CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 08885/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 2163/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 44 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro 1 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 2163/2018 Numero sezionale 325/2022 Numero di raccolta generale 8885/2022 Data pubblicazione 18/03/2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 28 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1187/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 06/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2022 dal relatore [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ. innanzi al Tribunale di Palermo, [OSCURATO:PERSONA] chiedendo, previo accertamento dell’occupazione sine titulo, la condanna al rilascio di un immobile ed il risarcimento del danno per il mancato godimento sulla base del valore locativo dell’immobile. Esposero gli attori di essere proprietari, in virtù di compravendita, di un terreno sito in Palermo, in parte concesso in locazione con contratto verbale a [OSCURATO:PERSONA], e che dal febbraio 1991 il conduttore non aveva più corrisposto il canone. Aggiunsero di avere proposto intimazione di sfratto per morosità, cui aveva fatto seguito giudicato di rigetto in ordine alla domanda riconvenzionale di usucapione, la cui causa era stata separata da quella locativa, e sentenza di rigetto della domanda principale sul rilievo che «anche ove provata l’esistenza di un patto negoziale tra le parti, avente ad oggetto l’immobile in esame, lo stesso sarebbe stato colpito da nullità insanabile per l’impossibilità dell’oggetto, ex art. 1418 c.c.». Disposto il mutamento del rito con quello locatizio e disposta la prosecuzione del processo (sospeso per la pendenza del giudizio previamente introdotto) a seguito dell’improcedibilità dell’appello F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 2163/2018 Numero sezionale 325/2022 relativamente al giudizio pregiudicante, il Tribunale adito accolse la Numero di raccolta generale 8885/2022Data pubblicazione 18/03/2022 domanda, ordinando al convenuto di rilasciare l’immobile occupato sine titulo, con condanna al pagamento dell’indennità di occupazione. Osservò il Tribunale che vi era giudicato in ordine al rigetto della domanda di risoluzione del contratto di locazione per la nullità di quest’ultimo per impossibilità dell’oggetto e che il convenuto non aveva contestato che l’immobile gli era stato trasferito in base a contratto verbale di locazione successivamente dichiarato nullo. Avverso detta sentenza propose appello lo Speciale. Con sentenza di data 6 luglio 2017 la Corte d’appello di Palermo accolse l’appello, rigettando la domanda. Premesso che parte attrice, in rivendica, non aveva assolto l’onere di probatio diabolica di giustificazione della proprietà del bene risalendo a un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell’usucapione, osservò la corte territoriale che, per escludere che fosse stata esercitata un’azione personale di restituzione, era sufficiente constatare che il sillogismo posto a base della domanda (lo Speciale occupava l’immobile; era privo di titolo stanti il rigetto della domanda di accertamento dell’usucapione e l’accertata mancanza di un valido contratto di locazione; l’occupazione era pertanto illegittima) mancava del riferimento alle modalità (consegna in esecuzione di locazione nulla) mediante cui lo Speciale si sarebbe introdotto nell’immobile, trascurando per altro verso (o meglio dando per risolto) il problema della prova del titolo dominicale. Aggiunse che la narrazione in domanda delle vicende riguardanti la locazione aveva il mero scopo di delineare le premesse storiche della domanda e di giustificare l’invocazione del criterio del valore locativo per la quantificazione del danno. Osservò quindi che la sentenza impugnata era errata non perché avesse attribuito all’accertamento della precedente sentenza un’estensione oggettiva sull’esistenza del contratto di locazione che F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 2163/2018 Numero sezionale 325/2022 non aveva (avendo quella sentenza affermato la nullità del patto Numero di raccolta generale 8885/2022Data pubblicazione 18/03/2022 negoziale solo ove provatane l’esistenza, e dunque l’inesistenza di un contratto valido, e non l’esistenza di un contratto invalido), ma per non avere visto che la causa petendi consisteva nella asserita posizione dominicale, e non nella consegna del bene in forza di un contratto nullo, per cui non poteva attribuirsi valore determinante all’assenza di contestazione da parte del convenuto alla circostanza del trasferimento in forza di contratto verbale di locazione successivamente dichiarato nullo (assenza ascrivibile ad una linea difensiva incerta e confusa). Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, come risultante sia dal ricorso introduttivo del giudizio che dalla memoria integrativa e dalla comparsa conclusionale, nonché dalle istanze istruttorie, l’azione proposta, in quanto collegata all’originario contratto verbale di locazione dichiarato nullo, era personale di restituzione dell’immobile occupato sine titulo, e non reale di rivendicazione, come invece ritenuto dal giudice di appello. Con il secondo motivo si denuncia falsa applicazione dell’art. 948 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il semplice richiamo nell’atto introduttivo del giudizio alla qualità di proprietari dell’immobile sulla base della compravendita non è idoneo a qualificare l’azione di restituzione come azione di rivendicazione e che la domanda è stata F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 2163/2018 proposta nei confronti del soggetto con il quale era stato stipulato il Numero sezionale 325/2022Numero di raccolta generale 8885/2022 contratto di locazione. Data pubblicazione 18/03/2022 Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la motivazione con cui è stata arbitrariamente cambiata la causa petendi è apparente, non rivelando la ratio decidendi e per la mancanza dell’analisi dei fatti costitutivi della domanda. Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che nella comparsa di costituzione il convenuto non aveva contestato la circostanza del trasferimento in forza di contratto verbale di locazione successivamente dichiarato nullo e che tale mancata contestazione non può rimanere priva di conseguenze giuridiche. Aggiunge che la corte territoriale avrebbe dovuto considerare come provata la circostanza de qua e, stante la natura restitutoria dell’azione, confermare la decisione di primo grado. Il primo motivo è fondato. Deve premettersi che il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (fra le tante da ultimo Cass. n. 7322 del 2019 e n. 118 del 2016). Sempre in via di premessa, deve osservarsi che, come ricordato da Cass. Sez. Un. n. 7305 del 2014, «l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 2163/2018 Numero sezionale 325/2022 via, che non presuppongono necessariamente nel tradensNumero di raccolta generale 8885/2022 la qualità Data pubblicazione 18/03/2022 di proprietario». Il fondamento dell’azione di restituzione, sempre per riprendere la motivazione della citata decisione, è da ravvisare «nell'invalidità oppure nell'esaurimento, per risoluzione, per rescissione, per esercizio della facoltà di recesso, per decorso del termine di durata e così via, del rapporto di natura obbligatoria in base al quale il convenuto aveva conseguito la detenzione del bene». Entrando quindi nel merito della censura, va evidenziato, guardando al contenuto sostanziale della pretesa, senza arrestarsi all’uso dell’espressione “occupazione sine titulo” o a quella di “rilascio” in luogo di quella di “restituzione”, che i fatti determinanti allegati dagli attori nella domanda sono quelli della consegna dell’immobile al convenuto in base ad un contratto verbale di locazione e della sentenza che ha rigettato la domanda conseguente all’intimazione di sfratto con il rilievo che «anche ove provata l’esistenza di un patto negoziale tra le parti, avente ad oggetto l’immobile in esame, lo stesso sarebbe stato colpito da nullità insanabile per l’impossibilità dell’oggetto, ex art. 1418 c.c.». E’ evidente che il fatto della volontaria trasmissione del bene dalla parte attrice al convenuto in forza di negozio sia stato allegato dalla stessa parte attrice e che la pretesa di “rilascio” (rectius restituzione) per la mancanza di titolo attuale in ordine alla detenzione trova la sua radice nella improduttività di effetti giuridici dell’originario contratto verbale di locazione, la cui esistenza storica costituisce oggetto dell’allegazione attorea. Né tale allegazione può essere depotenziata in chiave di mera “premessa storica” della domanda, come argomenta il giudice di appello, perché l’indagine da svolgere ai fini della qualificazione dell’azione proposta deve avere riguardo al complesso dei fatti allegati. Il fatto del contratto verbale non può essere derubricato a “premessa storica” in modo da essere stralciato dai fatti costituenti la ragione della domanda, ma è esso stesso uno dei fatti che confluiscono nella causa petendi. F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 2163/2018 Numero sezionale 325/2022 La valenza di fatto costitutivo della domanda non può inoltre Numero di raccolta generale 8885/2022Data pubblicazione 18/03/2022 essere esclusa dal richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado resa a conclusione del previo giudizio, e in particolare al passaggio relativo alla reputata ipoteticità del fatto della stipulazione della locazione, la quale ove esistente sarebbe nulla per quella decisione. Parte attrice non può avere, richiamando l’ipotesi enunciata dalla sentenza in discorso, affermato ad un tempo esistente e non esistente il fatto storico della stipulazione (verbale) del contratto. Avendo posto in premessa il fatto storico della locazione verbale, la menzione della sentenza è da intendere come funzionale al riconoscimento dell’invalidità del titolo alla base della detenzione dell’immobile da parte del convenuto e che giustificava la relazione di fatto fra questi e il bene (da cui la mancanza di titolo della detenzione attuale, secondo l’assunto di parte attrice). In conclusione l’azione proposta ha natura personale di restituzione e in tali termini deve essere valutata dal giudice del merito. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli ulteriori motivi. P. Q. M. accoglie il primo motivo, con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il giorno 17 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 2163/2018 Numero sezionale 325/2022 Numero di raccolta generale 8885/2022 Data pubblicazione 18/03/2022 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 2163/2018 Numero sezionale 325/2022 Numero di raccolta generale 8885/2022 Data pubblicazione 18/03/2022 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f