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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01657/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBE:RTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'8 giugno 2021 il Tribunale del riesame di Napoli, procedendo ai sensi dell'ad. 309 cod. proc. pen., ha rigettato il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città gli ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di tentato omicidio volontario aggravato dai motivi abietti o futili e dalla commissione del fatto con premeditazione, commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] il 28 marzo 2021, e di ricettazione di arma clandestina.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato su un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame confermato la qualificazione del fatto in termini di tentato omicidio, anziché di 'minaccia aggravata dall'uso di un'arma, sulla scorta di argomentazioni contraddittorie e manifestamente illogiche.

Ascrive, in particolare, ai giudici della cautela di non avere adeguatamente considerato l'impossibilità di determinare, dalla visione delle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza installato in prossimità del luogo di compimento del fatto illecito, il momento di esplosione dei colpi di arma da fuoco, né di comprendere, in assenza di rituale verbale di rinvenimento dei bossoli, quale sia stata la traiettoria dei colpi e quale il punto di impatto, ciò che preclude l'attendibile ricostruzione dell'animus necandi.

Aggiunge che l'omesso rinvenimento dell'arma da lui utilizzata non ha consentito di verificare se e quanti colpi siano rimasti nel caricatore e, quindi, di stabilire se egli si sia allontanato, interrompendo l'attuazione del proposito criminoso, in forza di improvvisa resipiscenza ovvero per diverse ragioni, quale, ad esempio, l'esaurimento delle munizioni o il timore che il frastuono provocato attirasse l'attenzione di altre persone presenti nei paraggi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censure manifestamente infondate.

2. In linea preliminare, è opportuno ricordare che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: in particolare, il controllo di legittimità ,non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori.

Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, in realtà, nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito: ove sia, dunque, denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare il vaglio delle risultanze probatorie (sull'argomento, cfr. Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 1, n. 50466 del 15/06/2017, Matar, non massimata; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).

3. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha compiutamente illustrato, con motivazione ampia ed esaustiva, le ragioni che lo hanno indotto a ritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] ed al connesso reato di ricettazione (per quello afferente alla detenzione ed al porto dell'arma, era stato, invero, emesso a suo carico precedente titolo custodia le).

Ha spiegato, in particolare, che [OSCURATO:PERSONA], intenzionato a , sanzionare la condotta di [OSCURATO:PERSONA], a suo modo di vedere responsabile di aver dato fastidio alla fidanzata del fratello, ha reagito, in prima battuta, recandosi il 27 marzo 2021 presso l'abitazione familiare della vittima ove, in due successivi momenti, ha rappresentato alla madre di [OSCURATO:PERSONA] che egli era in cerca del figlio, nei cui confronti aveva intenzioni tutt'altro che amichevoli, e, quindi, ha esploso un proiettile cali 6,35 nei pressi dell'immobile.

Il giorno seguente, in conseguenza di, un incontro occasionale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo, sceso dalla macchine per sollecitare un chiarimento, è stato bersaglio dei colpi di [OSCURATO:PERSONA] il quale, restando seduto nell'abitacolo della vettura a bordo della quale egli procedeva ed impugnando una pistola cal. 6,35, ha esploso due colpi all'indirizzo del contraddittore, senza attingerlo, per poi allontanarsi.Il Tribunale del riesame, a fronte delle dichiarazioni dell'indagato, il quale ha detto di avere esploso due colpi in terra a mero scopo intimidatorio, è pervenuto a diverse conclusioni sulla scorta delle dichiarazioni della vittima — la quale ha riferito che [OSCURATO:PERSONA] aveva mirato, in entrambi i casi, alla sua persona — che ha reputato compatibili con le immagini estrapolate dalle videocamere, che effigiano [OSCURATO:PERSONA], posto a distanza ravvicinata da [OSCURATO:PERSONA], mantenere sempre il braccio teso con direzione parallela al manto stradale e mai indirizzato verso il basso (non esitando, va aggiunto, a puntare la pistola anche contro la fidanzata di [OSCURATO:PERSONA], che assisteva alla scena dall'interno dell'automobile guidata dal compagno), e con gli esiti dei disposti accertamenti balistici, che hanno dimostrato come i reperti presentino deformazioni diverse rispetto a quelli frutto dell'esplosione, con la medesima arma, risalente alla sera precedente, che sono, invece, compatibili con l'esplosione di colpi in direzione del terreno.

I giudici della cautela hanno, pertanto, offerto una lettura sinergica dell'intero compendio indiziario, che vede [OSCURATO:PERSONA] impegnato a compiere il suo progetto di vendetta per l'oltraggio riservato al fratello e, evidentemente, all'intera famiglia, contemplante anche l'esplosione di colpi di arma da fuoco diretti alla persona di [OSCURATO:PERSONA].

Hanno, in particolare, ritenuto, quanto alranimus necandi, che [OSCURATO:PERSONA] non si sia limitato a sparare accettando il rischio di uccidere la vittima che, posta dinanzi a lui, dopo l'esplosione del primo colpo aveva tentato di porsi al riparo nascondendosi dietro l'autovettura; egli, invero, si trovava, specie all'atto del primo sparo, ad una distanza dal bersaglio tanto ridotta da dimostrare che gli era indifferente, in quel frangente, che la sua condotta sortisse o meno effetto letale, così mostrando di essere animato da dolo alternativo, atteggiamento psicologico che appare, peraltro, coerente con le esplicite minacce rivolte a [OSCURATO:PERSONA], tramite la madre, poche ore prima, e con la reiterazione dei colpi.

Hanno aggiunto che, escluso che egli intendesse soltanto minacciare [OSCURATO:PERSONA], nel qual caso avrebbe potuto indirizzare la pistola verso la macchina della persona offesa, l'intento omicida traspare dall'intera sequenza che lo vede cogliere l'occasione fornita dall'improvvida iniziativa di [OSCURATO:PERSONA], concretatasi nell'arrestare la marcia del veicolo e scendere per avviare un confronto, ed approfittare della disponibilità dell'arma, che egli portava seco almeno dal giorno prima e che era clandestina, per esplodere un primo colpo, andato a vuoto, ed insistere nell'azione criminosa, senza lasciare la guida dell'autovettura, sino all'esplosione, ancora imprecisa, del secondo colpo e, infine, al definitivo allontanamento.

Il Tribunale del riesame ha osservato, ancora, che, quale che sia stata la ragione dell'interruzione della condotta illecita, essa, complessivamente analizzata, appare ex ante idonea a determinare la morte della vittima, non avvenuta per la scarsa perizia dell'indagato e per la pronta reazione della persona offesa che, resasi conto delle intenzioni di [OSCURATO:PERSONA], è riuscita a schivare il proiettile ed a trovare riparo dietro l'auto.

4. A fronte di un apparato argomentativo logico e coerente, oltre che perfettamente aderente alle emergenze istruttorie, il ricorrente rivolge le proprie censure a profili di portata marginale o, comunque, non decisiva nella complessiva economia della decisione impugnata, che poggia su pilastri la cui solidità non è intaccata dalle doglianze compendiate nel libello introduttivo del presente giudizio.

Eccepisce, in particolare, che l'assenza di sonoro nei filmati e l'incertezza circa il punto di rinvenimento dei bossoli precludono una attendibile ricostruzione della traiettoria dei proiettili e del loro punto di impatto, in tal modo introducendo, peraltro senza il conforto di allegazioni che attestino la fondatezza di quanto dedotto, temi che non interferiscono con l'accertamento, nell'ottica della gravità indiziaria tipica del giudizio cautelare, dell'elemento soggettivo del reato, che il Tribunale del riesame ha operato, si è visto, valorizzando, in termini in questa sede insindacabili, la sovrapponibilità delle dichiarazioni della persona offesa, delle immagini disponibili e degli esiti delle indagini balistiche, con particolare riferimento, a quest'ultimo proposito, allo stato delle ogive e degli altri reperti trovati in loco.

Prive di attitudine ad incidere sulla legittimità della motivazione del provvedimento impugnato sono le residue obiezioni sollevate dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] rileva, per un verso, che la differente deformazione dei reperti rinvenuti, rispettivamente, il 27 ed il 28 marzo 2021 potrebbe essere dovuta, in ipotesi, alla diversa posizione da lui assunta al momento degli spari anziché alla direzione impressa ai colpi e sostiene, in particolare, che, la sera del 27 marzo 2021, egli si trovava alla guida di un ciclomotore.

Orbene, è agevole replicare, sul punto, che la circostanza dedotta, a prescindere dalla sua storicità, non appare significativa, posto, da un canto, che l'altezza da terra di chi si trovi sulla sella di un mezzo supera quella di chi sia, invece, alla guida di una autovettura di una misura stimabile in poche decine di centimetri e, dall'altro, e soprattutto, che il dato è stato introdotto a mera conferma di quanto emerge dai filmati, che ritraggono l'indagato impugnare la pistola sempre a braccio teso e, nei frangenti di esplosione dei colpi, in direzione dell'area in cui si trovava la vittima.

Per quanto concerne, infine, le ragioni dell'allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] dal teatro del delitto, l'affermazione del Tribunale del riesame in ordine all'incertezza che residua al riguardo ed alla conseguente impossibilità di trarne argomento nel senso dell'assenza di animus necandi resiste alla critica del ricorrente, il quale assegna — con ragionamento, esso sì, illogico — valenza contraria all'impostazione accusatoria ad un elemento che, come correttamente osservato dai giudici della cautela, resta sostanzialmente neutro, non conoscendosi se e quanti colpi siano rimasti nel caricatore dell'arma utilizzata per l'aggressione, della quale [OSCURATO:PERSONA] ha impedito il rinvenimento.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativarnente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBE:RTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'8 giugno 2021 il Tribunale del riesame di Napoli, procedendo ai sensi dell'ad. 309 cod. proc. pen., ha rigettato il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città gli ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di tentato omicidio volontario aggravato dai motivi abietti o futili e dalla commissione del fatto con premeditazione, commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] il 28 marzo 2021, e di ricettazione di arma clandestina. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato su un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame confermato la qualificazione del fatto in termini di tentato omicidio, anziché di 'minaccia aggravata dall'uso di un'arma, sulla scorta di argomentazioni contraddittorie e manifestamente illogiche. Ascrive, in particolare, ai giudici della cautela di non avere adeguatamente considerato l'impossibilità di determinare, dalla visione delle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza installato in prossimità del luogo di compimento del fatto illecito, il momento di esplosione dei colpi di arma da fuoco, né di comprendere, in assenza di rituale verbale di rinvenimento dei bossoli, quale sia stata la traiettoria dei colpi e quale il punto di impatto, ciò che preclude l'attendibile ricostruzione dell'animus necandi. Aggiunge che l'omesso rinvenimento dell'arma da lui utilizzata non ha consentito di verificare se e quanti colpi siano rimasti nel caricatore e, quindi, di stabilire se egli si sia allontanato, interrompendo l'attuazione del proposito criminoso, in forza di improvvisa resipiscenza ovvero per diverse ragioni, quale, ad esempio, l'esaurimento delle munizioni o il timore che il frastuono provocato attirasse l'attenzione di altre persone presenti nei paraggi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censure manifestamente infondate. 2. In linea preliminare, è opportuno ricordare che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: in particolare, il controllo di legittimità ,non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori. Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, in realtà, nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito: ove sia, dunque, denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare il vaglio delle risultanze probatorie (sull'argomento, cfr. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 1, n. 50466 del 15/06/2017, Matar, non massimata; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). 3. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha compiutamente illustrato, con motivazione ampia ed esaustiva, le ragioni che lo hanno indotto a ritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] ed al connesso reato di ricettazione (per quello afferente alla detenzione ed al porto dell'arma, era stato, invero, emesso a suo carico precedente titolo custodia le). Ha spiegato, in particolare, che [OSCURATO:PERSONA], intenzionato a , sanzionare la condotta di [OSCURATO:PERSONA], a suo modo di vedere responsabile di aver dato fastidio alla fidanzata del fratello, ha reagito, in prima battuta, recandosi il 27 marzo 2021 presso l'abitazione familiare della vittima ove, in due successivi momenti, ha rappresentato alla madre di [OSCURATO:PERSONA] che egli era in cerca del figlio, nei cui confronti aveva intenzioni tutt'altro che amichevoli, e, quindi, ha esploso un proiettile cali 6,35 nei pressi dell'immobile. Il giorno seguente, in conseguenza di, un incontro occasionale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo, sceso dalla macchine per sollecitare un chiarimento, è stato bersaglio dei colpi di [OSCURATO:PERSONA] il quale, restando seduto nell'abitacolo della vettura a bordo della quale egli procedeva ed impugnando una pistola cal. 6,35, ha esploso due colpi all'indirizzo del contraddittore, senza attingerlo, per poi allontanarsi.Il Tribunale del riesame, a fronte delle dichiarazioni dell'indagato, il quale ha detto di avere esploso due colpi in terra a mero scopo intimidatorio, è pervenuto a diverse conclusioni sulla scorta delle dichiarazioni della vittima — la quale ha riferito che [OSCURATO:PERSONA] aveva mirato, in entrambi i casi, alla sua persona — che ha reputato compatibili con le immagini estrapolate dalle videocamere, che effigiano [OSCURATO:PERSONA], posto a distanza ravvicinata da [OSCURATO:PERSONA], mantenere sempre il braccio teso con direzione parallela al manto stradale e mai indirizzato verso il basso (non esitando, va aggiunto, a puntare la pistola anche contro la fidanzata di [OSCURATO:PERSONA], che assisteva alla scena dall'interno dell'automobile guidata dal compagno), e con gli esiti dei disposti accertamenti balistici, che hanno dimostrato come i reperti presentino deformazioni diverse rispetto a quelli frutto dell'esplosione, con la medesima arma, risalente alla sera precedente, che sono, invece, compatibili con l'esplosione di colpi in direzione del terreno. I giudici della cautela hanno, pertanto, offerto una lettura sinergica dell'intero compendio indiziario, che vede [OSCURATO:PERSONA] impegnato a compiere il suo progetto di vendetta per l'oltraggio riservato al fratello e, evidentemente, all'intera famiglia, contemplante anche l'esplosione di colpi di arma da fuoco diretti alla persona di [OSCURATO:PERSONA]. Hanno, in particolare, ritenuto, quanto alranimus necandi, che [OSCURATO:PERSONA] non si sia limitato a sparare accettando il rischio di uccidere la vittima che, posta dinanzi a lui, dopo l'esplosione del primo colpo aveva tentato di porsi al riparo nascondendosi dietro l'autovettura; egli, invero, si trovava, specie all'atto del primo sparo, ad una distanza dal bersaglio tanto ridotta da dimostrare che gli era indifferente, in quel frangente, che la sua condotta sortisse o meno effetto letale, così mostrando di essere animato da dolo alternativo, atteggiamento psicologico che appare, peraltro, coerente con le esplicite minacce rivolte a [OSCURATO:PERSONA], tramite la madre, poche ore prima, e con la reiterazione dei colpi. Hanno aggiunto che, escluso che egli intendesse soltanto minacciare [OSCURATO:PERSONA], nel qual caso avrebbe potuto indirizzare la pistola verso la macchina della persona offesa, l'intento omicida traspare dall'intera sequenza che lo vede cogliere l'occasione fornita dall'improvvida iniziativa di [OSCURATO:PERSONA], concretatasi nell'arrestare la marcia del veicolo e scendere per avviare un confronto, ed approfittare della disponibilità dell'arma, che egli portava seco almeno dal giorno prima e che era clandestina, per esplodere un primo colpo, andato a vuoto, ed insistere nell'azione criminosa, senza lasciare la guida dell'autovettura, sino all'esplosione, ancora imprecisa, del secondo colpo e, infine, al definitivo allontanamento. Il Tribunale del riesame ha osservato, ancora, che, quale che sia stata la ragione dell'interruzione della condotta illecita, essa, complessivamente analizzata, appare ex ante idonea a determinare la morte della vittima, non avvenuta per la scarsa perizia dell'indagato e per la pronta reazione della persona offesa che, resasi conto delle intenzioni di [OSCURATO:PERSONA], è riuscita a schivare il proiettile ed a trovare riparo dietro l'auto. 4. A fronte di un apparato argomentativo logico e coerente, oltre che perfettamente aderente alle emergenze istruttorie, il ricorrente rivolge le proprie censure a profili di portata marginale o, comunque, non decisiva nella complessiva economia della decisione impugnata, che poggia su pilastri la cui solidità non è intaccata dalle doglianze compendiate nel libello introduttivo del presente giudizio. Eccepisce, in particolare, che l'assenza di sonoro nei filmati e l'incertezza circa il punto di rinvenimento dei bossoli precludono una attendibile ricostruzione della traiettoria dei proiettili e del loro punto di impatto, in tal modo introducendo, peraltro senza il conforto di allegazioni che attestino la fondatezza di quanto dedotto, temi che non interferiscono con l'accertamento, nell'ottica della gravità indiziaria tipica del giudizio cautelare, dell'elemento soggettivo del reato, che il Tribunale del riesame ha operato, si è visto, valorizzando, in termini in questa sede insindacabili, la sovrapponibilità delle dichiarazioni della persona offesa, delle immagini disponibili e degli esiti delle indagini balistiche, con particolare riferimento, a quest'ultimo proposito, allo stato delle ogive e degli altri reperti trovati in loco. Prive di attitudine ad incidere sulla legittimità della motivazione del provvedimento impugnato sono le residue obiezioni sollevate dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] rileva, per un verso, che la differente deformazione dei reperti rinvenuti, rispettivamente, il 27 ed il 28 marzo 2021 potrebbe essere dovuta, in ipotesi, alla diversa posizione da lui assunta al momento degli spari anziché alla direzione impressa ai colpi e sostiene, in particolare, che, la sera del 27 marzo 2021, egli si trovava alla guida di un ciclomotore. Orbene, è agevole replicare, sul punto, che la circostanza dedotta, a prescindere dalla sua storicità, non appare significativa, posto, da un canto, che l'altezza da terra di chi si trovi sulla sella di un mezzo supera quella di chi sia, invece, alla guida di una autovettura di una misura stimabile in poche decine di centimetri e, dall'altro, e soprattutto, che il dato è stato introdotto a mera conferma di quanto emerge dai filmati, che ritraggono l'indagato impugnare la pistola sempre a braccio teso e, nei frangenti di esplosione dei colpi, in direzione dell'area in cui si trovava la vittima. Per quanto concerne, infine, le ragioni dell'allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] dal teatro del delitto, l'affermazione del Tribunale del riesame in ordine all'incertezza che residua al riguardo ed alla conseguente impossibilità di trarne argomento nel senso dell'assenza di animus necandi resiste alla critica del ricorrente, il quale assegna — con ragionamento, esso sì, illogico — valenza contraria all'impostazione accusatoria ad un elemento che, come correttamente osservato dai giudici della cautela, resta sostanzialmente neutro, non conoscendosi se e quanti colpi siano rimasti nel caricatore dell'arma utilizzata per l'aggressione, della quale [OSCURATO:PERSONA] ha impedito il rinvenimento. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativarnente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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