CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 gennaio 2022
Cassazione n. 34912/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 21 gennaio 2022 il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di revoca della dichiarazione di irrevocabilità della sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Salerno il 24 marzo 2016. In particolare, l'istante sosteneva che la notifica dell'estratto contumaciale era avvenuta ad indirizzo diverso da quello indicato come domicilio ex art. 161 cod. proc. pen. Nella ordinanza impugnata il giudice dell'esecuzione ha rilevato che l'atto in questione era una dichiarazione di domicilio, non una elezione di domicilio, che la dichiarazione di domicilio aveva riportato per mero errore materiale il civico n. 4 i di vicolo Vetriera di [OSCURATO:PERSONA], anziché il n. 6, luogo di residenza anagrafica del soggetto, che in effetti al n, 6 l'agente postale aveva rinvenuto traccia del ricorrente, perché la cartolina è stata restituita solo per compiuta giacenza, ma non per irreperibilità del destinatario, e che conseguentemente il tentativo di notifica era stato corretto. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con un unico motivo, in cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione rilevando che l'imputato aveva dichiarato domicilio nel civico n. 4 di vicolo Vetriera di [OSCURATO:PERSONA], anziché nel n. 6 di residenza anagrafica, e che non è mai stato cercato a questo indirizzo. Inoltre, aggiunge che in atti non sono presenti comunicazione di avvenuto deposito ed avviso di ricevimento. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. L'ordinanza è motivata in modo molto accurato e spiega perché il giudice dell'esecuzione è arrivato alla conclusione che il ricorrente non abbia mai dimorato al n. 4 di vicolo Vetriera, ove aveva dichiarato domicilio. E' senz'altro possibile che questa conclusione sia esatta. Però, il giudice dell'esecuzione ha preso questa decisione senza effettuare un preliminare accertamento di fatto sulla esistenza o meno di questo domicilio all'epoca in cui avrebbe dovuto essere effettuata la notifica oggetto della istanza. Ai sensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. 5, infatti, "il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio". Nel caso in esame, nulla è stato chiesto alle autorità competenti, perché il giudice ha ricavato, dalla inesistenza di una "residenza" in senso tecnico dell'imputato al n. 4 e dal documentato rinvenimento di una cassetta della posta con il nome dell'imputato al n. 6, la conclusione che l'equivoca formula usata dall'imputato nella dichiarazione di domicilio ("la mia residenza di [OSCURATO:PERSONA] vicolo Vetriera n, 4") contenesse un errore materiale nella indicazione del civico in cui si chiedeva di effettuare le notifiche.E' senz'altro possibile che l'imputato abbia commesso un errore nella dichiarazione di domicilio e volesse riferirsi al civico n. 6, così come è possibile che lo stesso abbia abusato del processo usando volontariamente una formula equivoca idonea ad indurre in errore il giudice, però la circostanza avrebbe dovuto essere oggetto di un accertamento giudiziale (ad esempio, un tentativo di notifica al n. 4 oppure un accertamento di polizia sulla inesistenza dell'imputato al n. 4 al momento in cui gli doveva essere notificato l'estratto contumaciale). Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e l'ordinanza annullata con rinvio per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno. Così