CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39254/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I 20/ RG 18925 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto distinti ricorsi avverso la sentenza in epigrafe per diversi episodi de detenzione e cessione di sostanza stupefacente, emessa nei confronti dei primi cinque imputati ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. su rinuncia a tutti i motivi di appello eccetto quello relativo al trattamento sanzionatorio; letti i ricorsi ed esaminati gli atti; ritenuto - quanto ai ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - non dedotto alcuno dei motivi consentiti, bastando richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (cfr. in motivazione, Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170); ritenuto — quanto al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] -che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: - perché il primo in punto di an della responsabilità è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (cfr pag. 9 in cui si dà preciso atto del tenore dei dialoghi intercettati tra l'imputato detenuto in carcere e i familiari nonché del contributo offerto dal [OSCURATO:PERSONA] all'attività di cessione dello stupefacente ); - perché il secondo non si confronta con la precisa motivazione contenuta a pag. 16 della sentenza, là dove si dà atto della negativa personalità del [OSCURATO:PERSONA], peraltro gravato da precedenti allarmanti come rapina e porto di armi; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorsi con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili D' ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa