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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 48746/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.

Premesso che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza ha rigettato il reclamo del detenuto in materia di permesso premio, e che con il ricorso per cassazione il ricorrente censura la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato e la violazione dei criteri valutativi elaborati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.253/2019; Rilevato che il ricorrente reitera pedissequamente e in forma del tutto generica le censure adeguatamente vagliate e disattese dal Tribunale di sorveglianza con corretti argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorso non si confronta; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]' liere et(4 i ore [OSCURATO:PERSONA] sidente itÌ C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Premesso che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza ha rigettato il reclamo del detenuto in materia di permesso premio, e che con il ricorso per cassazione il ricorrente censura la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato e la violazione dei criteri valutativi elaborati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.253/2019; Rilevato che il ricorrente reitera pedissequamente e in forma del tutto generica le censure adeguatamente vagliate e disattese dal Tribunale di sorveglianza con corretti argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorso non si confronta; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]' liere et(4 i ore [OSCURATO:PERSONA] sidente itÌ C