Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 48695/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 9 marzo 2022 il Tribunale di sorveglianza de L'Aquila ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto in data 19 gennaio 2021 con il quale il Magistrato di sorveglianza de L'Aquila aveva respinto la richiesta di permesso premio.

Dato atto che l'istante è condannato all'ergastolo, con decorrenza dal 24 settembre 2000, il Tribunale ha ritenuto ancora sussistente il pericolo di reiterazione di reati, risultando carente la rivisitazione critica del passato, assente la dissociazione dal sodalizio mafioso di riferimento, ancora operante seppur con diversa compagine soggettiva, e assente la disponibilità a giustizia riparativa.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Viene denunciata la violazione dell'art. 4-bis ord. pen., sul rilievo che il sodalizio di riferimento è ormai disgregato come affermato dalla Questura di Cosenza, il fratello Mario è collaboratore di giustizia, le condanne per reati ostativi sono espiate, la condotta in carcere è regolare e partecipativa.

Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione, in quanto la nota di sintesi dell'équipe aveva documentato la regolare condotta in carcere, ed è contraddittorio esigere la dissociazione da sodalizio ormai disgregato.

Inoltre, non ha senso richiedere attività di riparazione per soggetto detenuto dal 1994.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del 1 i ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi con contenuto di merito e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità.

L'ordinanza impugnata ha fondato la decisione di rigetto della richiesta di ammissione al permesso premio, sul rilievo della ancora attuale pericolosità sociale del detenuto, desumibile dall'assenza di una effettiva rivisitazione critica del trascorso comportamento deviante, e della non idoneità del beneficio nella prospettiva rieducativa, risultando assenti manifestazioni di dissociazione del clan di riferimento né di un percorso di riparazione del danno cagionato.I motivi di ricorso convergono nel prospettare una lettura alternativa dei dati disponibili, evidenziando che il clan mafioso di riferimento era ormai disgregato e la lunga detenzione aveva reciso i contatti personali con i sodali di un tempo, che la dissociazione da un gruppo mafioso non più esistente non poteva avere alcun rilievo, che la condotta intra muraria era stata regolare e partecipativa, che, infine, il tempo trascorso dai reati rendeva impossibile una condotta riparativa.

Il ricorso, dunque, rimane nell'ambito di un giudizio di merito, sollecitando il collegio ad un nuovo giudizio sulla richiesta del detenuto, senza alcuna specifica critica alla struttura della motivazione nei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità.

L'ordinanza impugnata ha formulato un giudizio sia sulla pericolosità sociale attuale sia in relazione al percorso rieducativo in atto, giungendo alla conclusione, motivata in termini in questa sede non censurabili, di una ancora attuale pericolosità sociale e di una non adeguatezza dello strumento premiale rispetto al percorso rieducativo, ancora privo di una effettiva revisione critica di quanto commesso.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,-00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 9 marzo 2022 il Tribunale di sorveglianza de L'Aquila ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto in data 19 gennaio 2021 con il quale il Magistrato di sorveglianza de L'Aquila aveva respinto la richiesta di permesso premio. Dato atto che l'istante è condannato all'ergastolo, con decorrenza dal 24 settembre 2000, il Tribunale ha ritenuto ancora sussistente il pericolo di reiterazione di reati, risultando carente la rivisitazione critica del passato, assente la dissociazione dal sodalizio mafioso di riferimento, ancora operante seppur con diversa compagine soggettiva, e assente la disponibilità a giustizia riparativa. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Viene denunciata la violazione dell'art. 4-bis ord. pen., sul rilievo che il sodalizio di riferimento è ormai disgregato come affermato dalla Questura di Cosenza, il fratello Mario è collaboratore di giustizia, le condanne per reati ostativi sono espiate, la condotta in carcere è regolare e partecipativa. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione, in quanto la nota di sintesi dell'équipe aveva documentato la regolare condotta in carcere, ed è contraddittorio esigere la dissociazione da sodalizio ormai disgregato. Inoltre, non ha senso richiedere attività di riparazione per soggetto detenuto dal 1994. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del 1 i ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi con contenuto di merito e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. L'ordinanza impugnata ha fondato la decisione di rigetto della richiesta di ammissione al permesso premio, sul rilievo della ancora attuale pericolosità sociale del detenuto, desumibile dall'assenza di una effettiva rivisitazione critica del trascorso comportamento deviante, e della non idoneità del beneficio nella prospettiva rieducativa, risultando assenti manifestazioni di dissociazione del clan di riferimento né di un percorso di riparazione del danno cagionato.I motivi di ricorso convergono nel prospettare una lettura alternativa dei dati disponibili, evidenziando che il clan mafioso di riferimento era ormai disgregato e la lunga detenzione aveva reciso i contatti personali con i sodali di un tempo, che la dissociazione da un gruppo mafioso non più esistente non poteva avere alcun rilievo, che la condotta intra muraria era stata regolare e partecipativa, che, infine, il tempo trascorso dai reati rendeva impossibile una condotta riparativa. Il ricorso, dunque, rimane nell'ambito di un giudizio di merito, sollecitando il collegio ad un nuovo giudizio sulla richiesta del detenuto, senza alcuna specifica critica alla struttura della motivazione nei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità. L'ordinanza impugnata ha formulato un giudizio sia sulla pericolosità sociale attuale sia in relazione al percorso rieducativo in atto, giungendo alla conclusione, motivata in termini in questa sede non censurabili, di una ancora attuale pericolosità sociale e di una non adeguatezza dello strumento premiale rispetto al percorso rieducativo, ancora privo di una effettiva revisione critica di quanto commesso. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,-00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
Decreto Cassazione n. 48695/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris