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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024

Cassazione n. 39858/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che complessivamente il ricorso si presenta come una inammissibile rielaborazione del merito della decisione, sotto differenti profili, senza nemmeno giungere a specificare in relazione alla triade dei vizi motivazionali (art.606 lett. e, c.p.p.) quello rilevante in ciascuno dei motivi elaborati, così formulando deduzioni totalmente generiche (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo) e come tali inammissibili; considerato in sostanza che, attraverso una tecnica redazionale del tutto approssimativa dal punto di vista giuridico (non vengono nemmeno indicate le violazioni di legge né categorizzati i vizi di motivazione che si denunciano) e versata interamente sul merito, si cerca di riproporre una rilettura del fatto, operazione ammessa nell'atto di appello ma che esula dal giudizio di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 8 ottobre 2024 Il C nsigliere estensore Il P esid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che complessivamente il ricorso si presenta come una inammissibile rielaborazione del merito della decisione, sotto differenti profili, senza nemmeno giungere a specificare in relazione alla triade dei vizi motivazionali (art.606 lett. e, c.p.p.) quello rilevante in ciascuno dei motivi elaborati, così formulando deduzioni totalmente generiche (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo) e come tali inammissibili; considerato in sostanza che, attraverso una tecnica redazionale del tutto approssimativa dal punto di vista giuridico (non vengono nemmeno indicate le violazioni di legge né categorizzati i vizi di motivazione che si denunciano) e versata interamente sul merito, si cerca di riproporre una rilettura del fatto, operazione ammessa nell'atto di appello ma che esula dal giudizio di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 ottobre 2024 Il C nsigliere estensore Il P esid
Sentenza Cassazione n. 39858/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris