CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 42048/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI LECCOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], nata Venezia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 del Tribunale di Lecco visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Lecco; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Lecco, in composizione monocratica, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., ritenendo il fatto non punibile per la sua particolare tenuità. Tale reato era stato consistito nell'avere acquistato o comunque ricevuto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, un telefono cellulare di marca Huawei P 9 lite black di provenienza delittuosa, in quanto oggetto di furto. [OSCURATO:PERSONA] era anche contestata la recidiva reiterata. 2. Avverso tale sentenza del Tribunale di Lecco, ha proposto direttamente ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 569, comma 1, cod. proc. pen., il Procuratore della Repubblica presso il suddetto Tribunale. Il ricorrente deduce, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Lamenta che il Tribunale di Lecco abbia ritenuto la particolare tenuità del fatto attribuito all'imputata «in contrasto con i riferimenti normativi di cui all'art. 133 c.p.», atteso che la Tasso «è [...] gravata da una recidiva reiterata che, a ben vedere, è anche specifica», e senza compiere «nessun accertamento in ordine al valore del bene e pertanto al danno alla persona offesa». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01). L'ambito applicativo della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è, peraltro, limitato dal requisito soggettivo della non abitualità del comportamento («e il comportamento risulta non abituale»). Il comportamento abituale è definito dal terzo comma dell'art. 131-bis cod. pen. che, nel tipizzare l'abitualità, fa riferimento, tra l'altro, alla «comm[issione] [di] più reati della stessa indole». L'abitualità si concretizza quindi in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque, almeno due), diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., (e che possono essere commessi anche successivamente a quest'ultimo). In breve, il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla "serialità" che osta all'applicazione dell'istituto (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01; nello stesso senso, successivamente: Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347-01). La Corte di cassazione ha affermato anche il principio secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis 2 cod. pen. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico dell'accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Serra, Rv. 280250-01). Rammentati tali principi, si deve rilevare che, dal certificato del casellario giudiziale della Tasso, risultano, tra l'altro, una condanna per truffa (commessa nel 1982) e due condanne per bancarotta fraudolenta (commesse, rispettivamente, il 27 settembre 1983 e il 25 agosto 1992), reati della stessa indole di quello oggetto del presente procedimento, con la conseguenza che si è realizzata la "serialità" ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Stante la ricordata tipizzazione dell'abitualità, nei termini chiariti dalla più volte citata Sez. U, n. 13681 del 2016, nessun rilievo assume, in senso contrario alla realizzazione della predetta "serialità" ostativa, il fatto che i menzionati precedenti penali della Tasso siano risalenti nel tempo, atteso che l'art. 131-bis cod. pen., nel prevedere la suddetta tipizzazione dell'abitualità, non prevede limiti temporali quanto al tempo di commissione dei «più reati della stessa indole». Da quanto esposto discende che il Tribunale di Lecco, applicando la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto - il quale aveva «trova[to] riscontro negli atti» - ha erroneamente applicato l'art. 131-bis cod. pen. Pertanto, la causa di non punibilità prevista da tale articolo deve essere esclusa e la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Lecco per la determinazione della pena. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di L