CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 gennaio 2026
Cassazione n. 03191/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15020/2023r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , con sede in Roma , al [OSCURATO:PERSONA] n. 190 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a , giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, da gli A nnamaria Agosto e [OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia presso quest’ultimo, dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i , giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio elettivamente domiciliano in Benevento , alla via Giustiniani n. 21. - controricorrent i - avverso la sentenza, n. cron. 121 /20 2 3 , del TRIBUNALE DI BENEVENTOdepositata in data 16/01/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10/02/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propose rituale e tempestivo gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] n. 681/2021, che, accogliendo la domanda di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] di rimborso di quattro buoni postali, serie AA3ed AA4, da loro sottoscritti il 26 aprile 2022 ed il 15 maggio 2022, e disattendendo l’eccezione di prescrizione formulata dalla menzionata società, aveva condannato quest’ultima al pagamento, in loro favore, di € 3.500,00, oltre interessi di legge. Costituitisi la Petrucci e lo Zeppetelli, che contestarono l’avverso appello, proponendo pure gravame incidentale volto ad ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della maggiore somma di € 4.875,00, l’adito Tribunale di Benevento, con sentenza del 7/16 gennaio 2023, n. 121, rigettò entrambe quelle impugnazioni, affermando, per quanto qui ancora di interesse, che la scadenza dei buoni postali delle serie AA3ed AA4 ai sensi dell’art. 8 del d.m. 29 marzo 2001, era fissata “al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”, per cui tale espressione non poteva essere interpretata come se fosse “al termine del settimo anno successivo a quello della data di emissione”, come dedotto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avviso del tribunale, infatti, «Tale interpretazione confligge in modo invincibile con il contenuto testuale della norma, che non fa alcun riferimento alla data di emissione, ma fa riferimento preciso al termine del settimo anno successivo a quello di emissione, dovendosi intendere l’anno come solare». Il giudice del gravame, dunque, ritenneche la scadenza dei buoni postali fruttiferi de quibus fosse da fissare al termine del settimo anno solare successivo all’anno di emissione, per cui, nella specie, i titoli, acquistati il 26 aprile 2002 ed il 15 maggio 2002, erano scaduti il 31 dicembre 2009 e, pertanto, sarebbero stati utilmente incassabili fino al 31 dicembre 2019, cioè entro il termine decennale di prescrizione stabilito dall’art. 8, comma 1, del d.m. 19 dicembre 2000. 2. Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso affidato a due motivi. Hanno resistito, con unico controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], altresì depositando memoriaex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Rileva, pregiudizialmente, il Collegio che i controricorrenti, solo con la propria memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. depositata il 30 gennaio 2026, hanno eccepito, per la prima volta, l’inammissibilità del ricorso di controparte «per essere stato proposto da “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. […] in persona del legale rappresentante pro tempore”, mentre la relativa procura speciale posta a margine dell’atto è stata conferita ai difensori costituiti dal procuratore speciale, ovverosia dal Responsabile della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., giusta atto notarile del 29 aprile 2019». In proposito, hanno richiamato la recente decisione resa, in fattispecie analoga, da Cass. n. 24551 del 2025, così motivata: «Costituisce […] ragione assorbente di inammissibilità il rilievo che il ricorso è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante, mentre invece la relativa procura speciale, posta a margine dello stesso, è stata conferita ai difensori dal procuratore speciale, cioè da persona qualificatasi come responsabile della [OSCURATO:PERSONA] officiata con procura notarile del 19 aprile 2019. Ad abundantiam, si osserva altresì che il potere di rappresentare la parte in giudizio mediante il conferimento della procura può essere riconosciuto soltanto a chi sia investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto prospettato in giudizio, per cui il ricorrente per cassazione che, in veste di parte formale, proponga il ricorso in qualità di procuratore speciale della parte sostanziale, deve produrre, con il ricorso ovvero ai sensi dell’art. 372 c.p.c., i documenti che giustificano la sua qualità; in mancanza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 77 c.p.c., così non potendosi valutare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo e, in particolare, la facoltà di proporre ricorso per cassazione (cfr.,ex aliis, Cass. sez. 2, 27/2/2017 n. 4924; Cass. sez. 3, ord. 18/1/2022 n. 1334; cfr., inoltre, già, ex professo, S.U. 8/5/1998 n.4666). Ne consegue che, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere prodotta la procura notarile di attribuzione alla parte formale dei poteri sostanziali necessari in funzione dell’acquisto della legitimatio ad processum e della conseguente facoltà di proporre, in qualità di procuratore speciale, il ricorso per cassazione». 1.1. Ad avviso di questo Collegio, tuttavia, l’appena descritta eccezione non merita seguito. Da un lato, infatti, va rimarcato che agli atti risulta l’avvenuto deposito, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in data 14 luglio 2023, contestualmente al proprio ricorso (nel rispetto, quindi, di quanto sancito dall’art. 369, comma 2, cod. proc. civ.), della nomina a proprio procuratore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale “Responsabile pro temporedella [OSCURATO:PERSONA]” della medesima società, effettuata in data 29 aprile 2019. Del tutto legittimamente, quindi, quel procuratore(evidentemente da considerarsi, in questa sede, rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), il successivo 9 febbraio 2023, ha rilasciato agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la procura speciale ad litemapposta a margine del ricorso introduttivo di questo giudizio. Dall’altro, siintende ribadire in questa sede quanto già sancito , affatto condivisibilmente, da Cass. n. 15177 del 2024 ( cfr . pag. 12 e ss. della motivazione), nella parte in cui ha sancito che, « nel rito camerale del processo di cassazione (in questo caso applicato), la contestazione relativamente alla legittimazione processuale del rappresentante del ricorrente deve essere proposta con il controricorso e non può essere sollevata solo con la memoria ex art.380-bis1 c.p.c., come conferma decisivamente anche il fatto che lo sfalsamento del termine per il deposito ex art.372 c.p.c. (dieci giorni prima della camera di consiglio, la prima, quindici il secondo) non consente alla controparte, destinataria del rilievo, di replicare attivamente». 2. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 171-182 del d.P.R. n. 156/1973, dell’art. 8 del decreto del Ministero del Tesoro del 19/12/2000, dell’art. 8 del decreto del Ministero del Tesoro del 29/3/2001; dell’art. 8 decreto del Ministero del Tesoro del 17/10/2001, dell’art. 8 del decreto del Ministero del Tesoro del 18/4/2002 e dell’art. 2935 c.c., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Si ascrive al tribunale di avere interpretato erroneamente l’art. 8 del d.m. 17 ottobre 2021 e l’art. 8 del d.m. 18 aprile 2022, ritenendo che il termine di prescrizione decorresse dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di scadenza dei titoli, sebbene l’art. 8 del d.m. predetti avesse stabilito che i buoni postali siprescrivono trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo; II) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del d.P.R. n. 398 del 30 dicembre 2003 e degli artt. 2935, 2936, 2962 e 2963 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Si assume che la sentenza impugnata aveva erroneamente individuato la data di scadenza del termine di prescrizione decennale dei buoni in questione, non tenendo in alcun conto quanto sancito dall’art. 23 del d.P.R. n. 398 del 2003. 3.Il primo di tali motivi si rivela fondato, con conseguente assorbimento del secondo, alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso. L’art. 8 del d.m. 19 dicembre 2000 stabilisce che: “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi. [OSCURATO:PERSONA] depositi e prestiti ha facoltà di disporre, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta”. Giusta l’art. 10, comma 2, del medesimo decreto ministeriale, inoltre, “[l]e disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art. 8 si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente”. Tali disposizioni, pertanto, hanno rimodulato il termine di prescrizione dei buoni postali fruttiferi – anche se di precedenti emissioni ove non già prescritto il loro diritto rimborso – sia con riguardo alla durata (estesa da cinque a dieci anni), sia alla decorrenza (individuata non più nel 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi, ma nella «data di scadenza del titolo»). 3.1. Questa Corte, ancora recentemente (cfr. Cass. 19 novembre 2024, n. 29662), ha ribadito, sulla questione oggetto del presente giudizio, il principio secondo cui: «In tema di buoni postali fruttiferi, l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi)» (cfr. nel medesimo senso, le precedenti Cass., nn. 19243 e 23006 del 2023; Cass. n. 16459 del 2024. In senso conforme, poi, si vedano anche le più recenti Cass. nn. 19772 e 18831 del 2025). 4. La sentenza del Tribunale di Benevento oggi impugnata si rivela chiaramente in contrasto con tale principio, sicché l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deve essere accolto limitatamente al suo primo motivo, dichiarandosene assorbito il secondo,e la sentenza suddetta va cassata, con rinvio della causa al menzionato tribunale, in persona di diverso giudice monocratico, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarandone assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Benevento, in persona di diverso giudice monocratico, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio d