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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13136/2026

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pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legalerappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dalla prof.avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine delcontroricorso,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 4 - n. 1224/2016, depositata il 13ottobre 2016;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consigliodell’8 gennaio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 9649/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 13136/2026Data pubblicazione 07/05/20261.

A seguito di verifica fiscale operata dalla Guardia diTorino emetteva, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., iseguenti atti: a) avviso di accertamento n.T7E030107197/2011, notificato il 23 dicembre 2011, con ilquale l’Ufficio accertava un maggior imponibile, ai fini IRES,per il periodo d’imposta 2009, di € 1.314.474,00, conconseguente rideterminazione della perdita fiscale dichiaratada € 1.954.277,00 in € 639.803,00; b) avviso di accertamenton.

T7E030104392/2012, notificato il 20 novembre 2012, con ilquale veniva accertato, per l’anno d’imposta 2010, un maggiorimponibile ai fini IRES di € 1.314.474,00, con determinazionedi una maggiore imposta IRES pari ad € 361.481,00, oltreinteressi e sanzioni.In particolare, per entrambi gli anni d’imposta suindicati,l’Ufficio contestava che la società, nel bilancio del 2009, avesseindicato, nei “conti d’ordine”, alla voce “garanzie prestate”,l’importo di € 41.996.000,00 ($ 60.000.000,00), per ipotecheprestate in favore della Keybank per l’importo di €10.000.000,00, e pegni a favore della stessa Keybank per €31.996.000,00, e ciò in conseguenza di un contratto difinanziamento, stipulato con un pool di banche americane, infavore del Gruppo NN, di cui la NN Inc. (società di dirittostatunitense) era stata l’effettiva beneficiaria; i verificatoriavevano quindi riscontrato che la società italiana avevaprestato una garanzia reale, senza pretendere alcuna forma diremunerazione, e tale operazioni economica appariva priva divalide ragioni economiche.

L’Ufficio, quindi, procedeva acalcolare il “valore normale” da applicare alla transazioneR.G.

N. 9649/2017 R.G. 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 9649/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 13136/2026Data pubblicazione 07/05/2026commerciale in oggetto, ai fini dell’applicazione dell’art. 110,comma 7, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, attraverso lametodologia CUP, con applicazione all’importo garantito di €42.005.428,00 di un tasso medio di remunerazione del 3,13%;veniva quindi accertato, per gli anni 2009 e 2010, un maggiorreddito imponibile di € 1.314.474,00.2.

La società contribuente impugnava i suddetti avvisi diaccertamento dinanzi alla Commissione Tributaria provincialedi Torino la quale, con sentenze n. 908/2014 e909/2014,depositate l’11 aprile 2014, li rigettava,compensando le spese di lite.3.

Interposti separati gravami dalla [OSCURATO:SOCIETA]., laCommissione Tributaria Regionale del Piemonte – sez. n. 4,previa riunione delle impugnazioni, con sentenza n.1224/2016, pronunciata il 22 settembre 2016, e depositata insegreteria il 13 ottobre 2016, accoglieva entrambi gli appelli,annullando gli atti impugnati e compensando le spese di lite.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi (ricorsonotificato il 14 aprile 2017).La [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.5.

Con decreto presidenziale del 14 ottobre 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questasezione per l’adunanza in camera di consiglio dell’8 gennaio2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.E’ intervenuto in giudizio il Pubblico Ministero, in persona delsost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’accoglimento del ricorso.La controricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA].G.

N. 9649/2017 R.G. 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 9649/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 13136/2026Data pubblicazione 07/05/20261.

Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tremotivi.1.1.

Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate eccepisceviolazione e falsa applicazione dell’art. 110, commi 2 e 7, deld.P.R. n. 917/18986 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, l’Ufficio che la normativa in tema ditransfer pricing fosse pacificamente applicabile anche alleoperazioni diverse da atti di liberalità, e che la C.T.R. avrebbedovuto, in base alle prove fornite dalla società, valutare ilvalore normale in base al prezzo ed al corrispettivomediatamente praticato nel tempo e nel luogo in cui i servizisono stati acquisiti o prestati, e verificare unicamente il prezzoo corrispettivo del servizio, e non i semplici vantaggi economicisuccessivi, quali il mantenimento dei ricavi ed altri benefici.1.2.

Con il secondo motivo di ricorso viene eccepita violazionee falsa applicazione degli artt. 2709 e 2697 c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce la ricorrente che erroneamente la C.T.R. avevaritenuto che il costo della garanzia, come determinatodall’Ufficio, avrebbe condotto ad un tasso annuo del 22%, daritenere usurario, che invece era il valore totale, relativo aicosti della garanzia prestata da tutte le società del gruppo, nelmentre tale tasso era da determinare – con riferimento allesole garanzie prestate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. - nel 3,13%, sullabase del metodo CUP.1.3.

Con il terzo motivo di ricorso, infine, l’Agenzia delleEntrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 110,comma 7, d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3), c.p.c.R.G.

N. 9649/2017 R.G. 4Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 9649/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 13136/2026Data pubblicazione 07/05/2026Rileva la ricorrente che la C.T.R. aveva ritenutoerroneamente non inquadrabile la fattispecie in esame nelleprevisioni di cui al citato comma 7 dell’art. 110 d.P.R. n.917/1986, in quanto priva di corrispettivo, dovendosi ritenere,invece, che le prestazioni di garanzia siano comunque atti atitolo oneroso.2.

Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1.

In via preliminare, devono essere esaminate le eccezionidi inammissibilità dei motivi di ricorso, sollevate dalla difesadella controricorrente.2.1.1.

Con riferimento al primo motivo, la societàcontribuente eccepisce l’inammissibilità dello stesso, perdifetto di specificità e per carenza di interesse, per non avere,l’Ufficio, censurato la principale ed assorbente ratio decidendidella sentenza impugnata, ossia l’accertamento del fatto chela garanzia prestata dalla società non costituiva un “atto diliberalità privo di valide ragioni economiche”, ma unaprestazione resa a fronte di un corrispettivo, seppur indiretto,e il conseguente implicito riconoscimento che tale corrispettivofosse congruo rispetto al “valore normale” della transazione.Tale eccezione è infondata, in quanto l’Agenzia delle Entrate,con il primo motivo, censura la sentenza impugnata, per nonavere valutato il valore normale dell’operazione di prestazionedi garanzia in favore della capogruppo (e quindi, in sostanza,per non avere applicato l’art. 110, comma 7, d.P.R. n.917/1986, che, ad avviso dell’Ufficio, dovrebbe evidentementeapplicarsi), e per avere considerato prezzo dei semplicivantaggi economici successivi, e non un corrispettivo in sensotecnico.R.G.

N. 9649/2017 R.G. 5Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 9649/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 13136/2026Data pubblicazione 07/05/2026La censura, pertanto, riguarda l’intera ratio decidendi dellasentenza impugnata, ed è pertanto ammissibile.2.1.2.

Parimenti infondata è l’ulteriore eccezione diinammissibilità del primo motivo di ricorso, per non avere laricorrente censurato una effettiva violazione e/o falsaapplicazione di legge.Con il motivo in questione, invero, l’Agenzia delle Entrateeccepisce chiaramente la violazione e falsa applicazionedell’art. 110, comma 7, d.P.R. n. 917/1986, sia con riferimentoall’asserita omessa determinazione del “valore normale”dell’operazione di prestazione di garanzia infragruppo, sia conriferimento alla determinazione del suddetto “valore normale”non con riferimento ad determinato prezzo o corrispettivo, masulla base di un presunto vantaggio indiretto per la societàcontribuente.2.2.

Infondate sono anche le eccezioni di inammissibilità,sollevate da parte controricorrente con riferimento al secondomotivo di ricorso.Sostiene la contribuente che l’Agenzia delle Entrate, nellaprima parte di tale motivo, avrebbe censurato non già laviolazione dell’art. 2697 c.c. (e quindi la violazione dei criteridi ripartizione dell’onere della prova), ma la valutazione in fattooperata dalla Corte territoriale.In realtà, l’Ufficio censura correttamente la violazione dell’art.2697 c.c., per avere la C.T.R. erroneamente ritenutosussistente l’assolvimento dell’onere della prova da parte dellacontribuente, con riferimento alla determinazione del costodella garanzia ad un tasso annuo da parte dell’Ufficio, checondurrebbe ad un tasso annuo del 22%, ritenuto usurario, nelmentre quello del 22% era soltanto il valore totale dellaR.G.

N. 9649/2017 R.G. 6Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 9649/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 13136/2026Data pubblicazione 07/05/2026garanzia prestata dalle varie società del gruppo, calcolato inrelazione ad un tasso di remunerazione del 3,13%, unicapercentuale da considerare ai fini della determinazione delvalore normale.2.3.

Così ritenuti ammissibili i primi due motivi, tutti e tre imotivi possono essere esaminati congiuntamente, in quantostrettamente connessi, e sono infondati.2.3.1.

Nel caso di specie, si verte in un’ipotesi di prestazionedi garanzia reale, prestata (pro-quota) dalla [OSCURATO:SOCIETA].,società di diritto italiano, in favore della capogruppostatunitense NN Inc.L’operazione, priva di corrispettivo, viene giustificata, dalpunto di vista economico, tenuto conto della necessità delfinanziamento per garantire la continuità aziendale, inrelazione alle condizioni della società capogruppo.Orbene, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenzaimpugnata, asserendo che la C.T.R. avrebbe erratonell’escludere che la predetta prestazione di garanzia sia stataeffettuata a titolo gratuito, in quanto essa non avrebbe dovutotenere conto del corrispettivo indirettamente percepito dallasocietà (costituito dai ricavi futuri conseguiti per effettodell’operazione, e derivanti dalla continuità aziendale chel’operazione avrebbe consentito), ma avrebbe dovutoesclusivamente verificare se la contribuente avesse o menoricevuto, a fronte del rilascio di dette garanzie, un prezzo ocorrispettivo in senso tecnico.

Inoltre, sempre secondol’Agenzia delle Entrate, la C.T.R. avrebbe errato nell’affermareche la normativa in tema di transfer pricing (art. 110, comma7, d.P.R. n. 917/1986) non fosse applicabile alle operazioni atitolo gratuito.R.G.

N. 9649/2017 R.G. 7Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 9649/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 13136/2026Data pubblicazione 07/05/2026Sul punto, va tuttavia evidenziato che, nell’àmbito delleoperazioni infragruppo, i concetti di “gratuità” o “economicità”devono essere assunti nel loro significato economico proprio,con spostamento della loro qualificazione dal negozioall’attribuzione patrimoniale, per la quale deve tenersi contodell’interesse economico che si intende realizzare, anche in viamediata, attraverso la complessa operazione economica, daparte di chi apparentemente paga il debito altrui senzacorrispettivo, e quindi tenendo conto del regolamento globaledegli interessi, non limitato al singolo “atto di disposizione” dalui compiuto (Cass., sez. un., 18 marzo 2010, n. 6538: trattasidella nota teoria dei “vantaggi compensativi”).Pertanto, ancorché, in una operazione, manchi uncorrispettivo immediato, può tuttavia prospettarsi, da partedell’impresa, l’acquisizione di una utilità economica in rapportomediata o indiretta con la prestazione eseguita.La sussistenza di valide ragioni economiche a giustificazionedell’operazione in questione (sussistenza oggetto diaccertamento da parte della C.T.R., con valutazione di fattoinsindacabile in questa sede), peraltro, è di per sé idonea adescludere l’applicazione della disciplina relativa ai prezzi ditrasferimento nelle prestazioni infragruppo, quando le stessesiano giustificate da un interesse della capogruppo al successoeconomico delle varie entità del gruppo stesso (Corte giustiziaUE 31 maggio 2018, causa C-382/16 Hornbach-Baumarkt).In senso conforme, la giurisprudenza unionale hasuccessivamente ribadito che la normativa sul transfer pricingdi uno Stato dell'Unione comporterebbe, almeno in teoria, unalimitazione delle libertà fondamentali così come definite dalT.F.U.E. laddove questa sia applicabile solamente alleR.G.

N. 9649/2017 R.G. 8Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 9649/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 13136/2026Data pubblicazione 07/05/2026transazioni con imprese non residenti; tale limitazione peròpuò essere giustificata nell'ottica di garantire la correttaripartizione del potere impositivo tra i membri dell'Unione, acondizione che essa sia proporzionata al perseguimento di talefine e purché il contribuente sia messo nelle condizioni digiustificare le eventuali ragioni commerciali interne al gruppoche soggiacciono alla determinazione della transazioneinfragruppo (Corte Giustizia UE 8 ottobre 2020, causa C-558/19 Pizzarotti).Tali principi, peraltro, sono già stati affermati, da questaCorte, con riferimento ad ipotesi di finanziamenti infragruppo.[OSCURATO:PERSONA]. 20 maggio 2021, n. 13850, «in tema di transferpricing internazionale, ed in applicazione del criterio di ripartodell'onere della prova, in caso di finanziamento infragruppo,erogato dalla società controllante italiana a una società veicoloestera, l'amministrazione finanziaria deve fornire la prova dellatransazione ad un tasso di interesse apparentemente inferiorea quello "normale", quale presupposto della ripresa atassazione degli interessi attivi sul finanziamento, in tutto o inparte non corrisposti, quantificati in base al tasso di interessedi mercato (osservabile in relazione a finanziamenti aventicaratteristiche sufficientemente comparabili, erogabili asoggetti aventi il medesimo credit rating dell'impresa debitriceassociata), la cui determinazione è quaestio facti demandataal giudice di merito; dopodiché spetta alla società contribuentefornire la prova contraria, dimostrando l'aderenza al tasso diinteresse applicato ai tassi di mercato, nel senso che identicatransazione tra imprese indipendenti operanti nel liberomercato sarebbe avvenuta alle stesse condizioni finanziarie,oppure dimostrare che il finanziamento gratuito è dipeso daR.G.

N. 9649/2017 R.G. 9Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 9649/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 13136/2026Data pubblicazione 07/05/2026"ragioni commerciali" interne al gruppo, connesse al ruoloassunto dalla controllante a sostegno delle consociate.Ancor più recentemente, Cass. 19 marzo 2024, n. 7361, haaffermato che «resta comunque fermo che un finanziamentoinfruttifero, o a tasso non di mercato, non può essere sindacatoin sé, essendo possibile per il contribuente dimostrare leragioni economiche che hanno portato a finanziare con lespecifiche modalità adottate la propria partecipata.

La ratiodella normativa va ravvisata nel principio di libera concorrenzaenunciato nell'art. 9 del Modello di Convenzione OCSE cheprevede la possibilità di sottoporre a tassazione gli utiliderivanti da operazioni infragruppo che siano state regolate dacondizioni diverse da quelle che sarebbero state convenute traimprese indipendenti in transazioni comparabili effettuate sullibero mercato.

Da tale nucleo concettuale deriva che lavalutazione "in base al valore normale" prescinde dallacapacità originaria dell'operazione di produrre reddito e,quindi, da qualsivoglia obbligo negoziale delle parti attinenteal pagamento del corrispettivo (cfr.

Linee guida OCSE suiprezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e leamministrazioni fiscali, paragrafo 1.2).

Si tratta, infatti, diesaminare la sostanza economica dell'operazione intervenutae confrontarla con analoghe operazioni realizzate, incircostanze comparabili, in condizioni di libero mercato trasoggetti indipendenti e valutarne la conformità a queste (…)Non si esclude, inoltre, che i finanziamenti gratuiti infragruppopossano avere cittadinanza nell'ordinamento laddove siadimostrabile che lo scostamento rispetto al principio di liberaconcorrenza sia dipeso da ragioni commerciali interne alR.G.

N. 9649/2017 R.G. 10Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 9649/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 13136/2026Data pubblicazione 07/05/2026gruppo, connesse al ruolo che la controllante assume asostegno delle altre società del gruppo».La C.T.R., dunque, ha fatto corretta applicazione di taliprincipi, laddove, con accertamento di fatto insindacabile inquesta sede, ha ritenuto che la società contribuente abbiaassolto all’onere su di essa gravante di dimostrare le ragionicommerciali interne al gruppo che sorreggono la transazioneconsiderata, individuando le stesse nell’acquisizione, da partedella contribuente, di un vantaggio economico (costituito dairicavi futuri che sarebbero stati conseguiti per effettodell’operazione e il differenziale positivo sui tassi di interesseeconomico-finanziaria del gruppo di riferimento (caratterizzatada una situazione di illiquidità della capogruppo NN Inc., dallariduzione del fatturato delle controllate e dal rischio diassoggettamento della medesima capogruppo a procedureconcorsuali, che «avrebbe inevitabilmente posto a rischio lasopravvivenza della controllata italiana»).3.

Deve essere quindi affermato il seguente principio didiritto: «nell’ipotesi di prestazione di garanzia da parte di unasocietà controllata in favore della società capogruppo, deveescludersi l’applicazione della normativa in materia di transferpricing, allorquando sussistano valide ragioni economiche agiustificazione dell’operazione in questione (sussistenza chedeve essere oggetto di accertamento da parte dei giudici dimerito, con valutazione di fatto insindacabile in sede dilegittimità), e tale operazione sia giustificata da un interessedella capogruppo al successo economico delle varie entità delgruppo stesso».4.

Consegue il rigetto del ricorso.R.G.

N. 9649/2017 R.G. 11Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 9649/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 13136/2026Data pubblicazione 07/05/2026Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente,secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Rilevato che risulta soccombente risulta soccombente parteammessa alla prenotazione a debito del contributo unificatoper essere amministrazione pubblica difesa dall'AvvocaturaGenerale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore dellaNN [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) delle spese del presentegiudizio, che si liquidano in € 14.000,00 per onorari, oltre 15%per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.Così deciso in Roma, 8 gennaio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 9649/2017 R.G. 12Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legalerappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dalla prof.avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine delcontroricorso,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 4 - n. 1224/2016, depositata il 13ottobre 2016;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consigliodell’8 gennaio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 9649/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 13136/2026Data pubblicazione 07/05/20261. A seguito di verifica fiscale operata dalla Guardia diTorino emetteva, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., iseguenti atti: a) avviso di accertamento n.T7E030107197/2011, notificato il 23 dicembre 2011, con ilquale l’Ufficio accertava un maggior imponibile, ai fini IRES,per il periodo d’imposta 2009, di € 1.314.474,00, conconseguente rideterminazione della perdita fiscale dichiaratada € 1.954.277,00 in € 639.803,00; b) avviso di accertamenton. T7E030104392/2012, notificato il 20 novembre 2012, con ilquale veniva accertato, per l’anno d’imposta 2010, un maggiorimponibile ai fini IRES di € 1.314.474,00, con determinazionedi una maggiore imposta IRES pari ad € 361.481,00, oltreinteressi e sanzioni.In particolare, per entrambi gli anni d’imposta suindicati,l’Ufficio contestava che la società, nel bilancio del 2009, avesseindicato, nei “conti d’ordine”, alla voce “garanzie prestate”,l’importo di € 41.996.000,00 ($ 60.000.000,00), per ipotecheprestate in favore della Keybank per l’importo di €10.000.000,00, e pegni a favore della stessa Keybank per €31.996.000,00, e ciò in conseguenza di un contratto difinanziamento, stipulato con un pool di banche americane, infavore del Gruppo NN, di cui la NN Inc. (società di dirittostatunitense) era stata l’effettiva beneficiaria; i verificatoriavevano quindi riscontrato che la società italiana avevaprestato una garanzia reale, senza pretendere alcuna forma diremunerazione, e tale operazioni economica appariva priva divalide ragioni economiche. L’Ufficio, quindi, procedeva acalcolare il “valore normale” da applicare alla transazioneR.G. N. 9649/2017 R.G. 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 9649/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 13136/2026Data pubblicazione 07/05/2026commerciale in oggetto, ai fini dell’applicazione dell’art. 110,comma 7, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, attraverso lametodologia CUP, con applicazione all’importo garantito di €42.005.428,00 di un tasso medio di remunerazione del 3,13%;veniva quindi accertato, per gli anni 2009 e 2010, un maggiorreddito imponibile di € 1.314.474,00.2. La società contribuente impugnava i suddetti avvisi diaccertamento dinanzi alla Commissione Tributaria provincialedi Torino la quale, con sentenze n. 908/2014 e909/2014,depositate l’11 aprile 2014, li rigettava,compensando le spese di lite.3. Interposti separati gravami dalla [OSCURATO:SOCIETA]., laCommissione Tributaria Regionale del Piemonte – sez. n. 4,previa riunione delle impugnazioni, con sentenza n.1224/2016, pronunciata il 22 settembre 2016, e depositata insegreteria il 13 ottobre 2016, accoglieva entrambi gli appelli,annullando gli atti impugnati e compensando le spese di lite.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi (ricorsonotificato il 14 aprile 2017).La [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.5. Con decreto presidenziale del 14 ottobre 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questasezione per l’adunanza in camera di consiglio dell’8 gennaio2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.E’ intervenuto in giudizio il Pubblico Ministero, in persona delsost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’accoglimento del ricorso.La controricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA].G. N. 9649/2017 R.G. 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 9649/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 13136/2026Data pubblicazione 07/05/20261. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tremotivi.1.1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate eccepisceviolazione e falsa applicazione dell’art. 110, commi 2 e 7, deld.P.R. n. 917/18986 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, l’Ufficio che la normativa in tema ditransfer pricing fosse pacificamente applicabile anche alleoperazioni diverse da atti di liberalità, e che la C.T.R. avrebbedovuto, in base alle prove fornite dalla società, valutare ilvalore normale in base al prezzo ed al corrispettivomediatamente praticato nel tempo e nel luogo in cui i servizisono stati acquisiti o prestati, e verificare unicamente il prezzoo corrispettivo del servizio, e non i semplici vantaggi economicisuccessivi, quali il mantenimento dei ricavi ed altri benefici.1.2. Con il secondo motivo di ricorso viene eccepita violazionee falsa applicazione degli artt. 2709 e 2697 c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce la ricorrente che erroneamente la C.T.R. avevaritenuto che il costo della garanzia, come determinatodall’Ufficio, avrebbe condotto ad un tasso annuo del 22%, daritenere usurario, che invece era il valore totale, relativo aicosti della garanzia prestata da tutte le società del gruppo, nelmentre tale tasso era da determinare – con riferimento allesole garanzie prestate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. - nel 3,13%, sullabase del metodo CUP.1.3. Con il terzo motivo di ricorso, infine, l’Agenzia delleEntrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 110,comma 7, d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3), c.p.c.R.G. N. 9649/2017 R.G. 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 9649/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 13136/2026Data pubblicazione 07/05/2026Rileva la ricorrente che la C.T.R. aveva ritenutoerroneamente non inquadrabile la fattispecie in esame nelleprevisioni di cui al citato comma 7 dell’art. 110 d.P.R. n.917/1986, in quanto priva di corrispettivo, dovendosi ritenere,invece, che le prestazioni di garanzia siano comunque atti atitolo oneroso.2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1. In via preliminare, devono essere esaminate le eccezionidi inammissibilità dei motivi di ricorso, sollevate dalla difesadella controricorrente.2.1.1. Con riferimento al primo motivo, la societàcontribuente eccepisce l’inammissibilità dello stesso, perdifetto di specificità e per carenza di interesse, per non avere,l’Ufficio, censurato la principale ed assorbente ratio decidendidella sentenza impugnata, ossia l’accertamento del fatto chela garanzia prestata dalla società non costituiva un “atto diliberalità privo di valide ragioni economiche”, ma unaprestazione resa a fronte di un corrispettivo, seppur indiretto,e il conseguente implicito riconoscimento che tale corrispettivofosse congruo rispetto al “valore normale” della transazione.Tale eccezione è infondata, in quanto l’Agenzia delle Entrate,con il primo motivo, censura la sentenza impugnata, per nonavere valutato il valore normale dell’operazione di prestazionedi garanzia in favore della capogruppo (e quindi, in sostanza,per non avere applicato l’art. 110, comma 7, d.P.R. n.917/1986, che, ad avviso dell’Ufficio, dovrebbe evidentementeapplicarsi), e per avere considerato prezzo dei semplicivantaggi economici successivi, e non un corrispettivo in sensotecnico.R.G. N. 9649/2017 R.G. 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 9649/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 13136/2026Data pubblicazione 07/05/2026La censura, pertanto, riguarda l’intera ratio decidendi dellasentenza impugnata, ed è pertanto ammissibile.2.1.2. Parimenti infondata è l’ulteriore eccezione diinammissibilità del primo motivo di ricorso, per non avere laricorrente censurato una effettiva violazione e/o falsaapplicazione di legge.Con il motivo in questione, invero, l’Agenzia delle Entrateeccepisce chiaramente la violazione e falsa applicazionedell’art. 110, comma 7, d.P.R. n. 917/1986, sia con riferimentoall’asserita omessa determinazione del “valore normale”dell’operazione di prestazione di garanzia infragruppo, sia conriferimento alla determinazione del suddetto “valore normale”non con riferimento ad determinato prezzo o corrispettivo, masulla base di un presunto vantaggio indiretto per la societàcontribuente.2.2. Infondate sono anche le eccezioni di inammissibilità,sollevate da parte controricorrente con riferimento al secondomotivo di ricorso.Sostiene la contribuente che l’Agenzia delle Entrate, nellaprima parte di tale motivo, avrebbe censurato non già laviolazione dell’art. 2697 c.c. (e quindi la violazione dei criteridi ripartizione dell’onere della prova), ma la valutazione in fattooperata dalla Corte territoriale.In realtà, l’Ufficio censura correttamente la violazione dell’art.2697 c.c., per avere la C.T.R. erroneamente ritenutosussistente l’assolvimento dell’onere della prova da parte dellacontribuente, con riferimento alla determinazione del costodella garanzia ad un tasso annuo da parte dell’Ufficio, checondurrebbe ad un tasso annuo del 22%, ritenuto usurario, nelmentre quello del 22% era soltanto il valore totale dellaR.G. N. 9649/2017 R.G. 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 9649/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 13136/2026Data pubblicazione 07/05/2026garanzia prestata dalle varie società del gruppo, calcolato inrelazione ad un tasso di remunerazione del 3,13%, unicapercentuale da considerare ai fini della determinazione delvalore normale.2.3. Così ritenuti ammissibili i primi due motivi, tutti e tre imotivi possono essere esaminati congiuntamente, in quantostrettamente connessi, e sono infondati.2.3.1. Nel caso di specie, si verte in un’ipotesi di prestazionedi garanzia reale, prestata (pro-quota) dalla [OSCURATO:SOCIETA].,società di diritto italiano, in favore della capogruppostatunitense NN Inc.L’operazione, priva di corrispettivo, viene giustificata, dalpunto di vista economico, tenuto conto della necessità delfinanziamento per garantire la continuità aziendale, inrelazione alle condizioni della società capogruppo.Orbene, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenzaimpugnata, asserendo che la C.T.R. avrebbe erratonell’escludere che la predetta prestazione di garanzia sia stataeffettuata a titolo gratuito, in quanto essa non avrebbe dovutotenere conto del corrispettivo indirettamente percepito dallasocietà (costituito dai ricavi futuri conseguiti per effettodell’operazione, e derivanti dalla continuità aziendale chel’operazione avrebbe consentito), ma avrebbe dovutoesclusivamente verificare se la contribuente avesse o menoricevuto, a fronte del rilascio di dette garanzie, un prezzo ocorrispettivo in senso tecnico. Inoltre, sempre secondol’Agenzia delle Entrate, la C.T.R. avrebbe errato nell’affermareche la normativa in tema di transfer pricing (art. 110, comma7, d.P.R. n. 917/1986) non fosse applicabile alle operazioni atitolo gratuito.R.G. N. 9649/2017 R.G. 7Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 9649/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 13136/2026Data pubblicazione 07/05/2026Sul punto, va tuttavia evidenziato che, nell’àmbito delleoperazioni infragruppo, i concetti di “gratuità” o “economicità”devono essere assunti nel loro significato economico proprio,con spostamento della loro qualificazione dal negozioall’attribuzione patrimoniale, per la quale deve tenersi contodell’interesse economico che si intende realizzare, anche in viamediata, attraverso la complessa operazione economica, daparte di chi apparentemente paga il debito altrui senzacorrispettivo, e quindi tenendo conto del regolamento globaledegli interessi, non limitato al singolo “atto di disposizione” dalui compiuto (Cass., sez. un., 18 marzo 2010, n. 6538: trattasidella nota teoria dei “vantaggi compensativi”).Pertanto, ancorché, in una operazione, manchi uncorrispettivo immediato, può tuttavia prospettarsi, da partedell’impresa, l’acquisizione di una utilità economica in rapportomediata o indiretta con la prestazione eseguita.La sussistenza di valide ragioni economiche a giustificazionedell’operazione in questione (sussistenza oggetto diaccertamento da parte della C.T.R., con valutazione di fattoinsindacabile in questa sede), peraltro, è di per sé idonea adescludere l’applicazione della disciplina relativa ai prezzi ditrasferimento nelle prestazioni infragruppo, quando le stessesiano giustificate da un interesse della capogruppo al successoeconomico delle varie entità del gruppo stesso (Corte giustiziaUE 31 maggio 2018, causa C-382/16 Hornbach-Baumarkt).In senso conforme, la giurisprudenza unionale hasuccessivamente ribadito che la normativa sul transfer pricingdi uno Stato dell'Unione comporterebbe, almeno in teoria, unalimitazione delle libertà fondamentali così come definite dalT.F.U.E. laddove questa sia applicabile solamente alleR.G. N. 9649/2017 R.G. 8Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 9649/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 13136/2026Data pubblicazione 07/05/2026transazioni con imprese non residenti; tale limitazione peròpuò essere giustificata nell'ottica di garantire la correttaripartizione del potere impositivo tra i membri dell'Unione, acondizione che essa sia proporzionata al perseguimento di talefine e purché il contribuente sia messo nelle condizioni digiustificare le eventuali ragioni commerciali interne al gruppoche soggiacciono alla determinazione della transazioneinfragruppo (Corte Giustizia UE 8 ottobre 2020, causa C-558/19 Pizzarotti).Tali principi, peraltro, sono già stati affermati, da questaCorte, con riferimento ad ipotesi di finanziamenti infragruppo.[OSCURATO:PERSONA]. 20 maggio 2021, n. 13850, «in tema di transferpricing internazionale, ed in applicazione del criterio di ripartodell'onere della prova, in caso di finanziamento infragruppo,erogato dalla società controllante italiana a una società veicoloestera, l'amministrazione finanziaria deve fornire la prova dellatransazione ad un tasso di interesse apparentemente inferiorea quello "normale", quale presupposto della ripresa atassazione degli interessi attivi sul finanziamento, in tutto o inparte non corrisposti, quantificati in base al tasso di interessedi mercato (osservabile in relazione a finanziamenti aventicaratteristiche sufficientemente comparabili, erogabili asoggetti aventi il medesimo credit rating dell'impresa debitriceassociata), la cui determinazione è quaestio facti demandataal giudice di merito; dopodiché spetta alla società contribuentefornire la prova contraria, dimostrando l'aderenza al tasso diinteresse applicato ai tassi di mercato, nel senso che identicatransazione tra imprese indipendenti operanti nel liberomercato sarebbe avvenuta alle stesse condizioni finanziarie,oppure dimostrare che il finanziamento gratuito è dipeso daR.G. N. 9649/2017 R.G. 9Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 9649/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 13136/2026Data pubblicazione 07/05/2026"ragioni commerciali" interne al gruppo, connesse al ruoloassunto dalla controllante a sostegno delle consociate.Ancor più recentemente, Cass. 19 marzo 2024, n. 7361, haaffermato che «resta comunque fermo che un finanziamentoinfruttifero, o a tasso non di mercato, non può essere sindacatoin sé, essendo possibile per il contribuente dimostrare leragioni economiche che hanno portato a finanziare con lespecifiche modalità adottate la propria partecipata. La ratiodella normativa va ravvisata nel principio di libera concorrenzaenunciato nell'art. 9 del Modello di Convenzione OCSE cheprevede la possibilità di sottoporre a tassazione gli utiliderivanti da operazioni infragruppo che siano state regolate dacondizioni diverse da quelle che sarebbero state convenute traimprese indipendenti in transazioni comparabili effettuate sullibero mercato. Da tale nucleo concettuale deriva che lavalutazione "in base al valore normale" prescinde dallacapacità originaria dell'operazione di produrre reddito e,quindi, da qualsivoglia obbligo negoziale delle parti attinenteal pagamento del corrispettivo (cfr. Linee guida OCSE suiprezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e leamministrazioni fiscali, paragrafo 1.2). Si tratta, infatti, diesaminare la sostanza economica dell'operazione intervenutae confrontarla con analoghe operazioni realizzate, incircostanze comparabili, in condizioni di libero mercato trasoggetti indipendenti e valutarne la conformità a queste (…)Non si esclude, inoltre, che i finanziamenti gratuiti infragruppopossano avere cittadinanza nell'ordinamento laddove siadimostrabile che lo scostamento rispetto al principio di liberaconcorrenza sia dipeso da ragioni commerciali interne alR.G. N. 9649/2017 R.G. 10Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 9649/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 13136/2026Data pubblicazione 07/05/2026gruppo, connesse al ruolo che la controllante assume asostegno delle altre società del gruppo».La C.T.R., dunque, ha fatto corretta applicazione di taliprincipi, laddove, con accertamento di fatto insindacabile inquesta sede, ha ritenuto che la società contribuente abbiaassolto all’onere su di essa gravante di dimostrare le ragionicommerciali interne al gruppo che sorreggono la transazioneconsiderata, individuando le stesse nell’acquisizione, da partedella contribuente, di un vantaggio economico (costituito dairicavi futuri che sarebbero stati conseguiti per effettodell’operazione e il differenziale positivo sui tassi di interesseeconomico-finanziaria del gruppo di riferimento (caratterizzatada una situazione di illiquidità della capogruppo NN Inc., dallariduzione del fatturato delle controllate e dal rischio diassoggettamento della medesima capogruppo a procedureconcorsuali, che «avrebbe inevitabilmente posto a rischio lasopravvivenza della controllata italiana»).3. Deve essere quindi affermato il seguente principio didiritto: «nell’ipotesi di prestazione di garanzia da parte di unasocietà controllata in favore della società capogruppo, deveescludersi l’applicazione della normativa in materia di transferpricing, allorquando sussistano valide ragioni economiche agiustificazione dell’operazione in questione (sussistenza chedeve essere oggetto di accertamento da parte dei giudici dimerito, con valutazione di fatto insindacabile in sede dilegittimità), e tale operazione sia giustificata da un interessedella capogruppo al successo economico delle varie entità delgruppo stesso».4. Consegue il rigetto del ricorso.R.G. N. 9649/2017 R.G. 11Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 9649/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 13136/2026Data pubblicazione 07/05/2026Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente,secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Rilevato che risulta soccombente risulta soccombente parteammessa alla prenotazione a debito del contributo unificatoper essere amministrazione pubblica difesa dall'AvvocaturaGenerale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, art. 13, comma 1-quater. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore dellaNN [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) delle spese del presentegiudizio, che si liquidano in € 14.000,00 per onorari, oltre 15%per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.Così deciso in Roma, 8 gennaio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 9649/2017 R.G. 12Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13136/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris