CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2025
Cassazione n. 27377/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; considerato che i primi due motivi - relativi alla responsabilità penale del ricorrente per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen. - sono inammissibili perché, oltre a risultare meramente reiterativi dell'atto di appello, non si confrontano adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, in cui si dà correttamente conto della sussistenza di tutti gli elementi delle fattispecie incriminatrici, ivi comprese la resistenza attiva (in relazione all'art.337 cod. pen.) e la presenza di più persone (in relazione all'art. 341-bis cod. pen.); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si prospetta il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e, in particolare, agli aumenti a titolo di continuazione, non si confronta con il fatto che i giudici di merito, in accoglimento del motivo di appello, hanno ridotto la pena proprio per meglio adeguarla al concreto disvalore della condotta (cfr. p. 7 della sentenza); considerato, infine, che l'ultimo motivo di ricorso censura la mancata diminuzione della metà sull'aumento a titolo di continuazione in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 651 cod. pen., come disposto dall'art. 442, secondo comma, cod. proc. pen.; sul punto si ritiene che non vi sia un concreto interesse del ricorrente in quanto la pena complessiva irrogata dalla Corte d'appello risulta in concreto minore - e quindi più favorevole - di quella che avrebbe dovuto applicarsi, anche tenendo conto della diminuzione di cui all'art. 442, secondo comma, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il P