di arrivare ad un rigetto nel meritodella domanda adducendo magari che la ripresa dei rapporti con ilminore in base alla norma richiamata non fosse corrispondente alsuperiore interesse del minore.3 di 12* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/20232. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione efalsa applicazione della legge n. 173/2015 sulla c.d. continuitàaffettiva. Il ricorrente in via preliminare ribadisce nuovamente di nonavere mai affermato di avere i requisiti previsti dalla legge 173/2015tanto da chiederne non l applicazione tout cout ma l applicazione invia analogica. * che il diritto per il quale ha invocato una tutelaè un diritto del minore il quale — così come affermato dalla legge n.173/2015 nonché dall art. 8 della CEDU — ha diritto a essere tutelatoin tutte quelle relazioni affettive che abbiano per lui il carattere dellafamiliarità e della stabilità. Non a caso egli invoca l applicazione dellalegge sulla continuità affettiva poiché la norma richiamata riconoscevalore giuridico a un qualcosa di intangibile ovvero ai legamiinterpersonali significativi approntando una specifica forma ditutela sebbene circoscritta a una determinata fattispecie ovveroquella relativa ai rapporti tra i minori e le coppie affidatarie. Deduceche la Corte d appello avrebbe dovuto preliminarmente valutare iltipo di relazione esistente con il minore e se questa relazione fossemeritevole di essere tutelata in virtù del “supremo interesse delminore”.3. Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione ofalsa applicazione dell art.8 della * Il ricorrente deduce chehanno errato entrambi i giudici di merito affermando che egli nonabbia alcun interesse giuridicamente apprezzabile dal punto di vistasostanziale interesse che trova una tutela sul piano processualeinterno. Tale affermazione è palesemente infondata e contraria aquanto stabilito dall art. 8 della CEDU violazione che si ravvisa siarelativamente alla posizione del minore che del ricorrente. Infatti lagiurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell * haaffermato che è applicabile l art.8 della CEDU anche allorquandoesista un legame familiare solo di fatto.4 di 12* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/20234. Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione ofalsa applicazione dell art.13 della * Il ricorrente deduce che laconclusione della Corte d appello di Roma è erronea nella parte in cuiafferma che non esiste un interesse giuridicamente rilevante di unterzo estraneo a frequentare un minore senza il consenso degliesercenti la responsabilità genitoriale. Tale affermazione contrastasia con l art. 8 della CEDU che con l art.13 della CEDU il qualesancisce un principio fondamentale secondo cui “Ogni persona i cuidiritti e le cui libertà riconosciuti nella presente * sianostati violati ha diritto ad un ricorso effettivo davanti a un istanzanazionale”.5. i motivi che possono esaminarsi congiuntamente perchétra loro connessi e sono infondati.il legislatore italiano ha enunciato nel titolo della legge n.173/2015 il diritto dei bambini e delle bambine in affido familiarealla salvaguardia della continuità affettiva nel quadro dei rapportitra il procedimento di adozione e quello di affidamento familiaremodificando e integrando la legge 4 maggio 1983 n. 184 e riferendola tutela alla posizione del minore piuttosto che a quella degli adultiche con lui intessono legami.È stato quindi introdotto nell art. 4 della legge 184/1983 ilcomma 5 ter di cui si chiede l applicazione analogica il qualedispone che “qualora a seguito di un periodo di affidamento ilminore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato inaffidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia ècomunque tutelata se rispondente all interesse del minore lacontinuità delle positive relazioni socio affettive consolidatesidurante l affidamento”.La norma si riferisce esclusivamente all affidamento extrafamiliare disposto dall art. 4 medesima legge e non all affidamentopreadottivo poiché la ratio di tale previsione a differenza di quella5 di 12* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/2023relativa all affidamento preadottivo è costituita dall esigenza ditutelare quei minori che a causa del lungo protrarsi dell affidamentoextra familiare per il permanere della situazione di inidoneità deigenitori biologici hanno ormai instaurato una significativa relazioneaffettiva con i soggetti che di essi si sono occupati per rilevantiperiodi temporali * 9 dicembre 2022 n. 36092 v. anche in arg.* 28 settembre 2023 n. 27522 . * è chiaramente ispirata alprincipio — posto dall art. 3 della * di * * del 20novembre 1898 — secondo il quale in tutte le decisioni relative aifanciulli il loro miglior interesse deve essere una considerazionepreminente.Il legislatore nazionale nella consapevolezza che la relazionefamiliare è qualcosa di più e di più ampio della mera filiazionebiologica e del fatto che in essa possono rilevare anche legami nonfondati sul vincolo biologico ha previsto specifiche forme di tutelaper una tipologia di relazione fondata non già sulla procreazione masull accoglienza del minore e sulla continuità della convivenzaconnotata dalla assistenza materiale e morale che si instaura aseguito del provvedimento di affidamento la norma tutela quindiun legame tra soggetti non consanguinei non meramente de factoma fondato su una chiara base normativa art. 4 legge 183/1984affidamento cui si accompagna la convivenza e la continuità dellarelazione e sempre che il suo mantenimento corrisponda all interessedel minore.Si tratta di una garanzia sostanziale che riceve tutela tramite tregaranzie processuali a il giudice per adottare le decisioni sullatutela della continuità affettiva commi 5 bis e ter dell art. 4 dellalegge 184/1983 tiene conto anche delle valutazioni documentatedei servizi sociali b il giudice procede all ascolto del minore cl affidatario o l eventuale famiglia collocataria devono essereconvocati a pena di nullità nei procedimenti civili in materia di6 di 12* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/2023responsabilità genitoriale di affidamento e di adattabilità relativi alminore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scrittenell interesse del minore art. 5 comma 1 della legge 184/1983 .Deve qui osservarsi che questa Corte ha già intrepretato lagaranzia processuale sub c in senso restrittivo affermando chel obbligo di convocazione è riferito esclusivamente all affidamentoextrafamiliare disposto ex art. 4 della medesima legge e nonall affidamento preadottivo * n. 9456 del 09/04/2021 e chel obbligo di convocazione non conferisce agli affidatari la qualità diparti dal momento che il nuovo regime giuridico dell affido non incidedirettamente sulla norma art. 336 c.c. che individua i soggettilegittimati ad agire * n. 18542 del 10/07/2019 si veda anche* n. 19007 del 13/06/2022 non massimata .La continuità affettiva viene quindi disegnata dal nostrolegislatore come un diritto dei bambini in affidamento e non già comeun diritto degli adulti a mantenere con loro detta relazione.* punto è ben chiaro al ricorrente il quale afferma chequello “di cui si invoca la tutela non è un diritto dell * De *ma un diritto del minore il quale così come affermato dalla Legge173/2015 nonché dall art. 8 della Cedu ha diritto a essere tutelatoin tutte quelle relazioni affettive che abbiano per lui il carattere dellafamiliarità e stabilità”.Il ricorrente non considera però che in tema di diritti delminore soggetti che sono privi di capacità di agire è la legge cheindica quali sono gli adulti cui è affidata la loro rappresentanza e chesono legittimati ad agire nel loro interesse con la garanzia che inogni caso è assicurato l intervento pubblico art. 336 c.c. . Ed èsempre la legge che stabilisce le modalità attraverso le quali siaccorda tutela all interno del processo a determinate posizioni diinteresse giuridicamente rilevante.7 di 12* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/2023Il legislatore del 2015 ha operato la scelta di tutelare lacontinuità affettiva tramite le garanzie processuali di cui sopra si èdetto che si aggiungono al quadro generale di azioni a tutela delminore già previste dal nostro sistema ma non lo alterano nei suoiconnotati essenziali che sono poi quelli richiamati dalla stessa Cortedi merito la quale ricorda che la protezione degli interessi delminore è affidata a coloro che esercitano la responsabilitàgenitoriale ai parenti e alla iniziativa del pubblico ministero. * alfine di garantire che ogni adulto che abbia qualche genere diresponsabilità verso il minore agisca nel suo specifico e individualeinteresse cioè si adoperi per porre in essere le condizioni necessariea garantirgli la salute fisica e mentale la sicurezza materiale uninsieme di relazioni interpersonali stabili e non superficialiun adeguata assistenza a sviluppare le sue capacità un ragionevolegrado di libertà e di autodeterminazione crescenti con l età perseguire le sue inclinazioni naturali e le sue aspirazioni in attuazionedi quanto disposto dall art 315 bis c.c..5.1. Deve quindi escludersi che gli affidatari cioè coloro che sonoformalmente investiti del ruolo ex art. 4 della legge 184/1983abbiano un azione specifica a tutela della “continuità affettiva”poiché la loro posizione è piuttosto quella di soggetti che hanno unruolo importante nel realizzare il miglior interesse del minore e inquanto tali devono avere la possibilità di essere sentiti neiprocedimenti indicati dalla norma interloquire anche tramitememorie e possono anche sollecitare il pubblico intervento sutematiche specifiche che siano a loro conoscenza.Di conseguenza già questo vale ad escludere che applicandoanalogicamente il comma 5 ter dell art 4 cit. possa riconoscersi alsoggetto che è in una relazione di fatto con il minore anche qualorapresentasse caratteristiche analoghe all affidamento una azione pertutelare la continuità affettiva poiché l azione diretta non è8 di 12* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/2023riconoscibile nemmeno in favore di colui che è formalmente chiamatoal ruolo dell affidatario.6. * non vuol dire che manchi nel nostro ordinamentol azione a tutela dell interesse del minore e in via riflessa di quellodell adulto alla continuità affettiva o in genere a tutela delle relazionidi fatto rilevanti e benefiche per il minore e che pertanto si debbaricorrere al meccanismo della analogia il cui presupposto comerecita l art.12 preleggi è che la controversia non possa esseredecisa con una precisa disposizione di legge né può affermarsiche l ordinamento giuridico nazionale non prenda in considerazionegli interessi degli adulti a mantenere la relazione con il minore siapure subordinatamente all interesse di quest ultimo. *l ordinamento opera una scelta su come attuare questa tutelaindividuando i soggetti legittimati a farla valere e cioè in primo luogoi legali rappresentanti del minore i genitori o il tutore ma anche iparenti e soprattutto il pubblico ministero poiché l interesse allaprotezione dei soggetti minori di età è anche un interesse pubblico.Come bene rileva la Corte di merito la circostanza che il De* non sia legittimato a promuovere l azione per tutelare lacontinuità affettiva non comporta un vuoto di tutela poiché le sueistanze hanno valore di sollecitazione dell intervento del pubblicoministero organo deputato a far valere l interesse del minore nellesedi proprie che nella fattispecie ha effettivamente adottato unainiziativa a sua tutela.* ordinamento nazionale la tutela dei legami analoghi aquello dedotto dal ricorrente non assisiti da rapporto biologico néda rapporto giudico è attuata non già accordando azione achiunque non consanguineo sia entrato in relazione con il minorema per il tramite dell iniziativa del pubblico ministero come già laCorte costituzionale ha affermato nel caso in cui si faccia valerel interesse del minore e mantenere la relazione con il genitore sociale9 di 12* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/2023 il partner del genitore legale non legato da vincoli giuridici con ilminore .La Corte costituzionale con sentenza 20 ottobre 2016 n. 225in questa occasione ha rimarcato che “la interruzione ingiustificatada parte di uno o di entrambi i genitori in contrasto con l interessedel minore di un rapporto significativo da quest ultimo instaurato eintrattenuto con soggetti che non siano parenti è riconducibile allaipotesi di condotta del genitore comunque pregiudizievole al figlioin relazione alla quale l art. 333 dello stesso codice già consente algiudice di adottare i provvedimenti convenienti nel caso concreto.E ciò su ricorso del pubblico ministero a tanto legittimato dall art.336 cod. civ. anche su sollecitazione dell adulto non parentecoinvolto nel rapporto in questione”.* è esattamente la posizione espressa dalla Corte dimerito la quale ha ricordato al De * che egli non ha alcunaazione diretta per fare valere l interesse del minore alla continuitàfamiliare e che sulla denunciata condotta pregiudizievole chesarebbe stata tenuta dal genitore nei confronti del minore ** anche per avere interrotto i rapporti con il De * èintervenuto il pubblico ministero che ha iscritto un procedimento pervalutare l adozione dei provvedimenti a tutela del minore ex artt.330 e segg. c.c.. Peraltro la stessa Corte di merito nelprovvedimento oggi impugnato non ha mancato di valutareincindeter tantum l interesse del minore esaminando le relazioni deiservizi sociali sulla condizione del minore corredate dalle relazionidei professionisti neuropsichiatri infantili e psicoterapeuti che loseguono ove è riferito il fatto che il minore “avesse dapprima resoad alcuni docenti dichiarazioni del contenuto analogo a quelleriportate dal De * per poi ritrattare e dichiarare di essere statoda questi “manipolato” e di avere temuto per l incolumità dellapropria madre per mano dello stesso De *10 di 12* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/20237. In conclusione e quale sintesi dei principi sopra richiamatideve affermarsi che a In tema di minori d età che abbianointrattenuto relazioni affettive con persone che non siano legate davincoli biologici il loro mantenimento è consentito ai sensi dell art.4 della legge 184/1983 comma 5 ter ed è un diritto dei minori inaffidamento extrafamiliare diritto che riceve tutela nei modi e nelleforme previsti dalla legge e segnatamente tramite l ascolto delminore e tramite le garanzie processuali di cui all art. 5 comma 1della legge 184/1983 b gli affidatari non sono legittimati ad agireper chiedere il mantenimento della continuità affettiva né — amaggior ragione — sono legittimati ad agire coloro che non investitida un formale provvedimento di affidamento alleghino lasussistenza di un mero rapporto de facto con il minore c ilmantenimento della continuità delle positive relazioni socio affettiveconsolidatesi durante l affidamento extrafamiliare è subordinato allavalutazione in concreto della sua rispondenza al miglior interessedel minore d la interruzione ingiustificata da parte di chi esercitasul minore responsabilità parentali dei rapporti di fatto significativiinstaurati dal minore con soggetti non legati da consanguineità èriconducibile alla ipotesi di condotta pregiudizievole di cui all art 333c.c. in relazione alla quale se accertata il giudice su istanza deisoggetti indicati nell art 336 c.c. può adottare i provvedimenticonvenienti nell interesse del minore e i soggetti non compresinell elenco contenuto nell art. 336 c.c. possono tuttavia sollecitarea tutela dei diritti e degli interessi del minore l iniziativa del pubblicoministero.Ne consegue alla luce dei principi menzionati il rigetto delricorso.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoMINORI ** *** * ConsigliereDIRITTO ** * Consigliere * CC* * Consigliere* E. A. * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11762/2023 * proposto da[OSCURATO:PERSONA] * * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* N. 13 presso lo studio dell avvocato * * chelo rappresenta e difende ricorrente[OSCURATO:PERSONA]* * * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* * 20 presso lo studio dell avvocato * *che lo rappresenta e difende controricorrenteavverso il DECRETO della CORTE D APPELLO di ROMA n.51261/2022 depositata il 17/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dalConsigliere * E. A. ** disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/2023RILEVATO CHECome si legge nel decreto impugnato il ricorrente ha chiestol applicazione in via analogica dell art. 4 comma 5 ter della l. 184/83come introdotto dalla legge n. 173/2015 sul diritto alla continuitàaffettiva dei minori in affido familiare deducendo di essere stato perun certo periodo affidatario di fatto del minore * * che erain affidamento preadottivo presso una coppia che l ha poi adottato .* ha poi rappresentato che la famiglia aveva vissuto taluniperiodi di difficoltà a seguito della malattia terminale e la morte delpadre adottivo e durante il lockdown che il minore era quindi statosuo ospite per alcune settimane durante la malattia del padre eper tre mesi durante il lockdown ed egli si era occupato anche disostenere alcune spese nell interesse del bambino e di tenere lenecessarie relazioni con i servizi sociali che successivamente lamadre del bambino gli aveva impedito di mantenere i rapporti conlui mentre d altro canto il minore si lamentava di esseremaltrattato dalla madre.Il Tribunale per i minorenni ha dichiarato l inammissibilità dellasua domanda per difetto di legittimazione.De * ha proposto reclamo alla corte d appello di Romache ha confermato il provvedimento impugnato osservando chemancava un rapporto giuridico di affidamento così che non potevafarsi applicazione diretta dell art. 4 della legge 183/1984 comeintrodotto dalla legge 173/2015 quanto all applicazione analogicaosservava che la decisione sulle frequentazioni dei minori èappannaggio degli esercenti la responsabilità genitoriale pur con ilcontrollo pubblico sulla eventuale sussistenza di comportamentipregiudizievoli che in questo caso il pubblico ministero minorile siera fatto carico della segnalazione di maltrattamenti e dicomportamenti non conformi all interesse del minore promuovendouna procedura ai sensi dell art. 330 c.c. sicché non vi era stato il2 di 12* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/2023vuoto di tutela denunciato dal ricorrente. La Corte di merito haconcluso osservando che “Al di fuori di quanto sopra non sussisteinvece per quanto detto un interesse giuridicamente apprezzabiledi un terzo estraneo al rapporto parentale o a quello di affidamentoespressamente preso in considerazione dalla norma a frequentareun minore senza il consenso degli esercenti la responsabilitàgenitoriale”.Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso De *affidandosi a quattro motivi. Si è costituita resistendo concontroricorso * * * madre del minore che ha anchedepositato memoria.La causa è stata trattata all udienza camerale non partecipata del15 novembre 2023.RITENUTO CHE1. Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione efalsa applicazione dell art. 12 comma 2 delle preleggi. Il ricorrentededuce che la Corte d Appello di Roma avrebbe dovuto valutarepreliminarmente se la legge invocata fosse potenzialmente idoneaa disciplinare la fattispecie de qua facendo una valutazione dicarattere interpretativo e di applicabilità della norma indicata dalricorrente in quanto compatibile al caso concreto e non di merito.Deduce altresì che affermando che l applicazione in via analogicasarebbe inapplicabile perché contraria all interesse del minore laCorte d Appello è incorsa in un erronea interpretazione dell art.12comma secondo delle preleggi. La Corte di merito avrebbe dovutoin via preliminare valutare l applicabilità in via analogica della legge173/2015 al caso de quo prima di arrivare ad un rigetto nel meritodella domanda adducendo magari che la ripresa dei rapporti con ilminore in base alla norma richiamata non fosse corrispondente alsuperiore interesse del minore.3 di 12* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/20232. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione efalsa applicazione della legge n. 173/2015 sulla c.d. continuitàaffettiva. Il ricorrente in via preliminare ribadisce nuovamente di nonavere mai affermato di avere i requisiti previsti dalla legge 173/2015tanto da chiederne non l applicazione tout cout ma l applicazione invia analogica. * che il diritto per il quale ha invocato una tutelaè un diritto del minore il quale — così come affermato dalla legge n.173/2015 nonché dall art. 8 della CEDU — ha diritto a essere tutelatoin tutte quelle relazioni affettive che abbiano per lui il carattere dellafamiliarità e della stabilità. Non a caso egli invoca l applicazione dellalegge sulla continuità affettiva poiché la norma richiamata riconoscevalore giuridico a un qualcosa di intangibile ovvero ai legamiinterpersonali significativi approntando una specifica forma ditutela sebbene circoscritta a una determinata fattispecie ovveroquella relativa ai rapporti tra i minori e le coppie affidatarie. Deduceche la Corte d appello avrebbe dovuto preliminarmente valutare iltipo di relazione esistente con il minore e se questa relazione fossemeritevole di essere tutelata in virtù del “supremo interesse delminore”.3. Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione ofalsa applicazione dell art.8 della * Il ricorrente deduce chehanno errato entrambi i giudici di merito affermando che egli nonabbia alcun interesse giuridicamente apprezzabile dal punto di vistasostanziale interesse che trova una tutela sul piano processualeinterno. Tale affermazione è palesemente infondata e contraria aquanto stabilito dall art. 8 della CEDU violazione che si ravvisa siarelativamente alla posizione del minore che del ricorrente. Infatti lagiurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell * haaffermato che è applicabile l art.8 della CEDU anche allorquandoesista un legame familiare solo di fatto.4 di 12* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/20234. Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione ofalsa applicazione dell art.13 della * Il ricorrente deduce che laconclusione della Corte d appello di Roma è erronea nella parte in cuiafferma che non esiste un interesse giuridicamente rilevante di unterzo estraneo a frequentare un minore senza il consenso degliesercenti la responsabilità genitoriale. Tale affermazione contrastasia con l art. 8 della CEDU che con l art.13 della CEDU il qualesancisce un principio fondamentale secondo cui “Ogni persona i cuidiritti e le cui libertà riconosciuti nella presente * sianostati violati ha diritto ad un ricorso effettivo davanti a un istanzanazionale”.5. i motivi che possono esaminarsi congiuntamente perchétra loro connessi e sono infondati.il legislatore italiano ha enunciato nel titolo della legge n.173/2015 il diritto dei bambini e delle bambine in affido familiarealla salvaguardia della continuità affettiva nel quadro dei rapportitra il procedimento di adozione e quello di affidamento familiaremodificando e integrando la legge 4 maggio 1983 n. 184 e riferendola tutela alla posizione del minore piuttosto che a quella degli adultiche con lui intessono legami.È stato quindi introdotto nell art. 4 della legge 184/1983 ilcomma 5 ter di cui si chiede l applicazione analogica il qualedispone che “qualora a seguito di un periodo di affidamento ilminore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato inaffidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia ècomunque tutelata se rispondente all interesse del minore lacontinuità delle positive relazioni socio affettive consolidatesidurante l affidamento”.La norma si riferisce esclusivamente all affidamento extrafamiliare disposto dall art. 4 medesima legge e non all affidamentopreadottivo poiché la ratio di tale previsione a differenza di quella5 di 12* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/2023relativa all affidamento preadottivo è costituita dall esigenza ditutelare quei minori che a causa del lungo protrarsi dell affidamentoextra familiare per il permanere della situazione di inidoneità deigenitori biologici hanno ormai instaurato una significativa relazioneaffettiva con i soggetti che di essi si sono occupati per rilevantiperiodi temporali * 9 dicembre 2022 n. 36092 v. anche in arg.* 28 settembre 2023 n. 27522 . * è chiaramente ispirata alprincipio — posto dall art. 3 della * di * * del 20novembre 1898 — secondo il quale in tutte le decisioni relative aifanciulli il loro miglior interesse deve essere una considerazionepreminente.Il legislatore nazionale nella consapevolezza che la relazionefamiliare è qualcosa di più e di più ampio della mera filiazionebiologica e del fatto che in essa possono rilevare anche legami nonfondati sul vincolo biologico ha previsto specifiche forme di tutelaper una tipologia di relazione fondata non già sulla procreazione masull accoglienza del minore e sulla continuità della convivenzaconnotata dalla assistenza materiale e morale che si instaura aseguito del provvedimento di affidamento la norma tutela quindiun legame tra soggetti non consanguinei non meramente de factoma fondato su una chiara base normativa art. 4 legge 183/1984affidamento cui si accompagna la convivenza e la continuità dellarelazione e sempre che il suo mantenimento corrisponda all interessedel minore.Si tratta di una garanzia sostanziale che riceve tutela tramite tregaranzie processuali a il giudice per adottare le decisioni sullatutela della continuità affettiva commi 5 bis e ter dell art. 4 dellalegge 184/1983 tiene conto anche delle valutazioni documentatedei servizi sociali b il giudice procede all ascolto del minore cl affidatario o l eventuale famiglia collocataria devono essereconvocati a pena di nullità nei procedimenti civili in materia di6 di 12* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/2023responsabilità genitoriale di affidamento e di adattabilità relativi alminore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scrittenell interesse del minore art. 5 comma 1 della legge 184/1983 .Deve qui osservarsi che questa Corte ha già intrepretato lagaranzia processuale sub c in senso restrittivo affermando chel obbligo di convocazione è riferito esclusivamente all affidamentoextrafamiliare disposto ex art. 4 della medesima legge e nonall affidamento preadottivo * n. 9456 del 09/04/2021 e chel obbligo di convocazione non conferisce agli affidatari la qualità diparti dal momento che il nuovo regime giuridico dell affido non incidedirettamente sulla norma art. 336 c.c. che individua i soggettilegittimati ad agire * n. 18542 del 10/07/2019 si veda anche* n. 19007 del 13/06/2022 non massimata .La continuità affettiva viene quindi disegnata dal nostrolegislatore come un diritto dei bambini in affidamento e non già comeun diritto degli adulti a mantenere con loro detta relazione.* punto è ben chiaro al ricorrente il quale afferma chequello “di cui si invoca la tutela non è un diritto dell * De *ma un diritto del minore il quale così come affermato dalla Legge173/2015 nonché dall art. 8 della Cedu ha diritto a essere tutelatoin tutte quelle relazioni affettive che abbiano per lui il carattere dellafamiliarità e stabilità”.Il ricorrente non considera però che in tema di diritti delminore soggetti che sono privi di capacità di agire è la legge cheindica quali sono gli adulti cui è affidata la loro rappresentanza e chesono legittimati ad agire nel loro interesse con la garanzia che inogni caso è assicurato l intervento pubblico art. 336 c.c. . Ed èsempre la legge che stabilisce le modalità attraverso le quali siaccorda tutela all interno del processo a determinate posizioni diinteresse giuridicamente rilevante.7 di 12* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/2023Il legislatore del 2015 ha operato la scelta di tutelare lacontinuità affettiva tramite le garanzie processuali di cui sopra si èdetto che si aggiungono al quadro generale di azioni a tutela delminore già previste dal nostro sistema ma non lo alterano nei suoiconnotati essenziali che sono poi quelli richiamati dalla stessa Cortedi merito la quale ricorda che la protezione degli interessi delminore è affidata a coloro che esercitano la responsabilitàgenitoriale ai parenti e alla iniziativa del pubblico ministero. * alfine di garantire che ogni adulto che abbia qualche genere diresponsabilità verso il minore agisca nel suo specifico e individualeinteresse cioè si adoperi per porre in essere le condizioni necessariea garantirgli la salute fisica e mentale la sicurezza materiale uninsieme di relazioni interpersonali stabili e non superficialiun adeguata assistenza a sviluppare le sue capacità un ragionevolegrado di libertà e di autodeterminazione crescenti con l età perseguire le sue inclinazioni naturali e le sue aspirazioni in attuazionedi quanto disposto dall art 315 bis c.c..5.1. Deve quindi escludersi che gli affidatari cioè coloro che sonoformalmente investiti del ruolo ex art. 4 della legge 184/1983abbiano un azione specifica a tutela della “continuità affettiva”poiché la loro posizione è piuttosto quella di soggetti che hanno unruolo importante nel realizzare il miglior interesse del minore e inquanto tali devono avere la possibilità di essere sentiti neiprocedimenti indicati dalla norma interloquire anche tramitememorie e possono anche sollecitare il pubblico intervento sutematiche specifiche che siano a loro conoscenza.Di conseguenza già questo vale ad escludere che applicandoanalogicamente il comma 5 ter dell art 4 cit. possa riconoscersi alsoggetto che è in una relazione di fatto con il minore anche qualorapresentasse caratteristiche analoghe all affidamento una azione pertutelare la continuità affettiva poiché l azione diretta non è8 di 12* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/2023riconoscibile nemmeno in favore di colui che è formalmente chiamatoal ruolo dell affidatario.6. * non vuol dire che manchi nel nostro ordinamentol azione a tutela dell interesse del minore e in via riflessa di quellodell adulto alla continuità affettiva o in genere a tutela delle relazionidi fatto rilevanti e benefiche per il minore e che pertanto si debbaricorrere al meccanismo della analogia il cui presupposto comerecita l art.12 preleggi è che la controversia non possa esseredecisa con una precisa disposizione di legge né può affermarsiche l ordinamento giuridico nazionale non prenda in considerazionegli interessi degli adulti a mantenere la relazione con il minore siapure subordinatamente all interesse di quest ultimo. *l ordinamento opera una scelta su come attuare questa tutelaindividuando i soggetti legittimati a farla valere e cioè in primo luogoi legali rappresentanti del minore i genitori o il tutore ma anche iparenti e soprattutto il pubblico ministero poiché l interesse allaprotezione dei soggetti minori di età è anche un interesse pubblico.Come bene rileva la Corte di merito la circostanza che il De* non sia legittimato a promuovere l azione per tutelare lacontinuità affettiva non comporta un vuoto di tutela poiché le sueistanze hanno valore di sollecitazione dell intervento del pubblicoministero organo deputato a far valere l interesse del minore nellesedi proprie che nella fattispecie ha effettivamente adottato unainiziativa a sua tutela.* ordinamento nazionale la tutela dei legami analoghi aquello dedotto dal ricorrente non assisiti da rapporto biologico néda rapporto giudico è attuata non già accordando azione achiunque non consanguineo sia entrato in relazione con il minorema per il tramite dell iniziativa del pubblico ministero come già laCorte costituzionale ha affermato nel caso in cui si faccia valerel interesse del minore e mantenere la relazione con il genitore sociale9 di 12* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/2023 il partner del genitore legale non legato da vincoli giuridici con ilminore .La Corte costituzionale con sentenza 20 ottobre 2016 n. 225in questa occasione ha rimarcato che “la interruzione ingiustificatada parte di uno o di entrambi i genitori in contrasto con l interessedel minore di un rapporto significativo da quest ultimo instaurato eintrattenuto con soggetti che non siano parenti è riconducibile allaipotesi di condotta del genitore comunque pregiudizievole al figlioin relazione alla quale l art. 333 dello stesso codice già consente algiudice di adottare i provvedimenti convenienti nel caso concreto.E ciò su ricorso del pubblico ministero a tanto legittimato dall art.336 cod. civ. anche su sollecitazione dell adulto non parentecoinvolto nel rapporto in questione”.* è esattamente la posizione espressa dalla Corte dimerito la quale ha ricordato al De * che egli non ha alcunaazione diretta per fare valere l interesse del minore alla continuitàfamiliare e che sulla denunciata condotta pregiudizievole chesarebbe stata tenuta dal genitore nei confronti del minore ** anche per avere interrotto i rapporti con il De * èintervenuto il pubblico ministero che ha iscritto un procedimento pervalutare l adozione dei provvedimenti a tutela del minore ex artt.330 e segg. c.c.. Peraltro la stessa Corte di merito nelprovvedimento oggi impugnato non ha mancato di valutareincindeter tantum l interesse del minore esaminando le relazioni deiservizi sociali sulla condizione del minore corredate dalle relazionidei professionisti neuropsichiatri infantili e psicoterapeuti che loseguono ove è riferito il fatto che il minore “avesse dapprima resoad alcuni docenti dichiarazioni del contenuto analogo a quelleriportate dal De * per poi ritrattare e dichiarare di essere statoda questi “manipolato” e di avere temuto per l incolumità dellapropria madre per mano dello stesso De *10 di 12* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/20237. In conclusione e quale sintesi dei principi sopra richiamatideve affermarsi che a In tema di minori d età che abbianointrattenuto relazioni affettive con persone che non siano legate davincoli biologici il loro mantenimento è consentito ai sensi dell art.4 della legge 184/1983 comma 5 ter ed è un diritto dei minori inaffidamento extrafamiliare diritto che riceve tutela nei modi e nelleforme previsti dalla legge e segnatamente tramite l ascolto delminore e tramite le garanzie processuali di cui all art. 5 comma 1della legge 184/1983 b gli affidatari non sono legittimati ad agireper chiedere il mantenimento della continuità affettiva né — amaggior ragione — sono legittimati ad agire coloro che non investitida un formale provvedimento di affidamento alleghino lasussistenza di un mero rapporto de facto con il minore c ilmantenimento della continuità delle positive relazioni socio affettiveconsolidatesi durante l affidamento extrafamiliare è subordinato allavalutazione in concreto della sua rispondenza al miglior interessedel minore d la interruzione ingiustificata da parte di chi esercitasul minore responsabilità parentali dei rapporti di fatto significativiinstaurati dal minore con soggetti non legati da consanguineità èriconducibile alla ipotesi di condotta pregiudizievole di cui all art 333c.c. in relazione alla quale se accertata il giudice su istanza deisoggetti indicati nell art 336 c.c. può adottare i provvedimenticonvenienti nell interesse del minore e i soggetti non compresinell elenco contenuto nell art. 336 c.c. possono tuttavia sollecitarea tutela dei diritti e degli interessi del minore l iniziativa del pubblicoministero.Ne consegue alla luce dei principi menzionati il rigetto delricorso.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo. *11 di 12* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/2023Rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento in favore dellacontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida ineuro 4.000 00 per compensi euro 200 00 per spese nondocumentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento da parte del ricorrente principaledell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale/ricorso incidentale a norma delcomma 1 bis dello stesso articolo 13 se dovuto. Dispone che incaso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma perfinalità di informazione scientifica su riviste giuridiche supportielettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessal indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle partiriportati nella ordinanza.Così deciso in Roma il 15/11/2023.Il Presidente12 di 12* **11 di 12* disposto d ufficio Numero registro generale 11762/2023Numero sezionale 5112/2023Numero di raccolta generale 35537/2023Data pubblicazione 19/12/2023Rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento in favore dellacontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida ineuro 4.000 00 per compensi euro 200 00 per spese nondocumentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento da parte del ricorrente principaledell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale/ricorso incidentale a norma delcomma 1 bis dello stesso articolo 13 se dovuto. Dispone che incaso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma perfinalità di informazione scientifica su riviste giuridiche supportielettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessal indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle partiriportati nella ordinanza.Così deciso in Roma il 15/11/2023.Il Presidente12 di 12* *
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