CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2023
Cassazione n. 39012/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure relative alla denunciata eccessività della pena per i reati di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, censure che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che ha confermato la pena quasi prossima al minimo edittale valorizzando le concrete modalità dell'attività di spaccio alla quale era dedito l'imputato e un giudizio negativo sulla sua personalità, evincibile dai precedenti a suo carico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023