CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27533/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] , avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Napoli. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso personale avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli del 18 gennaio 2026 con la quale veniva rigettata l'istanza di concessione della liberazione condizionale ai sensi dell'art. 176 cod. pen. 2. Tanto premesso, occorre ribadire che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere presentato dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Peraltro, le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, ritenendo che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la 1rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Cass. sez. un. n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018 - Rv. 272011 - in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato). 3. Il ricorso deve essere dichiarato, quindi, inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Prima S.g2k_ne...EEnat2Depositata in„Cocei;efia oggi Roma, m lì t LUG, 2026 [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]\' DTZLARIO 2