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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22959/2026

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izio Preziosi - di fiduciaavverso la sentenza in data 9/12/2025 della Corte di Appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensidell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso vengadichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 9 dicembre 2025 la Corte di Appello di Roma inparziale riforma della sentenza in data 12 settembre 2019 del Tribunale dellamedesima città, ha:- dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione ai reati cui di all’art. 474 cod. pen. (capi 1a, 2a e 3a della rubrica delleimputazioni) e di cui all’art. 171, comma 2, lett. c), l. n. 633/1941 (capo 1c) inquanto estinti per prescrizione;- confermato nel resto la penale responsabilità dell’imputato in relazione aquattro reati di ricettazione di capi di abbigliamento ed accessori di marca (capi1b, 1d, 2b e 3b) procedendo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.I reati di cui ai capi 1b e 1d sono contestati come consumati in dataantecedente e prossima al 17 giugno 2014, mentre i reati di cui ai capi 2b e 3bsono contestati come consumati rispettivamente il 21 gennaio 2015 e 5 gennaio2015.All’imputato è stata anche contestata e ritenuta sussistente l’aggravantedella recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale (art. 99, comma 4, cod.pen.).2.

Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensoredell'imputato, deducendo:2.1.

Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 521 cod. proc. pen. e 6, commi 1 e 3 a) e b), dellaConvenzione Europea dei diritti dell’uomo con riguardo ai capi 1a, 1b, 1c e 1d.Rappresenta la difesa del ricorrente di avere dedotto con l’atto di appello, inrelazione ai capi di imputazione sopra indicati, la questione relativa al tempuscommissi delicti in quanto, in sede di dibattimento si era posto il problema sel’episodio in contestazione fosse avvenuto il 17 giugno 2014 o il 27 giugno 2014ed osserva che la questione riveste rilevanza e non può essere considerata unerrore materiale.

Evidenzia, infatti, la difesa del ricorrente, richiamando passaggidei verbali di audizione dei testi e l’atto di fotosegnalamento dell’imputato che ifatti oggetto di contestazione ai capi 1a, 1b, 1c e 1d appaiono realizzati in data27 giugno 2014 quindi in data diversa rispetto a quella indicata nei relativi capidi imputazione.A ciò si aggiunge, prosegue la difesa del ricorrente, il fatto che all’imputatoera stata contestata in una delle imputazioni la violazione dell’art. 171-ter,comma 2, lett. c), della l. 633/1941 in relazione alla detenzione e vendita dei CDe dei DVD contraffatti, mentre la norma de qua punisce un fatto diversoconsistente nella promozione o organizzazione delle attività illecite di cui alcomma 1 della medesima disposizione di legge.Inoltre, questi ultimi beni sono stati rinvenuti in esito a perquisizione pressol’abitazione dell’imputato (la contestazione nell’imputazione era “detenuto per lavendita”), mentre nel corso del dibattimento è emerso che detti beni erano postiin vendita con la conseguenza che un conto è la mera detenzione in casa e benaltra è la condotta di aver posto in essere una vendita per strada, trattandosi dicondotte diverse.Anche in questo caso si sarebbe quindi verificata una violazione dell’art. 521cod. proc. pen. ed avrebbero quindi errato i Giudici di merito nel ritenere che cisi trovi in presenza di una contestazione alternativa.In sintesi, osserva la difesa del ricorrente, rispetto ai capi di imputazione lasentenza di condanna è relativa ad una data diversa del fatto, ad un luogodiverso dove sono stati compiuti gli accertamenti (non via [OSCURATO:PERSONA] n.95, int. 3, ma via del Mascherino) nonché riguarda una contestazionenormativamente errata, elementi che non sono stati oggetto di correzione insede dibattimentale e che non possono che integrare le dedotte violazioni dilegge.Quanto, infine, al luogo dove sono stati rinvenuti alcuni dei beni di cui alleimputazioni è stato impedito alla difesa di dimostrare in sede dibattimentale ilfatto rilevante che nell’appartamento di via [OSCURATO:PERSONA] dimoravano anche altrisoggetti, come emerso anche dalle sommarie informazioni rese dal testeGraziano Cristello.2.2.

Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inrelazione all’art. 521 cod. proc. pen. e con riguardo ai capi di imputazione 1a,1b, 1c e 1d.Rileva la difesa del ricorrente che anche a voler aderire alla tesi secondo laquale la perquisizione presso l’abitazione dell’imputato sarebbe avvenuta il 27giugno 2014 e non il 17 giugno 2014, la Corte di appello avrebbe comunqueprodotto al riguardo una motivazione illogica richiamando gli atti difotosegnalamento in quanto il 17 giugno 2014 l’imputato non è mai stato oggettodi tale tipo di identificazione.2.3.

Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inrelazione ai capi 1a e 1b.Rileva la difesa che quanto emerso dalla relazione del consulente tecnicodott.

Pasquetto non può essere riferito alle contestazioni di cui ai capi 1a e 1bpoiché vi è una differenza di contenuto tra il verbale di sequestro in atti ed i benianalizzati dal consulente: non si rinvengono infatti nella relazione del dr.Pasquetto né “etichette marca Prada”, né, “foulard Guess” a fronte dellaindicazione nel verbale di sequestro rispettivamente di 8 e 17 pezzi di tali beni.

Aciò si aggiunge che nella consulenza non vi è indicazione del numero dei capisottoposti all’esame del consulente con conseguente impossibilità di ricondurre ibeni oggetto del relativo elaborato alla perquisizione del 17 giugno 2014.2.4.

Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inrelazione ai capi di imputazione 1c e 1d.Sulla premessa che la questione è rilevante perché la mancanza di provesulla violazione del diritto di autore contestata al capo 1c escluderebbe laconfigurabilità del reato di ricettazione contestato al capo 1d, evidenzia la difesadel ricorrente che in sede di appello era stata evidenziata l’assenza di un elencodel materiale sequestrato e del contenuto dei singoli supporti e che sul materialestesso non risulta essere stata effettuata alcuna analisi, neppure a campione, eche in una abitazione di 3/4 persone è del tutto normale il rinvenimento di 99supporti audiovisivi, così come era presumibile il loro uso personale, con laconseguenza che la Corte di appello ha dato solo per supposto che detti benifossero destinati alla vendita.A ciò si aggiunge che non risulta dalla sentenza impugnata quanti fossero ibeni di una specie e quanti dell’altra.In ogni caso vi è un totale vuoto probatorio sul contenuto di ogni singolosupporto.2.5.

Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inrelazione ai capi 2a e 2b.Osserva la difesa del ricorrente che il Tribunale ha ritenuto che la prova deipredetti reati fosse dimostrata dalla consulenza del dr.

Spirito sebbene, comeindicato anche nell’atto di appello, tale consulenza riguarda i beni sequestrati il 5gennaio 2015 e quindi è relativa alle contestazioni di cui ai capi 3a e 3b.Irrilevante sotto il profilo probatorio sarebbe, poi, la testimonianza del testeMario [OSCURATO:PERSONA] in quanto la Corte di appello avrebbe attribuito allo stessoaffermazioni che il predetto non ha mai reso sulla contraffazione dei marchi. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì riferito di una presunta perizia della quale non si conoscel’esito non essendo mai stata acquisita al fascicolo per il dibattimento, con laconseguenza che l’unico elemento indiziario per affermare la penaleresponsabilità dell’imputato è costituito dal sequestro dei beni.

A ciò si aggiungeche non è dato comprendere perché mentre sugli altri beni in sequestro è statadisposta una consulenza, altrettanto non è avvenuto per i capi de quibus.2.6.

Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. inrelazione all’art. 648 cod. pen.Contesta la difesa del ricorrente, richiamando un orientamento dottrinale inmateria, la sussistenza di un concorso formale tra i reati di cui agli artt. 474 e648 cod. pen. il che dovrebbe portare ad un annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata.2.7.

Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 81 e 648 cod. pen.Deduce la difesa del ricorrente che i Giudici di merito hanno erroneamenteritenuto che ad ogni singolo capo di imputazione si accompagnasse, qualeconcorso formale, il reato di ricettazione così configurando quattro distinti episodidi violazione dell’art. 648 cod. pen. ed aggiunge che in relazione ai capi 2b e 3bla Corte di appello ha omesso di tenere conto della contestazione di cui alleimputazioni e delle dichiarazioni dei testimoni.In sostanza, nel momento in cui si assume che l'imputato deteneva pressola propria abitazione materiale contraffatto che poi poneva in vendita adoccasionali passanti su strada, il materiale non può che essere lo stesso.

Se cosìè, non è rilevante, né dirimente, il fatto che vi siano stati due sequestri in quantola ricettazione di tutti i beni ben potrebbe essere stata compiuta in un’unicaoccasione.2.8.

Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 62 n. 4 e 648, comma 2, cod. pen.Rileva la difesa del ricorrente che, nonostante la questione fosse stata postanell’atto di appello, la Corte territoriale avrebbe errano nel non riconosceresussistente l’ipotesi del fatto di lieve entità con riguardo al reato di ricettazionenonché circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.Con riguardo, poi, al reato di cui al capo 1b il valore economico delle cosericettate doveva essere valutato alla luce dei danni effettivamente cagionati allepersone offese dal reato (multinazionali del lusso).Con riguardo, invece ai capi di imputazione 1d, 2b e 3b risulterebbeevidente la possibilità di configurare l’applicabilità del disposto dell’art. 648,comma 4, cod. pen. o, in alternativa, quello di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Occorre, innanzitutto, evidenziare come in relazione ai reati di cui ai capi1a, 1c, 2a e 3a essendo stata dichiarata l’intervenuta estinzione per prescrizionedegli stessi, non residuando in capo all’imputato conseguenze giuridiche di altranatura e non essendo stato evidenziato dalla difesa dell’imputato un interessediretto all’annullamento della decisione assunta in relazione a tali capi, l’esamedegli stessi viene in rilievo in questa sede solo per l’incidenza che laconfigurabilità degli stessi assume nei confronti dei reati di ricettazione dei qualicostituiscono il presupposto.2.

I primi due motivi di ricorso possono essere oggetto di trattazione unitariaalla luce delle strette interconnessioni tra gli stessi e sono da ritenersimanifestamente infondati.2.1.

Occorre, innanzitutto, premettere una breve ricostruzione dei fatti e deitempi come emersa all’esito dei giudizi di merito.Secondo il Tribunale:a) il 17 giugno 2014 la Guardia di finanza, nell’ambito di una più vastaindagine, aveva proceduto, in esecuzione di un decreto del Pubblico Ministero,alla perquisizione dell’immobile di Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 95, dove all’internodi un appartamento occupato in quel momento dall’imputato erano stati rinvenutidei sacchi contenenti della merce contraddistinta da marchi contraffatti oltre che99 CD/DVD, beni dei quali l’imputato non era in grado di giustificare laprovenienza;b) il 5 gennaio 2015 nell’ambito di un servizio sul territorio l’imputato era poistato sorpreso a Roma, in via del Mascherino, nell’atto di detenere ed esporre invendita ai passanti borse recanti marchi contraffatti;c) infine, in data 25 gennaio 2015 in esecuzione di altro decreto diperquisizione emesso dal Pubblico Ministero, personale della Guardia di finanzarinveniva sempre nell’abitazione di via [OSCURATO:PERSONA] altra merce contraffattache veniva sottoposta a sequestro.La Corte di appello, in risposta ai motivi di gravame dedotti della difesa, hainvece, precisato che la perquisizione presso l’immobile di via [OSCURATO:PERSONA] èavvenuta presumibilmente il 27 giugno 2014 e non il 17 giugno 2014 comesembrerebbe emergere dai rilievi dattiloscopici e dall’elaborato del consulente dr.Pasquetto.2.2.

Confrontando detti accertamenti con i capi di imputazione appare,innanzitutto, secondo l'odierno Collegio, ragionevolmente accertato che:a) i fatti di cui ai capi 1a, 1b, 1c e 1d sono stati accertati in data 27 giugno2014 e non in data 17 giugno 2014 (come invece indicato nelle imputazioni)infatti, sebbene il “verbale di notificazione della perquisizione delegata”(esaminabile da questa Corte di legittimità in quanto allegato all’atto di appello)porti una dicitura non chiara (il primo numero della data può alternativamenteessere letto come “1” o come “2”) è pacifico che l’allegato allo stesso verbalecontenente l’elenco dei beni sottoposti a sequestro in quell’occasione reca la datadel 27 giugno 2014 ed altrettanto è a dirsi degli atti relativi all’identificazionedell’imputato;b) i fatti del 5 gennaio 2015 riguardano un accertamento con sequestro dimerce avvenuto “su strada” (via del Mascherino) e non presso l’abitazionedell’imputato (via [OSCURATO:PERSONA]) come indicato nei capi 3a e 3b della rubrica delleimputazioni.Non v’è quindi dubbio che vi è una discrasia tra il contenuto dei capi diimputazione sopra indicati e quanto accertato in fatto nell’ambito dei giudizi dimerito.2.3.

Tutto ciò doverosamente premesso non ritiene tuttavia il Collegio che ivizi ravvisati abbiano comportato una violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. conconseguente nullità della sentenza impugnata.Pacifico è, innanzitutto, secondo consolidata giurisprudenza che «In tema dicorrelazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento delfatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, dellafattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge,in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cuiscaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indaginevolta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nelpedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenzaperché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tuttoinsussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto atrovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggettodell'imputazione» (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051-01; exceteris: Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv. 284846-04).A ciò si aggiunge che «La precisazione della data di commissione del reatonon costituisce modifica del capo di imputazione quando non tocca il nucleosostanziale dell'addebito, così da non incidere sulla possibilità di individuazionedel fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa»(Sez. 5, n. 48727 del 13/10/2014, Ranieri, Rv. 261229-01).Nel caso in esame, non si può non concordare con la Corte di appello che alpiù si è trattato di un errore materiale contenuto nei capi di imputazione che nonha minimamente inciso sull’esercizio del diritto di difesa, essendo la mercesequestrata 27 giugno 2014 puntualmente descritta nel capo di imputazione,essendo stato l’imputato presente all’atto della perquisizione al quale è ancheconseguita la sua identificazione, ed avendo nel corso del dibattimento l’imputatopotuto difendersi al r iguardo, anche presentando impugnazione edocumentazione inerente all’esatta data in cui avvenne l’intervento della Guardiadi finanza.Analoghe valutazioni debbono essere fatte con riferimento al luogo in cuiavvenne il sequestro dei beni in data 5 gennaio 2015, essendo stato l’imputato,anche in questo caso, presente al momento del sequestro.Questa Corte ha, al riguardo, precisato con un assunto che l’odierno Collegiocondivide, che «Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa esentenza nell'ipotesi in cui il luogo di consumazione del fatto-reato ritenuto siadiverso da quello contestato, non costituendo la modifica del "locus commissidelicti" "fatto nuovo", ma una mera variazione dell'originaria contestazione»(Sez. 3, n. 1960 del 28/06/2017, dep. 2018, Licco, Rv. 272093-01).2.3.

Quanto poi al capo 1c (comunque già dichiarato estinto perprescrizione) è evidente l’errore materiale relativo all’indicazione del comma (“2”in luogo di “1”) dell’art. 171-ter l. n. 633/1941, ma detta situazione certamentenon presenta alcuna incidenza sul pieno esercizio del diritto di difesadell’imputato essendo nel testo del medesimo capo contenuta una correttadescrizione della condotta addebitata al [OSCURATO:PERSONA].In particolare, quanto al dedotto difetto di correlazione tra l’imputazionecontestata e la sentenza di condanna, il motivo non si confronta specificamente ecriticamente con la motivazione addotta sul punto, laddove la Corte territorialeha rilevato come il contraddittorio sugli elementi ulteriori, rispetto a quellidescritti specificamente in imputazione, sia stato pieno e garantito, tanto che ladifesa dell’imputato ha fornito per ciascuno una prospettazione alternativa enessuna violazione del diritto di difesa si è pertanto verificata.3.

Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso nel quale ladifesa sostiene che quanto emerso dalla relazione del consulente dott. [OSCURATO:PERSONA] può essere riferito alle contestazioni di cui ai capi 1a e 1b in quanto vi è unadifferenza di contenuto tra il verbale di sequestro in atti ed i beni analizzati dalconsulente dato che, come evidenziato, non si rinvengono nella relazione del dr.Pasquetto né “etichette marca Prada”, né, “foulard Guess” a fronte dellaindicazione nel verbale di sequestro rispettivamente di 8 e 17 pezzi di tali beni.

Aciò si aggiungerebbe che nella consulenza non vi è indicazione del numero deicapi sottoposto all’esame del consulente con conseguente impossibilità diricondurre i beni oggetto del relativo elaborato alla perquisizione del 27 giugno2014.Osserva l’odierno Collegio che l’omessa indicazione nella consulenza di duedei beni in sequestro non è ex sé indicativa del fatto che gli altri beni analizzatinon siano quelli oggetti di sequestro indicati al capo 1a.Sul punto il ricorso è generico perché non indica alcun elemento per ritenereche i Giudici del merito siano incorsi in un travisamento della prova e perritenere che gli altri beni analizzati dal consulente dr.

Pasquetto siano diversi daquelli oggetto di sequestro del 27 giugno 2014.4.

Manifestamente infondato è altresì il quarto motivo di ricorso nel quale ladifesa dell’imputato sostiene che vi sarebbe mancanza di prove con riguardo allaviolazione del diritto di autore contestata al capo 1c, il che escluderebbe laricettazione contestata al capo 1d in quanto vi è assenza di un elenco delmateriale sequestrato e del contenuto dei singoli supporti, oltre al fatto che sulmateriale stesso non risulta essere stata effettuata alcuna analisi, neppure acampione e che in una abitazione di 3/4 persone era del tutto normale ilrinvenimento di 99 supporti audiovisivi, così come il loro uso personale e che laCorte di appello ha dato solo per supposto che detti beni (comunque rinvenutiall’interno di un appartamento) fossero destinati alla vendita.La Corte di appello (pag. 10) ha chiarito che la provenienza illecita delCD/DVD si desume dal confezionamento degli stessi che avevano, come riferitodal teste Caracciolo, la copertina sui quali erano riportati titoli di film e canzonitutelate dal diritto di autore e dal numero dei supporti (tale da fare ritenere chefossero destinati alla vendita).

Inoltre, il testimone ha, poi, dichiarato che altropersonale ha poi provveduto a visionare il materiale.A ciò si aggiunge un ulteriore elemento circa la riferibilità di quantosequestrato al [OSCURATO:PERSONA], chiaramente emergente dalla conforme sul punto sentenzadel Tribunale dalla quale si evince che i CD/DVD (a nulla, osserva l'odiernoCollegio, francamente rileva il numero di quanti fossero rispettivamente gli uni egli altri) erano tutti contenuti in un sacco posto all’interno di un appartamento ilcui unico soggetto presente era l'odierno imputato.

A ciò si aggiunge che la Cortedi appello (pag. 7) ha anche chiarito che il sacco che conteneva i beni insequestro era posto sotto il letto dell’imputato.In base a tutti gli elementi sopra indicati i Giudici di merito, con motivazionecongrua e logica hanno ritenuto configurabile a carico dell’odierno ricorrente ilreato in contestazione al capo 1c e, di conseguenza, quello di cui al capo 1d.Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio dimotivazione nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà disottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.[OSCURATO:PERSONA] di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo dellamotivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione evalutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottatidal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di unamigliore capacità esplicativa.

Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, laCorte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nelquadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - eresta - giudice della motivazione.In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibilicensure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla suamanifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorioignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenzialiad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte ledoglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigoreo di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire allediverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differentisui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenzaprobatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv.262965).A ciò si aggiunge che i Giudici di merito risultano anche aver fatto correttaapplicazione del principio di diritto secondo il quale «In tema di tutela del dirittod'autore, la mancanza del contrassegno S.i.a.e. non può valere come indiziodell'avvenuta consumazione dell'illecito di abusiva duplicazione o riproduzione deisupporti audiovisivi, ma la prova di tale fatto può essere comunque raggiuntasulla base di una pluralità di elementi, come il rilevante numero di supporti postiin vendita, le modalità dell'offerta al pubblico (nella specie, nel corso di unafiera), l'utilizzo di copertine fotocopiate o contraffatte, il confezionamento,nonché l'assenza di loghi o marchi del produttore, non essendo invece necessariol'espletamento di una perizia o di un accertamento tecnico» (Sez. 3, n. 45450 del18/07/2014, Hamoudi, Rv. 260865-01; Sez. 3, n. 45955 del 15/11/2012,Celentano, Rv. 253880-01).5.

Il quinto motivo di ricorso è sotto certi profili manifestamente infondato esotto altri inammissibile.Occorre al riguardo rilevare, con riguardo al profilo di diretta inammissibilità,che la questione non era stata posta nei medesimi termini sollevati in sede dilegittimità essendosi nell’atto di appello la difesa limitata ad affermare che «conriferimento al sequestro di cui ai capi di imputazione 2a e 2b non è stato svoltoalcun accertamento (perizia, consulenza, testimonianza da parte di esperti deimarchi); nell’assenza di accertamenti, anche alla luce del quantitativo irrisoriodella merce sequestrata, non può ritenersi violata la norma in esame».A ciò si aggiunge che il motivo di ricorso presenta anche profili di assenza diautosufficienza essendosi limitata la difesa dell’imputato ad indicare un semplicepassaggio delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] e ad indicare la data di udienzanella quale le stesse sono state rese.Sul punto deve essere ricordato che «In tema di ricorso per cassazione,sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità,i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà dellamotivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano laloro integrale trascrizione o allegazione» (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017,Schioppo, Rv. 270071-01) e, ancora, che «In tema di ricorso per cassazione,sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità,quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietàdella motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative,estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarrerafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece,procedono ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli attiprocessuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte»(Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601-01).Per il resto risulta comunque applicata da Giudici di merito una prova logicacirca la falsità dei beni di cui ai capi in esame, stante la natura contraffatta deglianaloghi beni oggetto di sequestro in data 27 giugno 2014, il fatto che l’imputatoqualche giorno prima (5 gennaio 2015) è stato sorpreso a vendere sulla pubblicavia merce contraffatta ed il fatto che l’imputato non risulta avere dato contezzadi avere acquisito regolarmente i beni oggetto di sequestro in data 21 gennaio2015 né avere dato atto della disponibilità economica tale da possedere beniche, qualora non contraffatti, sarebbero di rilevantissimo valore.6.

Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto la tesigiuridica proposta dalla difesa del ricorrente è contrasto con il consolidatoorientamento di questa Corte di legittimità, al quale anche l’odierno Collegioritiene di aderire, secondo il quale «Il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) equello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possonoconcorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diversesotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi unrapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressao implicita del legislatore» (Sez.

U, n. 23427 del 09/05/2001.

P.M. in proc.Ndiaye, Rv. 218771-01; in tempi più recenti: Sez. 2, n. 9999 del 03/03/2026,P.G. c/Diop, Rv. 289676-01).7.

Anche il settimo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Infatti, in relazione ai capi 1b e 1d, pur essendo i beni di provenienzadelittuosa stati rinvenuti in un unico contesto spazio-temporale, deve rilevarsiche si tratta di beni provenienti da delitti diversi, alcuni prodotto del reato di cuiall’art. 474 cod. pen., altri prodotto del reato di cui all’art. 171-ter, comma 1,legge n. 633/1941.Ne consegue che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione delprincipio di diritto secondo il quale «In tema di ricettazione, la condotta di chiriceve una pluralità di beni, ciascuno dei quali abbia una propria autonomia eduna distinta provenienza delittuosa, realizza una pluralità di eventi giuridici e,quindi, di reati, che non può essere esclusa per il solo fatto che il soggetto abbiaricevuto i beni nel medesimo contesto temporale e dalla stessa persona» (Sez. 2,n. 11024 del 12/11/2019, dep. 2020, Alì, Rv. 278514-01).Quanto poi ai reati di ricettazione di cui ai capi 2b e 3b, si tratta di benidiversi, sequestrati in contesti spazio-temporali differenti, con la conseguenzache anche in questo caso i giudici di merito hanno correttamente ritenuto lasussistenza di reati autonomi, dotati di loro propria offensività, seppur unificatidal vincolo della continuazione di cui all’art. 81, comma 2, cod. pen.8.

Infine, anche l’ottavo motivo di ricorso, nel quale la difesa del ricorrentelamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art. 648,comma 4, cod. pen. e, in alternativa, quella di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.,deve essere considerato manifestamente infondato.Occorre anzitutto ricordare che «In tema di delitto di ricettazione, ai finidella sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di specialetenuità, non rileva solo il valore economico della cosa ricettata, ma anche ilcomplesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesadal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad essoriconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalitàdegli effetti» (Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914-01).Per il resto, occorre evidenziare che la Corte di Appello ha fatto correttavalutazione del predetto principio di diritto, anche ricordando che il rapporto tral’attenuante di cui all’art. 62 n. 4, cod. pen. e quella di cui all’art. 648, comma 4,cod. pen. è caratterizzato dalla specialità della seconda ipotesi rispetto allaprima.

A ciò si aggiunge che la Corte di Appello risulta, con motivazione logica efrutto di una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, averechiarito che nella fattispecie in esame deve escludersi la sussistenza dellecircostanze attenuanti invocate dalla difesa in quanto, da una parte, laconsistenza patrimoniale non è esigua, stante la quantità di merce ricettata, e,dall’altra, l’intensità del dolo è ragguardevole, stante la reiterazione dellecondotte.9.

Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
izio Preziosi - di fiduciaavverso la sentenza in data 9/12/2025 della Corte di Appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensidell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso vengadichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 9 dicembre 2025 la Corte di Appello di Roma inparziale riforma della sentenza in data 12 settembre 2019 del Tribunale dellamedesima città, ha:- dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione ai reati cui di all’art. 474 cod. pen. (capi 1a, 2a e 3a della rubrica delleimputazioni) e di cui all’art. 171, comma 2, lett. c), l. n. 633/1941 (capo 1c) inquanto estinti per prescrizione;- confermato nel resto la penale responsabilità dell’imputato in relazione aquattro reati di ricettazione di capi di abbigliamento ed accessori di marca (capi1b, 1d, 2b e 3b) procedendo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.I reati di cui ai capi 1b e 1d sono contestati come consumati in dataantecedente e prossima al 17 giugno 2014, mentre i reati di cui ai capi 2b e 3bsono contestati come consumati rispettivamente il 21 gennaio 2015 e 5 gennaio2015.All’imputato è stata anche contestata e ritenuta sussistente l’aggravantedella recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale (art. 99, comma 4, cod.pen.).2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensoredell'imputato, deducendo:2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 521 cod. proc. pen. e 6, commi 1 e 3 a) e b), dellaConvenzione Europea dei diritti dell’uomo con riguardo ai capi 1a, 1b, 1c e 1d.Rappresenta la difesa del ricorrente di avere dedotto con l’atto di appello, inrelazione ai capi di imputazione sopra indicati, la questione relativa al tempuscommissi delicti in quanto, in sede di dibattimento si era posto il problema sel’episodio in contestazione fosse avvenuto il 17 giugno 2014 o il 27 giugno 2014ed osserva che la questione riveste rilevanza e non può essere considerata unerrore materiale. Evidenzia, infatti, la difesa del ricorrente, richiamando passaggidei verbali di audizione dei testi e l’atto di fotosegnalamento dell’imputato che ifatti oggetto di contestazione ai capi 1a, 1b, 1c e 1d appaiono realizzati in data27 giugno 2014 quindi in data diversa rispetto a quella indicata nei relativi capidi imputazione.A ciò si aggiunge, prosegue la difesa del ricorrente, il fatto che all’imputatoera stata contestata in una delle imputazioni la violazione dell’art. 171-ter,comma 2, lett. c), della l. 633/1941 in relazione alla detenzione e vendita dei CDe dei DVD contraffatti, mentre la norma de qua punisce un fatto diversoconsistente nella promozione o organizzazione delle attività illecite di cui alcomma 1 della medesima disposizione di legge.Inoltre, questi ultimi beni sono stati rinvenuti in esito a perquisizione pressol’abitazione dell’imputato (la contestazione nell’imputazione era “detenuto per lavendita”), mentre nel corso del dibattimento è emerso che detti beni erano postiin vendita con la conseguenza che un conto è la mera detenzione in casa e benaltra è la condotta di aver posto in essere una vendita per strada, trattandosi dicondotte diverse.Anche in questo caso si sarebbe quindi verificata una violazione dell’art. 521cod. proc. pen. ed avrebbero quindi errato i Giudici di merito nel ritenere che cisi trovi in presenza di una contestazione alternativa.In sintesi, osserva la difesa del ricorrente, rispetto ai capi di imputazione lasentenza di condanna è relativa ad una data diversa del fatto, ad un luogodiverso dove sono stati compiuti gli accertamenti (non via [OSCURATO:PERSONA] n.95, int. 3, ma via del Mascherino) nonché riguarda una contestazionenormativamente errata, elementi che non sono stati oggetto di correzione insede dibattimentale e che non possono che integrare le dedotte violazioni dilegge.Quanto, infine, al luogo dove sono stati rinvenuti alcuni dei beni di cui alleimputazioni è stato impedito alla difesa di dimostrare in sede dibattimentale ilfatto rilevante che nell’appartamento di via [OSCURATO:PERSONA] dimoravano anche altrisoggetti, come emerso anche dalle sommarie informazioni rese dal testeGraziano Cristello.2.2. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inrelazione all’art. 521 cod. proc. pen. e con riguardo ai capi di imputazione 1a,1b, 1c e 1d.Rileva la difesa del ricorrente che anche a voler aderire alla tesi secondo laquale la perquisizione presso l’abitazione dell’imputato sarebbe avvenuta il 27giugno 2014 e non il 17 giugno 2014, la Corte di appello avrebbe comunqueprodotto al riguardo una motivazione illogica richiamando gli atti difotosegnalamento in quanto il 17 giugno 2014 l’imputato non è mai stato oggettodi tale tipo di identificazione.2.3. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inrelazione ai capi 1a e 1b.Rileva la difesa che quanto emerso dalla relazione del consulente tecnicodott. Pasquetto non può essere riferito alle contestazioni di cui ai capi 1a e 1bpoiché vi è una differenza di contenuto tra il verbale di sequestro in atti ed i benianalizzati dal consulente: non si rinvengono infatti nella relazione del dr.Pasquetto né “etichette marca Prada”, né, “foulard Guess” a fronte dellaindicazione nel verbale di sequestro rispettivamente di 8 e 17 pezzi di tali beni. Aciò si aggiunge che nella consulenza non vi è indicazione del numero dei capisottoposti all’esame del consulente con conseguente impossibilità di ricondurre ibeni oggetto del relativo elaborato alla perquisizione del 17 giugno 2014.2.4. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inrelazione ai capi di imputazione 1c e 1d.Sulla premessa che la questione è rilevante perché la mancanza di provesulla violazione del diritto di autore contestata al capo 1c escluderebbe laconfigurabilità del reato di ricettazione contestato al capo 1d, evidenzia la difesadel ricorrente che in sede di appello era stata evidenziata l’assenza di un elencodel materiale sequestrato e del contenuto dei singoli supporti e che sul materialestesso non risulta essere stata effettuata alcuna analisi, neppure a campione, eche in una abitazione di 3/4 persone è del tutto normale il rinvenimento di 99supporti audiovisivi, così come era presumibile il loro uso personale, con laconseguenza che la Corte di appello ha dato solo per supposto che detti benifossero destinati alla vendita.A ciò si aggiunge che non risulta dalla sentenza impugnata quanti fossero ibeni di una specie e quanti dell’altra.In ogni caso vi è un totale vuoto probatorio sul contenuto di ogni singolosupporto.2.5. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inrelazione ai capi 2a e 2b.Osserva la difesa del ricorrente che il Tribunale ha ritenuto che la prova deipredetti reati fosse dimostrata dalla consulenza del dr. Spirito sebbene, comeindicato anche nell’atto di appello, tale consulenza riguarda i beni sequestrati il 5gennaio 2015 e quindi è relativa alle contestazioni di cui ai capi 3a e 3b.Irrilevante sotto il profilo probatorio sarebbe, poi, la testimonianza del testeMario [OSCURATO:PERSONA] in quanto la Corte di appello avrebbe attribuito allo stessoaffermazioni che il predetto non ha mai reso sulla contraffazione dei marchi. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì riferito di una presunta perizia della quale non si conoscel’esito non essendo mai stata acquisita al fascicolo per il dibattimento, con laconseguenza che l’unico elemento indiziario per affermare la penaleresponsabilità dell’imputato è costituito dal sequestro dei beni. A ciò si aggiungeche non è dato comprendere perché mentre sugli altri beni in sequestro è statadisposta una consulenza, altrettanto non è avvenuto per i capi de quibus.2.6. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. inrelazione all’art. 648 cod. pen.Contesta la difesa del ricorrente, richiamando un orientamento dottrinale inmateria, la sussistenza di un concorso formale tra i reati di cui agli artt. 474 e648 cod. pen. il che dovrebbe portare ad un annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata.2.7. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 81 e 648 cod. pen.Deduce la difesa del ricorrente che i Giudici di merito hanno erroneamenteritenuto che ad ogni singolo capo di imputazione si accompagnasse, qualeconcorso formale, il reato di ricettazione così configurando quattro distinti episodidi violazione dell’art. 648 cod. pen. ed aggiunge che in relazione ai capi 2b e 3bla Corte di appello ha omesso di tenere conto della contestazione di cui alleimputazioni e delle dichiarazioni dei testimoni.In sostanza, nel momento in cui si assume che l'imputato deteneva pressola propria abitazione materiale contraffatto che poi poneva in vendita adoccasionali passanti su strada, il materiale non può che essere lo stesso. Se cosìè, non è rilevante, né dirimente, il fatto che vi siano stati due sequestri in quantola ricettazione di tutti i beni ben potrebbe essere stata compiuta in un’unicaoccasione.2.8. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 62 n. 4 e 648, comma 2, cod. pen.Rileva la difesa del ricorrente che, nonostante la questione fosse stata postanell’atto di appello, la Corte territoriale avrebbe errano nel non riconosceresussistente l’ipotesi del fatto di lieve entità con riguardo al reato di ricettazionenonché circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.Con riguardo, poi, al reato di cui al capo 1b il valore economico delle cosericettate doveva essere valutato alla luce dei danni effettivamente cagionati allepersone offese dal reato (multinazionali del lusso).Con riguardo, invece ai capi di imputazione 1d, 2b e 3b risulterebbeevidente la possibilità di configurare l’applicabilità del disposto dell’art. 648,comma 4, cod. pen. o, in alternativa, quello di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Occorre, innanzitutto, evidenziare come in relazione ai reati di cui ai capi1a, 1c, 2a e 3a essendo stata dichiarata l’intervenuta estinzione per prescrizionedegli stessi, non residuando in capo all’imputato conseguenze giuridiche di altranatura e non essendo stato evidenziato dalla difesa dell’imputato un interessediretto all’annullamento della decisione assunta in relazione a tali capi, l’esamedegli stessi viene in rilievo in questa sede solo per l’incidenza che laconfigurabilità degli stessi assume nei confronti dei reati di ricettazione dei qualicostituiscono il presupposto.2. I primi due motivi di ricorso possono essere oggetto di trattazione unitariaalla luce delle strette interconnessioni tra gli stessi e sono da ritenersimanifestamente infondati.2.1. Occorre, innanzitutto, premettere una breve ricostruzione dei fatti e deitempi come emersa all’esito dei giudizi di merito.Secondo il Tribunale:a) il 17 giugno 2014 la Guardia di finanza, nell’ambito di una più vastaindagine, aveva proceduto, in esecuzione di un decreto del Pubblico Ministero,alla perquisizione dell’immobile di Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 95, dove all’internodi un appartamento occupato in quel momento dall’imputato erano stati rinvenutidei sacchi contenenti della merce contraddistinta da marchi contraffatti oltre che99 CD/DVD, beni dei quali l’imputato non era in grado di giustificare laprovenienza;b) il 5 gennaio 2015 nell’ambito di un servizio sul territorio l’imputato era poistato sorpreso a Roma, in via del Mascherino, nell’atto di detenere ed esporre invendita ai passanti borse recanti marchi contraffatti;c) infine, in data 25 gennaio 2015 in esecuzione di altro decreto diperquisizione emesso dal Pubblico Ministero, personale della Guardia di finanzarinveniva sempre nell’abitazione di via [OSCURATO:PERSONA] altra merce contraffattache veniva sottoposta a sequestro.La Corte di appello, in risposta ai motivi di gravame dedotti della difesa, hainvece, precisato che la perquisizione presso l’immobile di via [OSCURATO:PERSONA] èavvenuta presumibilmente il 27 giugno 2014 e non il 17 giugno 2014 comesembrerebbe emergere dai rilievi dattiloscopici e dall’elaborato del consulente dr.Pasquetto.2.2. Confrontando detti accertamenti con i capi di imputazione appare,innanzitutto, secondo l'odierno Collegio, ragionevolmente accertato che:a) i fatti di cui ai capi 1a, 1b, 1c e 1d sono stati accertati in data 27 giugno2014 e non in data 17 giugno 2014 (come invece indicato nelle imputazioni)infatti, sebbene il “verbale di notificazione della perquisizione delegata”(esaminabile da questa Corte di legittimità in quanto allegato all’atto di appello)porti una dicitura non chiara (il primo numero della data può alternativamenteessere letto come “1” o come “2”) è pacifico che l’allegato allo stesso verbalecontenente l’elenco dei beni sottoposti a sequestro in quell’occasione reca la datadel 27 giugno 2014 ed altrettanto è a dirsi degli atti relativi all’identificazionedell’imputato;b) i fatti del 5 gennaio 2015 riguardano un accertamento con sequestro dimerce avvenuto “su strada” (via del Mascherino) e non presso l’abitazionedell’imputato (via [OSCURATO:PERSONA]) come indicato nei capi 3a e 3b della rubrica delleimputazioni.Non v’è quindi dubbio che vi è una discrasia tra il contenuto dei capi diimputazione sopra indicati e quanto accertato in fatto nell’ambito dei giudizi dimerito.2.3. Tutto ciò doverosamente premesso non ritiene tuttavia il Collegio che ivizi ravvisati abbiano comportato una violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. conconseguente nullità della sentenza impugnata.Pacifico è, innanzitutto, secondo consolidata giurisprudenza che «In tema dicorrelazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento delfatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, dellafattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge,in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cuiscaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indaginevolta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nelpedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenzaperché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tuttoinsussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto atrovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggettodell'imputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051-01; exceteris: Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv. 284846-04).A ciò si aggiunge che «La precisazione della data di commissione del reatonon costituisce modifica del capo di imputazione quando non tocca il nucleosostanziale dell'addebito, così da non incidere sulla possibilità di individuazionedel fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa»(Sez. 5, n. 48727 del 13/10/2014, Ranieri, Rv. 261229-01).Nel caso in esame, non si può non concordare con la Corte di appello che alpiù si è trattato di un errore materiale contenuto nei capi di imputazione che nonha minimamente inciso sull’esercizio del diritto di difesa, essendo la mercesequestrata 27 giugno 2014 puntualmente descritta nel capo di imputazione,essendo stato l’imputato presente all’atto della perquisizione al quale è ancheconseguita la sua identificazione, ed avendo nel corso del dibattimento l’imputatopotuto difendersi al r iguardo, anche presentando impugnazione edocumentazione inerente all’esatta data in cui avvenne l’intervento della Guardiadi finanza.Analoghe valutazioni debbono essere fatte con riferimento al luogo in cuiavvenne il sequestro dei beni in data 5 gennaio 2015, essendo stato l’imputato,anche in questo caso, presente al momento del sequestro.Questa Corte ha, al riguardo, precisato con un assunto che l’odierno Collegiocondivide, che «Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa esentenza nell'ipotesi in cui il luogo di consumazione del fatto-reato ritenuto siadiverso da quello contestato, non costituendo la modifica del "locus commissidelicti" "fatto nuovo", ma una mera variazione dell'originaria contestazione»(Sez. 3, n. 1960 del 28/06/2017, dep. 2018, Licco, Rv. 272093-01).2.3. Quanto poi al capo 1c (comunque già dichiarato estinto perprescrizione) è evidente l’errore materiale relativo all’indicazione del comma (“2”in luogo di “1”) dell’art. 171-ter l. n. 633/1941, ma detta situazione certamentenon presenta alcuna incidenza sul pieno esercizio del diritto di difesadell’imputato essendo nel testo del medesimo capo contenuta una correttadescrizione della condotta addebitata al [OSCURATO:PERSONA].In particolare, quanto al dedotto difetto di correlazione tra l’imputazionecontestata e la sentenza di condanna, il motivo non si confronta specificamente ecriticamente con la motivazione addotta sul punto, laddove la Corte territorialeha rilevato come il contraddittorio sugli elementi ulteriori, rispetto a quellidescritti specificamente in imputazione, sia stato pieno e garantito, tanto che ladifesa dell’imputato ha fornito per ciascuno una prospettazione alternativa enessuna violazione del diritto di difesa si è pertanto verificata.3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso nel quale ladifesa sostiene che quanto emerso dalla relazione del consulente dott. [OSCURATO:PERSONA] può essere riferito alle contestazioni di cui ai capi 1a e 1b in quanto vi è unadifferenza di contenuto tra il verbale di sequestro in atti ed i beni analizzati dalconsulente dato che, come evidenziato, non si rinvengono nella relazione del dr.Pasquetto né “etichette marca Prada”, né, “foulard Guess” a fronte dellaindicazione nel verbale di sequestro rispettivamente di 8 e 17 pezzi di tali beni. Aciò si aggiungerebbe che nella consulenza non vi è indicazione del numero deicapi sottoposto all’esame del consulente con conseguente impossibilità diricondurre i beni oggetto del relativo elaborato alla perquisizione del 27 giugno2014.Osserva l’odierno Collegio che l’omessa indicazione nella consulenza di duedei beni in sequestro non è ex sé indicativa del fatto che gli altri beni analizzatinon siano quelli oggetti di sequestro indicati al capo 1a.Sul punto il ricorso è generico perché non indica alcun elemento per ritenereche i Giudici del merito siano incorsi in un travisamento della prova e perritenere che gli altri beni analizzati dal consulente dr. Pasquetto siano diversi daquelli oggetto di sequestro del 27 giugno 2014.4. Manifestamente infondato è altresì il quarto motivo di ricorso nel quale ladifesa dell’imputato sostiene che vi sarebbe mancanza di prove con riguardo allaviolazione del diritto di autore contestata al capo 1c, il che escluderebbe laricettazione contestata al capo 1d in quanto vi è assenza di un elenco delmateriale sequestrato e del contenuto dei singoli supporti, oltre al fatto che sulmateriale stesso non risulta essere stata effettuata alcuna analisi, neppure acampione e che in una abitazione di 3/4 persone era del tutto normale ilrinvenimento di 99 supporti audiovisivi, così come il loro uso personale e che laCorte di appello ha dato solo per supposto che detti beni (comunque rinvenutiall’interno di un appartamento) fossero destinati alla vendita.La Corte di appello (pag. 10) ha chiarito che la provenienza illecita delCD/DVD si desume dal confezionamento degli stessi che avevano, come riferitodal teste Caracciolo, la copertina sui quali erano riportati titoli di film e canzonitutelate dal diritto di autore e dal numero dei supporti (tale da fare ritenere chefossero destinati alla vendita). Inoltre, il testimone ha, poi, dichiarato che altropersonale ha poi provveduto a visionare il materiale.A ciò si aggiunge un ulteriore elemento circa la riferibilità di quantosequestrato al [OSCURATO:PERSONA], chiaramente emergente dalla conforme sul punto sentenzadel Tribunale dalla quale si evince che i CD/DVD (a nulla, osserva l'odiernoCollegio, francamente rileva il numero di quanti fossero rispettivamente gli uni egli altri) erano tutti contenuti in un sacco posto all’interno di un appartamento ilcui unico soggetto presente era l'odierno imputato. A ciò si aggiunge che la Cortedi appello (pag. 7) ha anche chiarito che il sacco che conteneva i beni insequestro era posto sotto il letto dell’imputato.In base a tutti gli elementi sopra indicati i Giudici di merito, con motivazionecongrua e logica hanno ritenuto configurabile a carico dell’odierno ricorrente ilreato in contestazione al capo 1c e, di conseguenza, quello di cui al capo 1d.Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio dimotivazione nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà disottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.[OSCURATO:PERSONA] di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo dellamotivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione evalutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottatidal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di unamigliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, laCorte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nelquadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - eresta - giudice della motivazione.In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibilicensure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla suamanifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorioignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenzialiad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte ledoglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigoreo di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire allediverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differentisui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenzaprobatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv.262965).A ciò si aggiunge che i Giudici di merito risultano anche aver fatto correttaapplicazione del principio di diritto secondo il quale «In tema di tutela del dirittod'autore, la mancanza del contrassegno S.i.a.e. non può valere come indiziodell'avvenuta consumazione dell'illecito di abusiva duplicazione o riproduzione deisupporti audiovisivi, ma la prova di tale fatto può essere comunque raggiuntasulla base di una pluralità di elementi, come il rilevante numero di supporti postiin vendita, le modalità dell'offerta al pubblico (nella specie, nel corso di unafiera), l'utilizzo di copertine fotocopiate o contraffatte, il confezionamento,nonché l'assenza di loghi o marchi del produttore, non essendo invece necessariol'espletamento di una perizia o di un accertamento tecnico» (Sez. 3, n. 45450 del18/07/2014, Hamoudi, Rv. 260865-01; Sez. 3, n. 45955 del 15/11/2012,Celentano, Rv. 253880-01).5. Il quinto motivo di ricorso è sotto certi profili manifestamente infondato esotto altri inammissibile.Occorre al riguardo rilevare, con riguardo al profilo di diretta inammissibilità,che la questione non era stata posta nei medesimi termini sollevati in sede dilegittimità essendosi nell’atto di appello la difesa limitata ad affermare che «conriferimento al sequestro di cui ai capi di imputazione 2a e 2b non è stato svoltoalcun accertamento (perizia, consulenza, testimonianza da parte di esperti deimarchi); nell’assenza di accertamenti, anche alla luce del quantitativo irrisoriodella merce sequestrata, non può ritenersi violata la norma in esame».A ciò si aggiunge che il motivo di ricorso presenta anche profili di assenza diautosufficienza essendosi limitata la difesa dell’imputato ad indicare un semplicepassaggio delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] e ad indicare la data di udienzanella quale le stesse sono state rese.Sul punto deve essere ricordato che «In tema di ricorso per cassazione,sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità,i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà dellamotivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano laloro integrale trascrizione o allegazione» (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017,Schioppo, Rv. 270071-01) e, ancora, che «In tema di ricorso per cassazione,sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità,quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietàdella motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative,estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarrerafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece,procedono ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli attiprocessuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte»(Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601-01).Per il resto risulta comunque applicata da Giudici di merito una prova logicacirca la falsità dei beni di cui ai capi in esame, stante la natura contraffatta deglianaloghi beni oggetto di sequestro in data 27 giugno 2014, il fatto che l’imputatoqualche giorno prima (5 gennaio 2015) è stato sorpreso a vendere sulla pubblicavia merce contraffatta ed il fatto che l’imputato non risulta avere dato contezzadi avere acquisito regolarmente i beni oggetto di sequestro in data 21 gennaio2015 né avere dato atto della disponibilità economica tale da possedere beniche, qualora non contraffatti, sarebbero di rilevantissimo valore.6. Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto la tesigiuridica proposta dalla difesa del ricorrente è contrasto con il consolidatoorientamento di questa Corte di legittimità, al quale anche l’odierno Collegioritiene di aderire, secondo il quale «Il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) equello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possonoconcorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diversesotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi unrapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressao implicita del legislatore» (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001. P.M. in proc.Ndiaye, Rv. 218771-01; in tempi più recenti: Sez. 2, n. 9999 del 03/03/2026,P.G. c/Diop, Rv. 289676-01).7. Anche il settimo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Infatti, in relazione ai capi 1b e 1d, pur essendo i beni di provenienzadelittuosa stati rinvenuti in un unico contesto spazio-temporale, deve rilevarsiche si tratta di beni provenienti da delitti diversi, alcuni prodotto del reato di cuiall’art. 474 cod. pen., altri prodotto del reato di cui all’art. 171-ter, comma 1,legge n. 633/1941.Ne consegue che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione delprincipio di diritto secondo il quale «In tema di ricettazione, la condotta di chiriceve una pluralità di beni, ciascuno dei quali abbia una propria autonomia eduna distinta provenienza delittuosa, realizza una pluralità di eventi giuridici e,quindi, di reati, che non può essere esclusa per il solo fatto che il soggetto abbiaricevuto i beni nel medesimo contesto temporale e dalla stessa persona» (Sez. 2,n. 11024 del 12/11/2019, dep. 2020, Alì, Rv. 278514-01).Quanto poi ai reati di ricettazione di cui ai capi 2b e 3b, si tratta di benidiversi, sequestrati in contesti spazio-temporali differenti, con la conseguenzache anche in questo caso i giudici di merito hanno correttamente ritenuto lasussistenza di reati autonomi, dotati di loro propria offensività, seppur unificatidal vincolo della continuazione di cui all’art. 81, comma 2, cod. pen.8. Infine, anche l’ottavo motivo di ricorso, nel quale la difesa del ricorrentelamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art. 648,comma 4, cod. pen. e, in alternativa, quella di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.,deve essere considerato manifestamente infondato.Occorre anzitutto ricordare che «In tema di delitto di ricettazione, ai finidella sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di specialetenuità, non rileva solo il valore economico della cosa ricettata, ma anche ilcomplesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesadal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad essoriconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalitàdegli effetti» (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914-01).Per il resto, occorre evidenziare che la Corte di Appello ha fatto correttavalutazione del predetto principio di diritto, anche ricordando che il rapporto tral’attenuante di cui all’art. 62 n. 4, cod. pen. e quella di cui all’art. 648, comma 4,cod. pen. è caratterizzato dalla specialità della seconda ipotesi rispetto allaprima. A ciò si aggiunge che la Corte di Appello risulta, con motivazione logica efrutto di una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, averechiarito che nella fattispecie in esame deve escludersi la sussistenza dellecircostanze attenuanti invocate dalla difesa in quanto, da una parte, laconsistenza patrimoniale non è esigua, stante la quantità di merce ricettata, e,dall’altra, l’intensità del dolo è ragguardevole, stante la reiterazione dellecondotte.9. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22959/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris