CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02309/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24820/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con sede in [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. [OSCURATO:PERSONA], con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , nel domicilio eletto presso il loro studio in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 11; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, nel suo domicilio in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – Usufrutto di azioni / stock landing; madre- figlia Italia -Madeira 21– 24820 - 201 4 – 1 1 / 0 1 /20 2 3 MMF avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA], n.1109/11/14pronunciata il 13 gennaio 2014, depositata il 4 giugno 2014 e notificata il 26 settembre 2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 11gennaio 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani ; Udito elette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha c hiesto il rigetto del ricorso; Uditi per le parti l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA]. CONSIDERATO Nell’annodi imposta 2005 la [OSCURATO:PERSONA] srl stipulava con la società D.F.D. Czeh s.r.o., fiscalmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], uncontratto “prestito” di mille azioni, per un valore nominale di un euro l’una, pari al 2% del capitale d ella società “Girardet – Consultadoria e Servicos societade unipessoal s.a.”, fiscalmente residente in Portogallo, nella zona franca di Madeira, avente come unico socio la stessa D.F.D. precitata. Il contratto prevedeva il mantenimento della titolarità dei poteri amministrativo e di voto in capo alla società ceca, mentre all’italiana sarebbe spettato il solo diritto ai dividendi, con obbligo a restituire poi le azioni e a garanzia del quale veniva depositata somma di centomila euro in un conto presso la Banca di gestione patrimoniale di Lugano. Parimenti, le parti stabilivano per la restituzione delle azioni (recte delle disponibilità trasferite) sarebbe avvenuta secondo tre eventuali ipotesi: nessuna commissione se i dividendi spettanti a Mango fossero stati inferiori a seicentomila euro; una commissione pari a tutti i dividendi percepiti da Mango, maggiorati del 12,60% in caso di distribuzione compresa fra i seicentomila ed il novecentomila euro; una commissione di novecentomila euro, senza maggiorazione, ove la distribuzione fosse stata superiore ai novecentomila euro, lasciando a Mango la maggior somma. 21– 24820 - 201 4 – 1 1 / 0 1 /20 2 3 MMF Approvato il bilancio della società portoghese, la ricorrente società italiana ricevette settecentomil a euro (€.700.710,93) e, pertanto, verificatasi la seconda ipotesi dedottain contratto, ebbe a restituire a lla società ceca la medesima cifra, aumentata del 12,60% (per un totale quindi di €.789.141,00), cui va aggiunta un’ulteriore spesa di diecimila euro corrisposta alla [OSCURATO:PERSONA] per la consulenza sulla fattibilità dell’operazione. L’operazione era disconosciuta dall’Ufficio che emanava atto impositivo con ripresa a tassazione delle perdite dedotte, a fini IRES, nonché sull’importo della consulenza, sia a fini IRAP che per indeducibilità dell’IVA. Ed infatti, affermava il carattere fr audolento dell’operazione, rilevando che il contratto di prestito di azioni era stipulato il 23 novembre 2005, l’approvazione del bilancio con la relativa individuazione dei dividendi era avvenuta il successivo 30 novembre, mentre il 20 dicembre erano stat i accreditati i dividendi e, contestualmente, pagata la commissione alla società ceca. In limine, la circostanza che la società ceca D.F.D., in quanto unica azionista della portoghese Girardet, ben sapeva alla data di stipula del contratto quali fossero gli utili da ripartire e comunque potendoli determinare in assemblea di cui aveva il controllo.Infine, si evidenziava che per effetto della direttiva “madre – figlia” (1990/435/CE), fino a tutto il 2011, i dividendi distribuiti dalle società residenti a Madeira a società non portoghesi scontavano una tassazione per solo il 5%. Avverso l’atto impositivo, la società contribuente ricorreva alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], lamentando plurimi vizi, sia procedurali che sostanziali, affermando trattarsi di un contratto di mutuo atipico, ingiustamente ripreso a tassazione, senza nemmeno il rispetto del contraddittorio preventivo. Per contro, il collegio di primo grado qualificava l’operazione come un disegno unitario, mediante atti illegittimi, senza causa, affetti da nullità radicale e, pertanto disconosciuti dal Fisco, senza bisogno di adottare le garanzie procedurali ai sensi dell’art. 37 bis d.P.R. n. 600/1973 . La sentenza è stata 21– 24820 - 201 4 – 1 1 / 0 1 /20 2 3 MMF sostanzialmente confermata in appello, donde ricorre per cassazione la soc. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidandosi aotto articolati motivi, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso. In prossimità dell’udienza la parte contribuente ha depositato rinuncia al ricorso, sottoscritta dal patrono pubblico, come confermato in udienza. Per parte sua, il Procuratore generale ha modificato le proprie conclusioni chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio. Non v’è luogo a provvedere sulle spese (art. 391, ult.comma, cod. proc. civ.)